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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/10/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 905/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente –
dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore -
dott. Nicola Del Vecchio - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. GAGLIARDO ELENA;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. RIGHETTO MARCO;
PARTE CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO, intervenuto ex-lege;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del
26.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.06.2025, ha chiesto: “1) disporre la Parte_1 revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia per le ragione Per_1 suesposte;
2) disporsi che le spese straordinarie di siano poste a carico della Per_1 madre a fronte del fatto che vive con la stessa e pare lavori, nonché per equità dal Per_1 momento che viene interamente sostenuto dal padre e la madre non ha Per_2 contribuito al pagamento del suo 50%”.
A fondamento delle proprie domande, il ricorrente ha allegato che con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , n. Controparte_1
191/2025, pubblicata in data 25.02.2025, il tribunale di Rovigo aveva recepito l'accordo delle parti, prevedendo che il padre si facesse carico in via integrale del mantenimento ordinario del figlio (3.01.2007), l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, Per_2 convivente con la figlia (6.02.2004) di anni 21, la suddivisione al 50% tra i Per_1 genitori delle spese straordinarie per i due figli, e la previsione di un assegno di 350,00 euro mensili come contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, in quanto studentessa universitaria. Il ricorrente ha inoltre allegato che non vi erano più i presupposti per conservare l'assegno ex art. 337- septies c.c. in favore della figlia dato che la stessa teneva da mesi un tenore di Per_1 vita caratterizzato da viaggi e il aveva reperito su Facebook una fotografia Parte_1 che ritraeva la figlia all'interno dell'esercizio commerciale di vendita di prodotti cosmetici gestito dalla madre della stessa, per cui doveva presumersi che la ragazza percepisse reddito lavorando nell'ambito dell'attività della madre.
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande del Controparte_1 ricorrente ed evidenziandone la manifesta infondatezza, considerato che la figlia Per_1 non svolgeva alcuna attività lavorativa, avendo iniziato a settembre 2024 la frequenza della Facoltà di Lingue straniere a Ferrara. Deduceva di essersi sempre fatta pag. 2/8 integralmente carico delle spese universitarie della figlia, oltre a quelle per il conseguimento della patente di guida, e precisava che aveva fatto alcuni viaggi Per_1 soltanto grazie a somme di denaro che i nonni le hanno elargito come regalo.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di documenti e all'udienza camerale del
26.09.2025 la ha specificato che da oltre un anno e mezzo il non CP_1 Parte_1 versa la quota di metà della rata di mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale ed ha affermato che il figlio , di 18 anni, dal mese di maggio/giugno 2025 è tornato Per_2
a vivere con la madre, che provvede al suo mantenuto. Il dal canto suo, ha Parte_1 affermato che il figlio va solo a dormire e a mangiare dalla madre, ma risulta ancora iscritto nel certificato di stato di famiglia dello stesso ricorrente.
Le parti hanno discusso oralmente la causa all'udienza del 26.09.2025, precisando le rispettive conclusioni, e il Collegio si è riservato di decidere.
Le domande proposte dal non meritano accoglimento. Parte_1
Come noto, l'art. 473-bis.29 c.p.c. prevede che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Nel caso in esame, non si ravvisano giustificati motivi sopravvenuti, tali da consentire la revoca della statuizione del contributo paterno al mantenimento della figlia o Per_1 della previsione che le spese straordinarie a favore della ragazza siano poste interamente a carico della . CP_1
In primo luogo, si evidenzia che la domanda ex art. 473bis.29 c.p.c. è stata proposta dal a distanza di soli soli tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di Parte_1 divorzio, avvenuta il 25.02.2025, la quale ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni di collocamento e mantenimento dei figli ed . Per_1 Per_3
Inoltre, occorre porre in evidenza che il ha posto a fondamento del proprio Parte_1 ricorso delle mere ipotesi, non suffragate da alcun tipo di documento comprovante la rispondenza al vero delle sue allegazioni.
pag. 3/8 Per giunta, la convenuta ha provato che la figlia non è economicamente autosufficiente, considerato che la stessa frequenta tuttora la Facoltà di Lingue straniere presso l'Università di Ferrara (doc. 63 parte resistente), studi che NA sta svolgendo con profitto, vista la media di 28/30 negli esami da questa sostenuti.
