Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/11/2010, n. 22864
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Sentenza 10 novembre 2010

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Il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, commi 2 e 4, della legge 23 luglio 1991 n. 223 del 1991 presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di tale personale da una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece una condotta elusiva degli scopi legislativi, finalizzata al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti di lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/11/2010, n. 22864
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22864
    Data del deposito : 10 novembre 2010

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