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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/12/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2245/2022, alla quale è riunita la causa n.
r.g. 137/2023, vertente tra
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliate in Grosseto, Galleria Cosimini n. 7, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Alfredo Bragagni, che le rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti;
ATTRICI
contro
:
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Grosseto, via Oberdan n. 72, presso lo studio dell'avv. Stefano Severi, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 9.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, le sig.re e hanno convenuto Parte_1 Pt_2 in giudizio la società , esponendo all'intestato Tribunale che: CP_1
• con contratto del 18.12.2020, avrebbe appaltato ad la Parte_1 CP_1 ristrutturazione del suo fabbricato sito in Grosseto, via Trento n. 68, al corrispettivo di €
pagina 1 di 12 52.600,00 oltre IVA al 10%, avendo intenzione di andare ad abitarvi con la propria famiglia, composta dalla madre , dal padre, dal fratello e dal compagno;
Parte_2
• eseguiti vari pagamenti, per un totale di € 60.940,00, sarebbe insorta disputa fra i contraenti sulle pretese dell'appaltatrice di vedersi corrispondere somme per opere mai approvate dalla committenza e dal direttore dei lavori e da questi espressamente contestate, per un complessivo di € 110.652,00 riferito alle sole opere appaltate e con riserva di stima di quelle extra-capitolato;
• a seguito della sospensione dei pagamenti da parte della e Parte_1 dell'interdizione dell'accesso all'immobile ad opera di , la proprietà introdusse a CP_1 metà settembre 2021 un procedimento per ATP innanzi al Tribunale di Grosseto, esitato con la quantificazione in € 111.794,84 (oltre IVA) di tutte le opere compiute dall'impresa e con il rilievo di talune difformità urbanistico-catastali, alcune tollerabili, altre invece regolarizzabili con la presentazione di uno stato di definitiva consistenza e/o di sanatoria;
• gli inadempimenti perpetrati da (opere abusive e ritardi) avrebbe costretto CP_1
l'intero nucleo familiare della a prolungare l'affitto di case alternative e di un Parte_1 magazzino per il ricovero di mobili e arredi.
Tanto premesso, la ha chiesto al Tribunale stabilirsi il corrispettivo Parte_1 effettivamente dovuto ad , tenuto conto delle risultanze dell'ATP, della parziale CP_1 nullità del contratto d'appalto in ordine alle opere abusive e della mancata autorizzazione di quelle extra-contratto; ha chiesto, altresì, dichiararsi la risoluzione del contratto d'appalto per fatto e colpa di e condannarsi la medesima a pagarle la penale da CP_1 ritardo (€ 100,00 giornalieri) maturata dalla scadenza del termine per la consegna dei lavori (31.3.2021) fino alla completa esecuzione ovvero, in alternativa, a risarcirle tutti i danni derivamenti dall'inadempimento; la sig.ra , invece, ha chiesto condannarsi Pt_2
a risarcirle i danni scaturenti dalla ritardata consegna dell'appartamento e quelli CP_1 rappresentati dal mancato godimento dello stesso.
All'esito dell'udienza del 7.3.2023, il Giudice dichiarava la contumacia di e CP_1 concedeva i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
aveva depositato un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. contro la Controparte_2
per chiederne la condanna al pagamento della somma di € 48.994,84 oltre IVA, Parte_1
a saldo dei lavori eseguiti in forza del predetto appalto sulla scorta delle risultanze dell'ATP.
pagina 2 di 12 In quel giudizio si costituiva la resistente, assumendo posizioni analoghe a quelle fatte valere nell'odierno processo e chiedendone la riunione a quest'ultimo.
Con ordinanza riservata del 23.10.2023, il Giudice istruttore del procedimento sommario mutava il rito ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., ed evidenziatane la connessione rimetteva gli atti al Presidente per disporne la riunione con quello odierno, nel quale frattanto la convenuta s'era costituita per contestare integralmente le domande attoree e chiederne la reiezione.
Provveduto in tal senso, le cause riunite venivano istruite con l'assunzione della prova testimoniale ammessa e con un supplemento di CTU, per essere decise ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 9.12.2025, dopo il dopo il deposito di note conclusive.
*****
1. I fatti di causa.
Risulta per tabulas che la sig.ra , proprietaria di un fabbricato sito in Grosseto, Parte_1 via Trento n. 68, con contratto del 18.12.2020 appaltò alla società lavori di CP_1 ristrutturazione aventi a oggetto: “demolizione e rifacimento di tramezzi, pavimenti e rivestimenti, realizzazione ed integrazione degli impianti igienico-sanitari e tecnologici, realizzazione di nuovi intonaci, realizzazione di cartongesso, opere di tinteggiatura. Opere di assistenza muraria per la posa degli infissi e porte oltre che agli impianti. Opere esterne di pavimentazione e nuovi percorsi pedonali e carrabili interni al giardino privato”
(all. 1 della citazione).
Il corrispettivo venne pattuito in € 52.600,00, oltre IVA al 10%, come da computo metrico accluso (all.ti 2 e 3), mentre le opere avrebbero dovuto completarsi entro il
31.3.2021, altrimenti trovando spazio una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
È altresì documentato che la , dopo un acconto di € 13.200,00 versato alla firma Parte_1 del contratto, abbia poi corrisposto all'impresa la somma complessiva di € 29.590,00, al netto dell'applicato sconto in fattura del 50% di cui all'art. 16-bis, co. 1 lett. a) e b) del
TUIR e dell'art. 121 del D.L. 34/2020 (all.ti 4 e 8-12).
Risulta poi che nel mese di aprile 2021, l'appaltatrice trasmise al direttore dei lavori il II°
SAL per un importo di € 51.185,00 (all. 14), che questi contestò per aver ravvisato l'applicazione di prezzi nuovi non approvati dalla committenza, tra l'altro indicati a corpo e sulla base di quantitativi maggiori di quelli realizzati (all. 15). pagina 3 di 12 Ai rilievi del DL seguì la diffida di pagamento del legale della società per la somma di €
110.652,00 riferita alle sole opere appaltate, esclusi i lavori extra asseritamente eseguiti
(all. 16).
