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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/02/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7724/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Giovanni Maddaleni Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7724/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in VIA MOLASSANA 63 R 16138 GENOVA, presso lo studio dell''avv.
[...]
, (C.F. ) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti. Pt_2 C.F._2
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) CP_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA, CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: all'udienza del 05.12.2024 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione al marito e le parti, pur nella formale contumacia del convenuto, il quale ha partecipato al procedimento personalmente, hanno raggiunto un sostanziale accordo sugli aspetti economici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.07.2024 la signora ha allegato di aver Parte_1 contratto matrimonio, in data 15/08/1978, con il signor che dall'unione, in data CP_1
07.07.1986, è nato il figlio che da tempo i coniugi, per incompatibilità di Persona_1 carattere e incomprensioni, non hanno più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, la convivenza è divenuta intollerabile;
che, per quanto riguarda gli aspetti economici, i coniugi hanno un solo conto corrente comune nel quale vengono accreditate le rispettive pensioni, dal quale attingono per le spese di correnti e da cui pagano le rate di un finanziamento acceso per ottenere liquidità che ha una rata mensile di Euro 500,00; che i predetti hanno, poi, un altro, analogo, finanziamento che viene rimborsato con la cessione del quinto della pensione del Signor per un importo di Euro 300,00 mensili;
CP_1 che il convenuto percepisce mensilmente una pensione di Euro 1.800,00, mentre la ricorrente, anch'essa pensionata, percepisce un importo di Euro 600,00.
Sulla base di quanto sopra, nonché di quanto meglio esposto in ricorso, la signora a Parte_1 chiesto emettersi sentenza di separazione dal marito alle condizioni indicate in calce all'atto.
Il convenuto non si è costituito ma ha partecipato all'udienza del 05.12.2024 nel corso della quale è stato raggiunto, di fatto, un accordo sugli aspetti economici, onde la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione al marito (cfr. relativo Verbale): “Parte ricorrente dichiara di rinunciare, così come rinuncia, alla domanda di addebito della separazione al marito. Dopo articolata discussione le parti si accordano affinché i due finanziamenti vengano corrisposti per la misura dei due terzi dal marito e per un terzo dalla moglie. Le parti si accordano altresì per aprire due C/C separati. Entrambe le parti insistono per la sentenza di separazione alle condizioni sopra indicate”.
In esito all'udienza, il GD tratteneva la causa in decisione.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile come la prosecuzione della convivenza nella coppia fosse da tempo divenuta intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Né, come noto, occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile: in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve infatti verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Rapportando tali principi al caso di specie ove è emersa chiaramente la volontà di entrambi i coniugi di porre fine alla convivenza, la domanda va accolta e va dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Circa l'accordo intervenuto in udienza, di esso si prende atto in quanto vincolante par le parti, ma non può essere formalmente omologato nella presente Sentenza stante la mancata, formale costituzione convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, cosi' provvede:
a) pronuncia la separazione personale di nata a [...] il Parte_1
30.07.1957 e di nato a [...] il [...] coniugi per matrimonio CP_1 contratto in Genova il 15/08/1978;
b) nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al Controparte_2
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 07.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni