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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2025, n. 6323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6323 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5946/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5946 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 29.05.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Simona Soccorsi
APPELLANTE
E
LA Controparte_1
CORTE D'APPELLO DI ROMA in persona del Presidente p.t. e
[...]
(C.F. ) in persona del p.t., Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 5946/2020 1 “- riformare la Sentenza n. 6234/2020 - Rep. 6082/20, emessa dal Tribunale di Roma in composizione collegiale, il 14.04.2020 e depositata in Cancelleria il 17.04.2020 e per
l'effetto:
- accertare e dichiarare inesistente e/o nullo la notifica della diffida del 15.04.2015 e per gli effetti dichiarare nulla l'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria per violazione dell'art 7 co 6 e 7 L. 515/93 notificato in data 02.10.2015 emessa il 22 settembre 2015 dal Collegio Regionale di Garanzia
Elettorale;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Signora in favore del Parte_1
Collegio Regionale di garanzia Elettorale.
Con vittoria di spese competenze ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali ed oneri di legge”.
Per gli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Roma,
- rigettare l'avverso ricorso in quanto inammissibile ed infondato.”.
Il Pubblico Ministero, benché ritualmente citato, non ha formulato alcuna richiesta.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. ha impugnato con ricorso ex art. 433 c.p.c. la sentenza n. Parte_1
6434/2020 del Tribunale di Roma in composizione collegiale, che, pronunciandosi sia sul ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dal Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Roma che le aveva inflitto la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 25.823,00 per la violazione dell'art. 7 commi 6 e 7 legge n. 515/1993, punita dall'art. 15 comma
5 della stessa legge, sia sulla querela di falso da ella presentata in corso di causa con riferimento alla falsità, non autenticità e alterazione dell'avviso di ricevimento ex art. 140 c.p.c. della raccomandata n. 767032905899 del 28.05.2015,
r.g. n. 5946/2020 2 notificatale l' 08.06.2015, relativa alla diffida alla presentazione del rendiconto e della dichiarazione delle spese sostenute, e delle dichiarazioni ivi contenute, aveva respinto l'opposizione e dichiarato inammissibile la querela di falso.
2. L'appellante ha concentrato le proprie doglianze sulla parte della sentenza che aveva rigettato l'opposizione all'ordinanza ingiunzione, lamentando:
(primo motivo) l'erronea applicazione degli artt. 138, 139 e 140 c.p.c., essendo la raccomandata stata consegnata in un luogo diverso dalla propria residenza anagrafica a persona da lei non incaricata a ricevere la corrispondenza, e l'erronea valutazione e la scarsa attendibilità delle deposizioni testimoniali assunte;
(secondo motivo) l'omessa valutazione della documentazione da ella depositata, che dimostrava come l'avviso di ricevimento depositato in atti non attenesse alla raccomandata spedita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con conseguente inesistenza della notificazione della diffida.
3. A seguito del deposito del ricorso, avvenuto il 17.11.2020, la Corte ha pronunciato decreto di fissazione dell'udienza e il ricorso unitamente al menzionato decreto è stato notificato l'11.02.2021 al Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Roma, che si è regolarmente costituito instando per il rigetto del gravame.
4. L'appello è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.
Occorre precisare che il rilievo della tardività dell'impugnazione non soggiace al divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti previsto dall'art. 101 c.p.c., atteso che
“l'osservanza dei termini perentori per la proposizione delle impugnazioni è un parametro di ammissibilità della domanda al quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini” (così, Cass. n. 29803/2019, v. anche Cass. n. 15019/2016).
Trattandosi nel caso di specie di impugnazione di sentenza emessa con rito ordinario dal tribunale in composizione collegiale che si era pronunciato su entrambe le domande cumulatesi nel corso del processo ex art. 281 novies c.p.c.,
l'appello avrebbe dovuto essere proposto nella forma ordinaria dell'atto di citazione.
r.g. n. 5946/2020 3 L'odierna appellante ha, invece, proposto appello avverso la sentenza impugnata con ricorso in appello ex art. 433 c.p.c.
L'appello erroneamente introdotto con ricorso è, tuttavia, suscettibile di sanatoria a patto che, nel termine previsto dalla legge, l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte (v.
Cass. SS.UU. n. 2907/2014, conf. Cass. n. 12413/2017, secondo cui non rileva, “in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile”).
Alla luce di tali principi, l'appello proposto dalla deve essere Pt_1
dichiarato inammissibile, in quanto l'appellante ha depositato il ricorso in appello il 17.11.2020, ma lo ha notificato solo in data 11.02.2021, ben oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 17.04.2020, pur computando la sospensione straordinaria dei termini processuali sino all'11.05.2020 disposta dall'art. 83 legge n. 27/2020 per l'emergenza sanitaria da
Covid-19.
5. Segue la soccombenza la regolamentazione delle spese di lite, che vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, così come novellato dal DM n. 147/2022..
