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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 7179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7179 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Suriano Presidente
dott. Mario De Simone Giudice
dott.ssa Alessandra Aiello Giudice designato sciogliendo la riserva in decisione del 9.7.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 17519 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
nata in [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'avv.to Francesco Parte_1
Priore presso il cui studio elett.nte domicilia, sito in Napoli al Corso G. Garibaldi n. 355, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 de a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto n. 373 del 26.7.2024, notificato il 23.8.2024, rigettava l'istanza formalizzata dalla ricorrente il 20.7.2023 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno- sezione di Napoli il 25.6.2024. Con ricorso tempestivamente depositato il 26.8.2024 la ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando di aver fatto ingresso in Italia nel novembre 2014, basando la sua istanza di protezione speciale sull'assunta integrazione lavorativa e sociale nonché sulla propria condizione di vulnerabilità in quanto persona offesa nell'ambito di un procedimento penale per maltrattamenti a carico del marito. 1 Chiedeva, dunque, di riconoscere la protezione speciale ai sensi degli articoli 32, co.3, d.lgs. 25/08 e 19, co. 1.1, TUI, in favore della ricorrente e ordinato al Questore il rilascio del relativo permesso, in subordine, il diritto della ricorrente all'asilo costituzionale, con conseguente obbligo per la Questura di rilascio di un permesso per tali motivi. Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il si costituiva in giudizio e chiedeva il Controparte_1 rigetto della domanda. Con ordinanza collegiale del 19.9.2024, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, fissava per il 9.7.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio del 9.7.2025. Il ricorrente richiamava le proprie conclusioni e chiedeva la decisione della causa. Scaduto il termine, prodotti documenti, il giudice designato fissava dinanzi a sé, per il 9.7.2025, l'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281terdecies. All'udienza del 9.7.2025, all'esito della discussione, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della causa. Il ricorso merita accoglimento. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
- che, infatti, la novella normativa di cui al D.L. n. 20/2023, conv. in L. n. 50/23 (stante la proposizione della domanda di protezione speciale in data 20.7. 2023), pur avendo abrogato la seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 D. Lgs. n. 286/98 (come in precedenza modificato dal D.L. n. 130/2020) e, quindi, il richiamo esplicito – nella valutazione dei rischi per la vita privata e familiare derivanti dall'allontanamento – a parametri quali la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine, di cui al precedente art. 19, comma 1.1, quarto periodo, continua a prevedere il divieto di respingimento, espulsione ed estradizione non solo qualora esistano fondati motivi di ritenere che in tale Stato il soggetto rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, ma anche qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6 T.U.I.: permane, pertanto, il dovere di valutare, in caso di allontanamento, il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali richiamati dall'art. 5, comma 6 T.U.I., tra i quali vanno annoverati anche quelli assunti dall'Italia con la sottoscrizione della CEDU;
- che, come di recente chiarito dalla S.C. relativamente al quadro normativo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 20/2023, “il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. Civ., Sez. I, 6 ottobre 2023, n. 28162);
- che la nozione di “vita privata” di cui all'art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte di 2 Strasburgo, è molto ampia e comprende l'integrità fisica e psicologica di una persona così come il diritto allo sviluppo personale ed al mantenimento delle relazioni con altri soggetti e con il mondo esterno indipendentemente dall'esistenza di una “vita familiare” (cfr. sent. c. Regno Unito, 24 novembre 2009, n. 1820/2009; Per_1 Parte_2
5);
- che a mente dell'art. 8 CEDU il diritto alla vita privata e familiare è relativo e che tre sono i presupposti di legittima comprimibilità previsti dall'art. 8, par. 2: a) che la restrizione trovi fondamento nella legge;
b) che la restrizione sia giustificata dalla necessità di perseguire almeno una delle finalità legittime tassativamente elencate dalla norma (sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale); c) che la restrizione sia necessaria e proporzionata;
- che, secondo la Corte EDU, il diritto degli Stati – conformemente al diritto internazionale consolidato – di controllare l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve essere bilanciato con l'interesse personale del ricorrente a rimanere nello Stato contraente, applicando correttamente gli standards di tutela dei diritti umani prescritti dalla Convenzione e dalla giurisprudenza di Strasburgo ed operando un adeguato bilanciamento tra l'interesse personale del ricorrente a rimanere nello Stato contraente e l'interesse della collettività (Otite c. Regno Unito, 27 settembre 2022, n. 18339/19);
- che, fatta applicazione dei suddetti principi e standards come interpretati dalla Corte EDU, evidenziato che la ricorrente, cittadina tunisina, pretende nel ricorso di essere titolare del diritto alla protezione speciale, basandosi su di un'affermata integrazione raggiunta sul territorio nazionale;
ritenuto che
la difesa spiegata dal convenuto nella sua comparsa di costituzione non appare condivisibile in quanto sembra trascurare di considerare non solo gli sforzi compiuti dall'istante per integrarsi lecitamente sul territorio nazionale, sul piano sociale e lavorativo, come dimostrato dalla documentazione lavorativa depositata con il ricorso e concernente un rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di Per_2 con mansioni di cassiera (cfr contratto di lavoro a tempo indeterminato, CU 2024).
