Art. 1. Articolo unico.
Secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910 , e' modificato come segue:
"Di tale somma una quota di quattro miliardi e' riservata a favore di aziende industriali ed artigiane, o consorzi da esse formati, gia' operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia, che avendo cessata la loro attivita' nei suddetti territori in dipendenza di eventi bellici o post-bellici intendano reimpiantare e riattivare i loro stabilimenti nell'Italia meridionale ed insulare, di cui all' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598 , e all' art. 5, lettera a), della legge 29 dicembre 1948, n. 1482 , o nelle zone industriali di Apuania e nei comuni di Gorizia e di Ancona".
Secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910 , e' modificato come segue:
"Di tale somma una quota di quattro miliardi e' riservata a favore di aziende industriali ed artigiane, o consorzi da esse formati, gia' operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia, che avendo cessata la loro attivita' nei suddetti territori in dipendenza di eventi bellici o post-bellici intendano reimpiantare e riattivare i loro stabilimenti nell'Italia meridionale ed insulare, di cui all' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598 , e all' art. 5, lettera a), della legge 29 dicembre 1948, n. 1482 , o nelle zone industriali di Apuania e nei comuni di Gorizia e di Ancona".