La sig.ra sospese allora i pagamenti e a settembre 2021, dopo il Parte_1 transennamento dell'area da parte di (all. 4 del ricorso ex art. 702-bis c.p.c.), CP_1 depositò un ricorso ex art. 696 c.p.c. onde accertare la consistenza delle opere realizzate dall'impresa, gli eventuali vizi e difformità (all. 18 e 19).
La CTU, ultimata nel settembre 2022, stimò nel valore di € 111.794,84 oltre IVA le opere
(contrattuali ed extra) complessivamente eseguite da , non rilevando vizi, ma CP_1 alcune difformità edilizie.
Sulla scorta di detto elaborato, i contraenti hanno quindi avanzato due autonome domande giudiziali: per ottenere il pagamento del corrispettivo a saldo delle CP_1 opere ultimate, pari ad € 48.994,84 oltre IVA;
le sig.re e per far Parte_1 Pt_2 determinare il compenso effettivamente dovuto alla società, dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento di quest'ultima e farla condannare a pagare la penale da ritardo e/o il risarcimento dei danni subiti.
2. Le risultanze peritali.
Atteso che ambo le parti, condividendone le risultanze, si sono avvalse della CTU svolta nella procedura sommaria per incoare i due giudizi successivamente riuniti, occorre prendere le mosse proprio da quelle come base delle vari questioni da affrontare.
Ebbene, il consulente nominato dal Tribunale, dopo un esame degli atti e dei documenti di causa e previ sopralluoghi nel fabbricato de quo, ha ricostruito il valore delle opere eseguite da , considerate le lavorazioni compiute rispetto a quanto preventivato e CP_1 di quelle extra-contratto, redigendo il seguente prospetto (pag. 59):
pagina 4 di 12 L'analisi di detto documento lascia trasparire, quindi, come i lavori integralmente eseguiti dall'appaltatrice, rispetto ai preventivi iniziali, hanno assunto un valore di € 111.794,84 oltre IVA, di cui € 16.040,00 costituente il valore di quelli extra-contratto (voci nn. 36-
38), mentre altri contabilizzate con prezzi nuovi e diversi rispetto a quelli concordati ab origine (voci nn. 6 e 25-35 compresi); fra questi ultimi, tra l'altro, alcuni ricaddero nel I°
SAL (voci nn. 6 e 25-30), mentre altri (voci nn. 31-35) divennero oggetto del II° SAL contestato dal direttore dei lavori a inizio maggio 2021, fatta eccezione per l'applicazione del “betoncino” (voce n. 34).
Il CTU ha poi attestato l'esistenza di difformità rispetto ai titoli edilizi rilasciati dalle autorità, rappresentati per un verso da piccole differenze metriche suscettibili di essere pagina 5 di 12 regolarizzate con stato di definitiva consistenza prima dell'ultimazione dei lavori, e per altro verso in una diversa distribuzione delle aperture dei due alloggi verso il giardino interno di proprietà, nel senso che laddove risultavano in progetto indicate come finestre erano state invece realizzate portefinestre e viceversa (pagg. 60 e 61).
Nel supplemento di CTU effettuato nell'odierno giudizio, infine, il consulente ha stimato in
€ 8.800,00 il costo necessario per la rimessa in pristino dei luoghi al fine di rendere conforme l'immobile, e in € 5.100,00 le spese indispensabili per l'ulteriore SCIA funzionale alla sanatoria delle modifiche prospettiche e delle opere interne (pagg. 4-7), per un totale di € 13.900,00.
3.1. La domanda di adempimento di . CP_1
L'appaltatrice ha chiesto la condanna della a pagarle la somma di € 53.994,32 Parte_1
(IVA inclusa), non molto lontana da quella ricavabile dalla differenza tra il valore delle opere stimato dal CTU (€ 122.974,32, IVA compresa) e gli acconti ricevuti dalla proprietà comprensivi dello sconto in fattura (€ 72.380,00, IVA inclusa), pari all'importo omnia di
50.594,32.
La , tuttavia, ha contestato anche la debenza di tale ultima somma, eccependo Parte_1 la nullità parziale del contratto relativamente alle opere abusive, la risoluzione del contratto valido a fronte dell'iniziativa unilaterale di di realizzare opere aggiuntive, CP_1 di applicare prezzi difformi rispetto a quelli pattuiti e d'aver sospeso illegittimamente i lavori trattenendo il cantiere e privandola della disponibilità del bene. Secondo la prospettazione attorea, pertanto, il credito esigibile di sarebbe di gran lunga CP_1 inferiore a quello rivendicato, dovendo considerarsi la decurtazione delle somme riferite alle opere extra-contratto e/o varianti non autorizzate di cui alle voci nn. 31-33 e 35-38 del computo del CTU (€ 30.503,00, IVA inclusa), dei pagamenti già effettuati (€
72.380,00) e delle spese per curare gli interventi diretti a ovviare alle difformità rilevate
(€ 13.900,00).
3.2. La dedotta nullità parziale del contratto e la debenza delle opere non autorizzate.
Appare infondata l'eccepita nullità del contratto d'appalto limitatamente alle costruzioni eseguite da in difformità ai titoli assentiti dall'amministrazione comunale. CP_1
pagina 6 di 12 Segnatamente, la giurisprudenza di legittimità ha avuto il modo di chiarire che “il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., avendo un oggetto illecito per violazione di norme imperative in materia urbanistica con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell'art. 1423 c.c.” (cfr. ex pluribus Cass. n.
4015/2007) e tale nullità si verifica anche ove il contratto abbia a oggetto immobili da costruire o costruiti in modo difforme alla concessione edilizia rilasciata. È stato tuttavia precisato che “in tema di contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti in difformità rispetto alla concessione edilizia, occorre distinguere a seconda che tale difformità sia totale o parziale: nel primo caso (L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7) - che si verifica quando è stato realizzato un edificio radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie - l'opera è da equiparare a quella costruita in assenza di concessione, con la conseguenza che il relativo contratto di appalto è nullo per illiceità dell'oggetto e violazione delle norme imperative in materia urbanistica;
detta nullità, invece, non sussiste nel secondo caso (L. n. 47 del 1985, art. 12), che si verifica quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto” (cfr. Cass. n. 30703/2018
e Cass. n. 24477/2022).