L'allegazione del ricorrente circa il fatto che svolge attività lavorativa si è Per_1 presentata sin dal principio come generica e suggestiva, dato che il si è Parte_1 limitato a produrre una fotografia tratta da Facebook, che ritrae la figlia con il Sindaco di Rovigo presso l'esercizio commerciale di vendita di creme a base di bava di lumache, gestito dalla , cui rivolge complimenti per il buon andamento dell'attività. CP_1
Ebbene, a questo punto giova richiamare i principi ribaditi e chiariti a più riprese, anche recentemente, dalla Suprema Corte:
- Cassazione n. 29779 del 2020 ha affermato che: "Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni";
- Cassazione n. 17183 del 2020 ha statuito che: "L'obbligo di mantenimento legale della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Raggiunta la maggiore età, infatti, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore";
pag. 4/8 - sempre secondo Cassazione n. 17183 del 2020 "Tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: […] d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo
l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale. […] Non è dunque il convenuto, soggetto passivo del rapporto, onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. […]. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'auto-responsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi di una collocazione lavorativa".
Alla luce dell'assenza di puntuale allegazione, oltre che di prova della raggiunta autosufficienza economica da parte di la domanda del ricorrente non può trovare Per_1 accoglimento.
Infatti, la circostanza che abbia fatto alcuni viaggi non risulta affatto dirimente, Per_1 considerato che il ricorrente ha prodotto a sostegno di tale allegazione delle fotografie relative al periodo 2023-2024, ossia in data antecedente alla sentenza di divorzio del
2025, cosicché non si è affatto in presenza di circostanze sopravvenute al divorzio, come invece prescrive l'art. 473-bis.29 c.p.c.
Inoltre, rispetto alle iniziali allegazioni del ricorrente, è emerso nel corso del giudizio che anche il figlio , ormai da maggio/giugno 2025 si è trasferito a vivere Per_3 presso l'abitazione materna, con conseguente aumento delle necessità di cura e accudimento a carico della , poiché è pacifico in causa che anche il CP_1 secondogenito, come dorma e consumi i pasti presso l'abitazione materna. Senza Per_1 tacere che la resistente ha in ogni caso chiarito che i viaggi effettuati dalla figlia sono stati resi possibili da elargizioni di denaro dei nonni.
pag. 5/8 La domanda del ricorrente è quindi del tutto destituita di fondamento.
Ritiene inoltre il giudicante che nella fattispecie oggetto di giudizio, ricorrano le condizioni per porre a carico del il pagamento di un importo determinato Parte_1 equitativamente ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c., essendo evidente che il ricorrente ha agito in giudizio quanto meno con colpa grave, in quanto la propria domanda di revisione delle condizioni del divorzio è risultata fondata su mere congetture, senza il doveroso accertamento dell'effettivo inserimento della figlia Per_1 nel mercato del lavoro e, per giunta, nella consapevolezza della prosecuzione degli studi universitari da parte della stessa. Difatti, il ben avrebbe potuto e dovuto Parte_1 richiedere l'opportuna documentazione fiscale presso l'Agenzia delle Entrate, o direttamente alla resistente o alla figlia, al fine di verificare la propria ipotesi, prima di depositare il ricorso.
Ancora, considerato che dal mese di maggio/giungo anche il figlio si è Per_3 trasferito presso la casa della madre, senza che il avesse fatto menzione Parte_1 della predetta circostanza né nel ricorso, né nelle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., ritiene il Collegio che sia ravvisabile da parte dello stesso, anche una condotta processuale improntata a mala fede, essendo il ricorrente ben conscio dell'avvenuto aggravamento dei costi a carico della , tanto più per il fatto del mancato CP_1 pagamento da un anno e mezzo, da parte del della quota della rata del Parte_1 mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
Ciò ha comportato un inutile aggravamento dei costi processuali a carico della parte resistente, la quale aveva acconsentito ad un accordo sulle condizioni di divorzio soltanto tre mesi prima dell'instaurazione da parte del ricorrente del presente procedimento.
