Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 935 / 2024
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 23/12/2024 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 935/2024
avente per oggetto:
separazione personale e divorzio (cessazione degli effetti civili)
congiuntamente proposta da nato il [...] a [...] Parte_1
E
nato il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. INVERNIZZI ALESSIO
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ricorso depositato telematicamente in data 14/03/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare lo/la scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili;
fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“a)Autorizzare i coniugi a vivere separati pronunciando la separazione personale dei coniugi;
b)Non far luogo ad alcun assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne (non ancora Persona_1
indipendente economicamente) in ragione della permanenza a settimane alternate presso il padre e la madre odierni ricorrenti;
stabilire che le spese straordinarie da sopportare per la figlia maggiorenne saranno ripartite al 50% fra i coniugi;
c)Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970 n. 898 dalla comparizione dei coniugi avanti il Giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione dei coniugi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle medesime condizioni previste per la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle previste annotazioni;
d)Spese legale ripartite al 50% fra i coniugi ”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], celebrato in EG CA in data Parte_2
06/12/2008, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 78, Parte II,
Serie A, Anno 2008
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 23/12/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
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