Ciò posto, ad avviso del Tribunale, da una comparazione unitaria e sintetica fra l'organismo programmato e quello realizzato, deve ritenersi che ricorrano difformità solo parziali delle opere compiute da , tenuto conto sia del fatto che le incongruenze CP_1 ineriscono alla semplice redistribuzione delle finestre che affacciano sul giardino interno degli alloggi del fabbricato, sia dalla contestuale assenza di puntuali riferimenti di parte attrice sulle modifiche prospettiche e sulle opere interne da sanare estranee alle prime.
Peraltro, dall'integrazione peritale svolta in questo giudizio, è emerso che la Parte_1 avesse frattanto completato la ristrutturazione dell'edificio, installando anche gli infissi esterni, circostanza che evidenzia l'intento di non ripristinare lo status quo ante, ma anzi di conservarne la conformazione attuata Aurora.
Non avendo poi la depositato alcuna documentazione riferibile alle opere di Parte_1 ripristino (costi di lavori, prestazioni tecniche, spese di oblazioni, ecc.), avendo la facoltà di essere rimessa in termini, ex art. 153, co. 2 c.p.c., se trattavasi di documenti sopravvenuti in corso di causa (anche se a ben vedere avrebbe dovuto produrli con la II memoria istruttoria, il cui termine scadeva a maggio 2023, ovvero un mese dopo pagina 7 di 12 l'assunto accesso all'immobile del nucleo familiare della guadagnato a fronte Parte_1 delle completamento delle opere), ella non può reclamare alcuna tutela per quelle spese di regolarizzazione ipotizzate dal CTU, tenuto conto della funzione squisitamente riparatoria della responsabilità civile, che impone la dimostrazione dell'effettiva ricorrenza del danno emergente ai fini del suo risarcimento.
Viceversa, per quanto concerne le opere realizzate da in eccedenza rispetto a CP_1 quelle preventivate, si deve negare il riconoscimento di un compenso in favore dell'impresa, in difetto di prova su di essa gravante circa l'autorizzazione (anche tacita) resa della committenza in tal senso, e questo anche in ragione dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, ove il committente contesta l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore si riduce a un mero documento fiscale proveniente dalla stessa parte che non costituisce idonea prova del suo credito, né tantomeno a sostegno della sua pretesa giova la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica (cfr. ex multis Cass n. 7593/2023).
In altri termini, in carenza di prova su specifici incarichi - di natura negoziale, contabile, amministrativa - assegnati al direttore dei lavori diversi e ulteriori da quelli che rientrano nell'ordinaria prestazione che è chiamato a svolgere a beneficio del committente, non può riferirsi a quest'ultimo l'attività ulteriore resa dal professionista nell'espletamento dei compiti affidatigli.
Dal compenso residuo di , pari alla somma di € 50.594,32, vanno allora detratte le CP_1 voci nn. 31-33 e 35-38 del computo del CTU, pari a complessivi € 30.503,00, residuando quindi un credito dell'impresa di € 20.091,32, riducibile alla metà di € 10.045,66 se si tiene conto che gli importi fatturati godevano del bonus ristrutturazione al 50%, sicché attraverso il meccanismo dello sconto in fattura cui corrispondeva l'insorgenza di un credito fiscale in capo ad , l'attrice non avrebbe dovuto pagare l'intero fatturato. CP_1
pagina 8 di 12
3.3. La domanda attorea di risoluzione del contratto d'appalto.
La domanda è fondata e va accolta.
In disparte delle specifiche argomentazioni difensive spese da parte attrice sulla diffida del 17.9.2021 (all. 17 della citazione), sembra che la miri a ottenere la Parte_1 declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., non essendo stata richiamata alcun'ipotesi di risoluzione negoziale di diritto ex artt. 1454, 1456 e 1457 c.c..
La domanda è quindi rivolta a ottenere l'emissione di una pronuncia giudiziale costituiva, rispetto alla quale ricorrono a ben vedere tutti i presupposti di legge, tenuto conto sia della mole delle opere eseguite in autonomia dall'impresa - tali senz'altro a deludere l'aspettativa del committente di conseguire entro un certo termine un risultato completo che permettesse di rendere abitabile il fabbricato -, sia dell'ostacolo da questa frapposto all'accesso in cantiere della committenza a fronte del suo rifiuto di pagarle le somme ulteriormente pretese per lavori mai autorizzati e anzi espressamente contestati.
3.4. La domanda attorea relativa alla penale da ritardo.
La ha chiesto l'applicazione della penale contrattuale per ritardata consegna Parte_1 delle opere limitando la pretesa al periodo compreso tra il 1°.4.2021 (giorno successivo alla scadenza prefissata dei lavori) e il 17.9.2021 (giorno in cui fu inoltrata la comunicazione di risoluzione del contratto), il tutto per n. 170 giorni e quindi per un totale di € 17.000,00.
ha negato l'insorgenza di tale diritto sul dedotto incremento delle opere CP_1 originariamente previste con lavori extra idonei a giustificare un allungamento dei tempi esecutivi;
nella memoria conclusiva, inoltre, ha aggiunto che i lavori sarebbero iniziati con due mesi di ritardo rispetto alla previsione contenuta nell'art. 5 del contratto e che la penale da ritardo opererebbe solo in ipotesi di ultimazione tardiva dei lavori, e non in quella di mancato completamento dell'opera.
Orbene, la clausola n. 5 del contratto prevedeva una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nel completamento dei lavori dopo il 31.3.2021.
La disposizione limitava pertanto la liquidazione forfettaria del danno all'ipotesi di inesatto adempimento, cioè al caso in cui l'appaltatrice, sia pur in ritardo rispetto al termine previsto, avesse ultimato le opere appaltate.
pagina 9 di 12 Diversamente, nella fattispecie oggetto di disamina, l'appaltatrice non ha terminato i lavori e poi ha abbandonato il cantiere, ed è pertanto configurabile un'ipotesi di inadempimento non già di ritardo nell'adempimento.
