Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 04/07/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02093/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00910/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 910 del 2025, proposto da
AD AN, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro e Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AN, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 917/24 Tribunale di Siracusa-Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 917/24 del Tribunale di Siracusa-Sezione Lavoro - emessa nel giudizio n. 1065/23 R.G. in data 18.10.2024 e notificata in forma esecutiva in data 22.12.2024 - è stato riconosciuto il diritto della Sig.ra AD AN a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/2022 e 2022/2023; e di conseguenza il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato alla attribuzione alla ricorrente della carta elettronica del docente nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva – pari ad euro 1.500,00.
Nonostante la notifica della sentenza in forma esecutiva in data 22.12.2024 – ed ancor prima, di una diffida in data 22.11.2024 -, il Ministero non ha ancora adempiuto agli obblighi di cui alla sopra indicata sentenza.
Ritenuto esser vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. prefigurato dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 2006, modificato dall' articolo 147, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 44, comma 3, lettera a), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Sig.ra AD AN, con ricorso notificato il 28 aprile 2025, ha agito per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 917/24 del Tribunale di Siracusa-Sezione Lavoro.
L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio pel tramite dei competenti uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con deposito di memoria – di mera forma - in segreteria il 6 maggio 2025.
Il giorno 03/07/2025 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, con rimessione dello stesso in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene esser stato effettivamente rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 22/12/2024) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta il 28/04/2025, dopo 127 giorni dall’avvenuta notifica della sentenza n. 917/24 del Tribunale di Siracusa-Sezione Lavoro. Per quanto invece attiene alla prova del passaggio in giudicato di tale sentenza - necessaria ogni qual volta non si tratti, così come nel caso di specie, dell’ottemperanza a sentenze del G.A. (in termini, ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905) -, essa è stata fornita dalla ricorrente mediante produzione, in allegato al ricorso in epigrafe, di una attestazione di segreteria del 28 aprile 2025.
Nel merito, la pretesa esercitata dai ricorrenti trova fondamento nella sentenza sopra indicata. Il collegio ordina pertanto al Ministero intimato di procedere alla attribuzione alla Sig.ra AD AN della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/2022 e 2022/2023, per il valore nominale in parte motiva della sentenza n. 917/24 del Tribunale di Siracusa-Sezione pari ad euro 1.500,00.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinchè assicuri la ottemperanza alla della sentenza n. 917/24 del Tribunale di Siracusa-Sezione entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto esposto all’interno del dispositivo, con loro distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente – il quale dichiara in gravame di avere anticipato le spese e non ancora riscosso le competenze della presente procedura -, così come consente il combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Seconda) ordina al Ministero intimato di procedere alla attribuzione alla Sig.ra AD AN della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/2022 e 2022/2023, per il valore nominale in parte motiva della sentenza n. 917/24 del Tribunale di Siracusa-Sezione pari ad euro 1.500,00.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinchè assicuri la ottemperanza alla sentenza n. 917/24 del Tribunale di Siracusa-Sezione entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nell’importo complessivo di 500,00 (cinquecento/00) euro – più accessori così come per legge -, e che distrae nella misura del 50% distintamente in favore dei patrocinatori antistatari del ricorrente, in persona degli Avv.ti Marco Di Pietro e Nicola Zampieri.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gustavo Giovanni Rosario Cumin | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO