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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 12/03/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 976/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 976/2021 promossa da:
(P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IV_1 patrocinio dell'avv. DE CESARE LUIGI CARLO e DI BIASE RAFFAELE, come da procura in atti;
ATTORE OPPONENTE contro
(P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_2 P.IV_2 per essa, quale mandataria in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore;
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore e per Controparte_4 P.IV_3 essa, quale mandataria, in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. TENAGLIA PIERLUIGI MARIA, come da procura in atti;
e
(C.F. , in persona del Responsabile Controparte_6 P.IV_4
Contenzioso Abruzzo, con il patrocinio dell'avv. FUSCHINO MARIO, come da procura in atti;
e
Pag. 1 a 28 (C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_7 P.IV_5 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. TARDIVO DARIO e dell'avv. FARINI ANTONIO, come da procura in atti;
CONVENUTI OPPOSTI
Oggetto: Pagamento somma di denaro, etc.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.9.2024, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
per mezzo della mandataria ha promosso, Controparte_2 Controparte_3 con atto di pignoramento immobiliare del 5.11.2019, una procedura esecutiva nei confronti di per un credito complessivo di € 760.100,36, in forza di contratto di finanziamento CP_1 fondiario del 4.7.2007, Rep. 44863, Racc. 10.535 e “Consenso a frazionamento di finanziamento fondiario e riduzione d'ipoteca” del 6.5.2015, Rep. 58.767, Racc. 20.796.
Nel corso della procedura esecutiva, si sono costituiti, in qualità di creditori intervenuti,
[...]
, e, in qualità di creditrice procedente Controparte_8 Controparte_7 subentrante alla cedente ex art. 111 c.p.c., e per essa, quale mandataria, Controparte_4 [...]
Controparte_5
Con ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c. del 25.3.2021, si è opposta alla procedura CP_1 esecutiva intrapresa innanzi all'intestato Tribunale e distinta al n. Rg. Es. imm. 72/2019, insistendo per la sospensione dell'esecuzione e per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale, in accoglimento integrale della domanda: 1)- Preliminarmente, dichiarare
l'inesistenza del titolo esecutivo in capo a con sede in Modena Controparte_9
Via San Carlo n.16, quale mandataria di per mancanza dei requisiti di legge e CP_2 dunque la nullità del pignoramento originario;
2)- Dichiarare altresì la carenza di interesse ad agire di e per essa di in forza dell'avvenuta CP_4 Controparte_5 collocazione a perdita del credito di cui si discute;
3)- Dichiarare altresì l'improcedibilità, inammissibilità e/o inesistenza del credito vantato da in quanto non Controparte_7 risultante dai libri aziendali e da quanto dichiarato in Centrale Rischi, oltre che in parte abbattuto da quanto riscosso nella procedura esecutiva mobiliare n. 465/16 RGE del Tribunale di Vasto;
4)-
Pag. 2 a 28 Dichiarare l'intervenuta transazione con l a seguito dell'avvenuto Controparte_6 accoglimento della procedura di rottamazione;
Ed inoltre: 5)- Accertare e dichiarare che, per le motivazioni esposte in narrativa, i contratti oggetto di lite sono affetti da usura, nullità di clausole per violazione di norme imperative e indeterminatezza dell'oggetto e che quindi non sono dovute le somme ex adverso pretese, dovendo ritenersi la gratuità dei mutui e del leasing DLI ex art. CP_2
1815 comma II cc e detrarsi le cifre risultanti in perizia;
6)- In subordine, si chiede la declaratoria di nullità per violazione dell'art. 1344 c.c., 1176 comma II cc, 1175 e 1375 cc, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 1419 cc e 117.IV tub in luogo degli interessi convenzionali;
7)- In conseguenza di quanto sopra e per le ragioni di nullità e indeterminatezza del credito e di violazione del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto indicato in narrativa, dichiarare l'inadempimento contrattuale della e, operate le compensazioni del CP_2 caso e comunque il ricalcolo secondo giustizia, disporre la prosecuzione del secondo contratto di mutuo;
dichiarare l'esistenza di usura, violazione di nullità di protezione e indeterminatezza delle condizioni contrattuali per le ragioni tutte indicate in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nulle le relative clausole, non dovute le relative poste vantate dai creditori procedente e intervenuto nella misura di cui alla perizia o in quella diversa risultante di giustizia, ricalcolando il dare/avere secondo legge;
8)- Preso atto, in particolare, del collegamento negoziale accertato tra il mutuo del
2006 e quello del 2007, dichiarare privo di causa in tutto o in parte il secondo mutuo per inesistenza dei crediti portati dal primo;
9)- Dichiarare che, alla data dell'intimazione stragiudiziale, non esistevano i requisiti di cui all'art. 40 TUB e comunque il credito vantato non sussisteva;
di conseguenza dichiarare la nullità del titolo ed estinta la procedura esecutiva, ovvero in CP_2 subordine stabilire la riduzione degli importi salvo maggior credito da ripetere in separata sede;
10)- In subordine, accertata la violazione degli artt. 115 e 116 TUB e della Delibera CICR
09.02.2000, condannare la controparte al risarcimento del danno nella misura e con i criteri indicati per tutti i contratti esaminati, portando le relative cifre in compensazione;
11)- Dichiarare in ogni caso l'eccessiva onerosità delle pattuizioni intercorse sia con che con CP_2
e ed operare le riduzioni ad equità del caso;
12)- In ogni caso ordinare Controparte_7 la cancellazione dell'ipoteca iscritta da sui beni staggiti in quanto ha ceduto CP_2 CP_2 il credito pro soluto e lo ha messo in perdita rinunziando pertanto alla sua CP_4 riscossione. Con condanna al rimborso dei costi di perizia e mediazione sostenuti e documentati e condanna delle parti convenute (tranne l al pagamento di spese e Controparte_6
Pag. 3 a 28 competenze di lite, rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge sulle somme imponibili.”.
All'esito della costituzione delle controparti, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del
18.8.2021, notificata il 20.8.2021, ha rigettato la richiesta di sospensione della procedura esecutiva, assegnando termine di 45 giorni dalla comunicazione del provvedimento cautelare per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione regolarmente notificato alla creditrice procedente e a tutti i soggetti intervenuti nella procedura esecutiva prima della proposizione dell'opposizione, la debitrice ha tempestivamente introdotto la fase di merito successiva all'opposizione, reiterando le doglianze già avanzate innanzi al GE e deducendo, in sintesi e per quanto di interesse:
- l'inidoneità del mutuo fondiario del 4.7.2007 a valere come titolo esecutivo;
- la carenza di titolarità attiva di cessionaria del credito vantato da Controparte_4 [...]
CP_2
- la violazione, da parte di e dei doveri di buona fede Controparte_2 Controparte_4 nell'esecuzione del contratto di finanziamento, l'addebito di interessi superiori a quelli legali e lo sforamento del tasso di usura;
- l'estinzione del credito di della cessionaria e di CP_3 Controparte_4 [...] per passaggio a perdita deliberato dalle due società; Controparte_7
- l'estinzione del credito di per l'avvenuta rateizzazione Controparte_8 del debito.
Richiamate tali considerazioni ha, quindi, così concluso: “1)Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, accogliere la domanda e, per l'effetto, dichiarare
l'insussistenza dei crediti vantati da per CP_2 CP_4 Controparte_10 intervenuto passaggio a perdita degli stessi, e, nei confronti dell l'avvenuta Controparte_6 transazione;
dichiarare, inoltre l'inesistenza del titolo esecutivo in capo a Controparte_9
con sede in Modena Via San Carlo n.16, quale mandataria di per
[...] CP_2 mancanza dei requisiti di legge e dunque la nullità del pignoramento originario;
2)- Dichiarare altresì il difetto di legittimazione e del diritto di perché non provata la pretesa CP_4 successione del credito originariamente vantato da;
5) Accertare e dichiarare che, per le CP_2 motivazioni esposte in narrativa, i contratti oggetto di lite sono affetti da usura, nullità di clausole
Pag. 4 a 28 per violazione di norme imperative e indeterminatezza dell'oggetto e che quindi non sono dovute le somme ex adverso pretese, dovendo ritenersi la gratuità dei mutui;
6)- In subordine, si chiede CP_2 la declaratoria di nullità per violazione dell'art. 1344 c.c., 1176 comma II cc, 1175 e 1375 cc, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 1419 cc e 117.IV tub in luogo degli interessi convenzionali nei mutui contratti con;
7)- In conseguenza di quanto sopra e per le ragioni di CP_2 nullità e indeterminatezza credito e di violazione del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto indicato in narrativa, dichiarare l'inadempimento contrattuale della
e, operate le compensazioni del caso e comunque il ricalcolo secondo giustizia, disporre la CP_2 prosecuzione del secondo contratto di mutuo;
dichiarare l'esistenza di usura, violazione di nullità di protezione e indeterminatezza delle condizioni contrattuali per le ragioni tutte indicate in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nulle le relative clausole, non dovute le relative poste vantate dai creditori procedente e intervenuto nella misura di cui alla perizia o in quella diversa risultante di giustizia, ricalcolando il dare/avere secondo legge;
8)- Preso atto, in particolare, del collegamento negoziale accertato tra il mutuo del 2006 e quello del 2007, dichiarare privo di causa in tutto o in parte il secondo mutuo per inesistenza dei crediti portati dal primo;
9)- In subordine, accertata la violazione degli artt. 115 e 116 TUB e della Delibera CICR 09.02.2000, condannare la controparte al risarcimento del danno nella misura e con i criteri indicati per tutti i contratti esaminati, portando le relative cifre in compensazione;
11)- Dichiarare in ogni caso l'eccessiva onerosità delle pattuizioni intercorse sia con che con e CP_2 Controparte_7 ed operare le riduzioni ad equità del caso;
Con condanna al rimborso dei costi di perizia e mediazione sostenuti e documentati e condanna delle parti convenute (tranne l CP_6
) e al pagamento di spese e competenze di lite, rimborso forfettario spese generali ed
[...] accessori di legge sulle somme imponibili.”.
Si sono costituite nel presente giudizio di merito e per essa, quale mandataria, Controparte_4
e Controparte_5 Controparte_7 Controparte_8 impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e insistendo per il rigetto integrale della domanda attorea, con vittoria di spese di lite. pur ritualmente citata, non si è costituita nella presente fase di merito, per cui Controparte_2 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, dopo la fase di trattazione, ritenute inammissibili le istanze istruttorie formulate dall'opponente, all'udienza del 19.9.2024, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. Pag. 5 a 28 ****
1) Sull'eccepita nullità dell'atto di citazione.
In via preliminare, occorre procedere all'analisi delle eccezioni inerenti alla nullità dell'atto di citazione avanzate da (di seguito nella propria comparsa Controparte_7 CP_11 di risposta.
Innanzitutto, si osserva che non può trovare accoglimento l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 164, comma 4 e 163, n. 3 c.p.c., articolata in ragione dell'assoluta genericità della domanda volta a dichiarare l'eccessiva onerosità delle pattuizioni intercorse con l'eccipiente e corrispondente al punto “11” delle conclusioni di parte attrice. Invero, dalla lettura complessiva dell'atto di citazione, nonché del ricorso ex art. 615, comma II, c.p.c. (cfr. pag. 7 ricorso in opposizione), risultano compiutamente delineati i presupposti fattuali e gli elementi giuridici della detta domanda, in relazione ai quali la parte ha formulato le conclusioni, tant'è che la convenuta è stata in grado di prendere posizione e controdedurre diffusamente, senza tralasciare alcun aspetto della domanda della parte avversaria.
In ordine all'ulteriore motivo di nullità dell'atto introduttivo, inerente al mancato rispetto del termine a comparire, si osserva che ai sensi del combinato disposto dall'art. 618, comma 2, c.p.c. e dell'art. 163 bis c.p.c. (secondo la formula pro tempore vigente), tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non inferiori a quarantacinque giorni (settantacinque se il luogo di notificazione si trova all'estero).
Il mancato rispetto del detto termine è sanzionato, ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c., con la nullità della citazione, che, però, ai sensi del successivo comma 3, è sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto, fermo restando che, qualora il convenuto deduca l'inosservanza dei termini a comparire, il giudice dovrà fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini.
Fatti tali richiami, nel caso di specie, il suddetto termine non risulta effettivamente rispettato, risultando intercorso, dalla data della notifica della citazione a quella dell'udienza, un lasso temporale di 42 giorni e non avendo nessun rilievo lo spostamento della prima udienza disposto per esigenze di ruolo con decreto del 15.11.2021, non ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5, c.p.c.
L'accertata nullità è, però, sanata dalla tempestiva costituzione in giudizio della convenuta eccipiente, in applicazione del principio in base al quale “In materia di procedimento civile, l'art.
Pag. 6 a 28 164, terzo comma, cod. proc. civ., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163, n. 7, cod. proc. civ., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, dovendo in tal caso il giudice fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla sola deduzione della nullità, senza anche svolgere difese
e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione” (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 21910 del 16/10/2014).
La convenuta si è costituita in giudizio con una comparsa di risposta in cui ha affrontato in maniera approfondita le doglianze proposte dall'opponente nei suoi confronti, riservando alla suddetta eccezione preliminare solo poche righe. Il contenuto dell'atto difensivo denota, pertanto, che alcuna lesione del diritto di difesa si è in concreto verificata e che di conseguenza, la nullità, ove ritenuta sussistente, è stata comunque sanata. La conclusione è, peraltro, conforme a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha così deciso: “qualora il convenuto si difenda oltre la soglia, per così dire, del difetto di rito alla cui correzione è finalizzato l'art. 164
c.p.c., comma 3, tale difesa attesta l'assenza di un concreto pregiudizio difensivo subito dal convenuto per la violazione del termine a comparire, onde la sua costituzione, il cui contenuto apporta proprio tale dimostrazione, sana la nullità formalmente prevista, altrimenti, dall'art. 164
c.p.c.. La ratio della norma è infatti quella di impedire la concreta lesione del diritto di difesa del convenuto, sicché la sanzione della nullità della citazione e degli atti processuali eventualmente assunti non ha alcuna ragion d'essere se alcuna lesione del diritto di difesa non si è verificata” (Cass.
Civ. Sez. III ordinanza 27.4.2017 n. 10400).
