Articolo 1236 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1236.

(Dichiarazione di remissione del debito).

La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando e' comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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