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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/06/2024, n. 2624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2624 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 13 giugno 2024
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al N.R.G.
5157/2023, vertente tra contro dinanzi alla Corte Parte_1 Controparte_1
di appello di Napoli, Sesta Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel.
É presente per l'appellante l'avv. Maria Laura Vitiello per delega degli avv.
Chirico e de Bellis che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
E' presente per l'appellato l'avv. Nuvola Di Mauro che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa ex art. 350 bis c.p.c..
Le parti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, richiamato il secondo comma dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c., che prevede che
“il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche”; evidenziata la mancata attuale disponibilità di applicativi che consentano al cancelliere o assistente di sottoscrivere il presente verbale telematico;
dà atto della presenza del aupp , e si ritira in camera di consiglio. Tes_1
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
La Corte successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 350 bis c.p.c., dando lettura del dispositivo e motivazione
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta: dott. ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est. ha pronunciato a norma dell'art. 350 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 5157/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli, n. 4177/2023, pubblicata in data 21.4.2023
TRA
nato a [...] [...] e residente in alla Salita Parte_1 CP_1 CP_1
Moiariello n. 80, cf. , rappresentato e difeso dall'avv. Ugo C.F._1
Maria Chirico, cf. e dall'avv. Mario de Bellis, cf. C.F._2
giusta procura allegata all'atto di appello, elett.nte dom.to C.F._3
presso lo studio del primo in via dei Mille n. 16 CP_1
Appellante
E
cf. , in persona del Sindaco p.t., dom.to per la Controparte_1 P.IVA_1
carica in presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S. CP_1
Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Nuvola Di Mauro cf. ), giusta procura generale alle C.F._4
liti per atto pubblico rogato dal Notaio il 15.09.2022, Repertorio n. Persona_1
22594, raccolta n. 10527, allegata alla busta di deposito della comparsa di risposta
Appellata
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il deducendo che il giorno 30.9.2015 alle ore 9:00 circa, Controparte_1
mentre era alla guida del motoveicolo tg. DH94677, di proprietà di CP_2 CP_3
[..
[...] percorrendo via Capodimonte, direzione Tondo di Capodimonte,
[...] CP_1 all'altezza del civico 16, cadeva a causa di un dissesto stradale rappresentato da diverse spaccature e diversi rattoppi che rendevano il manto stradale irregolare, riportando lesioni personali per le quali veniva trasportato dal servizio 118 al pronto soccorso dell' ove gli veniva diagnosticata una “frattura della IV e V costa Organizzazione_1
di sinistra, frattura III medio di clavicola immobilizzata da anelli del Petit, trombosi vena omerale e vena basilica di sinistra”.
L'istante, domandava, quindi, la declaratoria di responsabilità del Controparte_1 nella produzione del sinistro e la condanna dell'ente al risarcimento di tutti i danni subiti.
Si costituiva in giudizio il il quale eccepiva l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda e ne chiedeva il rigetto.
A.b.) Il primo giudice, ammessa ed espletata l'istruttoria, rigettava la domanda, ponendo le spese di lite e di c.t.u. a carico dell'attore, come da dispositivo.
Il tribunale, dopo avere esposto i principi che governano la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., nonché quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità riguardo all'applicazione dell'art. 1227 comma 1 c.c. e alle ricadute che può avere il comportamento del danneggiato in relazione alla sussistenza del nesso causale tra l'evento e la cosa in custodia, così testualmente argomentava:
< di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normale cautela da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficacia del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass.
23919/2013; 11946/2013).
Nella specie, appare di tutta evidenza che l'adozione delle normali cautele di guida nel percorrere la strada in questione, con limite di velocità di 30 km/h e segnalazione di doppia curva pericolosa, avrebbero evitato la caduta della moto.
