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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/819
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE RICORSI
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 819/2025 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PAOLA SAINATI Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
C.F. ) contumace CP_1 C.F._1
RESISTENTE
La Giudice dott.ssa Caterina Zambotto,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.
1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. ha chiesto che venisse ordinato a Pt_1 CP_1
l'immediato rilascio, libero da cose e persone anche interposte, dell'immobile sito in Padova, via
Ferrero 31, dallo stesso condotto in locazione, giusta contratto del 29.1.2015, al fine di consentire alla ricorrente di dare esecuzione all'ordinanza n. 2025/23/0003 del 14.1.2025 del Comune di
Padova di esecuzione di lavori volti alla messa in sicurezza dello stabile e di pulizia dell'area, con diffida all'utilizzo dell'immobile sino all'esecuzione di detti lavori.
1.1 Ordinato il rilascio con decreto inaudita altera parte del 21.2.2025, all'udienza fissata per la conferma e/o modifica del decreto è comparsa parte ricorrente chiedendo un rinvio per consentire la consegna delle chiavi, spontaneamente offerta dal resistente che, regolarmente notificato, è stato dichiarato contumace.
All'odierna udienza, dato atto della consegna delle chiavi ma del permanere di beni mobili del resistente all'esterno dell'immobile, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, rinunciando alla rifusione delle spese.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
Con l'ordinanza n. 2025/23/0003 del 14.01.2025 – Numero di protocollo 2025 – 0033941/U - avente ad oggetto “Ordinanza ai sensi degli artt. 19 e 71 del vigente Regolamento Edilizio e
1 comunicazione di avvio del procedimento per inagibilità dell'edificio di via Ferrero 31” (doc. 2) il
Comune di Padova ha ordinato a in qualità di proprietaria dell'immobile, ritenuta la Parte_1
sussistenza di motivi di sicurezza pubblica e privata, di procedere immediatamente e comunque non oltre sessanta giorni dalla notifica della predetta Ordinanza, a mezzo di personale qualificato, all'esecuzione delle seguenti opere:
a) procedere alla pulizia e sanificazione dei locali all'interno dell'immobile e dell'area scoperta pertinenziale;
b) procedere alla verifica degli impianti da parte di tecnico abilitato e conseguente rilascio di certificazioni attestanti il ripristino delle condizioni di sicurezza;
c) procedere alla demolizione dei controsoffitti e verificare la staticità dei soffitti, procedendo anche con la demolizione di quanto già distaccato dal supporto e successivo loro ripristino da parte di personale qualificato;
d) rimuovere i rifiuti abbandonati all'interno dell'edificio e nelle aree scoperte pertinenziali che, come indicato nell'art. 49 del vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori, o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da rifiuti.
Sempre nella citata ordinanza il ha diffidato l'utilizzo dei locali dell'immobile nel suo CP_2 complesso fino all'esecuzione delle opere di cui sopra e alla trasmissione delle dichiarazioni e/o certificazioni attestanti la verifica da parte del tecnico abilitato delle strutture e degli impianti e il ripristino delle condizioni di sicurezza degli stessi, pena, in caso di inottemperanza, l'applicazione di sanzione pecuniaria da parte del Settore Polizia Locale, salva, comunque, la eventuale responsabilità civile e penale.
Inviata raccomandata al conduttore, questi non ha provveduto al rilascio, né ha in alcun modo riscontrato la diffida.
Il diritto dell'odierna ricorrente di rientrare nel possesso dell'immobile per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori ordinati dal trova fondamento nel disposto dell'art. 1583 c.c.. CP_2
L'urgenza è data dalle condizioni di pericolo in cui versa l'immobile, così come accertate dalla pubblica autorità.
Il resistente ha peraltro spontaneamente rilasciato i locali, consegnando le chiavi, senza tuttavia asportare i beni di sua proprietà presenti all'esterno, da cui il permanente interesse di parte attrice al presente provvedimento, per avere un titolo per la liberazione dell'immobile.
Il decreto emesso inaudita altera parte va pertanto confermato.
Nulla sulle spese vista la rinuncia espressa formulata a verbale dalla ricorrente.
P.Q.M.
2 In accoglimento del ricorso, ordina a l'immediato rilascio, libero da cose e persone CP_1
anche interposte, dell'immobile sito in Padova, via Ferrero 31, in favore di per il tempo Pt_1
necessario all'esecuzione dei lavori di cui all'ordinanza del Comune di Padova n. 2025/23/0003 del
14.01.2025 – Numero di protocollo 2025 – 0033941/U.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Padova, 27/03/2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
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TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE RICORSI
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 819/2025 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PAOLA SAINATI Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
C.F. ) contumace CP_1 C.F._1
RESISTENTE
La Giudice dott.ssa Caterina Zambotto,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.