Va pertanto fatta applicazione del principio in base al quale "la clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell' inadempimento;
ne consegue che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento" (cfr. ex ceteris Cass. n. 23706/2009).
Pertanto, giacché la condotta della convenuta configura un inadempimento contrattuale e non un mero ritardo nell'adempimento dell'obbligo di concludere i lavori, non può trovare applicazione la penale di cui alla clausola n. 5 del contratto.
3.5. La domanda risarcitoria della sig.ra . Parte_1
In alternativa all'istanza di cui sopra, la ha chiesto il risarcimento dei danni Parte_1 subiti valorizzando i) la mancata disponibilità dell'abitazione per sé stessa, costretta a prendere in locazione un appartamento in cui vivere in attesa dell'ultimazione della ristrutturazione dell'immobile nonché un magazzino per ricoverare arredi e mobilio (all.ti
21 e 24-26), ii) il mancato godimento dell'immobile per il tempo occorso a ottenere il rilascio del cantiere e l'espletamento dell'ATP e iii) la perdita della possibilità di godere dei benefici fiscali per il c.d. Superbonus 110%, per il quale sarebbero state avviate le pratiche preliminari (all. 28).
Rispetto a tale doglianza, la convenuta ha ribadito sostanzialmente le stesse obiezioni sollevate in punto di penale da ritardo, eccependo altresì il difetto di prova sugli elementi costitutivi del diritto risarcitorio.
Ad avviso del Tribunale, viceversa, la domanda attorea può essere accolta nei limiti che seguono.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1453, 1218 e 1223 c.c., in caso di risoluzione del contratto per inadempimento di un contraente, questi è tenuto a risarcire all'altro il pregiudizio conseguente, rappresentato dal danno emergente e dal lucro cessante, qualora sia fornita dimostrazione del vulnus subito.
Nel caso di specie, come esposto, la realizzazione di lavori extra-contratto da parte dell'impresa non autorizzati dalla committenza non solo non giustifica un allungamento dei termini contrattuali, ma anzi assurge a coelemento idoneo a comportare la risoluzione pagina 10 di 12 del contratto per fatto ascrivibile all'appaltatrice; sotto altro profilo, si rileva che il concreto avvio dei lavori nell'edificio della difficilmente potrebbe collocarsi Parte_1 temporalmente al 22.2.2021, come indicato nella SCIA di cui al doc. 7 di parte attrice, visto che il giorno dopo l'appaltatrice emise la fattura n. 12/A per l'importo netto di €
33.000,00 che, unito all'acconto già ricevuto di € 13.200,00, esauriva quasi il compenso negoziato dalle parti.
Ciò detto, la sig.ra ha prodotto in giudizio copie delle fatture e pagamenti Parte_1 affrontati nel periodo compreso tra l'aprile 2021 e l'ottobre 2022 per l'affitto di abitazioni alternative a quella chiaramente inutilizzabile di via Trento nonché di un magazzino per il deposito di merce, per un totale di € 11.004,00 [€ 2.700,00 + € 6.440,00 (al netto delle utenze, che avrebbe comunque dovuto sostenere altrimenti, e quindi non integrabili un danno) + € 1.864,00].
Cifra che costituisce il pregiudizio subito dalla per l'inadempimento contrattuale Parte_1 di , alla luce di tutti gli elementi processuali allegati e dimostrati. CP_1
3.6. La compensazione fra i crediti contrapposti.
Operando la compensazione impropria fra il credito riconoscibile ad verso la CP_1
(€ 10.045,66) e quello risarcitorio fatto valere da quest'ultima (€ 11.004,00), Parte_1 deve condannarsi la prima a versare alla seconda l'importo di € 958,34, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
4. La domanda risarcitoria di . Parte_2
La sig.ra , madre convivente della sig.ra (all. 27 della citazione), ha agito Pt_2 Parte_1 in giudizio invocando la responsabilità aquiliana di per ottenere il risarcimento dei CP_1 danni asseritamente patiti per la ritardata consegna dell'appartamento di via Trento e il mancato godimento dello stesso, parametrandoli alle spese - canoni, oneri condominiali e utenze - che avrebbe sopportare per procurarsi una nuova sistemazione abitativa (all.ti
22-23).
Orbene, premesso che le conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento contrattuale nei confronti dei terzi rispetto al contratto hanno natura riflessa e comportano quindi una responsabilità extracontrattuale, ne deriva che grava sull'assunto danneggiato l'onere di dimostrare i fatti costitutivi elencati dall'art. 2043 c.c., ovvero il fatto doloso o colposo del danneggiante e il danno ingiusto sofferto da chi lo invoca. pagina 11 di 12 Nel caso in esame, al netto delle spese delle utenze versate dalla sig.ra , per le Pt_2 quali vale lo stesso principio già espresso per la figlia , difetta ogni prova circa Parte_1 pagamenti di canoni e spese condominiali da parte dell'odierna attrice, sicché la domanda risarcitoria va respinta.
5. Le spese di lite e di CTU.
Le spese di lite, comprensive della fase di ATP, tenuto conto del parziale accoglimento delle domande attoree, possono essere compensate nella misura di 1/2 ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c., residuando la restante quota di 1/2 a carico della convenuta, che si liquida in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014.
In considerazione degli esiti della CTU, viceversa, i rispettivi costi sono suscettibili di essere integralmente compensati fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto stipulato da e Parte_1 Controparte_1 per inadempimento di quest'ultima;
2) giusta compensazione tra il credito risarcitorio di e il credito di Parte_1
condanna quest'ultima a pagare alla prima la somma di € 958,34, oltre Controparte_1 agli interessi legali dalla domanda al saldo;
3) rigetta la domanda di;
Parte_2
4) compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e, per l'effetto, condanna la convenuta a rifondere a parte attrice la residua quota di 1/2 di dette spese, liquidata in €
545,00 per esborsi ed € 5.336,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge;
5) compensa integralmente le spese di CTU liquidate in atti.
Grosseto 9.12.2025.