Le eccezioni preliminari avanzate dalla devono essere, pertanto, rigettate. CP_11
2) Sull'eccepita mancanza di un valido titolo esecutivo.
L'opponente ha eccepito l'inidoneità del contratto di mutuo fondiario del 4.7.2007, stipulato tramite atto pubblico identificato ai nn. 44.863 di Repertorio e 10.535, a fungere da valido titolo esecutivo in assenza di traditio delle somme, essendo state queste girate immediatamente su deposito cauzionale a favore dell'istituto di credito (cfr. art. 2 contratto di mutuo - all. 4 – ricorso in opposizione).
Andando, quindi, ad analizzare il merito dell'eccezione, è necessario prendere le mosse dall'attuale contrasto presente nella giurisprudenza, di merito e di legittimità, sul punto.
Pag. 7 a 28 Prima di procedere all'analisi del suddetto contrasto è opportuno, tuttavia, puntualizzare che i due orientamenti contrapposti sono, in ogni caso, concordi nel ritenere che il mutuo, quale contratto reale, si perfeziona non solo in caso di effettiva consegna della somma mutuata in favore del mutuatario ma anche nell'ipotesi in cui il denaro venga messo a disposizione della parte mutuataria mediante un mero accredito contabile, in quanto in entrambi i casi la somma in discorso deve ritenersi comunque entrata nel patrimonio giuridico del mutuatario (in merito si v. la consolidata giurisprudenza espressa tra le altre da Cass. 21 luglio 1998, n. 7116; Cass. 15 luglio
1994, n. 6686; Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116; Cass. 20 ottobre 2004, n. 17211; Cass. 27 agosto
2015, n. 17194).
L'argomento sul quale i due orientamenti non convergono riguarda, invece, la possibilità, o meno, che il mutuo possa avere efficacia di titolo esecutivo nel caso in cui la somma, subito dopo la concessione, venga versata, come nel caso di specie, in un deposito cauzionale della banca mutuataria e svincolata dalla stessa solo al verificarsi di determinate condizioni.
L'orientamento maggioritario, sebbene meno recente, è nel senso che “il contratto di mutuo stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa reputarsi da solo idoneo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c., sebbene all'erogazione iniziale del denaro al cliente abbiano fatto immediato seguito la sua restituzione alla banca e la sua costituzione in deposito destinato ad essere svincolato in favore del mutuatario al verificarsi di predeterminate condizioni” (in questo senso: Cass. civ. 38331/2021; Cass. civ. 9229/2022, Cass. civ. 5654/2023).
Ad un tale orientamento si è venuto a contrapporre quello inaugurato dalla recentissima pronuncia della Cassazione del 3.5.2024 n. 12007, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale, in forza del quale una banca concede una somma a mutuo e la eroga effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga che tale somma sia immediatamente e integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti un'obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa, in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri Pag. 8 a 28 nuovamente nel suo patrimonio;
di conseguenza, deve escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria e l'insorgenza, in capo a questa, dell'obbligazione di restituzione di quella somma”.
Ritiene il giudicante che la questione, attualmente all'esame delle Sezioni Unite, non assuma comunque portata dirimente nel caso di specie, quantomeno nel senso attribuitole dall'opponente.
Si osserva, infatti, che è la stessa parte opponente ad aver riconosciuto di aver ricevuto le somme oggetto del contratto di mutuo, seppur in un momento successivo rispetto a quello della sottoscrizione del finanziamento, ma comunque antecedente rispetto a quando il suddetto contratto è stato azionato quale titolo esecutivo, ovvero al momento dell'avveramento delle condizioni di cui all'art. 2 del contratto (cfr. pag. 3 atto di citazione).
Conseguentemente, dev'essere riconosciuta la valenza di titolo esecutivo al contratto di mutuo oggetto di causa e rigettata la relativa eccezione.
3) Sull'eccepito difetto di titolarità attiva della cessionaria.
È, poi, necessario procedere all'esame in ordine alla sussistenza della titolarità del credito rivendicato dalla cessionaria, contestata dall'opponente, la quale ha ritenuto non Controparte_4 provata la successione del credito originariamente vantato da Controparte_2
Innanzitutto, è d'uopo chiarire che l'eccezione in esame non può qualificarsi come un'eccezione pregiudiziale inerente al rito (difetto di legittimazione) bensì come una questione riguardante il merito della pretesa azionata. Deve, infatti, ricordarsi che il difetto di legittimazione attiva sussiste laddove l'attore in senso sostanziale agisca per la tutela di un diritto del quale non risulta titolare sulla base della sua stessa prospettazione in astratto;
diverso il caso in cui lo stesso, a seguito dell'analisi degli atti di causa, non risulti concretamente titolare del diritto azionato in giudizio o non vi sia prova della titolarità.
Nel caso di specie ha agito nel giudizio esecutivo sostenendo di essere titolare del Controparte_4 diritto di credito azionato in forza di atto di cessione del credito da parte di pertanto, CP_2
Pag. 9 a 28 alcun difetto di legittimazione attiva nel senso ivi descritto potrà rinvenirsi, dovendosi analizzare nel merito l'asserita carenza di titolarità del diritto di credito.
Forniti tali chiarimenti si rileva che, secondo un primo orientamento, ad oggi in via di superamento, l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, co. II, T.U.B., basterebbe al cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore, a condizione che l'avviso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni, i crediti oggetto della cessione in blocco
(Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188; anche, recente Cassazione civile sez. III,
13/06/2019, n.15884; Cassazione Civile, sez. I, 26/06/2019, n. 17110).
Il principio affermato dalla Suprema Corte si fonda su due ordini di ragioni.
Secondo un primo argomento, il legislatore ha voluto distinguere la cessione di crediti in blocco dalle altre forme di cessione assoggettandola alla disciplina speciale del Testo Unico Bancario, che deroga alle regole ordinarie sulla cessione del credito stabilite dal codice civile (art. 1264
c.c.).
La ratio della normativa di favore nei confronti del creditore risiede, infatti, proprio nella natura di questo tipo di cessioni che riguardano un gran numero di rapporti giuridici e, spesso, una pluralità di vicende circolatorie. La finalità, perseguita dall'art. 58 T.U.B., sarebbe quindi completamente vanificata qualora si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, poiché, significherebbe costringerlo anche a produrre tutti i contratti che riguardano le cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente. Tale aggravio dell'onere probatorio si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost, da cui discende il principio di vicinanza della prova ed il divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio.
Il secondo ordine di ragioni riguarda il raccordo tra la disciplina speciale a cui sono sottoposti i contratti di cessione di crediti in blocco e la disciplina generale del contratto prevista dal codice civile. Secondo la Corte, non vi è alcuna violazione dell'art. 1346 c.c., poiché, la disposizione, nel prevedere che l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, non richiede alcuna indicazione specifica, e pertanto, può ritenersi sufficiente che il credito ceduto in blocco possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabili risultanti dallo stesso contratto.
Pag. 10 a 28 Occorre, però, dare atto che ad oggi risulta maggioritario un orientamento più severo, che ritiene che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esoneri la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basti a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individua il contenuto del contratto di cessione (Cass., Sez. III,
13/09/2018, n. 22268).
Tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto.
Sulla base di tali rilievi la Corte ha statuito: “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 25798/2020).
Il cessionario, in presenza di contestazioni sulla sua legittimazione sostanziale, è, quindi, tenuto a dare prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi.
Sulla base di tali principi, nel caso in esame, risulta adeguatamente fornita la prova della cessione intervenuta fra l'odierna opposta, e Controparte_4 Controparte_2
La cessionaria, infatti, non si è limitata a depositare l'estratto della Gazzetta Ufficiale nel quale è pubblicato l'avviso di cessione (all.3 comparsa di costituzione) ma ha, altresì, prodotto, la copia dell'e-mail, la cui autenticità non è stata contestata dalla controparte, con la quale un dipendente dell'istituto cedente ha confermato all'odierno opponente, che ne ha preso visione riscontrandola, l'avvenuta cessione (all.4 comparsa di costituzione).
Va, peraltro, considerato che la stessa costituitasi in giudizio nella fase CP_2 sommaria dinanzi al GE, ha espressamente dichiarato di avere “ceduto il credito in executivis a
(cfr. pag.2 memoria di costituzione nel sub-procedimento di opposizione RGE Controparte_4
n.72/2019).
Con Come affermato da Civ., ord. 10200/2021, “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini
Pag. 11 a 28 sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale”.
Alla luce di tali considerazioni, l'eccezione dell'opponente non può trovare accoglimento.
4) Sull'eccepita usura, nullità di clausole per violazione di norme imperative e indeterminatezza dell'oggetto, nullità del contratto di mutuo per assenza di causa, violazione della clausola di buona fede e eccessiva onerosità delle condizioni applicate.
4.a) Sull'eccepita applicazione di interessi usurari.
diffusamente in sede di ricorso in opposizione, mentre in sede di merito nelle sole CP_1 conclusioni o con meri richiami alla fase precedente, ha altresì contestato la presenza di condizioni usurarie, sia al contratto di mutuo del 4.7.2007, che al contratto di mutuo del Cont 21.4.2006, 40959/8621, ripassato tra l'opponente e l'allora ora per Controparte_2
l'importo di € 900.000,00 estinto a seguito di richiesta di ulteriore credito ottenuto con mutuo fondiario del 4.7.2007 e non azionato quale titolo esecutivo nella procedura immobiliare n.
72/2019 (cfr. all. 1 e 4 – ricorso in opposizione).
Sul punto va, innanzitutto, precisato che la circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata non toglie che quel giudizio resti pur sempre un ordinario giudizio di cognizione e che ad esso si applichino le regole generali in tema di cumulo oggettivo (art. 104 c.p.c.) e di connessione per riconvenzione (art.36 c.p.c.), dovendosi ritenere superato il precedente e diverso orientamento secondo cui l'ambito del giudizio di opposizione dovrebbe sempre rimanere circoscritto alla contestazione del diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata, con la conseguenza che non sarebbe consentito alle parti proporre e al giudice esaminare “questioni diverse da quelle che attengono all'esistenza o alla validità del titolo esecutivo, ovvero domande che non siano in contrasto di esse” (Cass. Civ. ord. n. 12436/2021).
Conseguentemente, le censure avanzate nei confronti del contratto di mutuo fondiario del
21.4.2006 sono ammissibili in quanto trattasi di contratto collegato al successivo, azionato come titolo esecutivo.
Pag. 12 a 28 Fatti tali richiami, in merito all'eccepita usurarietà dei tassi applicati, è d'uopo in primo luogo guardare alle due perizie econometriche depositate dall'opponente (cfr. all 3 e 9 – ricorso in opposizione).
In ordine al contratto di mutuo del 21.4.2006, si osserva che la stessa consulenza di parte ha accertato la legittimità dei tassi corrispettivi applicati essendo il Taeg contrattuale calcolato pari a 5,020%, quindi, inferiore al tasso soglia di riferimento determinato dal Ministero dell'Economia
e Finanze, per la categoria e per il periodo di riferimento, in 6,240% (cfr. all. 3 ricorso in opposizione - pag. 12 c.t.p.).
In ordine al superamento del tasso di mora, pure eccepito dall'opponente, si osserva che nella relazione tecnica è erroneamente indicato lo sforamento del tasso soglia (cfr. all. 3 ricorso in opposizione - pag. 12 c.t.p.). Si rileva, infatti, che il tasso contrattuale di mora, pari al tasso convenzionale più tre punti percentuali (cfr. art. 5, 6° capoverso contratto di mutuo, all. 1 ricorso in opposizione) è stato confrontato con un tasso soglia uguale a quello individuato per gli interessi corrispettivi, mentre, così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni
Unite, per i contratti conclusi dall'01.04.2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 %
(maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. La formula diviene la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) *
1,5 (cfr. Cass. SS.UU. 1957/2020).
Conseguentemente, il tasso soglia di mora è pari a (6,240+2,1) * 1,5= 12,51%, per cui il tasso di mora contrattuale risulta pienamente legittimo.
Medesime considerazioni valgono per il successivo contratto di mutuo fondiario a tasso variabile del 4.7.2007, atteso che nel suindicato contratto il TAEG è stato indicato e successivamente calcolato dal consulente di parte nel 6,536%, inferiore al tasso soglia individuato nella percentuale del 8,370% (cfr. pag. 12, ctp – all.9 ricorso in opposizione).
Il tasso di mora, che secondo la previsione contrattuale è pari al TAN + 3 punti percentuali (cfr. art. 5, 7° capoverso, contratto di mutuo – all. 4 Ricorso in opposizione), è pari a 9,09%, ed è quindi inferiore al tasso soglia che, così come visto per l'altro contratto, è pari a (8,37+2,1) * 1,5=
15,705%, per cui anche il tasso di mora del presente contratto risulta pienamente legittimo.
In conclusione, i tassi applicati nei contratti di mutuo esaminati, risultano inferiori alle soglie di usura e, sotto questo aspetto, pienamente legittimi.
Pag. 13 a 28
4.b) Sull'eccepita indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
L'opponente, poi, in ordine al contratto del 4.7.2007, ha denunciato l'omessa indicazione e l'indeterminatezza, nelle condizioni generali del mutuo, di TAEG, TAE e TEG in violazione delle direttive comunitarie sul punto e dell'art. 6 Delibera CICR 9.2.2000, il quale dispone: “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi ed il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Sul punto si evidenzia che l'indirizzo giurisprudenziale, peraltro già a carattere minoritario, secondo il quale l'omessa o errata indicazione degli indici informativi TAE, TEG, TAEG comporterebbe la nullità contrattuale (v. Trib. Napoli 20.5.2015 e Trib. Cagliari 29.3.2016 Trib.
Cagliari 29.3.2016), risulta superato dalla più recente giurisprudenza che ha analizzato, unitamente alla dottrina, la questione in maniera più tecnica e analitica, giungendo alla conclusione che l'omessa indicazione dei detti indici informativi non comporta la nullità delle clausole contrattuali, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B., comma
7, in quanto essi costituiscono uno strumento di carattere informativo, non un requisito tassativo e indefettibile del regolamento negoziale. Di conseguenza, trattandosi di meri indicatori previsti dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria, e non già di un tasso di interesse, un prezzo o una condizione, deve escludersi l'applicabilità dell'evocato art. 117, comma 7, del T.U.B.