Del resto, dall'acquisizione probatoria nulla emerge circa l'effettiva diretta causalità tra il “dissesto stradale” dedotto dall'attore e la sua caduta, laddove si consideri che la
3 deposizione dell'unico teste escusso si appalesa tanto generica quanto di dubbia attendibilità. Sotto il primo aspetto, va evidenziato che il teste ha soltanto genericamente dichiarato: “… avevo davanti a me altre macchine e un motorino e ho visto il motorino piombare per terra insieme al conducente. Ho accostato l'auto e mi sono avvicinata al conducente del motorino che stava a terra e si lamentava per dolori toccandosi la parte sinistra del corpo;
vi era anche un'altra persona che aveva prestato soccorso. ADR Il motorino è evidentemente rimbalzato sulla strada che in quel punto era dissestata, con buche”. Si tratta di una dichiarazione del tutto generica quanto alla descrizione della causa della caduta, riferita peraltro a generici dissesti della strada, oltre che a buche sulla strada stessa (che, tuttavia, come emerge dal rapporto della Polizia Municipale non erano invece presenti). Sotto il secondo aspetto, va evidenziato che l'attore, in sede di sommarie informazioni, ha indicato la presenza sul luogo del sinistro di “un carabiniere in divisa” che lo avrebbe assistito dopo la caduta “fino all'arrivo del 118”; così come va evidenziato che la presenza delle buche riferite dal teste è discordante con le stesse allegazioni contenute nell'atto di citazione.
La domanda non può trovare quindi accoglimento, per effetto del mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte attrice, circa lo stato dei luoghi in relazione al quale la parte medesima ha azionato la pretesa risarcitoria, in uno al nesso di causalità tra lo stato dei luoghi medesimo e il danno.
In definitiva, in considerazione del comportamento tenuto dal conducente la moto nelle circostanze di tempo e di luogo allegate nell'atto di citazione, nonché in considerazione della carenza probatoria in ordine alla effettiva consistenza del dissesto della pavimentazione stradale idoneo alla causazione della caduta della moto e dei danni allegati dalla parte attrice, la domanda va rigettata.>>.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello il da intendersi qui Parte_1
integralmente ritrascritto e alla cui lettura si rimanda quale parte integrante la presente sentenza, sulla base di motivi così intitolati:
“I - error in iudicando – vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà della sentenza - sulla responsabilità ex art. 2051 e sulla presunzione di responsabilità in capo all'ente – sulla ripartizione dell'onere della prova.”, con cui, in estrema sintesi, lamenta l'erroneità della decisione riguardo alla ripartizione dell'onere della prova gravante, invece, sul che nulla aveva dimostrato circa il comportamento CP_1
4 imprudente di esso anzi avendo il rapporto della polizia municipale Parte_1 confermato quanto allegato dall'attore in relazione al dissesto del manto stradale, documentato anche tramite i rilievi fotografici prodotti.
L'appellante, pertanto, così concludeva:
“A) accolga il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertando e dichiarando la responsabilità del convenuto Controparte_1 nell'accadimento del sinistro di cui in premessa e per l'effetto lo condanni al risarcimento dei danni tutti subiti dal Sig. che si liquidano in complessivi € 21.648,11, Parte_1 di cui € 20.115,33 a titolo di risarcimento del danno biologico, con personalizzazione massima e di € 708,75 per il rimborso spese sanitarie sostenuto;
B) condanni il , rectius comune di , in persona Controparte_4 CP_1
del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
B.b.) Si costituiva in giudizio parte appellata che resisteva all'impugnazione, così concludendo:
“- dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per manifesta infondatezza nel merito del gravame;
- in via gradata, sempre nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza di primo grado;
- condannare l'appellante alle spese anche del secondo grado di giudizio.”.
B.c.) La causa è stata rinviata ex art. 350 bis c.p.c. all'odierna udienza per essere decisa.
C – Analisi dei motivi di appello
L'appello non può essere accolto.
C.a.) Il giudice di primo grado è pervenuto al rigetto della domanda partendo dal principio che “quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normale cautela da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficacia del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”, e, sulla scorta della situazione dei luoghi esistente al momento del sinistro, della conformazione del tratto di strada percorso, con i connessi limiti di velocità, considerata la genericità delle
5 dichiarazioni testimoniali, oltretutto parzialmente smentite proprio dalla situazione del manto stradale, ha tratto il convincimento che ove il avesse tenuto un Parte_1
comportamento improntato alla normale cautela, certamente nessun sinistro si sarebbe verificato: in sostanza, dagli elementi raccolti ha ricavato il dato che, evidentemente, in presenza di una segnalazione di doppia cura pericolosa, con limite di velocità di 30
chilometri orari e una situazione del manto stradale, seppur con la presenza di rattoppi, privo, però, di buche, diversamente da quanto dichiarato dall'unico teste escusso, per questo di scarsa attendibilità, l'attore non poteva, se avesse rispettato le regole di comune prudenza, perdere il controllo del motoveicolo.