La giurisprudenza di legittimità afferma che “la manifesta insostenibilità della tesi prospettata in giudizio è sanzionabile ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. perché implica abuso del processo e perché è in contrasto coi principi della ragionevole durata del processo e dell'economia processuale” (Cass. 19298/2016).
pag. 6/8 Indipendentemente, quindi, dalla allegazione e prova di un danno conseguente e specifico a carico di parte resistente, oltre a quello della difesa in giudizio con i conseguenti costi che essa comporta, la resistente deve essere opportunamente indennizzata del disagio sofferto.
Alla luce di quanto sopra, valutati il comportamento processuale del ricorrente e la durata del processo, si stima equo condannare il al pagamento a tale titolo Parte_1 ex art. 96, 3 co., c.p.c. di importo ulteriore pari alla metà delle spese di lite liquidate nel presente procedimento, che in forza della regola posta dall'art. 91 c.p.c. vanno poste a carico del ricorrente. La liquidazione di dette spese processuali è effettuata sulla base dei valori tariffari previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabili di bassa complessità.
Da ultimo, l'art. 96, 4 co., c.p.c. stabilisce che “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000,00”.
Si ritiene pertanto di disporre anche la condanna del ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma pari ad euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da Parte_1
2) condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, che si liquidano in euro 4.000,00, oltre al rimborso forfettario del
[...]
15%, Iva e Cpa come per legge;
3) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'ulteriore somma liquidata d'ufficio ex art. 96, 3 co. c.p.c., pari ad euro
2.000,00;
pag. 7/8 4) condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende, Parte_1 ai sensi dell'art. 96, 4 co. c.p.c., della somma di euro 500,00.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 26.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente –
dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore -
dott. Nicola Del Vecchio - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. GAGLIARDO ELENA;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. RIGHETTO MARCO;
PARTE CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO, intervenuto ex-lege;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del
26.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.06.2025, ha chiesto: “1) disporre la Parte_1 revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia per le ragione Per_1 suesposte;
2) disporsi che le spese straordinarie di siano poste a carico della Per_1 madre a fronte del fatto che vive con la stessa e pare lavori, nonché per equità dal Per_1 momento che viene interamente sostenuto dal padre e la madre non ha Per_2 contribuito al pagamento del suo 50%”.
A fondamento delle proprie domande, il ricorrente ha allegato che con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , n. Controparte_1
191/2025, pubblicata in data 25.02.2025, il tribunale di Rovigo aveva recepito l'accordo delle parti, prevedendo che il padre si facesse carico in via integrale del mantenimento ordinario del figlio (3.01.2007), l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, Per_2 convivente con la figlia (6.02.2004) di anni 21, la suddivisione al 50% tra i Per_1 genitori delle spese straordinarie per i due figli, e la previsione di un assegno di 350,00 euro mensili come contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, in quanto studentessa universitaria. Il ricorrente ha inoltre allegato che non vi erano più i presupposti per conservare l'assegno ex art. 337- septies c.c. in favore della figlia dato che la stessa teneva da mesi un tenore di Per_1 vita caratterizzato da viaggi e il aveva reperito su Facebook una fotografia Parte_1 che ritraeva la figlia all'interno dell'esercizio commerciale di vendita di prodotti cosmetici gestito dalla madre della stessa, per cui doveva presumersi che la ragazza percepisse reddito lavorando nell'ambito dell'attività della madre.