Il Tribunale ritiene di aderire a tale più convincente opzione interpretativa, poiché effettivamente i detti tassi sono strumenti finalizzati ad informare il cliente circa l'effettivo costo del finanziamento richiesto e non rientrano tra i tassi di interesse né tra le condizioni economiche del contratto bancario.
In tal senso si è espressa, alfine, la Corte di legittimità, affermando che in tema di contratti bancari, i richiamati indici sono solo indicatori sintetici del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del
Pag. 14 a 28 finanziamento ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, n.39169).
Quanto, poi, alla doglianza in ordine alla difformità tra il TAEG indicato nel contratto di mutuo
(6,536%) e quello individuato nel documento di sintesi (6,5%), si osserva che non vi è alcuna difformità tra gli stessi, trattandosi di semplice arrotondamento della banca operato nel documento di sintesi.
Solo per precisione, va soggiunto che esclusivamente in materia di credito a consumo, a partire dal 19.9.2010 (data di entrata in vigore D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141), l'omessa inclusione o la non corretta inclusione di costi a carico del consumatore nel TAEG è sanzionata con la nullità della relativa clausola (art. 125 bis commi 6 e 7 TUB).
Alla luce di quanto precede, dunque, la norma de qua non è applicabile al caso di specie, sia ratione temporis, essendo stati i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, sia da un punto di vista soggettivo, non essendo la parte sottoscrivente qualificabile come consumatore.
L'omessa o erronea indicazione, che rileva come omissione informativa (o errata informazione), dei detti indici al più può valere come responsabilità contrattuale (con conseguente possibilità di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento e/o il risarcimento del danno), esattamente come da tempo stabilito dalla giurisprudenza in tema di responsabilità dell'intermediario finanziario in caso di omessa o scorretta informazione del cliente in ordine alle operazioni finanziarie intraprese (Cass. S.U, n. 26724/2007; Cassazione civile, sez. I, n.
16820/2016; Cassazione civile, sez. I, 16 febbraio 2018, n. 3914).
La richiesta in tal senso articolata dall'opponente (cfr. pag. 37 ricorso in opposizione e punto 9 conclusioni atto di citazione), il quale ha avanzato, in via subordinata, istanza risarcitoria per la riscontrata difformità del TAEG, è infondata non essendovi, come detto, alcuna difformità dell'indice informativo.
4.c) Sulla presunta illegittimità e indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese.
Pag. 15 a 28 Parte opponente ha, poi, censurato l'indeterminatezza della modalità di ammortamento, del regime finanziario adottato e della modalità di calcolo degli interessi (pag. 40 – ricorso in opposizione).
Va in primo luogo censurata l'eccessiva genericità e indeterminatezza dell'eccezione, che si evince, innanzitutto, dal fatto che l'opponente ha denunciato tale aspetto citando i mutui del 2016
e del 2017, mentre i mutui in esame, considerando quanto precedentemente esposto, sono stati stipulati nel 2006 e nel 2007, mentre il contratto relativo “al frazionamento di finanziamento finanziario e riduzione di ipoteca” è del 6.5.2015; conseguentemente, non è possibile determinare a quale contratto l'opponente abbia rivolto le doglianze in esame.
Fermo restando tale aspetto, si osserva che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto è volta a verificare che l'operazione negoziale abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse tramite rinvio agli usi o parametri incerti: Cass. nn.
28824/2023, 36026/2023, 17110/2019, 8028/2018, 25205/2014).
Nel caso di specie, si osserva, che entrambi i contratti di mutuo in esame contengono la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato (cfr. art.1 contratto di mutuo), della durata della restituzione e del numero e periodicità del rimborso (art. 4), del TAN e del TAEG (ISC) applicati
(art. 5), per cui risultano contenere tutte le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 c.c.) (cfr. all. 4 e 9 ricorso in opposizione).
Da qui, dunque, la piena legittimità e determinatezza del piano di ammortamento e, conseguentemente, il rigetto dell'eccezione.
L'indeterminatezza del piano di ammortamento, che secondo la difesa di parte opponente sarebbe, poi, altresì conseguenza del regime di capitalizzazione composta degli interessi non è condivisibile atteso che l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, che
è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto, con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/n. 2023). Pertanto, la doglianza,
Pag. 16 a 28 facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
In particolare, si osserva, che in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato
(cfr. Cass. SS.UU. n. 15130/2024).
Da qui, dunque, la piena legittimità e determinatezza dei piani di ammortamento e l'infondatezza della relativa eccezione.
4.d) Sull'asserita illegittimità del parametro RI e del tasso Floor in assenza del tasso
Cap.
L'odierna attrice, nel solo ricorso in opposizione, ha censurato l'invalidità della clausola, presente sia nel contratto di mutuo del 2006 che in quello del 2007 (cfr. art. 5), che, nel determinare il tasso degli interessi corrispettivi, ha fatto espresso riferimento al parametro dell'RI, benché la Commissione dell'Unione Europea, con decisione del 4 dicembre 2013 abbia accertato la sua illecita alterazione per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008.
Nella specie, per la Commissione Europea l'intesa ha comportato un restringimento della concorrenza, frutto di un'asimmetria informativa tra gli operatori del mercato, dettata dalla posizione di favore vantata dai partecipanti (all'infrazione), in virtù della quale (questi) avevano la possibilità di conoscere in anticipo il livello al quale l'RI sarebbe stato fissato.
In virtù di ciò, la giurisprudenza di merito ha dichiarato nulla la clausola di interessi del mutuo indicizzato all'RI, se frutto di intesa anticoncorrenziale legata alla manipolazione dell'RI, considerato che la illegittimità “a monte” della fissazione del tasso RI (nel periodo settembre 2005 - maggio 2008) si estende conseguenzialmente all'accordo “a valle”.
Non da meno, secondo tale orientamento (sempre più consolidato), le clausole de quibus devono ritenersi viziate da parziale nullità, ove sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato – in concreto - oggettivamente ed effettivamente alterato, in virtù della suddetta condotta illecita, al punto da non poter svolgere la propria funzione (di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse).
Pag. 17 a 28 In tal senso la giurisprudenza di legittimità, la quale, dopo aver precisato che le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 (c.d. legge antitrust) non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle esplicitate da comportamenti o condotte non negoziali che, a ben vedere, consapevolmente, restringano o falsino la concorrenza all'interno del mercato (v. Cass., 1° febbraio 1999, n. 827, la quale adotta una lettura estensiva del riferimento alle “intese”, assorbente di qualsivoglia dinamica distorsiva della concorrenza, anche per il tramite di comportamenti “non contrattuali” o “non negoziali”. L'esito è necessitato: qualsiasi forma di distorsione della competizione, in qualunque modo posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dello scrutinio ex art. 2, legge antitrust), ha confermato l'interpretazione adottata dalla giurisprudenza di merito.
La conseguenza è, da un lato, la configurazione dell'accordo manipolativo del tasso RI accertato dalla Commissione Europea quale intesa vietata, e, dall'altro, la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato.
Da qui, l'irrilevanza della circostanza, che l'istituto bancario contraente non abbia preso parte all'intesa illecita (v. Cass., ord. n. 34889/2023, secondo cui “l'accordo manipolativo del tasso
RI accertato dalla Commissione europea con decisione del 4 dicembre 2013 produce la nullità dei contratti a valle che si richiamino per relationem al tasso manipolato, anche ove l'istituto di credito non abbia direttamente partecipato all'intesa anticoncorrenziale”).
Ne consegue che, in primo luogo, da un punto di vista soggettivo, i destinatari della legge antitrust sono scientemente da identificarsi non soltanto negli imprenditori, ma anche in tutti quei soggetti che abbiano un interesse alla conservazione del carattere competitivo del mercato, al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata. Ciò è confermato dalla circostanza che il cliente- consumatore è di fatto l'acquirente finale del prodotto offerto sul mercato e, pertanto, chiude la
“catena” (Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2005, n. 2207).
Posto ciò, secondo l'orientamento maggioritario a cui il giudicante intende aderire, vi deve essere, però, la prova che l'istituto di credito abbia voluto utilizzare il contratto “a valle” come sbocco (finale) dell'intesa vietata (indipendentemente dalla sua partecipazione, come sopra detto), andando così a rappresentare (il contratto) l'elemento essenziale ai fini della realizzazione/attuazione degli effetti di questa (intesa vietata), ovvero che vi sia stato un effettivo giovamento da parte dell'istituto di credito degli effetti della pratica collusiva (v. Cass., Sez. Un.,
Pag. 18 a 28 30 dicembre 2021, n. 41994 e Corte d'Appello di Firenze, 15 aprile 2024, n. 720, secondo cui l'estensione del rimedio della nullità anche al negozio a valle si giustifica solo ove tale negozio rappresenti lo strumento che conclude il percorso illecito, posto che “a detto strumento non si può attribuire un rilievo giuridico diverso da quello della intesa che va a strutturare, giacché il suo collegamento funzionale con la volontà anticompetitiva a monte lo rende rispetto ad essa non scindibile”).
In assenza di tale prova, in nessun caso può considerarsi il contratto attuativo (“a valle”) collegato alla condotta anticoncorrenziale, per giunta nel caso di un istituto di credito non partecipante alla pratica collusiva, senza che vi sia la prova dell'effettivo (anche inconsapevole) giovamento (con correlato pregiudizio delle proprie controparti contrattuali) degli effetti di quest'ultima.
Trattasi, orbene, di una prova che deve essere fornita dall'odierna parte attrice, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, ovvero su colui che eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato (ex art. 2967 c.c.).
Su tale punto (sostanzialmente riconducibile all'elemento soggettivo, ovvero all'effettivo vantaggio conseguito dalla banca), nessuna prova (né tanto meno allegazione) è stata fornita dalla società attrice, la quale si è limitata ad offrire un mero excursus giuridico della questione, sicché anche in ragione del fatto che la banca convenuta non rientra tra gli istituti che hanno posto in essere l'intesa anticoncorrenziale in parola, il riferimento al parametro RI (nel contratto di mutuo oggetto di causa) non può essere dal giudicante inteso in collegamento esecutivo con la condotta anticompetitiva posta in essere dal 2005 al 2008 (cfr. Decisione
Commissione Europea – doc. 22 ricorso in opposizione).
Senza la suddetta prova, sotto un profilo pragmatico, sostituire i tassi di interesse convenuti con quelli inferiori, ex art. 1284 c.c. ovvero 117 T.U.B., implicherebbe un ingiustificato vantaggio per il soggetto mutuatario e, del pari, un altrettanto ingiustificato pregiudizio ai danni del mutuante
(sulla scorta di quanto sopra detto, potenzialmente vittima dell'illecito antitrust, così come la sua controparte).
Anche di recente la Suprema Corte ha ritenuto che "Nel caso di contratti di mutuo contenenti clausole che, per determinare la misura del tasso di interesse, facciano riferimento all'RI, stipulati con istituti estranei alle intese e alle pratiche concorrenziali censurate dalla Commissione
Europea, deve essere esclusa la sussistenza di nullità, salvo la prova della conoscenza di tali accordi
Pag. 19 a 28 illeciti e dell'intento di conformarvi oggettivamente il regolamento contrattuale" (v. Cass. civ. sez.
III 3.5.2024, n. 12007).
La doglianza, sul punto, della società attrice va – pertanto – disattesa.
Quanto alle clausole cap e floor, va rilevato che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente (tra molte, Trib. Bologna, 12 dicembre 2016 e Trib. Forlì 23 giugno 2016 nonché
Cassazione civile sez. I, 28/01/2025, n.1942), l'inserimento in un contratto di mutuo o di finanziamento di una clausola floor non vale a trasformare automaticamente il contratto in uno strumento finanziario derivato e a far ritenere applicabile la relativa disciplina stabilita dal d.lgs.
n. 58/1998.
Ciò in quanto detto inserimento non permette di ritenere sussistenti “... gli stessi elementi strutturali che connotano la tipicità dello strumento finanziario derivato, ovvero il patto per lo scambio, a scadenze prefissate, di flussi di interessi legati a determinati e distinti nozionali di riferimento e l'addebito, all'una o all'altra parte, del conguaglio a debito” (Trib. Treviso 5 dicembre
2017 n. 2511).
Il contratto di mutuo sottoscritto dall'opponente ha la causa tipica dei contratti di finanziamento, essa non muta in virtù dell'apposizione della clausola floor, che ha l'unico scopo di regolare l'ammontare degli interessi corrispettivi all'interno di un contratto di mutuo, garantendo che il tasso di interesse non scenda al di sotto di un minimo concordato.
A tale clausola non possono, pertanto, applicarsi le disposizioni dettate dal d.lgs n. 58/1998, non vertendosi in materia di prodotti finanziari.
È evidente che si tratta di una clausola liberamente sottoscritta, di contenuto chiaro e perfettamente determinato, non vietata dall'ordinamento, meritevole di interesse e per di più contenuta in un atto pubblico.
Non vi è dunque alcun elemento caratterizzante i, diversi, contratti relativi a strumenti finanziari
(per chiarezza, Tribunale Bologna sent. n. 3139/2016 e Tribunale Modena sent. 196/2017, nonché Tribunale Bologna, sent. n. 1312/17 che, in un caso analogo a quello che occupa ha rilevato “... la presenza di siffatta clausola non fa assumere automaticamente al contratto cui accede la natura di strumento finanziario, con conseguente applicabilità di tutta la disciplina di tali strumenti, ed in particolare degli obblighi informativi. Ed invero, soccorre rilevare che parte opponente formula detta censura, all'opposto di quanto occorrerebbe per poterla prendere in
Pag. 20 a 28 considerazione, del tutto genericamente, senza minimamente spiegare per quali indicatori e caratteristiche il contratto di cui si tratta avrebbe perduto la sua preponderante natura di finanziamento per assumere i caratteri del derivato finanziario", conformi a Trib. Lanciano,
20.11.2017 n. 460; Trib. Lanciano 17.10.2017 n. 402; Trib. Chieti 03.10.2017 n. 587; Trib. Chieti
03.10.2017 n. 587; Trib. Trento 27.03.2017; Trib. Mantova, sez. II, 30/01/2017; Trib. Forlì
23.06.2016; Trib. Udine 01.02.2016; Trib. Ferrara 16 dicembre 2015 n. 1131; Trib. Avellino ord.
06.07.2016).
Anche detto motivo di opposizione è, pertanto, infondato.
4.e) Sull'eccepita nullità del contratto di mutuo del 4.7.2007 in forza del principio di collegamento negoziale.
L'opponente ha eccepito la nullità del contratto di mutuo fondiario del 4.7.2007, perché stipulato al solo fine di ripianare pregresse esposizioni debitorie derivanti dal contratto di “finanziamento fondiario indicizzato a stati di avanzamento fondiario dedotto in giudizio” del 21.4.2006 (cfr. doc.
1 e 4 – ricorso in opposizione).
In particolare, secondo parte opponente, i vizi del primo contratto avrebbero conseguenze anche sul secondo, che andrebbe ad estinguere un debito inesistente, risultando così privo di causa.
Qualsivoglia valutazione in ordine alla fondatezza dell'eccezione è, tuttavia, preclusa dall'accertamento della piena validità delle clausole applicate al contratto di mutuo del
21.4.2006, cosicché il debito derivante dal suddetto accordo risulta legittimo e alcuna carenza della causa del secondo mutuo del 2007, potrebbe configurarsi.
4.f) In via subordinata: sulla violazione del principio di buona fede e correttezza e dell'eccessiva onerosità.
In ordine all'addebito di parte attrice relativo alla violazione da parte della banca delle clausole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto per l'utilizzo di contratti e formulari non modificabili, si evidenzia che l'utilizzo di formulari o di contratti con contenuto prestabilito non è di per sé vietato, né contrario agli obblighi di buona fede e correttezza, purché lo stesso sia redatto in conformità agli obblighi di legge.
Con particolare riferimento ai contratti bancari, si evidenzia che la banca ha nei confronti del cliente obblighi di comunicazione e informazione stringenti, essendo tenuta a fornire al cliente copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni
Pag. 21 a 28 eventualmente richieste ex art. 119 T.U.B. Il cliente, dunque, riceve tutta la documentazione inerente al proprio rapporto nel mentre questo si svolge e anche una volta che lo stesso sia terminato. Di conseguenza, il contraente è messo nella posizione di conoscere puntualmente e periodicamente tutti i dati relativi al rapporto intrattenuto con l'istituto. Né può valere, quale comportamento contrario al dovere di buona fede e correttezza, la necessità di rivolgersi ad un tecnico per la lettura di costi e tassi applicati essendo il tecnicismo caratteristica intrinseca della disciplina bancaria.
ha poi chiesto, in ogni caso, il riconoscimento dell'eccessiva onerosità delle pattuizioni. CP_1
Sul punto si rileva che in un rapporto contrattuale, l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., la risoluzione del contratto richiede la sussistenza di due necessari requisiti: da un lato, un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto, dall'altro, la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari e imprevedibili, che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale. Il carattere della straordinarietà è di natura oggettiva, qualificando un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico), mentre il carattere della imprevedibilità ha fondamento soggettivo, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza.
In virtù dei richiamati principi, non risultano in nessun modo provati da parte opponente, la quale si è limitata ad una censura generica, i caratteri della sproporzione, dell'imprevedibilità e della straordinarietà oggettiva delle condizioni contrattuali, di conseguenza la domanda non può trovare accoglimento.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione in ordine alla dedotta nullità delle clausole applicate ai contratti di mutuo esaminati, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In conclusione, dunque, avendo la parte creditrice fornito la prova dell'esistenza del titolo e dell'ammontare del diritto azionato, non risultando in alcun modo contestata l'erogazione delle somme e non essendo stati adeguatamente provati fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione restitutoria nonché i fatti a sostegno delle eccezioni sollevate, deve riconoscersi la piena
Pag. 22 a 28 legittimità delle somme richieste da e da in forza dei titoli Controparte_2 Controparte_4 esecutivi azionati.
5) Sull'asserita insussistenza del credito di e per passaggio a Controparte_4 CP_11 perdita deliberato dalle due società.
L'opponente ha eccepito l'estinzione del credito di della cessionaria e CP_2 Controparte_4
, per passaggio a perdita deliberato dalle società. CP_11
In particolare, in ordine alla posizione di la società opponente ha prodotto Controparte_4
l'estratto della CRIF, fonte Banca d'Italia, dal quale risulta che la detta società, dopo aver preso in carico il credito, ha portato le poste in perdita, così rinunciando ad esigerle (cfr. doc. 36 ricorso in opposizione).
Per quanto riguarda, invece, la posizione di ha prodotto l'informativa contabile da CP_11 quest'ultima inviata alla Banca d'Italia dalla quale risulterebbe, secondo la tesi dell'opponente, a far data dall'agosto 2018, l'estinzione del credito nei confronti di (cfr. doc. 54 ricorso in CP_1 opposizione).
Le riportate eccezioni sono infondate.
La documentazione prodotta, infatti, non esprime alcuna volontà di remissione del debito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1236 c.c. né essa è desumibile dall'asserito passaggio a perdita del debito pregresso o dalla cessazione delle comunicazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia a partire dall'agosto 2018.
Quand'anche, infatti, fosse provato che le indicate società avessero qualificato in termini di difficile o impossibile realizzazione il credito assai ingente fino ad allora maturato nei confronti della non vi sarebbe stata alcuna conseguenza “liberatoria” dalla propria obbligazione CP_1 per la società opponente.
Infatti, le modalità di redazione del bilancio non hanno alcuna rilevanza/efficacia esterna nei rapporti con i debitori/creditori. Le apposizioni in bilancio costituiscono operazioni meramente contabili interne della società che non possono certo valere di per sé stesse né come riconoscimento né come remissione del debito: questi ultimi sono negozi/atti necessariamente recettizi e, come visto, alcuna volontà in tal senso è stata comunicata alla debitrice (cfr. Trib.
Milano, sent. n. 1977/2022).
Conseguentemente il relativo motivo di opposizione è privo di pregio.
Pag. 23 a 28 6) Sull'eccepita inesistenza o minor consistenza del credito di CP_11
In ordine alla posizione di l'opponente ha, inoltre, contestato l'entità del credito CP_11 lamentando il minor valore del bene concesso in leasing, stimato intorno a € 275.000,00, oltre
IV, rispetto a quello determinato in sede contrattuale di € 600.000,00, oltre IV, attribuendo il maggior costo all'applicazione di interessi usurari e lamentando, in ogni caso, l'eccessiva onerosità del contratto.
Sul punto è d'uopo precisare che è intervenuta nella fase esecutiva del presente CP_11 procedimento con due distinti atti di intervento.
In particolare, la pretesa creditoria contestata dall'opponente si fonda sulla sentenza n.
8712/2016 del Tribunale di Milano, pronunciata in seguito dell'azione giudiziale intrapresa da a causa dell'inadempimento della società opponente in ordine a quanto previsto nel CP_11 contratto di leasing, all'esito della quale è stata pronunciata la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti e della clausola penale contrattualmente prevista (cfr. doc. 1 – 3 comparsa di costituzione ). CP_11
Il secondo intervento si fonda sulla sentenza n. 77/2020 del Tribunale di Vasto, la quale, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da ha condannato al CP_11 CP_1 risarcimento del danno per la mancata restituzione del bene concesso in leasing e quantificato in
€ 81.960,00 (doc. 4 – 5, comparsa di costituzione . CP_11
Fatti tali richiami, si rileva, che le censure avanzate in questa sede hanno ad oggetto le condizioni e la validità del contratto di leasing, che è stato oggetto della pronuncia giudiziale del Tribunale di
Milano sopra richiamato.
Conseguentemente, le richiamate eccezioni non possono che considerarsi inammissibili alla luce del pacifico principio giurisprudenziale in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo (ex multis Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 7.10.2008).
Pag. 24 a 28 Ed ancora, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis cfr.
Cass. n. 24027/2009; Cass. n. 22402/2008), nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., promosso in base ad un titolo esecutivo giudiziale, possono essere fatte valere solo censure afferenti all'esistenza o la regolarità formale del titolo ovvero l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata che siano sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo medesimo (Cass. n. 3716/2020).
Alla luce del principio sopra richiamato, non essendo i fatti estintivi allegati sopravvenuti successivamente alla formazione del titolo stesso, la censura è inammissibile.
L'ulteriore motivo di opposizione in ordine alla posizione di riguarda l'eccessività del CP_11 credito, avendo l'opponente sostenuto che parte dello stesso risulta già corrisposto, in seguito ad espropriazione mobiliare n. 465/2016, del Tribunale di Vasto.
Dagli atti di causa, in particolare dall'atto di intervento di del 26.6.2020, emerge che gli CP_11 importi richiesti, pari alle somme riconosciute in sentenza a titolo di ratei arretrati e spese legali
(€ 113.129,04 + 13.970,00) e interessi di mora al 5% (come riconosciuto nel dispositivo della sentenza) (€ 47.716,519), comprendono già la decurtazione di € 13.761,50 ricavati all'esito della suddetta procedura esecutiva mobiliare.
Sul punto, l'opponente si è limitata a dedurre la mancata considerazione di tali importi, senza però null'altro specificare, cosicché, alla luce della documentazione analizzata, la censura risulta infondata.
7) Sull'avvenuta transazione del credito di per Controparte_8 accoglimento della procedura di rottamazione.
L'opponente ha dedotto l'avvenuta transazione del credito oggetto degli interventi nella procedura esecutiva di , essendo stata accolta l'istanza di Controparte_6 definizione agevolata del debito presentata dall'opponente.
La circostanza, riconosciuta pacificamente da entrambe le parti, salva la precisazione dell'Agenzia in ordine al fatto che altri ruoli imputabili allo stesso sarebbero esclusi dall'ambito applicativo della rottamazione, non può certamente determinare la rinuncia o incidere sulla legittimità dell'intervento nella procedura esecutiva immobiliare.
Sul punto si osserva, che l'art. 3, comma 10, del D. L. n. 119 del 2018 stabilisce, tra le altre cose, che, a seguito della presentazione della dichiarazione volta alla definizione agevolata delle
Pag. 25 a 28 pendenze tributarie, non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Il successivo comma 13, poi, dispone che il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Le disposizioni sopra richiamate, in quanto disposizioni di carattere eccezionale, vanno interpretate in maniera restrittiva e, quindi, non possono essere ritenute applicabili anche all'intervento, atteso che l'improseguibilità e l'estinzione non si attagliano alla situazione processuale dell'intervento e alle facoltà e ai poteri allo stesso legati (salvo che per le ipotesi della eventuale surroga del creditore intervenuto nella posizione del creditore procedente, inquadrabile come facoltà di prosecuzione della procedura esecutiva, da ritenersi preclusa ex art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed ex art. 3, comma 10, del D. L. n. 119 del 2018).
In particolare, le previsioni richiamate integrano una ipotesi di sospensione esterna e temporanea dell'efficacia esecutiva del titolo esattoriale.
Tale condizione è del tutto sovrapponibile alla sospensione esterna dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo disposta in sede di cognizione (ad esempio, sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecuzione concessa ex art. 642
c.p.c.).
La procedura di rateizzazione prevista dall'art. 19 del DPR n. 602 del 1973 concessa alla CP_1 ha, dunque, determinato uno stato di quiescenza dei titoli sottesi all'intervento.
Con riguardo alle ipotesi di intervento titolato con titolo sospeso, la Cassazione di recente ha condivisibilmente statuito che l'intervento del creditore, del cui titolo esecutivo la provvisoria esecutività sia stata sospesa, non per ciò stesso perde ogni effetto nell'ambito del processo di espropriazione forzata ma entra in uno stato di “quiescenza”, che esclude l'intervenuto da eventuali distribuzioni parziali che dovessero avvenire medio tempore, ma permette di conservare il diritto alla partecipazione alle eventuali fasi distributive, precedenti alla chiusura della procedura e successive al recupero della efficacia esecutiva del titolo solo temporaneamente sospesa (v. Cass. civ. Sez. III, Sent., 16.2.2021, n. 4034).
Pag. 26 a 28 La giurisprudenza di legittimità sul punto ha rappresentato che, in virtù del principio della par condicio creditorum, va favorita la concorrenza dei creditori nel processo esecutivo avente ad oggetto i beni del comune debitore e va evitata un'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla posizione del creditore pignorante per il quale la perdita della provvisoria esecutività del titolo non determina l'inefficacia del pignoramento ma soltanto la sospensione “esterna” del processo esecutivo, in attesa che il titolo sia definitivamente revocato oppure confermato.
La prospettazione di uno stato di “quiescenza” del titolo dell'Agente Riscossore intervenuto per crediti ammessi alla “rottamazione” e/o alla rateizzazione si presenta anche in linea con il parere reso dall' in data 17.8.20 (parere n. 226), in cui, in risposta all'interpello di un Controparte_6 contribuente, l'Agenzia ha rilevato che per le procedure promosse da terzi in cui l'Ente riscossore sia intervenuto il pagamento della prima o unica rata relativa alla rottamazione non blocca il pignoramento ma provoca una sorta di quiescenza del suo titolo esecutivo, con conseguente impossibilità di dare impulso alla procedura esecutiva ma con conservazione del diritto di partecipare, fino al pagamento dell'intero debito quantificato con la “rottamazione-ter”, alla distribuzione delle somme disponibili.
Sulla base di tutto quanto esposto, l'intervento di dev'essere Controparte_8 ritenuto ammissibile e legittimo.
8) Sulle spese di lite.
Stante l'infondatezza delle ragioni poste a base dell'opposizione, parte opponente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore indeterminabile della controversia, del grado medio della sua complessità, dei parametri medi e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Nulla in ordine alle spese di lite di non essendosi costituita nella presente fase Controparte_2 di merito e non avendo, dunque, sostenuto alcuna spesa legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta integralmente l'opposizione di cui in epigrafe, per i motivi di cui in motivazione;
Pag. 27 a 28
2. condanna la parte opponente a rimborsare a Controparte_4 Controparte_7
e , le spese di lite, che si liquidano in €
[...] CP_6 Controparte_8
10.860,00 ciascuna per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, con distrazione in favore del procuratore di , dichiaratosi antistatario. CP_6 Controparte_8
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 11 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 28 a 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 976/2021 promossa da:
(P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IV_1 patrocinio dell'avv. DE CESARE LUIGI CARLO e DI BIASE RAFFAELE, come da procura in atti;
ATTORE OPPONENTE contro
(P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_2 P.IV_2 per essa, quale mandataria in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore;
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore e per Controparte_4 P.IV_3 essa, quale mandataria, in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. TENAGLIA PIERLUIGI MARIA, come da procura in atti;
e
(C.F. , in persona del Responsabile Controparte_6 P.IV_4
Contenzioso Abruzzo, con il patrocinio dell'avv. FUSCHINO MARIO, come da procura in atti;
e
Pag. 1 a 28 (C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_7 P.IV_5 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. TARDIVO DARIO e dell'avv. FARINI ANTONIO, come da procura in atti;
CONVENUTI OPPOSTI
Oggetto: Pagamento somma di denaro, etc.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.9.2024, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
per mezzo della mandataria ha promosso, Controparte_2 Controparte_3 con atto di pignoramento immobiliare del 5.11.2019, una procedura esecutiva nei confronti di per un credito complessivo di € 760.100,36, in forza di contratto di finanziamento CP_1 fondiario del 4.7.2007, Rep. 44863, Racc. 10.535 e “Consenso a frazionamento di finanziamento fondiario e riduzione d'ipoteca” del 6.5.2015, Rep. 58.767, Racc. 20.796.
Nel corso della procedura esecutiva, si sono costituiti, in qualità di creditori intervenuti,
[...]
, e, in qualità di creditrice procedente Controparte_8 Controparte_7 subentrante alla cedente ex art. 111 c.p.c., e per essa, quale mandataria, Controparte_4 [...]
Controparte_5
Con ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c. del 25.3.2021, si è opposta alla procedura CP_1 esecutiva intrapresa innanzi all'intestato Tribunale e distinta al n. Rg. Es. imm. 72/2019, insistendo per la sospensione dell'esecuzione e per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale, in accoglimento integrale della domanda: 1)- Preliminarmente, dichiarare
l'inesistenza del titolo esecutivo in capo a con sede in Modena Controparte_9
Via San Carlo n.16, quale mandataria di per mancanza dei requisiti di legge e CP_2 dunque la nullità del pignoramento originario;
2)- Dichiarare altresì la carenza di interesse ad agire di e per essa di in forza dell'avvenuta CP_4 Controparte_5 collocazione a perdita del credito di cui si discute;
3)- Dichiarare altresì l'improcedibilità, inammissibilità e/o inesistenza del credito vantato da in quanto non Controparte_7 risultante dai libri aziendali e da quanto dichiarato in Centrale Rischi, oltre che in parte abbattuto da quanto riscosso nella procedura esecutiva mobiliare n. 465/16 RGE del Tribunale di Vasto;
4)-
Pag. 2 a 28 Dichiarare l'intervenuta transazione con l a seguito dell'avvenuto Controparte_6 accoglimento della procedura di rottamazione;
Ed inoltre: 5)- Accertare e dichiarare che, per le motivazioni esposte in narrativa, i contratti oggetto di lite sono affetti da usura, nullità di clausole per violazione di norme imperative e indeterminatezza dell'oggetto e che quindi non sono dovute le somme ex adverso pretese, dovendo ritenersi la gratuità dei mutui e del leasing DLI ex art. CP_2
1815 comma II cc e detrarsi le cifre risultanti in perizia;
6)- In subordine, si chiede la declaratoria di nullità per violazione dell'art. 1344 c.c., 1176 comma II cc, 1175 e 1375 cc, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 1419 cc e 117.IV tub in luogo degli interessi convenzionali;
7)- In conseguenza di quanto sopra e per le ragioni di nullità e indeterminatezza del credito e di violazione del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto indicato in narrativa, dichiarare l'inadempimento contrattuale della e, operate le compensazioni del CP_2 caso e comunque il ricalcolo secondo giustizia, disporre la prosecuzione del secondo contratto di mutuo;
dichiarare l'esistenza di usura, violazione di nullità di protezione e indeterminatezza delle condizioni contrattuali per le ragioni tutte indicate in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nulle le relative clausole, non dovute le relative poste vantate dai creditori procedente e intervenuto nella misura di cui alla perizia o in quella diversa risultante di giustizia, ricalcolando il dare/avere secondo legge;
8)- Preso atto, in particolare, del collegamento negoziale accertato tra il mutuo del
2006 e quello del 2007, dichiarare privo di causa in tutto o in parte il secondo mutuo per inesistenza dei crediti portati dal primo;
9)- Dichiarare che, alla data dell'intimazione stragiudiziale, non esistevano i requisiti di cui all'art. 40 TUB e comunque il credito vantato non sussisteva;
di conseguenza dichiarare la nullità del titolo ed estinta la procedura esecutiva, ovvero in CP_2 subordine stabilire la riduzione degli importi salvo maggior credito da ripetere in separata sede;
10)- In subordine, accertata la violazione degli artt. 115 e 116 TUB e della Delibera CICR
09.02.2000, condannare la controparte al risarcimento del danno nella misura e con i criteri indicati per tutti i contratti esaminati, portando le relative cifre in compensazione;
11)- Dichiarare in ogni caso l'eccessiva onerosità delle pattuizioni intercorse sia con che con CP_2
e ed operare le riduzioni ad equità del caso;
12)- In ogni caso ordinare Controparte_7 la cancellazione dell'ipoteca iscritta da sui beni staggiti in quanto ha ceduto CP_2 CP_2 il credito pro soluto e lo ha messo in perdita rinunziando pertanto alla sua CP_4 riscossione. Con condanna al rimborso dei costi di perizia e mediazione sostenuti e documentati e condanna delle parti convenute (tranne l al pagamento di spese e Controparte_6
Pag. 3 a 28 competenze di lite, rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge sulle somme imponibili.”.
All'esito della costituzione delle controparti, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del
18.8.2021, notificata il 20.8.2021, ha rigettato la richiesta di sospensione della procedura esecutiva, assegnando termine di 45 giorni dalla comunicazione del provvedimento cautelare per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione regolarmente notificato alla creditrice procedente e a tutti i soggetti intervenuti nella procedura esecutiva prima della proposizione dell'opposizione, la debitrice ha tempestivamente introdotto la fase di merito successiva all'opposizione, reiterando le doglianze già avanzate innanzi al GE e deducendo, in sintesi e per quanto di interesse:
- l'inidoneità del mutuo fondiario del 4.7.2007 a valere come titolo esecutivo;
- la carenza di titolarità attiva di cessionaria del credito vantato da Controparte_4 [...]
CP_2
- la violazione, da parte di e dei doveri di buona fede Controparte_2 Controparte_4 nell'esecuzione del contratto di finanziamento, l'addebito di interessi superiori a quelli legali e lo sforamento del tasso di usura;
- l'estinzione del credito di della cessionaria e di CP_3 Controparte_4 [...] per passaggio a perdita deliberato dalle due società; Controparte_7
- l'estinzione del credito di per l'avvenuta rateizzazione Controparte_8 del debito.
Richiamate tali considerazioni ha, quindi, così concluso: “1)Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, accogliere la domanda e, per l'effetto, dichiarare
l'insussistenza dei crediti vantati da per CP_2 CP_4 Controparte_10 intervenuto passaggio a perdita degli stessi, e, nei confronti dell l'avvenuta Controparte_6 transazione;
dichiarare, inoltre l'inesistenza del titolo esecutivo in capo a Controparte_9
con sede in Modena Via San Carlo n.16, quale mandataria di per
[...] CP_2 mancanza dei requisiti di legge e dunque la nullità del pignoramento originario;
2)- Dichiarare altresì il difetto di legittimazione e del diritto di perché non provata la pretesa CP_4 successione del credito originariamente vantato da;
5) Accertare e dichiarare che, per le CP_2 motivazioni esposte in narrativa, i contratti oggetto di lite sono affetti da usura, nullità di clausole
Pag. 4 a 28 per violazione di norme imperative e indeterminatezza dell'oggetto e che quindi non sono dovute le somme ex adverso pretese, dovendo ritenersi la gratuità dei mutui;
6)- In subordine, si chiede CP_2 la declaratoria di nullità per violazione dell'art. 1344 c.c., 1176 comma II cc, 1175 e 1375 cc, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 1419 cc e 117.IV tub in luogo degli interessi convenzionali nei mutui contratti con;
7)- In conseguenza di quanto sopra e per le ragioni di CP_2 nullità e indeterminatezza credito e di violazione del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto indicato in narrativa, dichiarare l'inadempimento contrattuale della
e, operate le compensazioni del caso e comunque il ricalcolo secondo giustizia, disporre la CP_2 prosecuzione del secondo contratto di mutuo;
dichiarare l'esistenza di usura, violazione di nullità di protezione e indeterminatezza delle condizioni contrattuali per le ragioni tutte indicate in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nulle le relative clausole, non dovute le relative poste vantate dai creditori procedente e intervenuto nella misura di cui alla perizia o in quella diversa risultante di giustizia, ricalcolando il dare/avere secondo legge;
8)- Preso atto, in particolare, del collegamento negoziale accertato tra il mutuo del 2006 e quello del 2007, dichiarare privo di causa in tutto o in parte il secondo mutuo per inesistenza dei crediti portati dal primo;
9)- In subordine, accertata la violazione degli artt. 115 e 116 TUB e della Delibera CICR 09.02.2000, condannare la controparte al risarcimento del danno nella misura e con i criteri indicati per tutti i contratti esaminati, portando le relative cifre in compensazione;
11)- Dichiarare in ogni caso l'eccessiva onerosità delle pattuizioni intercorse sia con che con e CP_2 Controparte_7 ed operare le riduzioni ad equità del caso;
Con condanna al rimborso dei costi di perizia e mediazione sostenuti e documentati e condanna delle parti convenute (tranne l CP_6
) e al pagamento di spese e competenze di lite, rimborso forfettario spese generali ed
[...] accessori di legge sulle somme imponibili.”.
Si sono costituite nel presente giudizio di merito e per essa, quale mandataria, Controparte_4
e Controparte_5 Controparte_7 Controparte_8 impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e insistendo per il rigetto integrale della domanda attorea, con vittoria di spese di lite. pur ritualmente citata, non si è costituita nella presente fase di merito, per cui Controparte_2 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, dopo la fase di trattazione, ritenute inammissibili le istanze istruttorie formulate dall'opponente, all'udienza del 19.9.2024, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. Pag. 5 a 28 ****
1) Sull'eccepita nullità dell'atto di citazione.
In via preliminare, occorre procedere all'analisi delle eccezioni inerenti alla nullità dell'atto di citazione avanzate da (di seguito nella propria comparsa Controparte_7 CP_11 di risposta.
Innanzitutto, si osserva che non può trovare accoglimento l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 164, comma 4 e 163, n. 3 c.p.c., articolata in ragione dell'assoluta genericità della domanda volta a dichiarare l'eccessiva onerosità delle pattuizioni intercorse con l'eccipiente e corrispondente al punto “11” delle conclusioni di parte attrice. Invero, dalla lettura complessiva dell'atto di citazione, nonché del ricorso ex art. 615, comma II, c.p.c. (cfr. pag. 7 ricorso in opposizione), risultano compiutamente delineati i presupposti fattuali e gli elementi giuridici della detta domanda, in relazione ai quali la parte ha formulato le conclusioni, tant'è che la convenuta è stata in grado di prendere posizione e controdedurre diffusamente, senza tralasciare alcun aspetto della domanda della parte avversaria.
In ordine all'ulteriore motivo di nullità dell'atto introduttivo, inerente al mancato rispetto del termine a comparire, si osserva che ai sensi del combinato disposto dall'art. 618, comma 2, c.p.c. e dell'art. 163 bis c.p.c. (secondo la formula pro tempore vigente), tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non inferiori a quarantacinque giorni (settantacinque se il luogo di notificazione si trova all'estero).
Il mancato rispetto del detto termine è sanzionato, ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c., con la nullità della citazione, che, però, ai sensi del successivo comma 3, è sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto, fermo restando che, qualora il convenuto deduca l'inosservanza dei termini a comparire, il giudice dovrà fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini.
Fatti tali richiami, nel caso di specie, il suddetto termine non risulta effettivamente rispettato, risultando intercorso, dalla data della notifica della citazione a quella dell'udienza, un lasso temporale di 42 giorni e non avendo nessun rilievo lo spostamento della prima udienza disposto per esigenze di ruolo con decreto del 15.11.2021, non ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5, c.p.c.
L'accertata nullità è, però, sanata dalla tempestiva costituzione in giudizio della convenuta eccipiente, in applicazione del principio in base al quale “In materia di procedimento civile, l'art.
Pag. 6 a 28 164, terzo comma, cod. proc. civ., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163, n. 7, cod. proc. civ., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, dovendo in tal caso il giudice fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla sola deduzione della nullità, senza anche svolgere difese
e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione” (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 21910 del 16/10/2014).
La convenuta si è costituita in giudizio con una comparsa di risposta in cui ha affrontato in maniera approfondita le doglianze proposte dall'opponente nei suoi confronti, riservando alla suddetta eccezione preliminare solo poche righe. Il contenuto dell'atto difensivo denota, pertanto, che alcuna lesione del diritto di difesa si è in concreto verificata e che di conseguenza, la nullità, ove ritenuta sussistente, è stata comunque sanata. La conclusione è, peraltro, conforme a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha così deciso: “qualora il convenuto si difenda oltre la soglia, per così dire, del difetto di rito alla cui correzione è finalizzato l'art. 164
c.p.c., comma 3, tale difesa attesta l'assenza di un concreto pregiudizio difensivo subito dal convenuto per la violazione del termine a comparire, onde la sua costituzione, il cui contenuto apporta proprio tale dimostrazione, sana la nullità formalmente prevista, altrimenti, dall'art. 164
c.p.c.. La ratio della norma è infatti quella di impedire la concreta lesione del diritto di difesa del convenuto, sicché la sanzione della nullità della citazione e degli atti processuali eventualmente assunti non ha alcuna ragion d'essere se alcuna lesione del diritto di difesa non si è verificata” (Cass.
Civ. Sez. III ordinanza 27.4.2017 n. 10400).