Occorre ricordare che il principio espresso dal tribunale è perfettamente conforme alla giurisprudenza di legittimità la quale, anche di recente, ha rimarcato che,
<In tema di danni causati da una caduta provocata dal dissesto di un
marciapiede, la presenza di illuminazione nel tratto di strada dove si è verificato
l'incidente, la intrinseca staticità dell'anomalia e le relative condizioni, tali da
renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono elementi che obiettivamente imponevano al cittadino un dovere di ragionevole
cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e
della distrazione del cittadino e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta, idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione
dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità.>> (massima tratta da Cass. n. 30394 del 2 novembre 2023).
In motivazione, anche attraverso richiami che manifestano il detto consolidato orientamento e con valutazioni di principio che valgono sul piano generale rispetto
ad ogni accadimento, meglio si legge:
<Questa Corte, con ordinanza n. 2482/2018 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: "In tema di responsabilità
civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza
causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di
ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere
prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele
6 normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente
deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile
secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
[ ] Tale principio di diritto - successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn.
14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) - è stato poi ancor
più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla
dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o
concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227
c.c., e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto
all'evento pregiudizievole.>>.
In altri termini, il fattore capace di escludere il nesso causale può essere o di natura squisitamente oggettiva, agendo in via diretta sul determinismo causale, collegandosi l'evento ad una accadimento autonomamente causativo del danno, ovvero di carattere soggettivo, nel senso indicato, assumendo la colpa del danneggiato rilevanza causale concorrente o addirittura assorbente, innescando, appunto, una sequenza causale autonoma, tanto che l'evento, pur astrattamente collegato alla cosa, non si sarebbe ragionevolmente verificato laddove il comportamento umano fosse stato improntato alla comune attenzione, in presenza di una situazione di pericolo facilmente percepibile ed evitabile.
L'esclusione della responsabilità non si collega necessariamente “ad un profilo causale esterno”, non riguardante la colpa o la sfera di governo del responsabile, posto che da considerare, comunque, esterna al preteso danneggiante è anche la condotta umana del danneggiato, che finisce per essere, in base alla situazione del caso
7 concreto, tale da assurgere ad unica ed effettiva causa dell'evento e ciò proprio sul piano della sua prevedibilità ed evitabilità.
C.b.) A fronte del chiaro percorso motivazionale assunto dal tribunale, l'appellante oppone esclusivamente che il giudice di primo grado avrebbe ribaltato l'onere della prova, gravando sul preteso danneggiante dare la dimostrazione del caso fortuito,
nonostante il comune nulla avesse provato in merito alla presunta condotta imprudente di esso Parte_1
Va, però, considerato da un lato che la prova del nesso causale si pone, comunque, nell'orbita degli elementi costitutivi occorrenti per l'accoglimento della domanda, dall'altro imponendo al giudicante di valutare tutti gli elementi a disposizione per giungere al relativo giudizio (sotto altro profilo non va dimenticato che, in questo ambito, soccorre, comunque, l'art. 1227 comma 1 c.c., che affida al giudice la suddetta verifica anche ex officio).
Se si passa ad esaminare la situazione concreta oggetto del giudizio e i dati probatori acquisiti la corte rileva che il ragionamento del tribunale è pienamente condivisibile.
Le dichiarazioni del teste sono inaffidabili giacché raccontano della presenza di buche sul manto stradale insussistenti, non solo perché sul punto vi è il rapporto della polizia municipale, che illustra soltanto la presenza di rattoppi e fessurazioni, dando conto, comunque, della 'percorribilità', evidentemente senza rischi, del tratto di strada, ma anche perché ciò emerge dai rilievi fotografici prodotti dall'attore e dalle stesse allegazioni contenute in citazione, dove non si fa menzione alcuna di buche, senza considerare che, come evidenziato dal tribunale, vi era la sicura presenza sul luogo di un carabiniere, primo a soccorrere il stranamente indicato dalla Parte_1 teste genericamente come “altra persona” e di cui non viene fornito il nominativo.