1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. ha chiesto che venisse ordinato a Pt_1 CP_1
l'immediato rilascio, libero da cose e persone anche interposte, dell'immobile sito in Padova, via
Ferrero 31, dallo stesso condotto in locazione, giusta contratto del 29.1.2015, al fine di consentire alla ricorrente di dare esecuzione all'ordinanza n. 2025/23/0003 del 14.1.2025 del Comune di
Padova di esecuzione di lavori volti alla messa in sicurezza dello stabile e di pulizia dell'area, con diffida all'utilizzo dell'immobile sino all'esecuzione di detti lavori.
1.1 Ordinato il rilascio con decreto inaudita altera parte del 21.2.2025, all'udienza fissata per la conferma e/o modifica del decreto è comparsa parte ricorrente chiedendo un rinvio per consentire la consegna delle chiavi, spontaneamente offerta dal resistente che, regolarmente notificato, è stato dichiarato contumace.
All'odierna udienza, dato atto della consegna delle chiavi ma del permanere di beni mobili del resistente all'esterno dell'immobile, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, rinunciando alla rifusione delle spese.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
Con l'ordinanza n. 2025/23/0003 del 14.01.2025 – Numero di protocollo 2025 – 0033941/U - avente ad oggetto “Ordinanza ai sensi degli artt. 19 e 71 del vigente Regolamento Edilizio e
1 comunicazione di avvio del procedimento per inagibilità dell'edificio di via Ferrero 31” (doc. 2) il
Comune di Padova ha ordinato a in qualità di proprietaria dell'immobile, ritenuta la Parte_1
sussistenza di motivi di sicurezza pubblica e privata, di procedere immediatamente e comunque non oltre sessanta giorni dalla notifica della predetta Ordinanza, a mezzo di personale qualificato, all'esecuzione delle seguenti opere:
a) procedere alla pulizia e sanificazione dei locali all'interno dell'immobile e dell'area scoperta pertinenziale;
b) procedere alla verifica degli impianti da parte di tecnico abilitato e conseguente rilascio di certificazioni attestanti il ripristino delle condizioni di sicurezza;
c) procedere alla demolizione dei controsoffitti e verificare la staticità dei soffitti, procedendo anche con la demolizione di quanto già distaccato dal supporto e successivo loro ripristino da parte di personale qualificato;
d) rimuovere i rifiuti abbandonati all'interno dell'edificio e nelle aree scoperte pertinenziali che, come indicato nell'art. 49 del vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori, o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da rifiuti.
Sempre nella citata ordinanza il ha diffidato l'utilizzo dei locali dell'immobile nel suo CP_2 complesso fino all'esecuzione delle opere di cui sopra e alla trasmissione delle dichiarazioni e/o certificazioni attestanti la verifica da parte del tecnico abilitato delle strutture e degli impianti e il ripristino delle condizioni di sicurezza degli stessi, pena, in caso di inottemperanza, l'applicazione di sanzione pecuniaria da parte del Settore Polizia Locale, salva, comunque, la eventuale responsabilità civile e penale.
Inviata raccomandata al conduttore, questi non ha provveduto al rilascio, né ha in alcun modo riscontrato la diffida.
Il diritto dell'odierna ricorrente di rientrare nel possesso dell'immobile per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori ordinati dal trova fondamento nel disposto dell'art. 1583 c.c.. CP_2
L'urgenza è data dalle condizioni di pericolo in cui versa l'immobile, così come accertate dalla pubblica autorità.
Il resistente ha peraltro spontaneamente rilasciato i locali, consegnando le chiavi, senza tuttavia asportare i beni di sua proprietà presenti all'esterno, da cui il permanente interesse di parte attrice al presente provvedimento, per avere un titolo per la liberazione dell'immobile.
Il decreto emesso inaudita altera parte va pertanto confermato.
Nulla sulle spese vista la rinuncia espressa formulata a verbale dalla ricorrente.
P.Q.M.
2 In accoglimento del ricorso, ordina a l'immediato rilascio, libero da cose e persone CP_1
anche interposte, dell'immobile sito in Padova, via Ferrero 31, in favore di per il tempo Pt_1
necessario all'esecuzione dei lavori di cui all'ordinanza del Comune di Padova n. 2025/23/0003 del
14.01.2025 – Numero di protocollo 2025 – 0033941/U.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Padova, 27/03/2025
La Giudice
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