Le eccezioni preliminari avanzate dalla devono essere, pertanto, rigettate. CP_11
2) Sull'eccepita mancanza di un valido titolo esecutivo.
L'opponente ha eccepito l'inidoneità del contratto di mutuo fondiario del 4.7.2007, stipulato tramite atto pubblico identificato ai nn. 44.863 di Repertorio e 10.535, a fungere da valido titolo esecutivo in assenza di traditio delle somme, essendo state queste girate immediatamente su deposito cauzionale a favore dell'istituto di credito (cfr. art. 2 contratto di mutuo - all. 4 – ricorso in opposizione).
Andando, quindi, ad analizzare il merito dell'eccezione, è necessario prendere le mosse dall'attuale contrasto presente nella giurisprudenza, di merito e di legittimità, sul punto.
Pag. 7 a 28 Prima di procedere all'analisi del suddetto contrasto è opportuno, tuttavia, puntualizzare che i due orientamenti contrapposti sono, in ogni caso, concordi nel ritenere che il mutuo, quale contratto reale, si perfeziona non solo in caso di effettiva consegna della somma mutuata in favore del mutuatario ma anche nell'ipotesi in cui il denaro venga messo a disposizione della parte mutuataria mediante un mero accredito contabile, in quanto in entrambi i casi la somma in discorso deve ritenersi comunque entrata nel patrimonio giuridico del mutuatario (in merito si v. la consolidata giurisprudenza espressa tra le altre da Cass. 21 luglio 1998, n. 7116; Cass. 15 luglio
1994, n. 6686; Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116; Cass. 20 ottobre 2004, n. 17211; Cass. 27 agosto
2015, n. 17194).
L'argomento sul quale i due orientamenti non convergono riguarda, invece, la possibilità, o meno, che il mutuo possa avere efficacia di titolo esecutivo nel caso in cui la somma, subito dopo la concessione, venga versata, come nel caso di specie, in un deposito cauzionale della banca mutuataria e svincolata dalla stessa solo al verificarsi di determinate condizioni.
L'orientamento maggioritario, sebbene meno recente, è nel senso che “il contratto di mutuo stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa reputarsi da solo idoneo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c., sebbene all'erogazione iniziale del denaro al cliente abbiano fatto immediato seguito la sua restituzione alla banca e la sua costituzione in deposito destinato ad essere svincolato in favore del mutuatario al verificarsi di predeterminate condizioni” (in questo senso: Cass. civ. 38331/2021; Cass. civ. 9229/2022, Cass. civ. 5654/2023).
Ad un tale orientamento si è venuto a contrapporre quello inaugurato dalla recentissima pronuncia della Cassazione del 3.5.2024 n. 12007, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale, in forza del quale una banca concede una somma a mutuo e la eroga effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga che tale somma sia immediatamente e integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti un'obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa, in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri Pag. 8 a 28 nuovamente nel suo patrimonio;
di conseguenza, deve escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria e l'insorgenza, in capo a questa, dell'obbligazione di restituzione di quella somma”.
Ritiene il giudicante che la questione, attualmente all'esame delle Sezioni Unite, non assuma comunque portata dirimente nel caso di specie, quantomeno nel senso attribuitole dall'opponente.
Si osserva, infatti, che è la stessa parte opponente ad aver riconosciuto di aver ricevuto le somme oggetto del contratto di mutuo, seppur in un momento successivo rispetto a quello della sottoscrizione del finanziamento, ma comunque antecedente rispetto a quando il suddetto contratto è stato azionato quale titolo esecutivo, ovvero al momento dell'avveramento delle condizioni di cui all'art. 2 del contratto (cfr. pag. 3 atto di citazione).
Conseguentemente, dev'essere riconosciuta la valenza di titolo esecutivo al contratto di mutuo oggetto di causa e rigettata la relativa eccezione.
3) Sull'eccepito difetto di titolarità attiva della cessionaria.
È, poi, necessario procedere all'esame in ordine alla sussistenza della titolarità del credito rivendicato dalla cessionaria, contestata dall'opponente, la quale ha ritenuto non Controparte_4 provata la successione del credito originariamente vantato da Controparte_2
Innanzitutto, è d'uopo chiarire che l'eccezione in esame non può qualificarsi come un'eccezione pregiudiziale inerente al rito (difetto di legittimazione) bensì come una questione riguardante il merito della pretesa azionata. Deve, infatti, ricordarsi che il difetto di legittimazione attiva sussiste laddove l'attore in senso sostanziale agisca per la tutela di un diritto del quale non risulta titolare sulla base della sua stessa prospettazione in astratto;
diverso il caso in cui lo stesso, a seguito dell'analisi degli atti di causa, non risulti concretamente titolare del diritto azionato in giudizio o non vi sia prova della titolarità.
Nel caso di specie ha agito nel giudizio esecutivo sostenendo di essere titolare del Controparte_4 diritto di credito azionato in forza di atto di cessione del credito da parte di pertanto, CP_2
Pag. 9 a 28 alcun difetto di legittimazione attiva nel senso ivi descritto potrà rinvenirsi, dovendosi analizzare nel merito l'asserita carenza di titolarità del diritto di credito.
Forniti tali chiarimenti si rileva che, secondo un primo orientamento, ad oggi in via di superamento, l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, co. II, T.U.B., basterebbe al cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore, a condizione che l'avviso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni, i crediti oggetto della cessione in blocco
(Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188; anche, recente Cassazione civile sez. III,
13/06/2019, n.15884; Cassazione Civile, sez. I, 26/06/2019, n. 17110).
Il principio affermato dalla Suprema Corte si fonda su due ordini di ragioni.
Secondo un primo argomento, il legislatore ha voluto distinguere la cessione di crediti in blocco dalle altre forme di cessione assoggettandola alla disciplina speciale del Testo Unico Bancario, che deroga alle regole ordinarie sulla cessione del credito stabilite dal codice civile (art. 1264
c.c.).
La ratio della normativa di favore nei confronti del creditore risiede, infatti, proprio nella natura di questo tipo di cessioni che riguardano un gran numero di rapporti giuridici e, spesso, una pluralità di vicende circolatorie. La finalità, perseguita dall'art. 58 T.U.B., sarebbe quindi completamente vanificata qualora si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, poiché, significherebbe costringerlo anche a produrre tutti i contratti che riguardano le cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente. Tale aggravio dell'onere probatorio si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost, da cui discende il principio di vicinanza della prova ed il divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio.
Il secondo ordine di ragioni riguarda il raccordo tra la disciplina speciale a cui sono sottoposti i contratti di cessione di crediti in blocco e la disciplina generale del contratto prevista dal codice civile. Secondo la Corte, non vi è alcuna violazione dell'art. 1346 c.c., poiché, la disposizione, nel prevedere che l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, non richiede alcuna indicazione specifica, e pertanto, può ritenersi sufficiente che il credito ceduto in blocco possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabili risultanti dallo stesso contratto.
Pag. 10 a 28 Occorre, però, dare atto che ad oggi risulta maggioritario un orientamento più severo, che ritiene che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esoneri la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basti a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individua il contenuto del contratto di cessione (Cass., Sez. III,
13/09/2018, n. 22268).
Tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto.
Sulla base di tali rilievi la Corte ha statuito: “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 25798/2020).
Il cessionario, in presenza di contestazioni sulla sua legittimazione sostanziale, è, quindi, tenuto a dare prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi.
Sulla base di tali principi, nel caso in esame, risulta adeguatamente fornita la prova della cessione intervenuta fra l'odierna opposta, e Controparte_4 Controparte_2
La cessionaria, infatti, non si è limitata a depositare l'estratto della Gazzetta Ufficiale nel quale è pubblicato l'avviso di cessione (all.3 comparsa di costituzione) ma ha, altresì, prodotto, la copia dell'e-mail, la cui autenticità non è stata contestata dalla controparte, con la quale un dipendente dell'istituto cedente ha confermato all'odierno opponente, che ne ha preso visione riscontrandola, l'avvenuta cessione (all.4 comparsa di costituzione).
Va, peraltro, considerato che la stessa costituitasi in giudizio nella fase CP_2 sommaria dinanzi al GE, ha espressamente dichiarato di avere “ceduto il credito in executivis a
(cfr. pag.2 memoria di costituzione nel sub-procedimento di opposizione RGE Controparte_4
n.72/2019).
Con Come affermato da Civ., ord. 10200/2021, “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini
Pag. 11 a 28 sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale”.
Alla luce di tali considerazioni, l'eccezione dell'opponente non può trovare accoglimento.
4) Sull'eccepita usura, nullità di clausole per violazione di norme imperative e indeterminatezza dell'oggetto, nullità del contratto di mutuo per assenza di causa, violazione della clausola di buona fede e eccessiva onerosità delle condizioni applicate.
4.a) Sull'eccepita applicazione di interessi usurari.
diffusamente in sede di ricorso in opposizione, mentre in sede di merito nelle sole CP_1 conclusioni o con meri richiami alla fase precedente, ha altresì contestato la presenza di condizioni usurarie, sia al contratto di mutuo del 4.7.2007, che al contratto di mutuo del Cont 21.4.2006, 40959/8621, ripassato tra l'opponente e l'allora ora per Controparte_2
l'importo di € 900.000,00 estinto a seguito di richiesta di ulteriore credito ottenuto con mutuo fondiario del 4.7.2007 e non azionato quale titolo esecutivo nella procedura immobiliare n.
72/2019 (cfr. all. 1 e 4 – ricorso in opposizione).
Sul punto va, innanzitutto, precisato che la circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata non toglie che quel giudizio resti pur sempre un ordinario giudizio di cognizione e che ad esso si applichino le regole generali in tema di cumulo oggettivo (art. 104 c.p.c.) e di connessione per riconvenzione (art.36 c.p.c.), dovendosi ritenere superato il precedente e diverso orientamento secondo cui l'ambito del giudizio di opposizione dovrebbe sempre rimanere circoscritto alla contestazione del diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata, con la conseguenza che non sarebbe consentito alle parti proporre e al giudice esaminare “questioni diverse da quelle che attengono all'esistenza o alla validità del titolo esecutivo, ovvero domande che non siano in contrasto di esse” (Cass. Civ. ord. n. 12436/2021).
Conseguentemente, le censure avanzate nei confronti del contratto di mutuo fondiario del
21.4.2006 sono ammissibili in quanto trattasi di contratto collegato al successivo, azionato come titolo esecutivo.
Pag. 12 a 28 Fatti tali richiami, in merito all'eccepita usurarietà dei tassi applicati, è d'uopo in primo luogo guardare alle due perizie econometriche depositate dall'opponente (cfr. all 3 e 9 – ricorso in opposizione).
In ordine al contratto di mutuo del 21.4.2006, si osserva che la stessa consulenza di parte ha accertato la legittimità dei tassi corrispettivi applicati essendo il Taeg contrattuale calcolato pari a 5,020%, quindi, inferiore al tasso soglia di riferimento determinato dal Ministero dell'Economia
e Finanze, per la categoria e per il periodo di riferimento, in 6,240% (cfr. all. 3 ricorso in opposizione - pag. 12 c.t.p.).
In ordine al superamento del tasso di mora, pure eccepito dall'opponente, si osserva che nella relazione tecnica è erroneamente indicato lo sforamento del tasso soglia (cfr. all. 3 ricorso in opposizione - pag. 12 c.t.p.). Si rileva, infatti, che il tasso contrattuale di mora, pari al tasso convenzionale più tre punti percentuali (cfr. art. 5, 6° capoverso contratto di mutuo, all. 1 ricorso in opposizione) è stato confrontato con un tasso soglia uguale a quello individuato per gli interessi corrispettivi, mentre, così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni
Unite, per i contratti conclusi dall'01.04.2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 %
(maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. La formula diviene la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) *
1,5 (cfr. Cass. SS.UU. 1957/2020).
Conseguentemente, il tasso soglia di mora è pari a (6,240+2,1) * 1,5= 12,51%, per cui il tasso di mora contrattuale risulta pienamente legittimo.
Medesime considerazioni valgono per il successivo contratto di mutuo fondiario a tasso variabile del 4.7.2007, atteso che nel suindicato contratto il TAEG è stato indicato e successivamente calcolato dal consulente di parte nel 6,536%, inferiore al tasso soglia individuato nella percentuale del 8,370% (cfr. pag. 12, ctp – all.9 ricorso in opposizione).
Il tasso di mora, che secondo la previsione contrattuale è pari al TAN + 3 punti percentuali (cfr. art. 5, 7° capoverso, contratto di mutuo – all. 4 Ricorso in opposizione), è pari a 9,09%, ed è quindi inferiore al tasso soglia che, così come visto per l'altro contratto, è pari a (8,37+2,1) * 1,5=
15,705%, per cui anche il tasso di mora del presente contratto risulta pienamente legittimo.
In conclusione, i tassi applicati nei contratti di mutuo esaminati, risultano inferiori alle soglie di usura e, sotto questo aspetto, pienamente legittimi.
Pag. 13 a 28
4.b) Sull'eccepita indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
L'opponente, poi, in ordine al contratto del 4.7.2007, ha denunciato l'omessa indicazione e l'indeterminatezza, nelle condizioni generali del mutuo, di TAEG, TAE e TEG in violazione delle direttive comunitarie sul punto e dell'art. 6 Delibera CICR 9.2.2000, il quale dispone: “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi ed il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Sul punto si evidenzia che l'indirizzo giurisprudenziale, peraltro già a carattere minoritario, secondo il quale l'omessa o errata indicazione degli indici informativi TAE, TEG, TAEG comporterebbe la nullità contrattuale (v. Trib. Napoli 20.5.2015 e Trib. Cagliari 29.3.2016 Trib.
Cagliari 29.3.2016), risulta superato dalla più recente giurisprudenza che ha analizzato, unitamente alla dottrina, la questione in maniera più tecnica e analitica, giungendo alla conclusione che l'omessa indicazione dei detti indici informativi non comporta la nullità delle clausole contrattuali, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B., comma
7, in quanto essi costituiscono uno strumento di carattere informativo, non un requisito tassativo e indefettibile del regolamento negoziale. Di conseguenza, trattandosi di meri indicatori previsti dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria, e non già di un tasso di interesse, un prezzo o una condizione, deve escludersi l'applicabilità dell'evocato art. 117, comma 7, del T.U.B.