Dalle rappresentazioni fotografiche si ricava, come detto, che vi erano rattoppi o asfalto con micro fessurazioni, determinanti leggere sconnessioni, certamente visibili
– della visuale aperta dà conto anche il rapporto della polizia municipale – considerato che erano le 9:00 del mattino e vi erano buone condizioni atmosferiche, con asfalto asciutto (peraltro, l'attore ha allegato che si stava normalmente recando al lavoro, lasciando intendere anche che conosceva il tratto di strada), le quali mai avrebbero potuto condurre alla perdita di controllo del mezzo, soprattutto in presenza della segnalazione di doppia curva pericolosa e del limite di velocità di 30 chilometri
8 orari, dati che fanno presumere, con ogni verosimiglianza, che il – che Parte_1
percorreva la strada in discesa, visto che seguiva la direzione verso il corso Amedeo di Savoia e tondo di Capodimonte – stesse procedendo ad elevata velocità.
Da tutto quanto precede, pertanto, la decisione di primo grado non merita censura.
D) Le spese
Le spese del grado seguono la regola della soccombenza (in valori al di sotto dei medi considerato il modello semplificato con cui è stata decisa la causa ex art. 350
bis c.p.c., stante anche la semplicità delle questioni trattate e la tipologia di contenzioso implicante problematiche ampiamente dibattute), tenuto conto del valore indeterminato della domanda (vds. Cass. n. 10984/2021 secondo la quale
< liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c.,
applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.>> e avuto riguardo all'ulteriore principio espresso dal giudice di legittimità per il quale <
di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 -
secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia".>> (Cass. nn. 968/2022 e 26113/2023). Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art.13
9 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado in favore dell'appellato che liquida in euro 3.200,00 per compensi, oltre spese generali, in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso all'udienza del 13 giugno 2024
Il consigliere est.
dott. Francesco Notaro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
10
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 13 giugno 2024
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al N.R.G.
5157/2023, vertente tra contro dinanzi alla Corte Parte_1 Controparte_1
di appello di Napoli, Sesta Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel.
É presente per l'appellante l'avv. Maria Laura Vitiello per delega degli avv.
Chirico e de Bellis che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
E' presente per l'appellato l'avv. Nuvola Di Mauro che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa ex art. 350 bis c.p.c..
Le parti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, richiamato il secondo comma dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c., che prevede che
“il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche”; evidenziata la mancata attuale disponibilità di applicativi che consentano al cancelliere o assistente di sottoscrivere il presente verbale telematico;
dà atto della presenza del aupp , e si ritira in camera di consiglio. Tes_1
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
La Corte successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 350 bis c.p.c., dando lettura del dispositivo e motivazione
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta: dott. ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est. ha pronunciato a norma dell'art. 350 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 5157/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli, n. 4177/2023, pubblicata in data 21.4.2023
TRA
nato a [...] [...] e residente in alla Salita Parte_1 CP_1 CP_1
Moiariello n. 80, cf. , rappresentato e difeso dall'avv. Ugo C.F._1
Maria Chirico, cf. e dall'avv. Mario de Bellis, cf. C.F._2
giusta procura allegata all'atto di appello, elett.nte dom.to C.F._3
presso lo studio del primo in via dei Mille n. 16 CP_1
Appellante
E
cf. , in persona del Sindaco p.t., dom.to per la Controparte_1 P.IVA_1
carica in presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S. CP_1
Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Nuvola Di Mauro cf. ), giusta procura generale alle C.F._4
liti per atto pubblico rogato dal Notaio il 15.09.2022, Repertorio n. Persona_1
22594, raccolta n. 10527, allegata alla busta di deposito della comparsa di risposta
Appellata
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il deducendo che il giorno 30.9.2015 alle ore 9:00 circa, Controparte_1
mentre era alla guida del motoveicolo tg. DH94677, di proprietà di CP_2 CP_3
[..