Il Giudice
MA DI
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2245/2022, alla quale è riunita la causa n.
r.g. 137/2023, vertente tra
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliate in Grosseto, Galleria Cosimini n. 7, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Alfredo Bragagni, che le rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti;
ATTRICI
contro
:
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Grosseto, via Oberdan n. 72, presso lo studio dell'avv. Stefano Severi, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 9.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, le sig.re e hanno convenuto Parte_1 Pt_2 in giudizio la società , esponendo all'intestato Tribunale che: CP_1
• con contratto del 18.12.2020, avrebbe appaltato ad la Parte_1 CP_1 ristrutturazione del suo fabbricato sito in Grosseto, via Trento n. 68, al corrispettivo di €
pagina 1 di 12 52.600,00 oltre IVA al 10%, avendo intenzione di andare ad abitarvi con la propria famiglia, composta dalla madre , dal padre, dal fratello e dal compagno;
Parte_2
• eseguiti vari pagamenti, per un totale di € 60.940,00, sarebbe insorta disputa fra i contraenti sulle pretese dell'appaltatrice di vedersi corrispondere somme per opere mai approvate dalla committenza e dal direttore dei lavori e da questi espressamente contestate, per un complessivo di € 110.652,00 riferito alle sole opere appaltate e con riserva di stima di quelle extra-capitolato;
• a seguito della sospensione dei pagamenti da parte della e Parte_1 dell'interdizione dell'accesso all'immobile ad opera di , la proprietà introdusse a CP_1 metà settembre 2021 un procedimento per ATP innanzi al Tribunale di Grosseto, esitato con la quantificazione in € 111.794,84 (oltre IVA) di tutte le opere compiute dall'impresa e con il rilievo di talune difformità urbanistico-catastali, alcune tollerabili, altre invece regolarizzabili con la presentazione di uno stato di definitiva consistenza e/o di sanatoria;
• gli inadempimenti perpetrati da (opere abusive e ritardi) avrebbe costretto CP_1
l'intero nucleo familiare della a prolungare l'affitto di case alternative e di un Parte_1 magazzino per il ricovero di mobili e arredi.
Tanto premesso, la ha chiesto al Tribunale stabilirsi il corrispettivo Parte_1 effettivamente dovuto ad , tenuto conto delle risultanze dell'ATP, della parziale CP_1 nullità del contratto d'appalto in ordine alle opere abusive e della mancata autorizzazione di quelle extra-contratto; ha chiesto, altresì, dichiararsi la risoluzione del contratto d'appalto per fatto e colpa di e condannarsi la medesima a pagarle la penale da CP_1 ritardo (€ 100,00 giornalieri) maturata dalla scadenza del termine per la consegna dei lavori (31.3.2021) fino alla completa esecuzione ovvero, in alternativa, a risarcirle tutti i danni derivamenti dall'inadempimento; la sig.ra , invece, ha chiesto condannarsi Pt_2
a risarcirle i danni scaturenti dalla ritardata consegna dell'appartamento e quelli CP_1 rappresentati dal mancato godimento dello stesso.
All'esito dell'udienza del 7.3.2023, il Giudice dichiarava la contumacia di e CP_1 concedeva i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
aveva depositato un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. contro la Controparte_2
per chiederne la condanna al pagamento della somma di € 48.994,84 oltre IVA, Parte_1
a saldo dei lavori eseguiti in forza del predetto appalto sulla scorta delle risultanze dell'ATP.
pagina 2 di 12 In quel giudizio si costituiva la resistente, assumendo posizioni analoghe a quelle fatte valere nell'odierno processo e chiedendone la riunione a quest'ultimo.
Con ordinanza riservata del 23.10.2023, il Giudice istruttore del procedimento sommario mutava il rito ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., ed evidenziatane la connessione rimetteva gli atti al Presidente per disporne la riunione con quello odierno, nel quale frattanto la convenuta s'era costituita per contestare integralmente le domande attoree e chiederne la reiezione.
Provveduto in tal senso, le cause riunite venivano istruite con l'assunzione della prova testimoniale ammessa e con un supplemento di CTU, per essere decise ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 9.12.2025, dopo il dopo il deposito di note conclusive.
*****
1. I fatti di causa.
Risulta per tabulas che la sig.ra , proprietaria di un fabbricato sito in Grosseto, Parte_1 via Trento n. 68, con contratto del 18.12.2020 appaltò alla società lavori di CP_1 ristrutturazione aventi a oggetto: “demolizione e rifacimento di tramezzi, pavimenti e rivestimenti, realizzazione ed integrazione degli impianti igienico-sanitari e tecnologici, realizzazione di nuovi intonaci, realizzazione di cartongesso, opere di tinteggiatura. Opere di assistenza muraria per la posa degli infissi e porte oltre che agli impianti. Opere esterne di pavimentazione e nuovi percorsi pedonali e carrabili interni al giardino privato”
(all. 1 della citazione).
Il corrispettivo venne pattuito in € 52.600,00, oltre IVA al 10%, come da computo metrico accluso (all.ti 2 e 3), mentre le opere avrebbero dovuto completarsi entro il
31.3.2021, altrimenti trovando spazio una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
È altresì documentato che la , dopo un acconto di € 13.200,00 versato alla firma Parte_1 del contratto, abbia poi corrisposto all'impresa la somma complessiva di € 29.590,00, al netto dell'applicato sconto in fattura del 50% di cui all'art. 16-bis, co. 1 lett. a) e b) del
TUIR e dell'art. 121 del D.L. 34/2020 (all.ti 4 e 8-12).
Risulta poi che nel mese di aprile 2021, l'appaltatrice trasmise al direttore dei lavori il II°
SAL per un importo di € 51.185,00 (all. 14), che questi contestò per aver ravvisato l'applicazione di prezzi nuovi non approvati dalla committenza, tra l'altro indicati a corpo e sulla base di quantitativi maggiori di quelli realizzati (all. 15). pagina 3 di 12 Ai rilievi del DL seguì la diffida di pagamento del legale della società per la somma di €
110.652,00 riferita alle sole opere appaltate, esclusi i lavori extra asseritamente eseguiti
(all. 16).