Il Tribunale ritiene di aderire a tale più convincente opzione interpretativa, poiché effettivamente i detti tassi sono strumenti finalizzati ad informare il cliente circa l'effettivo costo del finanziamento richiesto e non rientrano tra i tassi di interesse né tra le condizioni economiche del contratto bancario.
In tal senso si è espressa, alfine, la Corte di legittimità, affermando che in tema di contratti bancari, i richiamati indici sono solo indicatori sintetici del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del
Pag. 14 a 28 finanziamento ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, n.39169).
Quanto, poi, alla doglianza in ordine alla difformità tra il TAEG indicato nel contratto di mutuo
(6,536%) e quello individuato nel documento di sintesi (6,5%), si osserva che non vi è alcuna difformità tra gli stessi, trattandosi di semplice arrotondamento della banca operato nel documento di sintesi.
Solo per precisione, va soggiunto che esclusivamente in materia di credito a consumo, a partire dal 19.9.2010 (data di entrata in vigore D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141), l'omessa inclusione o la non corretta inclusione di costi a carico del consumatore nel TAEG è sanzionata con la nullità della relativa clausola (art. 125 bis commi 6 e 7 TUB).
Alla luce di quanto precede, dunque, la norma de qua non è applicabile al caso di specie, sia ratione temporis, essendo stati i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, sia da un punto di vista soggettivo, non essendo la parte sottoscrivente qualificabile come consumatore.
L'omessa o erronea indicazione, che rileva come omissione informativa (o errata informazione), dei detti indici al più può valere come responsabilità contrattuale (con conseguente possibilità di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento e/o il risarcimento del danno), esattamente come da tempo stabilito dalla giurisprudenza in tema di responsabilità dell'intermediario finanziario in caso di omessa o scorretta informazione del cliente in ordine alle operazioni finanziarie intraprese (Cass. S.U, n. 26724/2007; Cassazione civile, sez. I, n.
16820/2016; Cassazione civile, sez. I, 16 febbraio 2018, n. 3914).
La richiesta in tal senso articolata dall'opponente (cfr. pag. 37 ricorso in opposizione e punto 9 conclusioni atto di citazione), il quale ha avanzato, in via subordinata, istanza risarcitoria per la riscontrata difformità del TAEG, è infondata non essendovi, come detto, alcuna difformità dell'indice informativo.
4.c) Sulla presunta illegittimità e indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese.
Pag. 15 a 28 Parte opponente ha, poi, censurato l'indeterminatezza della modalità di ammortamento, del regime finanziario adottato e della modalità di calcolo degli interessi (pag. 40 – ricorso in opposizione).
Va in primo luogo censurata l'eccessiva genericità e indeterminatezza dell'eccezione, che si evince, innanzitutto, dal fatto che l'opponente ha denunciato tale aspetto citando i mutui del 2016
e del 2017, mentre i mutui in esame, considerando quanto precedentemente esposto, sono stati stipulati nel 2006 e nel 2007, mentre il contratto relativo “al frazionamento di finanziamento finanziario e riduzione di ipoteca” è del 6.5.2015; conseguentemente, non è possibile determinare a quale contratto l'opponente abbia rivolto le doglianze in esame.
Fermo restando tale aspetto, si osserva che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto è volta a verificare che l'operazione negoziale abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse tramite rinvio agli usi o parametri incerti: Cass. nn.
28824/2023, 36026/2023, 17110/2019, 8028/2018, 25205/2014).
Nel caso di specie, si osserva, che entrambi i contratti di mutuo in esame contengono la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato (cfr. art.1 contratto di mutuo), della durata della restituzione e del numero e periodicità del rimborso (art. 4), del TAN e del TAEG (ISC) applicati
(art. 5), per cui risultano contenere tutte le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 c.c.) (cfr. all. 4 e 9 ricorso in opposizione).
Da qui, dunque, la piena legittimità e determinatezza del piano di ammortamento e, conseguentemente, il rigetto dell'eccezione.
L'indeterminatezza del piano di ammortamento, che secondo la difesa di parte opponente sarebbe, poi, altresì conseguenza del regime di capitalizzazione composta degli interessi non è condivisibile atteso che l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, che
è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto, con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/n. 2023). Pertanto, la doglianza,
Pag. 16 a 28 facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
In particolare, si osserva, che in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato
(cfr. Cass. SS.UU. n. 15130/2024).
Da qui, dunque, la piena legittimità e determinatezza dei piani di ammortamento e l'infondatezza della relativa eccezione.
4.d) Sull'asserita illegittimità del parametro RI e del tasso Floor in assenza del tasso
Cap.
L'odierna attrice, nel solo ricorso in opposizione, ha censurato l'invalidità della clausola, presente sia nel contratto di mutuo del 2006 che in quello del 2007 (cfr. art. 5), che, nel determinare il tasso degli interessi corrispettivi, ha fatto espresso riferimento al parametro dell'RI, benché la Commissione dell'Unione Europea, con decisione del 4 dicembre 2013 abbia accertato la sua illecita alterazione per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008.
Nella specie, per la Commissione Europea l'intesa ha comportato un restringimento della concorrenza, frutto di un'asimmetria informativa tra gli operatori del mercato, dettata dalla posizione di favore vantata dai partecipanti (all'infrazione), in virtù della quale (questi) avevano la possibilità di conoscere in anticipo il livello al quale l'RI sarebbe stato fissato.
In virtù di ciò, la giurisprudenza di merito ha dichiarato nulla la clausola di interessi del mutuo indicizzato all'RI, se frutto di intesa anticoncorrenziale legata alla manipolazione dell'RI, considerato che la illegittimità “a monte” della fissazione del tasso RI (nel periodo settembre 2005 - maggio 2008) si estende conseguenzialmente all'accordo “a valle”.
Non da meno, secondo tale orientamento (sempre più consolidato), le clausole de quibus devono ritenersi viziate da parziale nullità, ove sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato – in concreto - oggettivamente ed effettivamente alterato, in virtù della suddetta condotta illecita, al punto da non poter svolgere la propria funzione (di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse).
Pag. 17 a 28 In tal senso la giurisprudenza di legittimità, la quale, dopo aver precisato che le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 (c.d. legge antitrust) non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle esplicitate da comportamenti o condotte non negoziali che, a ben vedere, consapevolmente, restringano o falsino la concorrenza all'interno del mercato (v. Cass., 1° febbraio 1999, n. 827, la quale adotta una lettura estensiva del riferimento alle “intese”, assorbente di qualsivoglia dinamica distorsiva della concorrenza, anche per il tramite di comportamenti “non contrattuali” o “non negoziali”. L'esito è necessitato: qualsiasi forma di distorsione della competizione, in qualunque modo posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dello scrutinio ex art. 2, legge antitrust), ha confermato l'interpretazione adottata dalla giurisprudenza di merito.
La conseguenza è, da un lato, la configurazione dell'accordo manipolativo del tasso RI accertato dalla Commissione Europea quale intesa vietata, e, dall'altro, la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato.
Da qui, l'irrilevanza della circostanza, che l'istituto bancario contraente non abbia preso parte all'intesa illecita (v. Cass., ord. n. 34889/2023, secondo cui “l'accordo manipolativo del tasso
RI accertato dalla Commissione europea con decisione del 4 dicembre 2013 produce la nullità dei contratti a valle che si richiamino per relationem al tasso manipolato, anche ove l'istituto di credito non abbia direttamente partecipato all'intesa anticoncorrenziale”).
Ne consegue che, in primo luogo, da un punto di vista soggettivo, i destinatari della legge antitrust sono scientemente da identificarsi non soltanto negli imprenditori, ma anche in tutti quei soggetti che abbiano un interesse alla conservazione del carattere competitivo del mercato, al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata. Ciò è confermato dalla circostanza che il cliente- consumatore è di fatto l'acquirente finale del prodotto offerto sul mercato e, pertanto, chiude la
“catena” (Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2005, n. 2207).
Posto ciò, secondo l'orientamento maggioritario a cui il giudicante intende aderire, vi deve essere, però, la prova che l'istituto di credito abbia voluto utilizzare il contratto “a valle” come sbocco (finale) dell'intesa vietata (indipendentemente dalla sua partecipazione, come sopra detto), andando così a rappresentare (il contratto) l'elemento essenziale ai fini della realizzazione/attuazione degli effetti di questa (intesa vietata), ovvero che vi sia stato un effettivo giovamento da parte dell'istituto di credito degli effetti della pratica collusiva (v. Cass., Sez. Un.,
Pag. 18 a 28 30 dicembre 2021, n. 41994 e Corte d'Appello di Firenze, 15 aprile 2024, n. 720, secondo cui l'estensione del rimedio della nullità anche al negozio a valle si giustifica solo ove tale negozio rappresenti lo strumento che conclude il percorso illecito, posto che “a detto strumento non si può attribuire un rilievo giuridico diverso da quello della intesa che va a strutturare, giacché il suo collegamento funzionale con la volontà anticompetitiva a monte lo rende rispetto ad essa non scindibile”).
In assenza di tale prova, in nessun caso può considerarsi il contratto attuativo (“a valle”) collegato alla condotta anticoncorrenziale, per giunta nel caso di un istituto di credito non partecipante alla pratica collusiva, senza che vi sia la prova dell'effettivo (anche inconsapevole) giovamento (con correlato pregiudizio delle proprie controparti contrattuali) degli effetti di quest'ultima.
Trattasi, orbene, di una prova che deve essere fornita dall'odierna parte attrice, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, ovvero su colui che eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato (ex art. 2967 c.c.).
Su tale punto (sostanzialmente riconducibile all'elemento soggettivo, ovvero all'effettivo vantaggio conseguito dalla banca), nessuna prova (né tanto meno allegazione) è stata fornita dalla società attrice, la quale si è limitata ad offrire un mero excursus giuridico della questione, sicché anche in ragione del fatto che la banca convenuta non rientra tra gli istituti che hanno posto in essere l'intesa anticoncorrenziale in parola, il riferimento al parametro RI (nel contratto di mutuo oggetto di causa) non può essere dal giudicante inteso in collegamento esecutivo con la condotta anticompetitiva posta in essere dal 2005 al 2008 (cfr. Decisione
Commissione Europea – doc. 22 ricorso in opposizione).
Senza la suddetta prova, sotto un profilo pragmatico, sostituire i tassi di interesse convenuti con quelli inferiori, ex art. 1284 c.c. ovvero 117 T.U.B., implicherebbe un ingiustificato vantaggio per il soggetto mutuatario e, del pari, un altrettanto ingiustificato pregiudizio ai danni del mutuante
(sulla scorta di quanto sopra detto, potenzialmente vittima dell'illecito antitrust, così come la sua controparte).
Anche di recente la Suprema Corte ha ritenuto che "Nel caso di contratti di mutuo contenenti clausole che, per determinare la misura del tasso di interesse, facciano riferimento all'RI, stipulati con istituti estranei alle intese e alle pratiche concorrenziali censurate dalla Commissione
Europea, deve essere esclusa la sussistenza di nullità, salvo la prova della conoscenza di tali accordi
Pag. 19 a 28 illeciti e dell'intento di conformarvi oggettivamente il regolamento contrattuale" (v. Cass. civ. sez.
III 3.5.2024, n. 12007).
La doglianza, sul punto, della società attrice va – pertanto – disattesa.
Quanto alle clausole cap e floor, va rilevato che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente (tra molte, Trib. Bologna, 12 dicembre 2016 e Trib. Forlì 23 giugno 2016 nonché
Cassazione civile sez. I, 28/01/2025, n.1942), l'inserimento in un contratto di mutuo o di finanziamento di una clausola floor non vale a trasformare automaticamente il contratto in uno strumento finanziario derivato e a far ritenere applicabile la relativa disciplina stabilita dal d.lgs.
n. 58/1998.
Ciò in quanto detto inserimento non permette di ritenere sussistenti “... gli stessi elementi strutturali che connotano la tipicità dello strumento finanziario derivato, ovvero il patto per lo scambio, a scadenze prefissate, di flussi di interessi legati a determinati e distinti nozionali di riferimento e l'addebito, all'una o all'altra parte, del conguaglio a debito” (Trib. Treviso 5 dicembre
2017 n. 2511).
Il contratto di mutuo sottoscritto dall'opponente ha la causa tipica dei contratti di finanziamento, essa non muta in virtù dell'apposizione della clausola floor, che ha l'unico scopo di regolare l'ammontare degli interessi corrispettivi all'interno di un contratto di mutuo, garantendo che il tasso di interesse non scenda al di sotto di un minimo concordato.
A tale clausola non possono, pertanto, applicarsi le disposizioni dettate dal d.lgs n. 58/1998, non vertendosi in materia di prodotti finanziari.
È evidente che si tratta di una clausola liberamente sottoscritta, di contenuto chiaro e perfettamente determinato, non vietata dall'ordinamento, meritevole di interesse e per di più contenuta in un atto pubblico.
Non vi è dunque alcun elemento caratterizzante i, diversi, contratti relativi a strumenti finanziari
(per chiarezza, Tribunale Bologna sent. n. 3139/2016 e Tribunale Modena sent. 196/2017, nonché Tribunale Bologna, sent. n. 1312/17 che, in un caso analogo a quello che occupa ha rilevato “... la presenza di siffatta clausola non fa assumere automaticamente al contratto cui accede la natura di strumento finanziario, con conseguente applicabilità di tutta la disciplina di tali strumenti, ed in particolare degli obblighi informativi. Ed invero, soccorre rilevare che parte opponente formula detta censura, all'opposto di quanto occorrerebbe per poterla prendere in
Pag. 20 a 28 considerazione, del tutto genericamente, senza minimamente spiegare per quali indicatori e caratteristiche il contratto di cui si tratta avrebbe perduto la sua preponderante natura di finanziamento per assumere i caratteri del derivato finanziario", conformi a Trib. Lanciano,
20.11.2017 n. 460; Trib. Lanciano 17.10.2017 n. 402; Trib. Chieti 03.10.2017 n. 587; Trib. Chieti
03.10.2017 n. 587; Trib. Trento 27.03.2017; Trib. Mantova, sez. II, 30/01/2017; Trib. Forlì
23.06.2016; Trib. Udine 01.02.2016; Trib. Ferrara 16 dicembre 2015 n. 1131; Trib. Avellino ord.