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore del Collegio Parte_1
regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Roma delle r.g. n. 5946/2020 4 spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.547,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Roma, il 30.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5946/2020 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5946 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 29.05.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Simona Soccorsi
APPELLANTE
E
LA Controparte_1
CORTE D'APPELLO DI ROMA in persona del Presidente p.t. e
[...]
(C.F. ) in persona del p.t., Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 5946/2020 1 “- riformare la Sentenza n. 6234/2020 - Rep. 6082/20, emessa dal Tribunale di Roma in composizione collegiale, il 14.04.2020 e depositata in Cancelleria il 17.04.2020 e per
l'effetto:
- accertare e dichiarare inesistente e/o nullo la notifica della diffida del 15.04.2015 e per gli effetti dichiarare nulla l'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria per violazione dell'art 7 co 6 e 7 L. 515/93 notificato in data 02.10.2015 emessa il 22 settembre 2015 dal Collegio Regionale di Garanzia
Elettorale;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Signora in favore del Parte_1
Collegio Regionale di garanzia Elettorale.
Con vittoria di spese competenze ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali ed oneri di legge”.
Per gli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Roma,
- rigettare l'avverso ricorso in quanto inammissibile ed infondato.”.
Il Pubblico Ministero, benché ritualmente citato, non ha formulato alcuna richiesta.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. ha impugnato con ricorso ex art. 433 c.p.c. la sentenza n. Parte_1
6434/2020 del Tribunale di Roma in composizione collegiale, che, pronunciandosi sia sul ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dal Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Roma che le aveva inflitto la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 25.823,00 per la violazione dell'art. 7 commi 6 e 7 legge n. 515/1993, punita dall'art. 15 comma
5 della stessa legge, sia sulla querela di falso da ella presentata in corso di causa con riferimento alla falsità, non autenticità e alterazione dell'avviso di ricevimento ex art. 140 c.p.c. della raccomandata n. 767032905899 del 28.05.2015,
r.g. n. 5946/2020 2 notificatale l' 08.06.2015, relativa alla diffida alla presentazione del rendiconto e della dichiarazione delle spese sostenute, e delle dichiarazioni ivi contenute, aveva respinto l'opposizione e dichiarato inammissibile la querela di falso.
2. L'appellante ha concentrato le proprie doglianze sulla parte della sentenza che aveva rigettato l'opposizione all'ordinanza ingiunzione, lamentando:
(primo motivo) l'erronea applicazione degli artt. 138, 139 e 140 c.p.c., essendo la raccomandata stata consegnata in un luogo diverso dalla propria residenza anagrafica a persona da lei non incaricata a ricevere la corrispondenza, e l'erronea valutazione e la scarsa attendibilità delle deposizioni testimoniali assunte;
(secondo motivo) l'omessa valutazione della documentazione da ella depositata, che dimostrava come l'avviso di ricevimento depositato in atti non attenesse alla raccomandata spedita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con conseguente inesistenza della notificazione della diffida.
3. A seguito del deposito del ricorso, avvenuto il 17.11.2020, la Corte ha pronunciato decreto di fissazione dell'udienza e il ricorso unitamente al menzionato decreto è stato notificato l'11.02.2021 al Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Roma, che si è regolarmente costituito instando per il rigetto del gravame.
4. L'appello è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.
Occorre precisare che il rilievo della tardività dell'impugnazione non soggiace al divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti previsto dall'art. 101 c.p.c., atteso che
“l'osservanza dei termini perentori per la proposizione delle impugnazioni è un parametro di ammissibilità della domanda al quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini” (così, Cass. n. 29803/2019, v. anche Cass. n. 15019/2016).
Trattandosi nel caso di specie di impugnazione di sentenza emessa con rito ordinario dal tribunale in composizione collegiale che si era pronunciato su entrambe le domande cumulatesi nel corso del processo ex art. 281 novies c.p.c.,
l'appello avrebbe dovuto essere proposto nella forma ordinaria dell'atto di citazione.
r.g. n. 5946/2020 3 L'odierna appellante ha, invece, proposto appello avverso la sentenza impugnata con ricorso in appello ex art. 433 c.p.c.
L'appello erroneamente introdotto con ricorso è, tuttavia, suscettibile di sanatoria a patto che, nel termine previsto dalla legge, l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte (v.
Cass. SS.UU. n. 2907/2014, conf. Cass. n. 12413/2017, secondo cui non rileva, “in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile”).
Alla luce di tali principi, l'appello proposto dalla deve essere Pt_1
dichiarato inammissibile, in quanto l'appellante ha depositato il ricorso in appello il 17.11.2020, ma lo ha notificato solo in data 11.02.2021, ben oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 17.04.2020, pur computando la sospensione straordinaria dei termini processuali sino all'11.05.2020 disposta dall'art. 83 legge n. 27/2020 per l'emergenza sanitaria da
Covid-19.
5. Segue la soccombenza la regolamentazione delle spese di lite, che vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, così come novellato dal DM n. 147/2022..
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore del Collegio Parte_1
regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Roma delle r.g. n. 5946/2020 4 spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.547,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello di Roma, il 30.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5946/2020 5