La sig.ra sospese allora i pagamenti e a settembre 2021, dopo il Parte_1 transennamento dell'area da parte di (all. 4 del ricorso ex art. 702-bis c.p.c.), CP_1 depositò un ricorso ex art. 696 c.p.c. onde accertare la consistenza delle opere realizzate dall'impresa, gli eventuali vizi e difformità (all. 18 e 19).
La CTU, ultimata nel settembre 2022, stimò nel valore di € 111.794,84 oltre IVA le opere
(contrattuali ed extra) complessivamente eseguite da , non rilevando vizi, ma CP_1 alcune difformità edilizie.
Sulla scorta di detto elaborato, i contraenti hanno quindi avanzato due autonome domande giudiziali: per ottenere il pagamento del corrispettivo a saldo delle CP_1 opere ultimate, pari ad € 48.994,84 oltre IVA;
le sig.re e per far Parte_1 Pt_2 determinare il compenso effettivamente dovuto alla società, dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento di quest'ultima e farla condannare a pagare la penale da ritardo e/o il risarcimento dei danni subiti.
2. Le risultanze peritali.
Atteso che ambo le parti, condividendone le risultanze, si sono avvalse della CTU svolta nella procedura sommaria per incoare i due giudizi successivamente riuniti, occorre prendere le mosse proprio da quelle come base delle vari questioni da affrontare.
Ebbene, il consulente nominato dal Tribunale, dopo un esame degli atti e dei documenti di causa e previ sopralluoghi nel fabbricato de quo, ha ricostruito il valore delle opere eseguite da , considerate le lavorazioni compiute rispetto a quanto preventivato e CP_1 di quelle extra-contratto, redigendo il seguente prospetto (pag. 59):
pagina 4 di 12 L'analisi di detto documento lascia trasparire, quindi, come i lavori integralmente eseguiti dall'appaltatrice, rispetto ai preventivi iniziali, hanno assunto un valore di € 111.794,84 oltre IVA, di cui € 16.040,00 costituente il valore di quelli extra-contratto (voci nn. 36-
38), mentre altri contabilizzate con prezzi nuovi e diversi rispetto a quelli concordati ab origine (voci nn. 6 e 25-35 compresi); fra questi ultimi, tra l'altro, alcuni ricaddero nel I°
SAL (voci nn. 6 e 25-30), mentre altri (voci nn. 31-35) divennero oggetto del II° SAL contestato dal direttore dei lavori a inizio maggio 2021, fatta eccezione per l'applicazione del “betoncino” (voce n. 34).
Il CTU ha poi attestato l'esistenza di difformità rispetto ai titoli edilizi rilasciati dalle autorità, rappresentati per un verso da piccole differenze metriche suscettibili di essere pagina 5 di 12 regolarizzate con stato di definitiva consistenza prima dell'ultimazione dei lavori, e per altro verso in una diversa distribuzione delle aperture dei due alloggi verso il giardino interno di proprietà, nel senso che laddove risultavano in progetto indicate come finestre erano state invece realizzate portefinestre e viceversa (pagg. 60 e 61).
Nel supplemento di CTU effettuato nell'odierno giudizio, infine, il consulente ha stimato in
€ 8.800,00 il costo necessario per la rimessa in pristino dei luoghi al fine di rendere conforme l'immobile, e in € 5.100,00 le spese indispensabili per l'ulteriore SCIA funzionale alla sanatoria delle modifiche prospettiche e delle opere interne (pagg. 4-7), per un totale di € 13.900,00.
3.1. La domanda di adempimento di . CP_1
L'appaltatrice ha chiesto la condanna della a pagarle la somma di € 53.994,32 Parte_1
(IVA inclusa), non molto lontana da quella ricavabile dalla differenza tra il valore delle opere stimato dal CTU (€ 122.974,32, IVA compresa) e gli acconti ricevuti dalla proprietà comprensivi dello sconto in fattura (€ 72.380,00, IVA inclusa), pari all'importo omnia di
50.594,32.
La , tuttavia, ha contestato anche la debenza di tale ultima somma, eccependo Parte_1 la nullità parziale del contratto relativamente alle opere abusive, la risoluzione del contratto valido a fronte dell'iniziativa unilaterale di di realizzare opere aggiuntive, CP_1 di applicare prezzi difformi rispetto a quelli pattuiti e d'aver sospeso illegittimamente i lavori trattenendo il cantiere e privandola della disponibilità del bene. Secondo la prospettazione attorea, pertanto, il credito esigibile di sarebbe di gran lunga CP_1 inferiore a quello rivendicato, dovendo considerarsi la decurtazione delle somme riferite alle opere extra-contratto e/o varianti non autorizzate di cui alle voci nn. 31-33 e 35-38 del computo del CTU (€ 30.503,00, IVA inclusa), dei pagamenti già effettuati (€
72.380,00) e delle spese per curare gli interventi diretti a ovviare alle difformità rilevate
(€ 13.900,00).
3.2. La dedotta nullità parziale del contratto e la debenza delle opere non autorizzate.
Appare infondata l'eccepita nullità del contratto d'appalto limitatamente alle costruzioni eseguite da in difformità ai titoli assentiti dall'amministrazione comunale. CP_1
pagina 6 di 12 Segnatamente, la giurisprudenza di legittimità ha avuto il modo di chiarire che “il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., avendo un oggetto illecito per violazione di norme imperative in materia urbanistica con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell'art. 1423 c.c.” (cfr. ex pluribus Cass. n.
4015/2007) e tale nullità si verifica anche ove il contratto abbia a oggetto immobili da costruire o costruiti in modo difforme alla concessione edilizia rilasciata. È stato tuttavia precisato che “in tema di contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti in difformità rispetto alla concessione edilizia, occorre distinguere a seconda che tale difformità sia totale o parziale: nel primo caso (L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7) - che si verifica quando è stato realizzato un edificio radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie - l'opera è da equiparare a quella costruita in assenza di concessione, con la conseguenza che il relativo contratto di appalto è nullo per illiceità dell'oggetto e violazione delle norme imperative in materia urbanistica;
detta nullità, invece, non sussiste nel secondo caso (L. n. 47 del 1985, art. 12), che si verifica quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto” (cfr. Cass. n. 30703/2018
e Cass. n. 24477/2022).