[...] stano una continuità lavorativa;
di essere titolare di una posizione abitativa stabile (cfr. contratto di locazione registrato); Nel caso di specie, sul piano oggettivo, bisogna tenere conto ex officio delle notizie riguardanti l'aggravamento della sua situazione economica, conseguente sia all'instabilità politica, sia alla ricaduta che le restrizioni dovute alla diffusione dell'epidemia di covid hanno prodotto sul turismo, tra i maggiori settori produttivi, sia allo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia, a causa della dipendenza per l'80% delle importazioni di grano dall'Ucraina, da ciò derivando, nella fascia di età 15-25 anni, un'ascesa del tasso di disoccupazione al 34,9%, per i ragazzi, ed al 37,2%, per le ragazze, il superamento degli stipendi da parte dei prezzi dei generi di prima necessità, la carenza di beni come lo zucchero, l'olio da cucina, la semola, la farina ed il pane (Tunisie: éviter le défaut de paiement et préserver la paix, 22.12.2023, https://reliefweb.int/report/tunisia/tunisie- eviter-le-defaut-de-paiement-et-preserver-la-paix, secondo cui, previa traduzione, Dal luglio 2021, data del colpo di stato del presidente , la Tunisia ha assunto una svolta autocratica Per_3
3 in un contesto di crisi economica sempre più acuta. ha accompagnato il suo tentativo di Per_3 instaurare un sistema autoritario con una bellicosa retorica nazionalista che incoraggiava i gruppi di autodifesa a usare la violenza contro i migranti sub-sahariani. La sua resistenza all'influenza occidentale lo ha portato a respingere i termini di un prestito proposto dal Fondo monetario internazionale (FMI), che potrebbe stabilizzare l'economia in difficoltà del paese riequilibrando il bilancio, ripristinando così la fiducia degli investitori. Senza questo prestito, il paese potrebbe ritrovarsi in default sul suo debito estero nel 2024 o nel 2025. Per evitare il conseguente disastro economico e sociale, il governo e il FMI dovrebbero lavorare per un accordo rivisto che allenterebbe i dannosi requisiti di stabilità, in termini di ridurre la spesa pubblica e attuare riforme economiche. I partner stranieri dovrebbero sostenere attivamente tale accordo, incoraggiando al tempo stesso a proteggere i migranti sub-sahariani, così come altre Per_3 categorie della popolazione, dalla violenza dei gruppi di autodifesa, e garantendo che il rispetto dei diritti umani rimanga all'ordine del giorno. In caso di default, dovrebbero essere pronti a fornire aiuti di emergenza alla Tunisia. Il clima politico del paese è cambiato radicalmente dal luglio 2021. Durante quel mese, Per_3 ha invocato l'articolo 80 della costituzione per dichiarare lo stato di emergenza e organizzare quello che è ampiamente considerato un auto-colpo di stato, durante il quale ha sostituito il semi -sistema parlamentare con un sistema presidenziale che concentra quasi tutti i poteri nelle sue mani. Attuando un progetto politico ispirato a un'ideologia nazionalista e di estrema sinistra, il presidente gioca sul risentimento della popolazione, in particolare nei confronti della vecchia classe politica e dei paesi occidentali, cosa che rafforza la sua popolarità. Il suo discorso nazionalista ha creato un clima di violenza contro i migranti subsahariani. Soffocata dalla repressione, l'opposizione tunisina è disorganizzata, divisa e distratta dalle questioni politiche interne, mentre gran parte della popolazione cerca di sopravvivere in un contesto di degrado economico e sociale. I tunisini comuni hanno ancora una volta paura della repressione, una paura scomparsa dopo il rovesciamento del presidente in seguito alla rivolta del 2010- Persona_4
