Sentenza 10 novembre 2010
Massime • 1
Il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, commi 2 e 4, della legge 23 luglio 1991 n. 223 del 1991 presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di tale personale da una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece una condotta elusiva degli scopi legislativi, finalizzata al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/11/2010, n. 22864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22864 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9584-2007 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO LUIGI, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
SIRCI S.P.A. già Sirci s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 235 INT. 2, presso lo studio dell'avvocato SENESI MARCO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCHETTI MARCO, FIORUCCI CLAUDIO giusta delega a margine del controricorso e da ultimo domiciliata d'ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 171/2006 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 27/03/2006 R.G.N. 210/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA MARCELLO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9 - 27.3.2006 la Corte d'Appello di Perugia respinse il gravame proposto dall'Inps nei confronti della Sirci srl (oggi Sirci spa) avverso la pronuncia di prime cure che aveva accolto, previa riunione dei procedimenti instaurati, le domande della Società dirette al riconoscimento dell'infondatezza delle pretese dell'Istituto, il quale, a seguito di accertamento ispettivo, le aveva contestato omissioni contributive per il periodo dicembre 1995 - gennaio 1997, derivanti dall'avere indebitamente usufruito delle agevolazioni di cui alla legge n. 223/91 in relazione all'assunzione di lavoratori già dipendenti della Nuova Sirci srl, con cui la Sirci srl aveva concluso un contratto intitolato quale affitto di azienda. A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne che, nonostante la suddetta intitolazione del contratto, nel medesimo non poteva ravvisarsi l'affitto di azienda ostativo all'applicazione delle agevolazioni de quibus, poiché:
- era documentato che, tramite le organizzazioni sindacali e in conformità a quanto previsto dalla L. n. 428 del 1990, art. 47, dall'affitto erano stati esclusi i rapporti di lavoro, così come i debiti e i crediti dell'azienda, ne' vi era stato subentro della Sirci srl nelle utenze di energia elettrica, acqua e gas (in relazione alle quali era stata prevista la stipulazione di nuovi contratti di fornitura);
- il complesso dei beni di cui la Sirci srl aveva acquistato la disponibilità non era pertanto "sovrapponibile" a quello di cui disponeva la Nuova Sirci srl, sia sotto il profilo dell'organizzazione che del patrimonio;
- si era trattato pertanto di un contratto di affitto di più beni produttivi, riorganizzati autonomamente dalla Sirci srl;
- ne' quest'ultima poteva ritenersi obbligata ad assumere il personale della Nuova Sirci srl, perché l'impegno, assunto in sede sindacale, ad interpellarli prioritariamente nell'eventualità di assunzioni non equivaleva all'obbligo di procedere alle medesime. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, l'Inps ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L'intimata Sirci spa ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'Istituto ricorrente denuncia violazione di legge (art. 2112 c.c.; L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 8), deducendo l'insussistenza dei presupposti di applicabilità della L. n. 428 del 1990, ridetto art. 47, comma 5, e, comunque, l'estraneità delle relative previsioni alla materia dei benefici contributivi di cui alla L. n.223 del 1991. Con il secondo motivo l'Istituto ricorrente denuncia violazione di legge (artt. 2112 e 2555 c.c.; L. n. 264 del 1949, art. 215, comma 6;
L. n. 223 del 1991, art. 8), nonché vizio di motivazione, deducendo che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto l'insussistenza del dedotto affitto di azienda tra la Nuova Sirci srl e la Sirci srl, utilizzando un non condivisibile criterio al fine del relativo accertamento, limitando la propria indagine ai soli dati testuali e valorizzando elementi di giudizio privi di decisività; il corretto riconoscimento dell'effettiva sussistenza dell'affitto di azienda avrebbe per contro portato ad escludere l'applicabilità dei benefici contributivi de quibus, posto che l'assunzione del personale da parte dell'impresa affittuaria non rispondeva a reali esigenze economiche e realizzava una condotta elusiva degli scopi legislativi funzionalizzata al godimento degli incentivi.
2. I due motivi, fra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.
2.1 Osserva il Collegio che la fattispecie in esame riguarda la procedura di collocamento in mobilità, regolata dalla L. n. 223 del 1991, art. 8 e, in particolare, l'indennità riconosciuta ai lavoratori collocati in mobilità; in relazione a tale procedura il predetto art. 8 prevede che al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno ed indeterminato i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, è concesso uno specifico beneficio, e cioè un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta ai lavoratori (a seconda delle diverse previsioni per un numero di mesi non superiore a dodici ovvero a ventiquattro ovvero a trentasei mesi).
Allo scopo di evitare condotte fraudolente, funzionalizzate unicamente all'ottenimento di contributi pur in assenza di condizioni economiche e di mercato capaci di giustificarli, il legislatore, con il D.L. n. 229 del 1994, art. 2 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 451 del 1994) ha introdotto nel predetto art. 8, comma 4 bis, in base al quale "il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative".