Ciò posto, ad avviso del Tribunale, da una comparazione unitaria e sintetica fra l'organismo programmato e quello realizzato, deve ritenersi che ricorrano difformità solo parziali delle opere compiute da , tenuto conto sia del fatto che le incongruenze CP_1 ineriscono alla semplice redistribuzione delle finestre che affacciano sul giardino interno degli alloggi del fabbricato, sia dalla contestuale assenza di puntuali riferimenti di parte attrice sulle modifiche prospettiche e sulle opere interne da sanare estranee alle prime.
Peraltro, dall'integrazione peritale svolta in questo giudizio, è emerso che la Parte_1 avesse frattanto completato la ristrutturazione dell'edificio, installando anche gli infissi esterni, circostanza che evidenzia l'intento di non ripristinare lo status quo ante, ma anzi di conservarne la conformazione attuata Aurora.
Non avendo poi la depositato alcuna documentazione riferibile alle opere di Parte_1 ripristino (costi di lavori, prestazioni tecniche, spese di oblazioni, ecc.), avendo la facoltà di essere rimessa in termini, ex art. 153, co. 2 c.p.c., se trattavasi di documenti sopravvenuti in corso di causa (anche se a ben vedere avrebbe dovuto produrli con la II memoria istruttoria, il cui termine scadeva a maggio 2023, ovvero un mese dopo pagina 7 di 12 l'assunto accesso all'immobile del nucleo familiare della guadagnato a fronte Parte_1 delle completamento delle opere), ella non può reclamare alcuna tutela per quelle spese di regolarizzazione ipotizzate dal CTU, tenuto conto della funzione squisitamente riparatoria della responsabilità civile, che impone la dimostrazione dell'effettiva ricorrenza del danno emergente ai fini del suo risarcimento.
Viceversa, per quanto concerne le opere realizzate da in eccedenza rispetto a CP_1 quelle preventivate, si deve negare il riconoscimento di un compenso in favore dell'impresa, in difetto di prova su di essa gravante circa l'autorizzazione (anche tacita) resa della committenza in tal senso, e questo anche in ragione dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, ove il committente contesta l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore si riduce a un mero documento fiscale proveniente dalla stessa parte che non costituisce idonea prova del suo credito, né tantomeno a sostegno della sua pretesa giova la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica (cfr. ex multis Cass n. 7593/2023).
In altri termini, in carenza di prova su specifici incarichi - di natura negoziale, contabile, amministrativa - assegnati al direttore dei lavori diversi e ulteriori da quelli che rientrano nell'ordinaria prestazione che è chiamato a svolgere a beneficio del committente, non può riferirsi a quest'ultimo l'attività ulteriore resa dal professionista nell'espletamento dei compiti affidatigli.
Dal compenso residuo di , pari alla somma di € 50.594,32, vanno allora detratte le CP_1 voci nn. 31-33 e 35-38 del computo del CTU, pari a complessivi € 30.503,00, residuando quindi un credito dell'impresa di € 20.091,32, riducibile alla metà di € 10.045,66 se si tiene conto che gli importi fatturati godevano del bonus ristrutturazione al 50%, sicché attraverso il meccanismo dello sconto in fattura cui corrispondeva l'insorgenza di un credito fiscale in capo ad , l'attrice non avrebbe dovuto pagare l'intero fatturato. CP_1
pagina 8 di 12
3.3. La domanda attorea di risoluzione del contratto d'appalto.
La domanda è fondata e va accolta.
In disparte delle specifiche argomentazioni difensive spese da parte attrice sulla diffida del 17.9.2021 (all. 17 della citazione), sembra che la miri a ottenere la Parte_1 declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., non essendo stata richiamata alcun'ipotesi di risoluzione negoziale di diritto ex artt. 1454, 1456 e 1457 c.c..
La domanda è quindi rivolta a ottenere l'emissione di una pronuncia giudiziale costituiva, rispetto alla quale ricorrono a ben vedere tutti i presupposti di legge, tenuto conto sia della mole delle opere eseguite in autonomia dall'impresa - tali senz'altro a deludere l'aspettativa del committente di conseguire entro un certo termine un risultato completo che permettesse di rendere abitabile il fabbricato -, sia dell'ostacolo da questa frapposto all'accesso in cantiere della committenza a fronte del suo rifiuto di pagarle le somme ulteriormente pretese per lavori mai autorizzati e anzi espressamente contestati.
3.4. La domanda attorea relativa alla penale da ritardo.
La ha chiesto l'applicazione della penale contrattuale per ritardata consegna Parte_1 delle opere limitando la pretesa al periodo compreso tra il 1°.4.2021 (giorno successivo alla scadenza prefissata dei lavori) e il 17.9.2021 (giorno in cui fu inoltrata la comunicazione di risoluzione del contratto), il tutto per n. 170 giorni e quindi per un totale di € 17.000,00.
ha negato l'insorgenza di tale diritto sul dedotto incremento delle opere CP_1 originariamente previste con lavori extra idonei a giustificare un allungamento dei tempi esecutivi;
nella memoria conclusiva, inoltre, ha aggiunto che i lavori sarebbero iniziati con due mesi di ritardo rispetto alla previsione contenuta nell'art. 5 del contratto e che la penale da ritardo opererebbe solo in ipotesi di ultimazione tardiva dei lavori, e non in quella di mancato completamento dell'opera.
Orbene, la clausola n. 5 del contratto prevedeva una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nel completamento dei lavori dopo il 31.3.2021.
La disposizione limitava pertanto la liquidazione forfettaria del danno all'ipotesi di inesatto adempimento, cioè al caso in cui l'appaltatrice, sia pur in ritardo rispetto al termine previsto, avesse ultimato le opere appaltate.
pagina 9 di 12 Diversamente, nella fattispecie oggetto di disamina, l'appaltatrice non ha terminato i lavori e poi ha abbandonato il cantiere, ed è pertanto configurabile un'ipotesi di inadempimento non già di ritardo nell'adempimento.