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande del Controparte_1 ricorrente ed evidenziandone la manifesta infondatezza, considerato che la figlia Per_1 non svolgeva alcuna attività lavorativa, avendo iniziato a settembre 2024 la frequenza della Facoltà di Lingue straniere a Ferrara. Deduceva di essersi sempre fatta pag. 2/8 integralmente carico delle spese universitarie della figlia, oltre a quelle per il conseguimento della patente di guida, e precisava che aveva fatto alcuni viaggi Per_1 soltanto grazie a somme di denaro che i nonni le hanno elargito come regalo.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di documenti e all'udienza camerale del
26.09.2025 la ha specificato che da oltre un anno e mezzo il non CP_1 Parte_1 versa la quota di metà della rata di mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale ed ha affermato che il figlio , di 18 anni, dal mese di maggio/giugno 2025 è tornato Per_2
a vivere con la madre, che provvede al suo mantenuto. Il dal canto suo, ha Parte_1 affermato che il figlio va solo a dormire e a mangiare dalla madre, ma risulta ancora iscritto nel certificato di stato di famiglia dello stesso ricorrente.
Le parti hanno discusso oralmente la causa all'udienza del 26.09.2025, precisando le rispettive conclusioni, e il Collegio si è riservato di decidere.
Le domande proposte dal non meritano accoglimento. Parte_1
Come noto, l'art. 473-bis.29 c.p.c. prevede che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Nel caso in esame, non si ravvisano giustificati motivi sopravvenuti, tali da consentire la revoca della statuizione del contributo paterno al mantenimento della figlia o Per_1 della previsione che le spese straordinarie a favore della ragazza siano poste interamente a carico della . CP_1
In primo luogo, si evidenzia che la domanda ex art. 473bis.29 c.p.c. è stata proposta dal a distanza di soli soli tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di Parte_1 divorzio, avvenuta il 25.02.2025, la quale ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni di collocamento e mantenimento dei figli ed . Per_1 Per_3
Inoltre, occorre porre in evidenza che il ha posto a fondamento del proprio Parte_1 ricorso delle mere ipotesi, non suffragate da alcun tipo di documento comprovante la rispondenza al vero delle sue allegazioni.
pag. 3/8 Per giunta, la convenuta ha provato che la figlia non è economicamente autosufficiente, considerato che la stessa frequenta tuttora la Facoltà di Lingue straniere presso l'Università di Ferrara (doc. 63 parte resistente), studi che NA sta svolgendo con profitto, vista la media di 28/30 negli esami da questa sostenuti.
L'allegazione del ricorrente circa il fatto che svolge attività lavorativa si è Per_1 presentata sin dal principio come generica e suggestiva, dato che il si è Parte_1 limitato a produrre una fotografia tratta da Facebook, che ritrae la figlia con il Sindaco di Rovigo presso l'esercizio commerciale di vendita di creme a base di bava di lumache, gestito dalla , cui rivolge complimenti per il buon andamento dell'attività. CP_1
Ebbene, a questo punto giova richiamare i principi ribaditi e chiariti a più riprese, anche recentemente, dalla Suprema Corte:
- Cassazione n. 29779 del 2020 ha affermato che: "Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni";
- Cassazione n. 17183 del 2020 ha statuito che: "L'obbligo di mantenimento legale della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Raggiunta la maggiore età, infatti, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore";
pag. 4/8 - sempre secondo Cassazione n. 17183 del 2020 "Tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: […] d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo
l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale. […] Non è dunque il convenuto, soggetto passivo del rapporto, onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. […]. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'auto-responsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi di una collocazione lavorativa".
Alla luce dell'assenza di puntuale allegazione, oltre che di prova della raggiunta autosufficienza economica da parte di la domanda del ricorrente non può trovare Per_1 accoglimento.
Infatti, la circostanza che abbia fatto alcuni viaggi non risulta affatto dirimente, Per_1 considerato che il ricorrente ha prodotto a sostegno di tale allegazione delle fotografie relative al periodo 2023-2024, ossia in data antecedente alla sentenza di divorzio del
2025, cosicché non si è affatto in presenza di circostanze sopravvenute al divorzio, come invece prescrive l'art. 473-bis.29 c.p.c.
