Art. 28. 1. La sospensione del procedimento penale prevista dal secondo comma dell'articolo 371-bis del codice penale , come modificato dall'articolo 25 della presente legge, non si applica relativamente ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata gia' esercitata l'azione penale ai sensi dell' articolo 405 del codice di procedura penale . In tali casi resta ferma la competenza del tribunale.
2. Per i procedimenti in corso, le disposizioni di cui ai commi 5 , 6 e 7 dell'articolo 304 del codice di procedura penale , come novellato dall'articolo 15 della presente legge, si applicano a partire dal novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.
Nota all'art. 28:
- Il testo dell' art. 405 del codice di procedura penale e' il seguente:
"Art. 405 (Inizio dell'azione penale. Forme e termini).
- 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
2. Il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale e' attribuito il reato e' iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine e' di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a).
3. Se e' necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.
4. Se e' necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine e' sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.".
2. Per i procedimenti in corso, le disposizioni di cui ai commi 5 , 6 e 7 dell'articolo 304 del codice di procedura penale , come novellato dall'articolo 15 della presente legge, si applicano a partire dal novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.
Nota all'art. 28:
- Il testo dell' art. 405 del codice di procedura penale e' il seguente:
"Art. 405 (Inizio dell'azione penale. Forme e termini).
- 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
2. Il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale e' attribuito il reato e' iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine e' di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a).
3. Se e' necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.
4. Se e' necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine e' sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.".