Va pertanto fatta applicazione del principio in base al quale "la clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell' inadempimento;
ne consegue che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento" (cfr. ex ceteris Cass. n. 23706/2009).
Pertanto, giacché la condotta della convenuta configura un inadempimento contrattuale e non un mero ritardo nell'adempimento dell'obbligo di concludere i lavori, non può trovare applicazione la penale di cui alla clausola n. 5 del contratto.
3.5. La domanda risarcitoria della sig.ra . Parte_1
In alternativa all'istanza di cui sopra, la ha chiesto il risarcimento dei danni Parte_1 subiti valorizzando i) la mancata disponibilità dell'abitazione per sé stessa, costretta a prendere in locazione un appartamento in cui vivere in attesa dell'ultimazione della ristrutturazione dell'immobile nonché un magazzino per ricoverare arredi e mobilio (all.ti
21 e 24-26), ii) il mancato godimento dell'immobile per il tempo occorso a ottenere il rilascio del cantiere e l'espletamento dell'ATP e iii) la perdita della possibilità di godere dei benefici fiscali per il c.d. Superbonus 110%, per il quale sarebbero state avviate le pratiche preliminari (all. 28).
Rispetto a tale doglianza, la convenuta ha ribadito sostanzialmente le stesse obiezioni sollevate in punto di penale da ritardo, eccependo altresì il difetto di prova sugli elementi costitutivi del diritto risarcitorio.
Ad avviso del Tribunale, viceversa, la domanda attorea può essere accolta nei limiti che seguono.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1453, 1218 e 1223 c.c., in caso di risoluzione del contratto per inadempimento di un contraente, questi è tenuto a risarcire all'altro il pregiudizio conseguente, rappresentato dal danno emergente e dal lucro cessante, qualora sia fornita dimostrazione del vulnus subito.
Nel caso di specie, come esposto, la realizzazione di lavori extra-contratto da parte dell'impresa non autorizzati dalla committenza non solo non giustifica un allungamento dei termini contrattuali, ma anzi assurge a coelemento idoneo a comportare la risoluzione pagina 10 di 12 del contratto per fatto ascrivibile all'appaltatrice; sotto altro profilo, si rileva che il concreto avvio dei lavori nell'edificio della difficilmente potrebbe collocarsi Parte_1 temporalmente al 22.2.2021, come indicato nella SCIA di cui al doc. 7 di parte attrice, visto che il giorno dopo l'appaltatrice emise la fattura n. 12/A per l'importo netto di €
33.000,00 che, unito all'acconto già ricevuto di € 13.200,00, esauriva quasi il compenso negoziato dalle parti.
Ciò detto, la sig.ra ha prodotto in giudizio copie delle fatture e pagamenti Parte_1 affrontati nel periodo compreso tra l'aprile 2021 e l'ottobre 2022 per l'affitto di abitazioni alternative a quella chiaramente inutilizzabile di via Trento nonché di un magazzino per il deposito di merce, per un totale di € 11.004,00 [€ 2.700,00 + € 6.440,00 (al netto delle utenze, che avrebbe comunque dovuto sostenere altrimenti, e quindi non integrabili un danno) + € 1.864,00].
Cifra che costituisce il pregiudizio subito dalla per l'inadempimento contrattuale Parte_1 di , alla luce di tutti gli elementi processuali allegati e dimostrati. CP_1
3.6. La compensazione fra i crediti contrapposti.
Operando la compensazione impropria fra il credito riconoscibile ad verso la CP_1
(€ 10.045,66) e quello risarcitorio fatto valere da quest'ultima (€ 11.004,00), Parte_1 deve condannarsi la prima a versare alla seconda l'importo di € 958,34, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
4. La domanda risarcitoria di . Parte_2
La sig.ra , madre convivente della sig.ra (all. 27 della citazione), ha agito Pt_2 Parte_1 in giudizio invocando la responsabilità aquiliana di per ottenere il risarcimento dei CP_1 danni asseritamente patiti per la ritardata consegna dell'appartamento di via Trento e il mancato godimento dello stesso, parametrandoli alle spese - canoni, oneri condominiali e utenze - che avrebbe sopportare per procurarsi una nuova sistemazione abitativa (all.ti
22-23).
Orbene, premesso che le conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento contrattuale nei confronti dei terzi rispetto al contratto hanno natura riflessa e comportano quindi una responsabilità extracontrattuale, ne deriva che grava sull'assunto danneggiato l'onere di dimostrare i fatti costitutivi elencati dall'art. 2043 c.c., ovvero il fatto doloso o colposo del danneggiante e il danno ingiusto sofferto da chi lo invoca. pagina 11 di 12 Nel caso in esame, al netto delle spese delle utenze versate dalla sig.ra , per le Pt_2 quali vale lo stesso principio già espresso per la figlia , difetta ogni prova circa Parte_1 pagamenti di canoni e spese condominiali da parte dell'odierna attrice, sicché la domanda risarcitoria va respinta.
5. Le spese di lite e di CTU.
Le spese di lite, comprensive della fase di ATP, tenuto conto del parziale accoglimento delle domande attoree, possono essere compensate nella misura di 1/2 ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c., residuando la restante quota di 1/2 a carico della convenuta, che si liquida in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014.
In considerazione degli esiti della CTU, viceversa, i rispettivi costi sono suscettibili di essere integralmente compensati fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto stipulato da e Parte_1 Controparte_1 per inadempimento di quest'ultima;
2) giusta compensazione tra il credito risarcitorio di e il credito di Parte_1
condanna quest'ultima a pagare alla prima la somma di € 958,34, oltre Controparte_1 agli interessi legali dalla domanda al saldo;
3) rigetta la domanda di;
Parte_2
4) compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e, per l'effetto, condanna la convenuta a rifondere a parte attrice la residua quota di 1/2 di dette spese, liquidata in €
545,00 per esborsi ed € 5.336,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge;
5) compensa integralmente le spese di CTU liquidate in atti.
Grosseto 9.12.2025.
Il Giudice
MA DI
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