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Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MACERATA
ORDINANZA DI SCIOGLIMENTO RISERVA
nel giudizio iscritto al n. r.g. 993/2021
TE AN
LE VI
Il G.I. dr. L. Reale, in scioglimento della riserva;
premesso che LO OL si duole della esecuzione ad opera di LE LV del provvedimento possessorio del 28.7.21 in senso difforme da quanto ivi previsto ed a mezzo procedura diversa (art. 612 c.p.c.) rispetto a quella invece propria del procedimento (art. 669 duodecies c.p.c.,);
dato atto della condivisibilità del secondo rilievo, di carattere tuttavia strettamente processuale;
dato atto che il CTU nominato ha verificato l'esecuzione del provvedimento (sebbene a mezzo della procedura generale e non invece di quella specifica), ma anche di lavori e demolizioni, oltre che sbancamenti, non previsti;
precisato che il procedimento in esame-e quindi il provvedimento di possibile pronuncia- è volto esclusivamente alla adozione -in caso di difficoltà o di contrasto tra le parti- dei provvedimenti necessari per l'esecuzione della cautela e non anche per la verifica di eventuali danni cagionati nelle operazioni, tenuto conto che nel caso di specie i lavori sono ormai terminati, onde del tutto inutili sarebbero i provvedimenti circa l'esecuzione degli stessi;
che per l'effetto, pur accertate a mezzo CTU le lamentate ulteriori lavorazioni non previste (per tutte, la demolizione del cancello e la creazione di una voragine -da meglio precisare, se del caso in altra sede) non appare possibile porvi rimedio in questa sede, necessaria invece essendo una domanda ripristinatoria / risarcitoria ordinaria (fine specifico al quale tende la istanza, specie con riferimento alla proposta del LO di integrazione della disposta consulenza con la indicazione dei lavori e dei costi necessari per ricondurre lo stato dei luoghi a quello precedente all'esecuzione della cautela e dello spoglio;
ritenuto quanto alle spese doversene disporre la integrale compensazione stante la reciproca soccombenza, con la conferma delle spese di CTU in capo al LE che ha dato corso ai lavori senza il rispetto dei limiti -tanto processuali quanto materiali- fissati col provvedimento possessorio a lui favorevole;
PQ
dichiara inammissibile la istanza ex art. 669 duodecies c.p.c. proposta da LO OL in data 11.8.23; compensa per intero tra le parti le spese della fase;
pone definitivamente in capo a LE LV le spese di CTU.
Si comunichi. Macerata, 31/03/2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
ORDINANZA DI SCIOGLIMENTO RISERVA
nel giudizio iscritto al n. r.g. 993/2021
TE AN
LE VI
Il G.I. dr. L. Reale, in scioglimento della riserva;
premesso che LO OL si duole della esecuzione ad opera di LE LV del provvedimento possessorio del 28.7.21 in senso difforme da quanto ivi previsto ed a mezzo procedura diversa (art. 612 c.p.c.) rispetto a quella invece propria del procedimento (art. 669 duodecies c.p.c.,);
dato atto della condivisibilità del secondo rilievo, di carattere tuttavia strettamente processuale;
dato atto che il CTU nominato ha verificato l'esecuzione del provvedimento (sebbene a mezzo della procedura generale e non invece di quella specifica), ma anche di lavori e demolizioni, oltre che sbancamenti, non previsti;
precisato che il procedimento in esame-e quindi il provvedimento di possibile pronuncia- è volto esclusivamente alla adozione -in caso di difficoltà o di contrasto tra le parti- dei provvedimenti necessari per l'esecuzione della cautela e non anche per la verifica di eventuali danni cagionati nelle operazioni, tenuto conto che nel caso di specie i lavori sono ormai terminati, onde del tutto inutili sarebbero i provvedimenti circa l'esecuzione degli stessi;
che per l'effetto, pur accertate a mezzo CTU le lamentate ulteriori lavorazioni non previste (per tutte, la demolizione del cancello e la creazione di una voragine -da meglio precisare, se del caso in altra sede) non appare possibile porvi rimedio in questa sede, necessaria invece essendo una domanda ripristinatoria / risarcitoria ordinaria (fine specifico al quale tende la istanza, specie con riferimento alla proposta del LO di integrazione della disposta consulenza con la indicazione dei lavori e dei costi necessari per ricondurre lo stato dei luoghi a quello precedente all'esecuzione della cautela e dello spoglio;
ritenuto quanto alle spese doversene disporre la integrale compensazione stante la reciproca soccombenza, con la conferma delle spese di CTU in capo al LE che ha dato corso ai lavori senza il rispetto dei limiti -tanto processuali quanto materiali- fissati col provvedimento possessorio a lui favorevole;
PQ
dichiara inammissibile la istanza ex art. 669 duodecies c.p.c. proposta da LO OL in data 11.8.23; compensa per intero tra le parti le spese della fase;
pone definitivamente in capo a LE LV le spese di CTU.
Si comunichi. Macerata, 31/03/2025
Il Giudice dr. Luigi Reale