Art. 66. Procedure familiari (( 1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non e' un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata puo' essere proposta anche se uno o piu' debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo. )) 2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonche' le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76 .
3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
4. Nel caso in cui siano presentate piu' richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi e' ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entita' ((dell'attivo)) di ciascuno.