Articolo 2288 del Codice civile
Articolo 2377Articolo 2379
Versione
19 aprile 1942
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Versione
15 agosto 2020
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Versione
1 settembre 2021
Art. 2288.

(Esclusione di diritto).

((E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale e' stata aperta o al quale e' stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.)) ((311)) ((316))

Parimenti e' escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art. 2270.
--------------- AGGIORNAMENTO (311)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. --------------- AGGIORNAMENTO (316)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
Entrata in vigore il 1 settembre 2021
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