Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 13723/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13723/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a SVIZZERA il 24/05/1961 rappresentato e difeso dall'avv. STABILE FRANCESCO, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. PALAZZO GIOVINA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 6.11.24 , il ricorrente in epigrafe – di essere dipendente della convenuta dal 02
Ottobre 1990 con la qualifica di Infermiere Professionale dell'area dei professionisti e della salute matricola n° 7887, inquadrata in ex cat. D fascia 6, in forza presso il Presidio Ospedaliero di Aversa (CE), attualmente nel reparto di ha dedotto: - Di lavorare secondo turni articolati su cinque giorni più Parte_2 uno di riposo, per un totale di 36 ore settimanali;
- Di aver prestato la propria attività durante le giornate festive infrasettimanali analiticamente indicate in ricorso e risultanti dalle stampe delle rilevazioni dei
Cartellini marcatempo allegate allo stesso;
- Di non aver goduto di riposo compensativo e di non aver neppure percepito l'indennità prevista per tali giornate dall'art. 29, comma 6, CCNL Comparto Sanità Par relativo al triennio 2016 – 2018, in quanto ritenuta dall' non cumulabile con l'indennità di turno festivo di cui all'art. 86, comma 13, CCNL, 2018, che ha sostituito l'art. 44, comma 12, del CCNL dell'1 settembre Par 1995; - Di aver inviato all' diffida senza alcun esito.
Tanto premesso, ha dedotto il proprio diritto alla percezione della predetta indennità, richiamando i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 1505 del 2021.
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Sanità 2016 – 2018, per il periodo lavorativo dedotto in ricorso, e la conseguente condanna dell' Pt_4
al pagamento dell'importo di € €. 2.723,84, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascuna
[...] posta creditoria al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Par Si è costituita l' eccependo l'infondatezza della domanda per non avere i lavoratori inoltrato apposita istanza nel termine di trenta giorni come contemplato dalla normativa contrattuale. Ha pertanto concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza dell'08.10.2024, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il Giudicante vi provvede con sentenza. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte, già espresse da altri magistrati del Tribunale adito, la cui motivazione in questa sede si richiama ai sensi degli artt. 118 disp. att.
c.p.c. e 132 c.p.c.
Il thema decidendum dell'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla percezione del compenso per il lavoro svolto nelle giornate festive infrasettimanali, come previsto dall'art. 29 CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018, in via aggiuntiva rispetto all'indennità di cui all'art. 86, comma 3, già percepita. Il ricorrente faceva parte del personale cd. “turnista”, come allegato in ricorso e non contestato dalle parti, nonché risultante dalla documentazione in atti (cfr. buste paga e stampa delle rilevazioni dei cartellini marcatempo, in atti). La pretesa attorea si fonda sul disposto di cui all'art. 29, comma 6, del CCNL
Comparto Sanità relativo al triennio 2016 – 2018, il quale dispone che “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. La questione è stata affrontata recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha espresso il principio in base al quale, nel comparto Sanità, l'indennità di turno festivo ex art. 44, comma 12, CCNL del 1 settembre 1995, ora riversato nell'art. 86, comma 13, CCNL 2016 - 2018, è cumulabile con il compenso per il lavoro straordinario festivo previsto dall'art. 9 CCNL integrativo del 20 settembre 2001, ora fedelmente riprodotto nell'art. 29 CCNL 2016 - 2018 (cfr. Cass., 25 gennaio 2021 n.
1505 e Cass., 10 marzo 2021 n. 6716). Secondo la Corte, la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44
(ora art. 86, comma 3) non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i Par dipendenti dall'art. 9 (ora art. 29, comma 6) del CCNL di riferimento - sostenuta invero dall' anche nel caso di specie - non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., e ciò in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità stessa non appare ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione, ma anzi risulta smentito dal rilievo che le parti collettive, laddove hanno ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti, l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17). A ciò deve aggiungersi, poi, che la clausola contrattuale della quale il ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità
(lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero – e non aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. Come osserva la Corte, allora, la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario, l'art. 9 – ora art. 29 - che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività
2 anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Tanto premesso, non vi è dubbio che nel caso in esame ricorrono i presupposti indicati dalla giurisprudenza, in ragione dell'attività cui era assegnato il ricorrente e della documentazione in atti, da cui risulta lo svolgimento della prestazione nelle giornate infrasettimanali festive indicate. Nella specie, l'attività lavorativa e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nella Stampa delle rilevazioni del cartellino marcatempo in Par atti, in alcun modo contestata dall' I conteggi elaborati nei ricorsi introduttivi, inoltre, appaiono formulati correttamente e conformemente alla normativa di riferimento. Gli stessi, del resto, sono stati contestati, anche relativamente alle modalità di calcolo, in via del tutto generica e apodittica da parte della difesa di parte resistente. Non può essere, poi, condiviso il rilievo secondo cui il compenso rivendicato non spetterebbe in quanto non richiesto nel termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell'art. 29, non contenendo la norma in esame alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza. Parte ricorrente, pertanto, con la richiesta di pagamento nel presente giudizio, in qualità di creditore, ha esercitato la facoltà di scelta ex art 1285 c.c. e segg., non soggetta a termini decadenziali, chiedendo la retribuzione prevista per le ore di straordinario. La tardiva proposizione della richiesta rileva, però, ai fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione, la cui decorrenza, pertanto, deve essere fatta risalire all'atto di messa in mora (cfr. in tal senso sentenza
Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G. Cardellicchio).
Par In conclusione, l' resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma
€.2.723,84 oltre interessi legali a decorrere dal Dicembre 2019 a Dicembre 2022.
Par
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell' resistente come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) In accoglimento del ricorso dichiara il diritto del ricorrente in epigrafe alla corresponsione del compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018, e per l'effetto condanna l' , in persona del CP_2 legale rappresentante p.t., al pagamento in suo favore della somma di €.2.723,84, oltre interessi legali a decorrere dal Dicembre 2019 a Dicembre 2022;
b) Condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del CP_2 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.330,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge,
Si comunichi.
Aversa, 10/03/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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