Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berruti, ha pronunciato ex art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 87 R.G. Cont. anno 2023
VERTENTE TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore (c.f. ) P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv. CIARLEGLIO EMANUELA giusta procura in atti e domiciliati in presso il suo studio Parte_1
-appellante-
(c.f. ) Parte_2 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avvocato DI TOCCO MASSIMO ANTONIO giusta procura in atti e domiciliata in Fragneto Monforte presso il suo studio
-appellato-
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Benevento n. 1707/22 in materia di opposizione all'esecuzione.
Sulle conclusioni delle parti, come formulate all'udienza del 10 gennaio 2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il di ha proposto appello avverso la sentenza Pt_1 Parte_1 del Giudice di Pace di Benevento n. 1707/22 pubblicata il 24
-1 di 8-
20170134300000224 del 18 ottobre 2017 e con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Ha dedotto a sostegno dell'appello che:
-con atto di opposizione ex art. 615 c.p.c. il sig. Parte_2 aveva convenuto in giudizio il
[...] Parte_1 davanti al Giudice di pace di Benevento chiedendo l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 20170134300000224 del 18 ottobre
2017 contestando, tra l'altro, la correttezza della notifica degli atti presupposti oltre che la prescrizione del credito;
-si era costituito il eccependo l'incompetenza territoriale Pt_1 in favore del Giudice di pace di Guardia Sanframondi e chiedendo il rigetto della domanda in quanto la pretesa creditoria scaturiva da un verbale di contestazione n. 3143/2012 regolarmente notificato e avverso il quale l'odierno appellato non aveva proposto opposizione facendolo diventare esecutivo;
-il Giudice di Pace aveva accolto la domanda annullando l'ingiunzione di pagamento per intervenuta prescrizione del credito, essendo intercorso il termine quinquennale tra la data del verbale e la notifica dello stesso;
-il Giudice di pace aveva però interpretato in maniera non corretta la legge dovendosi ritenere la notifica del verbale atto interruttivo della prescrizione con conseguente decorso di nuovo termine di 5 anni dalla stessa e tempestività della notifica dell'ingiunzione di pagamento.
L'appellato nel costituirsi in giudizio ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità dell'appello in quanto tardivo e comunque la sua inammissibilità per acquiescenza;
nel merito ha chiesto comunque rigettarsi lo stesso in quanto infondato con conferma integrale della sentenza impugnata con vittoria di spese. Ha dedotto a sostegno della domanda che:
-2 di 8- - l'appello doveva essere notificato presso il domicilio digitale eletto dalla parte, nei termini di 30 giorni a far data dal 5 dicembre 2022 mentre era stato notificato al procuratore costituito solo in data 27 aprile 2023;
- che infatti avendo l'appellato eletto domicilio presso il procuratore costituito in primo grado, le notifiche avrebbero dovuto essere eseguite al domicilio digitale PEC
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- la notifica effettuata presso il domicilio fisico del procuratore costituito -risultato irreperibile- era da considerarsi come inesistente e come mai effettuata;
- che comunque era intervenuta acquiescenza alle statuizioni contenute nella sentenza da parte del tenuto conto della Pt_1 volontà dallo stesso manifestata con nota prot. 9508 del 7 dicembre 2022 di accettare la sentenza, di voler procedere all'impegno di spesa, con invito alla parte all'emissione della fattura elettronica;
- che, anche a voler superare il detto rilievo, doveva comunque ritenersi corretta la decisione sulla prescrizione del diritto di credito dell'ente locale;
-che in subordine dovevano comunque essere esaminate tutte le contestazioni già formulate in primo grado.
Occorre preliminarmente rilevare che l'appello è tempestivo.
Occorre al riguardo precisare che l'art. 330 c.p.c. nella sua versione anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. 164/2024, applicabile al caso di specie, prevedeva che l'atto di appello doveva dall'appellante essere notificato nel domicilio eletto dalla parte all'atto della notifica della sentenza o in mancanza presso il procuratore costituito in primo grado. Dal mandato conferito in primo grado al difensore dell'odierno appellato risulta l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore proprio all'indirizzo, confermato peraltro dall'avvocato con la notifica dell'atto di appello, presso il quale l'appellante ha
-3 di 8- regolarmente tentato la notifica dell'atto nei termini di legge.