06.07.2016).
Anche detto motivo di opposizione è, pertanto, infondato.
4.e) Sull'eccepita nullità del contratto di mutuo del 4.7.2007 in forza del principio di collegamento negoziale.
L'opponente ha eccepito la nullità del contratto di mutuo fondiario del 4.7.2007, perché stipulato al solo fine di ripianare pregresse esposizioni debitorie derivanti dal contratto di “finanziamento fondiario indicizzato a stati di avanzamento fondiario dedotto in giudizio” del 21.4.2006 (cfr. doc.
1 e 4 – ricorso in opposizione).
In particolare, secondo parte opponente, i vizi del primo contratto avrebbero conseguenze anche sul secondo, che andrebbe ad estinguere un debito inesistente, risultando così privo di causa.
Qualsivoglia valutazione in ordine alla fondatezza dell'eccezione è, tuttavia, preclusa dall'accertamento della piena validità delle clausole applicate al contratto di mutuo del
21.4.2006, cosicché il debito derivante dal suddetto accordo risulta legittimo e alcuna carenza della causa del secondo mutuo del 2007, potrebbe configurarsi.
4.f) In via subordinata: sulla violazione del principio di buona fede e correttezza e dell'eccessiva onerosità.
In ordine all'addebito di parte attrice relativo alla violazione da parte della banca delle clausole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto per l'utilizzo di contratti e formulari non modificabili, si evidenzia che l'utilizzo di formulari o di contratti con contenuto prestabilito non è di per sé vietato, né contrario agli obblighi di buona fede e correttezza, purché lo stesso sia redatto in conformità agli obblighi di legge.
Con particolare riferimento ai contratti bancari, si evidenzia che la banca ha nei confronti del cliente obblighi di comunicazione e informazione stringenti, essendo tenuta a fornire al cliente copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni
Pag. 21 a 28 eventualmente richieste ex art. 119 T.U.B. Il cliente, dunque, riceve tutta la documentazione inerente al proprio rapporto nel mentre questo si svolge e anche una volta che lo stesso sia terminato. Di conseguenza, il contraente è messo nella posizione di conoscere puntualmente e periodicamente tutti i dati relativi al rapporto intrattenuto con l'istituto. Né può valere, quale comportamento contrario al dovere di buona fede e correttezza, la necessità di rivolgersi ad un tecnico per la lettura di costi e tassi applicati essendo il tecnicismo caratteristica intrinseca della disciplina bancaria.
ha poi chiesto, in ogni caso, il riconoscimento dell'eccessiva onerosità delle pattuizioni. CP_1
Sul punto si rileva che in un rapporto contrattuale, l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., la risoluzione del contratto richiede la sussistenza di due necessari requisiti: da un lato, un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto, dall'altro, la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari e imprevedibili, che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale. Il carattere della straordinarietà è di natura oggettiva, qualificando un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico), mentre il carattere della imprevedibilità ha fondamento soggettivo, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza.
In virtù dei richiamati principi, non risultano in nessun modo provati da parte opponente, la quale si è limitata ad una censura generica, i caratteri della sproporzione, dell'imprevedibilità e della straordinarietà oggettiva delle condizioni contrattuali, di conseguenza la domanda non può trovare accoglimento.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione in ordine alla dedotta nullità delle clausole applicate ai contratti di mutuo esaminati, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In conclusione, dunque, avendo la parte creditrice fornito la prova dell'esistenza del titolo e dell'ammontare del diritto azionato, non risultando in alcun modo contestata l'erogazione delle somme e non essendo stati adeguatamente provati fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione restitutoria nonché i fatti a sostegno delle eccezioni sollevate, deve riconoscersi la piena
Pag. 22 a 28 legittimità delle somme richieste da e da in forza dei titoli Controparte_2 Controparte_4 esecutivi azionati.
5) Sull'asserita insussistenza del credito di e per passaggio a Controparte_4 CP_11 perdita deliberato dalle due società.
L'opponente ha eccepito l'estinzione del credito di della cessionaria e CP_2 Controparte_4
, per passaggio a perdita deliberato dalle società. CP_11
In particolare, in ordine alla posizione di la società opponente ha prodotto Controparte_4
l'estratto della CRIF, fonte Banca d'Italia, dal quale risulta che la detta società, dopo aver preso in carico il credito, ha portato le poste in perdita, così rinunciando ad esigerle (cfr. doc. 36 ricorso in opposizione).
Per quanto riguarda, invece, la posizione di ha prodotto l'informativa contabile da CP_11 quest'ultima inviata alla Banca d'Italia dalla quale risulterebbe, secondo la tesi dell'opponente, a far data dall'agosto 2018, l'estinzione del credito nei confronti di (cfr. doc. 54 ricorso in CP_1 opposizione).
Le riportate eccezioni sono infondate.
La documentazione prodotta, infatti, non esprime alcuna volontà di remissione del debito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1236 c.c. né essa è desumibile dall'asserito passaggio a perdita del debito pregresso o dalla cessazione delle comunicazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia a partire dall'agosto 2018.
Quand'anche, infatti, fosse provato che le indicate società avessero qualificato in termini di difficile o impossibile realizzazione il credito assai ingente fino ad allora maturato nei confronti della non vi sarebbe stata alcuna conseguenza “liberatoria” dalla propria obbligazione CP_1 per la società opponente.
Infatti, le modalità di redazione del bilancio non hanno alcuna rilevanza/efficacia esterna nei rapporti con i debitori/creditori. Le apposizioni in bilancio costituiscono operazioni meramente contabili interne della società che non possono certo valere di per sé stesse né come riconoscimento né come remissione del debito: questi ultimi sono negozi/atti necessariamente recettizi e, come visto, alcuna volontà in tal senso è stata comunicata alla debitrice (cfr. Trib.
Milano, sent. n. 1977/2022).
Conseguentemente il relativo motivo di opposizione è privo di pregio.
Pag. 23 a 28 6) Sull'eccepita inesistenza o minor consistenza del credito di CP_11
In ordine alla posizione di l'opponente ha, inoltre, contestato l'entità del credito CP_11 lamentando il minor valore del bene concesso in leasing, stimato intorno a € 275.000,00, oltre
IV, rispetto a quello determinato in sede contrattuale di € 600.000,00, oltre IV, attribuendo il maggior costo all'applicazione di interessi usurari e lamentando, in ogni caso, l'eccessiva onerosità del contratto.
Sul punto è d'uopo precisare che è intervenuta nella fase esecutiva del presente CP_11 procedimento con due distinti atti di intervento.
In particolare, la pretesa creditoria contestata dall'opponente si fonda sulla sentenza n.
8712/2016 del Tribunale di Milano, pronunciata in seguito dell'azione giudiziale intrapresa da a causa dell'inadempimento della società opponente in ordine a quanto previsto nel CP_11 contratto di leasing, all'esito della quale è stata pronunciata la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti e della clausola penale contrattualmente prevista (cfr. doc. 1 – 3 comparsa di costituzione ). CP_11
Il secondo intervento si fonda sulla sentenza n. 77/2020 del Tribunale di Vasto, la quale, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da ha condannato al CP_11 CP_1 risarcimento del danno per la mancata restituzione del bene concesso in leasing e quantificato in
€ 81.960,00 (doc. 4 – 5, comparsa di costituzione . CP_11
Fatti tali richiami, si rileva, che le censure avanzate in questa sede hanno ad oggetto le condizioni e la validità del contratto di leasing, che è stato oggetto della pronuncia giudiziale del Tribunale di
Milano sopra richiamato.
Conseguentemente, le richiamate eccezioni non possono che considerarsi inammissibili alla luce del pacifico principio giurisprudenziale in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo (ex multis Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 7.10.2008).
Pag. 24 a 28 Ed ancora, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis cfr.
Cass. n. 24027/2009; Cass. n. 22402/2008), nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., promosso in base ad un titolo esecutivo giudiziale, possono essere fatte valere solo censure afferenti all'esistenza o la regolarità formale del titolo ovvero l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata che siano sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo medesimo (Cass. n. 3716/2020).
Alla luce del principio sopra richiamato, non essendo i fatti estintivi allegati sopravvenuti successivamente alla formazione del titolo stesso, la censura è inammissibile.
L'ulteriore motivo di opposizione in ordine alla posizione di riguarda l'eccessività del CP_11 credito, avendo l'opponente sostenuto che parte dello stesso risulta già corrisposto, in seguito ad espropriazione mobiliare n. 465/2016, del Tribunale di Vasto.
Dagli atti di causa, in particolare dall'atto di intervento di del 26.6.2020, emerge che gli CP_11 importi richiesti, pari alle somme riconosciute in sentenza a titolo di ratei arretrati e spese legali
(€ 113.129,04 + 13.970,00) e interessi di mora al 5% (come riconosciuto nel dispositivo della sentenza) (€ 47.716,519), comprendono già la decurtazione di € 13.761,50 ricavati all'esito della suddetta procedura esecutiva mobiliare.
Sul punto, l'opponente si è limitata a dedurre la mancata considerazione di tali importi, senza però null'altro specificare, cosicché, alla luce della documentazione analizzata, la censura risulta infondata.
7) Sull'avvenuta transazione del credito di per Controparte_8 accoglimento della procedura di rottamazione.
L'opponente ha dedotto l'avvenuta transazione del credito oggetto degli interventi nella procedura esecutiva di , essendo stata accolta l'istanza di Controparte_6 definizione agevolata del debito presentata dall'opponente.
La circostanza, riconosciuta pacificamente da entrambe le parti, salva la precisazione dell'Agenzia in ordine al fatto che altri ruoli imputabili allo stesso sarebbero esclusi dall'ambito applicativo della rottamazione, non può certamente determinare la rinuncia o incidere sulla legittimità dell'intervento nella procedura esecutiva immobiliare.
Sul punto si osserva, che l'art. 3, comma 10, del D. L. n. 119 del 2018 stabilisce, tra le altre cose, che, a seguito della presentazione della dichiarazione volta alla definizione agevolata delle
Pag. 25 a 28 pendenze tributarie, non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Il successivo comma 13, poi, dispone che il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Le disposizioni sopra richiamate, in quanto disposizioni di carattere eccezionale, vanno interpretate in maniera restrittiva e, quindi, non possono essere ritenute applicabili anche all'intervento, atteso che l'improseguibilità e l'estinzione non si attagliano alla situazione processuale dell'intervento e alle facoltà e ai poteri allo stesso legati (salvo che per le ipotesi della eventuale surroga del creditore intervenuto nella posizione del creditore procedente, inquadrabile come facoltà di prosecuzione della procedura esecutiva, da ritenersi preclusa ex art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed ex art. 3, comma 10, del D. L. n. 119 del 2018).
In particolare, le previsioni richiamate integrano una ipotesi di sospensione esterna e temporanea dell'efficacia esecutiva del titolo esattoriale.
Tale condizione è del tutto sovrapponibile alla sospensione esterna dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo disposta in sede di cognizione (ad esempio, sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecuzione concessa ex art. 642
c.p.c.).
La procedura di rateizzazione prevista dall'art. 19 del DPR n. 602 del 1973 concessa alla CP_1 ha, dunque, determinato uno stato di quiescenza dei titoli sottesi all'intervento.
Con riguardo alle ipotesi di intervento titolato con titolo sospeso, la Cassazione di recente ha condivisibilmente statuito che l'intervento del creditore, del cui titolo esecutivo la provvisoria esecutività sia stata sospesa, non per ciò stesso perde ogni effetto nell'ambito del processo di espropriazione forzata ma entra in uno stato di “quiescenza”, che esclude l'intervenuto da eventuali distribuzioni parziali che dovessero avvenire medio tempore, ma permette di conservare il diritto alla partecipazione alle eventuali fasi distributive, precedenti alla chiusura della procedura e successive al recupero della efficacia esecutiva del titolo solo temporaneamente sospesa (v. Cass. civ. Sez. III, Sent., 16.2.2021, n. 4034).
Pag. 26 a 28 La giurisprudenza di legittimità sul punto ha rappresentato che, in virtù del principio della par condicio creditorum, va favorita la concorrenza dei creditori nel processo esecutivo avente ad oggetto i beni del comune debitore e va evitata un'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla posizione del creditore pignorante per il quale la perdita della provvisoria esecutività del titolo non determina l'inefficacia del pignoramento ma soltanto la sospensione “esterna” del processo esecutivo, in attesa che il titolo sia definitivamente revocato oppure confermato.
La prospettazione di uno stato di “quiescenza” del titolo dell'Agente Riscossore intervenuto per crediti ammessi alla “rottamazione” e/o alla rateizzazione si presenta anche in linea con il parere reso dall' in data 17.8.20 (parere n. 226), in cui, in risposta all'interpello di un Controparte_6 contribuente, l'Agenzia ha rilevato che per le procedure promosse da terzi in cui l'Ente riscossore sia intervenuto il pagamento della prima o unica rata relativa alla rottamazione non blocca il pignoramento ma provoca una sorta di quiescenza del suo titolo esecutivo, con conseguente impossibilità di dare impulso alla procedura esecutiva ma con conservazione del diritto di partecipare, fino al pagamento dell'intero debito quantificato con la “rottamazione-ter”, alla distribuzione delle somme disponibili.
Sulla base di tutto quanto esposto, l'intervento di dev'essere Controparte_8 ritenuto ammissibile e legittimo.
8) Sulle spese di lite.
Stante l'infondatezza delle ragioni poste a base dell'opposizione, parte opponente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore indeterminabile della controversia, del grado medio della sua complessità, dei parametri medi e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Nulla in ordine alle spese di lite di non essendosi costituita nella presente fase Controparte_2 di merito e non avendo, dunque, sostenuto alcuna spesa legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta integralmente l'opposizione di cui in epigrafe, per i motivi di cui in motivazione;
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2. condanna la parte opponente a rimborsare a Controparte_4 Controparte_7
e , le spese di lite, che si liquidano in €
[...] CP_6 Controparte_8
10.860,00 ciascuna per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, con distrazione in favore del procuratore di , dichiaratosi antistatario. CP_6 Controparte_8
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 11 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
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