TAR Roma, sez. II, sentenza 17/06/2025, n. 11823
TAR
Sentenza 17 giugno 2025

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, ha esaminato il ricorso proposto da una società classificatasi seconda in una gara europea a procedura aperta indetta da Roma Capitale per la fornitura di grandi elettrodomestici. La ricorrente impugnava la determinazione con cui Roma Capitale aveva confermato l'aggiudicazione del Lotto 3 (fornitura di forni) alla controinteressata, prima classificata, nonché la nota di comunicazione e il verbale di verifica della documentazione tecnica. I motivi di ricorso si incentravano sulla presunta violazione della lex specialis di gara, in particolare degli articoli 70, 79 e 98 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'allegato II.5, nonché dei principi generali in materia di pubbliche gare e dell'autovincolo della stazione appaltante. Si lamentava, in primo luogo, l'illegittima riapertura dell'istruttoria da parte dell'amministrazione per consentire la produzione di nuove schede tecniche da parte dell'aggiudicataria, dopo una prima verifica di non conformità. In secondo luogo, si contestava la supposta mancanza dei requisiti tecnici minimi per i forni offerti, segnatamente una potenza inferiore a quella prevista. Roma Capitale e la controinteressata avevano chiesto il rigetto del ricorso.

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, ritenendolo infondato nel merito, e ha compensato le spese processuali. Quanto al primo motivo, il giudice ha chiarito che le schede tecniche, secondo il Capitolato Speciale e il Disciplinare di Gara, sono richieste solo in fase di aggiudicazione per verificare la conformità dei prodotti offerti. Pertanto, l'amministrazione non avrebbe violato la lex specialis ammettendo la produzione di nuove schede tecniche, poiché l'offerta economica della controinteressata era rimasta immutata e la produzione delle schede aggiornate aveva consentito di dimostrare la capacità di fornire prodotti conformi. Non era prevista l'esclusione automatica per la trasmissione iniziale di schede non conformi, ma la possibilità per il concorrente di dimostrare comunque il rispetto dei requisiti. Riguardo al secondo motivo, il Tribunale ha rilevato che la "potenza" dei forni non era indicata nel capitolato tecnico del Lotto 3 come requisito prescrittivo, rientrando quindi tra le caratteristiche per cui potevano considerarsi similari a quelle proposte. Inoltre, Roma Capitale aveva espressamente valutato idonei gli elettrodomestici offerti, anche alla luce dell'uso scolastico, applicando i principi di equivalenza, risultato, buona fede e tutela dell'affidamento, conformemente all'interpretazione della giurisprudenza del Consiglio di Stato che privilegia la tempestiva aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto della par condicio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 17/06/2025, n. 11823
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 11823
    Data del deposito : 17 giugno 2025
    Fonte ufficiale :

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