Pertanto, essendo tale notifica non andata a buon fine, per irreperibilità dell'avv. Di Tocco al detto indirizzo, è stata correttamente disposta la rinnovazione della notifica all'avvocato all'udienza del 19 aprile 2023, non essendo imputabile alla parte appellante il risultato negativo della notifica effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 330 c.p.c. nella formulazione allora applicabile.
Infondata è l'eccezione di acquiescenza alla sentenza da parte dell'appellante per avere dichiarato di accettare la sentenza e chiesto all'appellato i dati e tutte le altre informazioni necessarie per effettuare il bonifico. Al riguardo, premesso che nel nostro ordinamento le sentenze contenenti statuizioni di condanna sono esecutive, occorre rilevare che dalla documentazione depositata dall'appellato risolta che il nella nota Pt_1
9508/2022, lungi dal dichiarare di accettare la sentenza poi impugnata, ha solo, preso atto della condanna contenuta nella sentenza al pagamento delle spese di lite, chiesto alla parte di procedere all'esatta quantificazione di quanto dovuto, al fine di consentire all'ente l'emissione dell'impegno di spesa, precisando la necessità di trasmissione della fattura. Al riguardo occorre rilevare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, anche il pagamento delle spese liquidate nella sentenza di primo grado, non costituisce, di per sé solo, acquiescenza tacita alla stessa, in assenza di una manifestazione di volontà rinunciataria a far valere le proprie ragioni in un giudizio di appello, potendo il detto pagamento avvenire al solo scopo di non accrescere i rischi conseguenti ad un eventuale rigetto dell'appello ( sul punto cfr. ex multis Cass.13764/2002 e Cass. 15212/2000).
Occorre nel merito esaminare il motivo di appello sollevato dall'ente locale concerne l'erroneità della statuizione, contenuta nella sentenza, di prescrizione del credito dell'ente locale.
Al riguardo occorre innanzitutto verificare se il verbale sottostante all'ingiunzione di pagamento sia stato correttamente
-4 di 8- notificato;
in caso negativo occorre chiedersi se la notifica debba ritenersi nulla – e dunque sanabile- o addirittura inesistente. Dalla documentazione agli atti del fascicolo di primo grado risulta che il verbale fu notificato a a Parte_2
Padula, via Nazionale, senza numero civico, luogo invero diverso dal suo luogo di residenza all'epoca, come risultante dalla documentazione agli atti nel giudizio di primo grado (egli risiedeva infatti a Fragneto Monforte, c.da Rapinella n. 31, come risulta dalla carta d'identità prodotta nel giudizio di primo grado nonchè dal certificato storico di residenza, prodotto agli atti del giudizio all'udienza del 12 settembre 2019). Occorre però rilevare che successivamente alla detta notifica – da ritenersi nulla in quanto eseguita in luogo diverso da quello di residenza e non inesistente (sul punto cfr. ex multis Cass. 21865/2016)-
l'odierno appellato ha presentato alla polizia municipale di dichiarazione da lui sottoscritta, specificamente Parte_1 riferita al detto verbale, contenente l'indicazione della persona che, al momento della violazione, si trovava alla guida del veicolo ( , alla luce di quanto indicato all'art. Persona_1
126 bis comma 2 d.lgs. 282/1992, riempiendo l'apposito modulo al verbale allegato (cfr. documentazione prodotta dal all'atto Pt_1 della costituzione in primo grado). Ne deriva pertanto che la nullità della notifica del verbale è stata sanata per raggiungimento dello scopo, proprio a seguito della trasmissione al Comune della detta dichiarazione sottoscritta da parte dell'odierno appellato, dimostrativa della conoscenza del verbale;
pertanto la notifica del detto atto (la cui nullità è stata sanata per raggiungimento dello scopo) costituisce atto interruttivo del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 209 cdc e 28 della legge 689/1981. Pertanto, tenuto conto che la detta dichiarazione è stata resa non prima del 5 dicembre 2012 e che la notifica dell'ordinanza ingiunzione è avvenuta il 10 novembre
2017, deve ritenersi che il termine quinquennale di prescrizione non è maturato.