2.2 Come questa Corte ha già avuto modo più volte di osservare, il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 8, commi 2 e 4, presuppone che venga accertato che la situazione di esubero de personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli scopi legislativi, finalizzati al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 8800/2001; 7352/2003; 8742/2004). Nel valutare la situazione fattuale sottoposta al suo esame la Corte territoriale non ha portato la sua indagine a verificare se il complesso delle pattuizioni negoziali intercorse fra l'originaria datrice di lavoro (Nuova Sirci srl) e l'odierna intimata, ancorché eventualmente lecite, se singolarmente considerate, comportassero, nel loro collegamento e nei risultati ultimi attraverso le medesime perseguiti, finalità elusive della normativa contributiva speciale, con conseguente violazione della L. n. 223 del 1991, ridetto art. 8, comma 4 bis.
2.3 Ancora, nel valutare se la fattispecie negoziale realizzata configurasse o meno un affitto di azienda (così come del resto le parti stesse l'avevano qualificata), la Corte territoriale non ha tenuto conto del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini del trasferimento dell'azienda, non è necessario che vengano trasferiti tutti i beni aziendali, ma è sufficiente il trasferimento di alcuni di essi, purché nel complesso di questi ultimi permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa, sia pure con la successiva integrazione ad opera del cessionario (cfr, Cass., nn. 3514/1975; 3627/1996). Sotto tale profilo l'indagine della Corte territoriale si presenta assolutamente carente, non avendo affatto indicato quali fossero stati i beni aziendali, materiali e immateriali, effettivamente oggetto de contratto e, conseguentemente, valutato se gli stessi apparissero idonei a garantire la permanenza di quegli elementi di organizzazione necessari per la concreta prosecuzione, seppure con le eventuali opportune integrazioni, dell'esercizio dell'impresa.
2.4 Per contro l'iter argomentativo seguito dalla sentenza impugnata si è svolto unicamente nel contrario rilievo dei beni che le parti avevano formalmente escluso dal trasferimento, attribuendo peraltro a tali esclusioni una portata inconferente rispetto ai corretti parametri valutativi quali avrebbero dovuto essere considerati alla luce dei suddetti principi, nonché inficiati da evidenti profili di illogicità.
Così è stata attribuita valenza significativa alla pattuita esclusione del trasferimento dei debiti e crediti già maturati, non considerando che tali elementi patrimoniali non incidono direttamente sull'organizzazione aziendale nell'ottica della continuazione dell'esercizio dell'impresa, tanto che, già con risalente giurisprudenza, questa Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che, se in linea di principio la cessione dell'azienda importa la cessione dei debiti e dei crediti ad essa inerenti, dagli artt. 2559 e 2560 c.c. si desume che è consentito ai contraenti di pattuire che le passività e i crediti dell'azienda siano esclusi dalla cessione, senza peraltro che ciò determini un'alterazione concettuale e giuridica della nozione di azienda (cfr, Cass., n. 1001/1979). Ancora sono stati - peraltro apoditticamente - ritenuti rientrare fra gli elementi "essenziali" dell'azienda i contratti relativi alle forniture di energia elettrica, acqua e gas, attribuendo quindi significativa importanza alla pattuita esclusione del subentro in tali contratti, non spiegando tuttavia come ciò venisse ad alterare l'organizzazione aziendale alla luce della pur riconosciuta previsione della stipulazione di nuovi contratti di fornitura da parte della Società cessionaria.
2.5 Preminente rilievo è stato infine attribuito alla espressa esclusione del trasferimento dei contratti di lavoro, pattuito tramite le organizzazioni sindacali e "in conformità a quanto previsto dalla L. n. 428 del 1990, art. 47". Non ha tuttavia considerato la Corte territoriale che la previsione di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, presuppone da un lato il già avvenuto assoggettamento dell'impresa ad uno dei provvedimenti ivi espressamente contemplati, laddove nel caso di specie il contratto di "affitto di azienda" venne stipulato ne 1995, perciò anteriormente tanto al decreto ministeriale di dichiarazione dello stato di crisi aziendale (3.2.1997), quanto alla dichiarazione di fallimento (sentenza del 2.9.1996); ma, soprattutto, la Corte territoriale non ha tenuto conto che la predetta disposizione ha ad oggetto unicamente la posizione dei lavoratori in ipotesi di trasferimento di azienda (tanto da escludere l'applicabilità dell'art. 2112 c.c.), di cui è tuttavia presupposta la sussistenza e non già l'applicabilità dei benefici contributivi in relazione ai dipendenti per i quali il passaggio si sia in concreto verificato (cfr, Cass., n. 2407/2004). Sicché si presenta contraddittorio prendere in considerazione tale pattuizione proprio per escludere la sussistenza detta fattispecie negoziale che ne presuppone (almeno astrattamente) la liceità e, al contempo, ponendosi in un'ottica statica e non tenendo conto dei complessivo procedimento negoziale (quale concretamente attuatosi in diverse fasi, sfociate nella pacifica riassunzione quanto meno di una parte delle maestranze), valorizzare l'illegittima esclusione di una conseguenza cogente del trasferimento di azienda (la continuazione dei rapporti di lavoro ai sensi della disposizione imperativa di cui all'art. 2112 c.c., comma 1) quale elemento sintomatico dell'insussistenza del trasferimento medesimo.
2.6 I motivi all'esame sono pertanto entrambi fondati, sia per violazione di norme di diritto che per vizi di motivazione.
3. Per l'effetto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi agli indicati principi e provvedendo altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2010