Inoltre, rispetto alle iniziali allegazioni del ricorrente, è emerso nel corso del giudizio che anche il figlio , ormai da maggio/giugno 2025 si è trasferito a vivere Per_3 presso l'abitazione materna, con conseguente aumento delle necessità di cura e accudimento a carico della , poiché è pacifico in causa che anche il CP_1 secondogenito, come dorma e consumi i pasti presso l'abitazione materna. Senza Per_1 tacere che la resistente ha in ogni caso chiarito che i viaggi effettuati dalla figlia sono stati resi possibili da elargizioni di denaro dei nonni.
pag. 5/8 La domanda del ricorrente è quindi del tutto destituita di fondamento.
Ritiene inoltre il giudicante che nella fattispecie oggetto di giudizio, ricorrano le condizioni per porre a carico del il pagamento di un importo determinato Parte_1 equitativamente ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c., essendo evidente che il ricorrente ha agito in giudizio quanto meno con colpa grave, in quanto la propria domanda di revisione delle condizioni del divorzio è risultata fondata su mere congetture, senza il doveroso accertamento dell'effettivo inserimento della figlia Per_1 nel mercato del lavoro e, per giunta, nella consapevolezza della prosecuzione degli studi universitari da parte della stessa. Difatti, il ben avrebbe potuto e dovuto Parte_1 richiedere l'opportuna documentazione fiscale presso l'Agenzia delle Entrate, o direttamente alla resistente o alla figlia, al fine di verificare la propria ipotesi, prima di depositare il ricorso.
Ancora, considerato che dal mese di maggio/giungo anche il figlio si è Per_3 trasferito presso la casa della madre, senza che il avesse fatto menzione Parte_1 della predetta circostanza né nel ricorso, né nelle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., ritiene il Collegio che sia ravvisabile da parte dello stesso, anche una condotta processuale improntata a mala fede, essendo il ricorrente ben conscio dell'avvenuto aggravamento dei costi a carico della , tanto più per il fatto del mancato CP_1 pagamento da un anno e mezzo, da parte del della quota della rata del Parte_1 mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
Ciò ha comportato un inutile aggravamento dei costi processuali a carico della parte resistente, la quale aveva acconsentito ad un accordo sulle condizioni di divorzio soltanto tre mesi prima dell'instaurazione da parte del ricorrente del presente procedimento.
La giurisprudenza di legittimità afferma che “la manifesta insostenibilità della tesi prospettata in giudizio è sanzionabile ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. perché implica abuso del processo e perché è in contrasto coi principi della ragionevole durata del processo e dell'economia processuale” (Cass. 19298/2016).
pag. 6/8 Indipendentemente, quindi, dalla allegazione e prova di un danno conseguente e specifico a carico di parte resistente, oltre a quello della difesa in giudizio con i conseguenti costi che essa comporta, la resistente deve essere opportunamente indennizzata del disagio sofferto.
Alla luce di quanto sopra, valutati il comportamento processuale del ricorrente e la durata del processo, si stima equo condannare il al pagamento a tale titolo Parte_1 ex art. 96, 3 co., c.p.c. di importo ulteriore pari alla metà delle spese di lite liquidate nel presente procedimento, che in forza della regola posta dall'art. 91 c.p.c. vanno poste a carico del ricorrente. La liquidazione di dette spese processuali è effettuata sulla base dei valori tariffari previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabili di bassa complessità.
Da ultimo, l'art. 96, 4 co., c.p.c. stabilisce che “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000,00”.
Si ritiene pertanto di disporre anche la condanna del ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma pari ad euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da Parte_1
2) condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, che si liquidano in euro 4.000,00, oltre al rimborso forfettario del
[...]
15%, Iva e Cpa come per legge;
3) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'ulteriore somma liquidata d'ufficio ex art. 96, 3 co. c.p.c., pari ad euro
2.000,00;
pag. 7/8 4) condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende, Parte_1 ai sensi dell'art. 96, 4 co. c.p.c., della somma di euro 500,00.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 26.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 8/8