-5 di 8- Pertanto il detto motivo di appello deve essere accolto, non potendosi ritenere prescritto il credito del . Pt_1
Occorre a questo punto esaminare tutti i motivi di opposizione formulati in primo grado e ritenuti assorbiti dal giudice di pace., essendo gli stessi stati genericamente richiamati dall'appellato nella sua comparsa di costituzione.
In ordine al motivo di opposizione concernente l'inesistenza della notifica del verbale di violazione del codice della strada, basterà richiamare quanto già indicato in ordine alla avvenuta sanatoria della notifica nulla per effetto della comunicazione ex art. 126 bis comma 2 d.lgs. 282/1992 da parte dell'opposto, odierno appellato, alla polizia municipale del appellante. Pt_1
Il motivo di opposizione concernente la violazione del termine di
90 giorni tra la commissione dell'infrazione e la notifica del verbale avrebbe dovuto essere fatto falere con opposizione al verbale, da proporre nel termine perentorio decorrente dalla detta sanatoria, e non può più essere fatto valere con l'opposizione di cui al giudizio dinanzi al giudice di pace. Del pari inammissibile in quanto tardivo è il motivo di contestazione concernente la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 16,32, spesa fissa già contenuta nel verbale, di cui l'opponente odierno appellato avrebbe dovuto dolersi mediante opposizione al verbale, nel termine ex lege previsto.
Infondata è la contestazione relativa alla mancanza di sottoscrizione da parte del Sindaco o del responsabile del procedimento dell'ingiunzione: al riguardo basta sottolineare il rispetto della disciplina contenuta nella legge 80/1991. Non pertinente è il richiamo alla violazione dell'art. 6 della legge
46/1999, non essendo la detta normativa applicabile al caso di specie – concernente opposizione ad ordinanza ingiunzione in tema di violazione del codice della strada- né quello all'art. 8 della legge 241/1990, tenuto conto che il procedimento preordinato alla irrogazione delle sanzioni di cui è causa sfugge all'ambito di applicazione della l. n. 241 del 1990, essendo compiutamente retto
-6 di 8- dai principi sanciti dalla l. n. 689 del 1981 (sul punto cfr. ex multis Cass. Ord. 17088/2019).
Del pari prive di fondamento sono le contestazioni relative alla mancata applicazione della normativa relativa al procedimento di ingiunzione tramite ruolo, tenuto conto della facoltà riconosciuta agli enti locali di servirsi, per la riscossione delle entrate derivanti dalle violazioni del codice della strada, della procedura di ingiunzione di cui al r.d. 639/1910 (sul punto cfr.
Cass. 8460/2010).
Quanto alla contestazione relativa all'illegittimo calcolo degli interessi (per € 12,88) occorre rilevare che dall'esame dell'ingiunzione di pagamento e dei criteri di calcolo ivi indicati, deve escludersi l'applicazione di interessi anatocistici, mentre le spese di riscossione e procedura ( per €
27,00) e le spese per la notifica ( per € 19,80) appaiono congrue.
Pertanto, alla luce delle ragioni esposte, essendo risultato fondato il motivo di appello proposto dal e infondati gli Pt_1 altri motivi di opposizione già formulati in primo grado ed in appello genericamente richiamati, deve essere accolto l'appello e per l'effetto in totale riforma della sentenza di primo grado, deve essere rigettata l'opposizione formulata in primo grado e confermata l'ingiunzione di pagamento del Parte_1
n. 20170134300000224.
Quanto alle spese di lite, la complessità delle questioni giuridiche affrontate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott.ssa Serena
Berruti, definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
-accoglie integralmente l'appello e per l'effetto rigetta l'opposizione proposta in primo grado e conferma l'ingiunzione di
-7 di 8- pagamento del n. 20170134300000224 del 18 Parte_1 ottobre 2017;
-compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Benevento, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Serena Berruti
-8 di 8-