[...] percorrendo via Capodimonte, direzione Tondo di Capodimonte,
[...] CP_1 all'altezza del civico 16, cadeva a causa di un dissesto stradale rappresentato da diverse spaccature e diversi rattoppi che rendevano il manto stradale irregolare, riportando lesioni personali per le quali veniva trasportato dal servizio 118 al pronto soccorso dell' ove gli veniva diagnosticata una “frattura della IV e V costa Organizzazione_1
di sinistra, frattura III medio di clavicola immobilizzata da anelli del Petit, trombosi vena omerale e vena basilica di sinistra”.
L'istante, domandava, quindi, la declaratoria di responsabilità del Controparte_1 nella produzione del sinistro e la condanna dell'ente al risarcimento di tutti i danni subiti.
Si costituiva in giudizio il il quale eccepiva l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda e ne chiedeva il rigetto.
A.b.) Il primo giudice, ammessa ed espletata l'istruttoria, rigettava la domanda, ponendo le spese di lite e di c.t.u. a carico dell'attore, come da dispositivo.
Il tribunale, dopo avere esposto i principi che governano la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., nonché quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità riguardo all'applicazione dell'art. 1227 comma 1 c.c. e alle ricadute che può avere il comportamento del danneggiato in relazione alla sussistenza del nesso causale tra l'evento e la cosa in custodia, così testualmente argomentava:
< di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normale cautela da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficacia del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass.
23919/2013; 11946/2013).
Nella specie, appare di tutta evidenza che l'adozione delle normali cautele di guida nel percorrere la strada in questione, con limite di velocità di 30 km/h e segnalazione di doppia curva pericolosa, avrebbero evitato la caduta della moto.
Del resto, dall'acquisizione probatoria nulla emerge circa l'effettiva diretta causalità tra il “dissesto stradale” dedotto dall'attore e la sua caduta, laddove si consideri che la
3 deposizione dell'unico teste escusso si appalesa tanto generica quanto di dubbia attendibilità. Sotto il primo aspetto, va evidenziato che il teste ha soltanto genericamente dichiarato: “… avevo davanti a me altre macchine e un motorino e ho visto il motorino piombare per terra insieme al conducente. Ho accostato l'auto e mi sono avvicinata al conducente del motorino che stava a terra e si lamentava per dolori toccandosi la parte sinistra del corpo;
vi era anche un'altra persona che aveva prestato soccorso. ADR Il motorino è evidentemente rimbalzato sulla strada che in quel punto era dissestata, con buche”. Si tratta di una dichiarazione del tutto generica quanto alla descrizione della causa della caduta, riferita peraltro a generici dissesti della strada, oltre che a buche sulla strada stessa (che, tuttavia, come emerge dal rapporto della Polizia Municipale non erano invece presenti). Sotto il secondo aspetto, va evidenziato che l'attore, in sede di sommarie informazioni, ha indicato la presenza sul luogo del sinistro di “un carabiniere in divisa” che lo avrebbe assistito dopo la caduta “fino all'arrivo del 118”; così come va evidenziato che la presenza delle buche riferite dal teste è discordante con le stesse allegazioni contenute nell'atto di citazione.
La domanda non può trovare quindi accoglimento, per effetto del mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte attrice, circa lo stato dei luoghi in relazione al quale la parte medesima ha azionato la pretesa risarcitoria, in uno al nesso di causalità tra lo stato dei luoghi medesimo e il danno.
In definitiva, in considerazione del comportamento tenuto dal conducente la moto nelle circostanze di tempo e di luogo allegate nell'atto di citazione, nonché in considerazione della carenza probatoria in ordine alla effettiva consistenza del dissesto della pavimentazione stradale idoneo alla causazione della caduta della moto e dei danni allegati dalla parte attrice, la domanda va rigettata.>>.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello il da intendersi qui Parte_1
integralmente ritrascritto e alla cui lettura si rimanda quale parte integrante la presente sentenza, sulla base di motivi così intitolati:
“I - error in iudicando – vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà della sentenza - sulla responsabilità ex art. 2051 e sulla presunzione di responsabilità in capo all'ente – sulla ripartizione dell'onere della prova.”, con cui, in estrema sintesi, lamenta l'erroneità della decisione riguardo alla ripartizione dell'onere della prova gravante, invece, sul che nulla aveva dimostrato circa il comportamento CP_1
4 imprudente di esso anzi avendo il rapporto della polizia municipale Parte_1 confermato quanto allegato dall'attore in relazione al dissesto del manto stradale, documentato anche tramite i rilievi fotografici prodotti.