2011. Gli arresti e le condanne di personalità, in particolare di personaggi politici, hanno subito un'accelerazione nel 2023. Più di 50 di loro sono in carcere con varie accuse o in esilio e sono oggetto di mandati di arresto internazionali. Inoltre, dall'inizio della guerra a Gaza il 7 ottobre, gran parte della popolazione e della classe politica si sono concentrate più sulla solidarietà con i palestinesi che sulla politica interna. I principali indicatori economici restano allarmanti. Negli ultimi dieci anni, l'instabilità politica e l'aumento della spesa pubblica a scapito degli investimenti hanno rallentato la crescita economica. Più recentemente, il Paese ha subito una serie di shock legati alla pandemia di Covid-19 e alla guerra aperta della Russia in Ucraina, che hanno ulteriormente frenato la crescita e fatto salire l'inflazione. Il debito estero è salito alle stelle, raggiungendo il 90% del PIL nel 2022. Questo peso del debito ha spinto le agenzie di rating a declassare il rating sovrano della Tunisia, rendendo quasi impossibile l'accesso ai mercati finanziari internazionali…; SIPRI - Stockholm International Peace Research Institute (Author), published by ReliefWeb: Food Insecurity in Africa: Drivers and Solutions, January 2023 https://reliefweb.int/attachments/9a9baa67-e293-4b17-8960- 25350b0277bc/2301_sipri_rpp_food_insecurity_in_africa_0.pdf.;
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Demographic Change in North Africa: A Case Study Controparte_2
4 by Country: Morocco, Algeria, Tunisia and Libya, September 2022 https://csis-website- prod.s3.amazonaws.com/s3fs- public/publication/220907_Cordesman_North_Africa.pdf? CodiceFiscale_1
; Foreign Policy, Tunisia's Perfect Economic Storm, 26 September 2022, C.F._2 https://foreignpolicy.com/2022/09/26/tunisia-economic-crisis-food-shortages/; France 24, Hundreds of Tunisians join street protests over economic crisis, 14 January 2023, https://www.france24.com/en/africa/20230114-hundreds-of-tunisians-join-street- protests-over-economic-crisis; Tunisia's food crisis will worsen without an CP_3
IMF deal, 25 January 2023, https://www.al-monitor.com/pro/memos/tunisias-food- crisis-will-worsen-without-imf-deal#ixzz7u35W3YYQ; Repubblica: “Mancano il pane e la benzina, Tunisia in piazza contro il presidente Saied. E la rivolta ha già un martire: morto Per_5 mentre era inseguito dalla polizia”, 16.10.2022, https://www.repubblica.it/esteri/2022/10/16/news/tunisia_proteste_saied- 370194690/; L'Indipendente, “La Tunisia è di nuovo sul punto di esplodere”, 17.10.2022, https://www.lindipendente.online/2022/10/17/la-tunisia-e-di-nuovo-sul-punto-di- esplodere/). ritenuto, pertanto, che l'allontanamento della ricorrente ed il suo ritorno in patria potrebbero attentare al suo diritto alla vita privata ed alla salute, garantiti dagli artt. 2, 32, 117 Cost. e 8 CEDU;
Il rimpatrio forzato della ricorrente violerebbe, dunque, il diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C, ed alla salute, tutelato dall'art. 32 C, poichè lo costringerebbe a subire una condizione di accentuata vulnerabilità, dovuta alla necessità di reimmettersi in una realtà sociale ed economica da cui manca da quasi 13 anni. In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nell'emersione, nel corso del giudizio, delle prove documentali concernenti la salute dell'attore e nell'ampio esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per addivenire all'accertamento della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce alla ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020; ordina al convenuto e, per lui, al Questore competente il rilascio del conseguente permesso di soggiorno. compensa le spese processuali. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 9.7.2025 IL PRESIDENTE Dott. Mario Suriano
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