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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 04/02/2026, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1811/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CA US, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19776/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259037233944000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1955/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso l'intimazione di pagamento notificata il 22.09.2025 dalla ADER per il mancato pagamento di una cartella esattoriale avente ad oggetto IRPEF 2015, per un importo complessivo di € 331,30.
Eccepisce:
1. Nullità e inesistenza della notificazione dell'accertamento contenuto nell'intimazione impugnata e nella cartella esattoriale e violazione dell'art. 26 D.P.R. 602/1973 e degli artt. 137 e 148 c.p.c.;
2. Carenza del potere di firma del “dirigente” che ha sottoscritto l'atto in relazione all'art. 42, comma 2, del
D.P.R. 600/1973 e all'art. 7 della L. 212/2000;
3. Nullità dell'intimazione di pagamento e della cartella esattoriale per errata applicazione Irpef, trattandosi di somme percepite dal ricorrente a titolo di risarcimento del danno, che non hanno natura retributiva;
4. Nullità dell'intimazione di pagamento e della cartella esattoriale per intervenuta decadenza e/o prescrizione.
Si è costituita ADER, che ha chiesto il rigetto e ha prodotto copia della notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione oggetto di contestazione, eseguita il 21.10.2021, ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73 per irreperibilità assoluta.
Si è costituita l'AE, DP1 Napoli, che ha chiesto il rigetto, evidenziando che il termine di prescrizione per i crediti erariali è decennale, e che la sottesa cartella di pagamento n. 07120190059208647000, attiene a controllo formale ex articolo 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, esperito in relazione all'anno d'imposta 2015, con specifico riferimento alla percezione di emolumenti assoggettabili al regime della c.d. tassazione separata. Dalla certificazione unica prodotta, si evince che il contribuente ha percepito compensi arretrati per un ammontare pari ad euro 15.163,06, percezione che ha determinato l'insorgere di un'imposta dovuta in misura di euro 216,94. L'Ufficio ha informato il contribuente circa gli esiti della propria attività mediante la comunicazione di irregolarità n. 0019384016201 notificata al contribuente in data 17.12.2018 (ritirata allo sportello).
Con memoria depositata il 2.2.2026 il ricorrente ha ribadito le proprie doglianze, lamentando l'incompletezza e l'irregolarità della notifica della cartella.
All'odierna udienza la Corte provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
Pur avendo l'AE dimostrato la consegna della comunicazione di irregolarità, e dunque l'inoppugnabilità della pretesa, l'ADER ha prodotto copia della notifica della cartella, eseguita per irreperibilità assoluta ai sensi dell'art. 60 dpr 600/73.
Al riguardo, va rammentato che, in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste, per gli "irreperibili assoluti", dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass. Sez. 5, 03/04/2024, n. 8823, Rv. 671046 - 01); la notificazione di un avviso o altro atto impositivo viene svolta nelle forme di cui all'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del
1973, nel caso in cui il contribuente, che ne è destinatario, risulti trasferito in luogo sconosciuto. In tale ipotesi, il messo notificatore, svolte le ricerche nel Comune in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente per verificare l'eventuale mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune e accertata la sua irreperibilità presso la residenza anagrafica, procede alla notifica, effettuando il deposito nella casa comunale e inviando la raccomandata informativa, con avviso di ricevimento, ex art. 140 c.p.c., la cui produzione in giudizio costituisce prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione (Cass. Sez. 5, 21/02/2020, n.
4657, Rv. 657348 - 01).
Ebbene, nella fattispecie risultano effettuate le ricerche, mediante ben tre accessi, ma non risulta inviata, neppure mediante attestazione, la raccomandata informativa.
Ne consegue che l'intimazione impugnata va annullata, con compensazione delle spese, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese Così deciso in Napoli il 3.2.2026 Il Giudice monocratico Giuseppe
AR
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CA US, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19776/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259037233944000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1955/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso l'intimazione di pagamento notificata il 22.09.2025 dalla ADER per il mancato pagamento di una cartella esattoriale avente ad oggetto IRPEF 2015, per un importo complessivo di € 331,30.
Eccepisce:
1. Nullità e inesistenza della notificazione dell'accertamento contenuto nell'intimazione impugnata e nella cartella esattoriale e violazione dell'art. 26 D.P.R. 602/1973 e degli artt. 137 e 148 c.p.c.;
2. Carenza del potere di firma del “dirigente” che ha sottoscritto l'atto in relazione all'art. 42, comma 2, del
D.P.R. 600/1973 e all'art. 7 della L. 212/2000;
3. Nullità dell'intimazione di pagamento e della cartella esattoriale per errata applicazione Irpef, trattandosi di somme percepite dal ricorrente a titolo di risarcimento del danno, che non hanno natura retributiva;
4. Nullità dell'intimazione di pagamento e della cartella esattoriale per intervenuta decadenza e/o prescrizione.
Si è costituita ADER, che ha chiesto il rigetto e ha prodotto copia della notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione oggetto di contestazione, eseguita il 21.10.2021, ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73 per irreperibilità assoluta.
Si è costituita l'AE, DP1 Napoli, che ha chiesto il rigetto, evidenziando che il termine di prescrizione per i crediti erariali è decennale, e che la sottesa cartella di pagamento n. 07120190059208647000, attiene a controllo formale ex articolo 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, esperito in relazione all'anno d'imposta 2015, con specifico riferimento alla percezione di emolumenti assoggettabili al regime della c.d. tassazione separata. Dalla certificazione unica prodotta, si evince che il contribuente ha percepito compensi arretrati per un ammontare pari ad euro 15.163,06, percezione che ha determinato l'insorgere di un'imposta dovuta in misura di euro 216,94. L'Ufficio ha informato il contribuente circa gli esiti della propria attività mediante la comunicazione di irregolarità n. 0019384016201 notificata al contribuente in data 17.12.2018 (ritirata allo sportello).
Con memoria depositata il 2.2.2026 il ricorrente ha ribadito le proprie doglianze, lamentando l'incompletezza e l'irregolarità della notifica della cartella.
All'odierna udienza la Corte provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
Pur avendo l'AE dimostrato la consegna della comunicazione di irregolarità, e dunque l'inoppugnabilità della pretesa, l'ADER ha prodotto copia della notifica della cartella, eseguita per irreperibilità assoluta ai sensi dell'art. 60 dpr 600/73.
Al riguardo, va rammentato che, in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste, per gli "irreperibili assoluti", dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass. Sez. 5, 03/04/2024, n. 8823, Rv. 671046 - 01); la notificazione di un avviso o altro atto impositivo viene svolta nelle forme di cui all'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del
1973, nel caso in cui il contribuente, che ne è destinatario, risulti trasferito in luogo sconosciuto. In tale ipotesi, il messo notificatore, svolte le ricerche nel Comune in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente per verificare l'eventuale mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune e accertata la sua irreperibilità presso la residenza anagrafica, procede alla notifica, effettuando il deposito nella casa comunale e inviando la raccomandata informativa, con avviso di ricevimento, ex art. 140 c.p.c., la cui produzione in giudizio costituisce prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione (Cass. Sez. 5, 21/02/2020, n.
4657, Rv. 657348 - 01).
Ebbene, nella fattispecie risultano effettuate le ricerche, mediante ben tre accessi, ma non risulta inviata, neppure mediante attestazione, la raccomandata informativa.
Ne consegue che l'intimazione impugnata va annullata, con compensazione delle spese, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese Così deciso in Napoli il 3.2.2026 Il Giudice monocratico Giuseppe
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