L'appellante, pertanto, così concludeva:
“A) accolga il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertando e dichiarando la responsabilità del convenuto Controparte_1 nell'accadimento del sinistro di cui in premessa e per l'effetto lo condanni al risarcimento dei danni tutti subiti dal Sig. che si liquidano in complessivi € 21.648,11, Parte_1 di cui € 20.115,33 a titolo di risarcimento del danno biologico, con personalizzazione massima e di € 708,75 per il rimborso spese sanitarie sostenuto;
B) condanni il , rectius comune di , in persona Controparte_4 CP_1
del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
B.b.) Si costituiva in giudizio parte appellata che resisteva all'impugnazione, così concludendo:
“- dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per manifesta infondatezza nel merito del gravame;
- in via gradata, sempre nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza di primo grado;
- condannare l'appellante alle spese anche del secondo grado di giudizio.”.
B.c.) La causa è stata rinviata ex art. 350 bis c.p.c. all'odierna udienza per essere decisa.
C – Analisi dei motivi di appello
L'appello non può essere accolto.
C.a.) Il giudice di primo grado è pervenuto al rigetto della domanda partendo dal principio che “quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normale cautela da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficacia del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”, e, sulla scorta della situazione dei luoghi esistente al momento del sinistro, della conformazione del tratto di strada percorso, con i connessi limiti di velocità, considerata la genericità delle
5 dichiarazioni testimoniali, oltretutto parzialmente smentite proprio dalla situazione del manto stradale, ha tratto il convincimento che ove il avesse tenuto un Parte_1
comportamento improntato alla normale cautela, certamente nessun sinistro si sarebbe verificato: in sostanza, dagli elementi raccolti ha ricavato il dato che, evidentemente, in presenza di una segnalazione di doppia cura pericolosa, con limite di velocità di 30
chilometri orari e una situazione del manto stradale, seppur con la presenza di rattoppi, privo, però, di buche, diversamente da quanto dichiarato dall'unico teste escusso, per questo di scarsa attendibilità, l'attore non poteva, se avesse rispettato le regole di comune prudenza, perdere il controllo del motoveicolo.
Occorre ricordare che il principio espresso dal tribunale è perfettamente conforme alla giurisprudenza di legittimità la quale, anche di recente, ha rimarcato che,
<In tema di danni causati da una caduta provocata dal dissesto di un
marciapiede, la presenza di illuminazione nel tratto di strada dove si è verificato
l'incidente, la intrinseca staticità dell'anomalia e le relative condizioni, tali da
renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono elementi che obiettivamente imponevano al cittadino un dovere di ragionevole
cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e
della distrazione del cittadino e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta, idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione
dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità.>> (massima tratta da Cass. n. 30394 del 2 novembre 2023).
In motivazione, anche attraverso richiami che manifestano il detto consolidato orientamento e con valutazioni di principio che valgono sul piano generale rispetto
ad ogni accadimento, meglio si legge:
<Questa Corte, con ordinanza n. 2482/2018 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: "In tema di responsabilità
civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza
causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di
ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere
prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele
6 normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente
deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile
secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
[ ] Tale principio di diritto - successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn.
14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) - è stato poi ancor
più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla
dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o
concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227
c.c., e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto
all'evento pregiudizievole.>>.
In altri termini, il fattore capace di escludere il nesso causale può essere o di natura squisitamente oggettiva, agendo in via diretta sul determinismo causale, collegandosi l'evento ad una accadimento autonomamente causativo del danno, ovvero di carattere soggettivo, nel senso indicato, assumendo la colpa del danneggiato rilevanza causale concorrente o addirittura assorbente, innescando, appunto, una sequenza causale autonoma, tanto che l'evento, pur astrattamente collegato alla cosa, non si sarebbe ragionevolmente verificato laddove il comportamento umano fosse stato improntato alla comune attenzione, in presenza di una situazione di pericolo facilmente percepibile ed evitabile.
L'esclusione della responsabilità non si collega necessariamente “ad un profilo causale esterno”, non riguardante la colpa o la sfera di governo del responsabile, posto che da considerare, comunque, esterna al preteso danneggiante è anche la condotta umana del danneggiato, che finisce per essere, in base alla situazione del caso
7 concreto, tale da assurgere ad unica ed effettiva causa dell'evento e ciò proprio sul piano della sua prevedibilità ed evitabilità.
C.b.) A fronte del chiaro percorso motivazionale assunto dal tribunale, l'appellante oppone esclusivamente che il giudice di primo grado avrebbe ribaltato l'onere della prova, gravando sul preteso danneggiante dare la dimostrazione del caso fortuito,
nonostante il comune nulla avesse provato in merito alla presunta condotta imprudente di esso Parte_1
Va, però, considerato da un lato che la prova del nesso causale si pone, comunque, nell'orbita degli elementi costitutivi occorrenti per l'accoglimento della domanda, dall'altro imponendo al giudicante di valutare tutti gli elementi a disposizione per giungere al relativo giudizio (sotto altro profilo non va dimenticato che, in questo ambito, soccorre, comunque, l'art. 1227 comma 1 c.c., che affida al giudice la suddetta verifica anche ex officio).
Se si passa ad esaminare la situazione concreta oggetto del giudizio e i dati probatori acquisiti la corte rileva che il ragionamento del tribunale è pienamente condivisibile.
Le dichiarazioni del teste sono inaffidabili giacché raccontano della presenza di buche sul manto stradale insussistenti, non solo perché sul punto vi è il rapporto della polizia municipale, che illustra soltanto la presenza di rattoppi e fessurazioni, dando conto, comunque, della 'percorribilità', evidentemente senza rischi, del tratto di strada, ma anche perché ciò emerge dai rilievi fotografici prodotti dall'attore e dalle stesse allegazioni contenute in citazione, dove non si fa menzione alcuna di buche, senza considerare che, come evidenziato dal tribunale, vi era la sicura presenza sul luogo di un carabiniere, primo a soccorrere il stranamente indicato dalla Parte_1 teste genericamente come “altra persona” e di cui non viene fornito il nominativo.
Dalle rappresentazioni fotografiche si ricava, come detto, che vi erano rattoppi o asfalto con micro fessurazioni, determinanti leggere sconnessioni, certamente visibili
– della visuale aperta dà conto anche il rapporto della polizia municipale – considerato che erano le 9:00 del mattino e vi erano buone condizioni atmosferiche, con asfalto asciutto (peraltro, l'attore ha allegato che si stava normalmente recando al lavoro, lasciando intendere anche che conosceva il tratto di strada), le quali mai avrebbero potuto condurre alla perdita di controllo del mezzo, soprattutto in presenza della segnalazione di doppia curva pericolosa e del limite di velocità di 30 chilometri
8 orari, dati che fanno presumere, con ogni verosimiglianza, che il – che Parte_1
percorreva la strada in discesa, visto che seguiva la direzione verso il corso Amedeo di Savoia e tondo di Capodimonte – stesse procedendo ad elevata velocità.
Da tutto quanto precede, pertanto, la decisione di primo grado non merita censura.
D) Le spese
Le spese del grado seguono la regola della soccombenza (in valori al di sotto dei medi considerato il modello semplificato con cui è stata decisa la causa ex art. 350
bis c.p.c., stante anche la semplicità delle questioni trattate e la tipologia di contenzioso implicante problematiche ampiamente dibattute), tenuto conto del valore indeterminato della domanda (vds. Cass. n. 10984/2021 secondo la quale
< liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c.,
applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.>> e avuto riguardo all'ulteriore principio espresso dal giudice di legittimità per il quale <
di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 -
secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia".>> (Cass. nn. 968/2022 e 26113/2023). Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art.13
9 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado in favore dell'appellato che liquida in euro 3.200,00 per compensi, oltre spese generali, in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso all'udienza del 13 giugno 2024
Il consigliere est.
dott. Francesco Notaro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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