Ordinanza 13 giugno 2019
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- 1. Rilevanza probatoria della Gazzetta Ufficiale nella Cessione dei crediti in bloccoAvv. Cristina Primiceri · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Con la sentenza n. 450/2023, pubblicata il 19/09/2023 il Tribunale di Larino si è pronunciato in ordine alla valenza probatoria rivestita dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, nell'ambito della cessione di rapporti giuridici in blocco ex art. 58 TUB, ai fini della legittimazione ad agire. Il Giudicante, dopo aver richiamato entrambi gli opposti orientamenti giurisprudenziali sul punto, ha ritenuto maggiormente condivisibile l'orientamento secondo cui “in materia di cessione del credito prevista dal codice civile è parzialmente derogata da quella speciale prevista dall'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 cit. secondo cui, in caso di “cessione a banche di aziende, di …
Leggi di più… - 2. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Sommario: 1. La cessione del credito: un excursus giurisprudenziale. 2. La successione nel diritto controverso: art. 111 c.p.c. 3. Effetti del trasferimento sul diritto. 4. L'influenza del fenomeno successorio sul processo: le teorie dell'irrilevanza e della rilevanza. 5. Il ruolo dei soggetti ed i loro poteri.6. I poteri processuali dell'alienante e del successore universale. 7. I poteri della parte estranea al fenomeno successorio. 8. L'intervento del successore a titolo particolare. 9. L'efficacia della sentenza. 10. Le eccezioni al principio di efficacia della sentenza nei confronti del successore particolare. 11. L'impugnazione della sentenza. 12. La successione a titolo particolare …
Leggi di più… - 3. Dalla differenza tra carenza di “legittimazione al giudizio” e di “titolarità del rapporto” (e sulle relative preclusioni processuali) al thema probandum a seconda…Di Veronica Valeria Loi · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 17 giugno 2025
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15088 del 05.06.2025 offre un utile résumé che, ancora una volta, mette in evidenza come la tutela del debitore ceduto ruota, come sempre, intorno alla precisione e alla tempestività delle eccezioni e/o contestazioni che si possono muovere alle asserite cessionarie. I giudici di legittimità, infatti, nella pronuncia in commento, sono tornati sull'annoso tema delle cessioni dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, che da tempo, ormai, “infervora” il contenzioso bancario, soffermandosi sulla differenza tra “legittimazione al giudizio” e “titolarità del rapporto” (e le preclusioni processuali delle relative eccezioni) e sul thema probandum della …
Leggi di più… - 4. Sulla bastevolezza dell’avviso in Gazzetta Ufficiale per provare la cessione (in blocco) del credito azionato.Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 12 novembre 2024
Nella specie, sulla scorta della documentazione già versata in atti, risulta che la cessionaria ha provato l'iter di cessione intervenuto, allegando l'estratto avviso di cessione contenuto in Gazzetta Ufficiale, da cui si evince la sussistenza del credito per il quale l'opposta agisce in via monitoria, nonché l'elenco Annex telematico da cui si ricava la posizione dei debitori opponenti ed ad abundantiam anche la dichiarazione di cessione rilasciata dalla Banca cedente. L'avviso di cessione prodotto consente l'individuazione senza incertezze dei crediti oggetto della cessione e, quindi, nessun dubbio può residuare circa la prova offerta dall'opposta rispetto alla titolarità attiva del …
Leggi di più… - 5. Quando la chiarezza è tutto: l’avviso di cessione è idoneo a provare la legittimazione attivaEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 25 luglio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/06/2019, n. 15884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15884 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2019 |
Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 3742-2017 proposto da: DI SP , nella sua qualità di procuratore della WESTWOOD FINANCE SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LUIGI LILIO
95, presso lo studio dell'avvocato TEODORO CARSILLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA;
- ricorrente -
2019 contro 914 GI UT DELLA GN;
- intimata - Nonché da: GI UT DELLA GN , in persona del Vicepresidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LUCULLO
24, presso lo studio dell'avvocato GN UFFICIO RAPPRESENTANZA GI, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRA CAMBA, SONIA SAU;
- ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 488/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 24/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
Rilevato che: la Regione TO della EG propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cagliari per l'importo di Euro 19.755,70 in favore di Italfondiario s.p.a., nella qualità di procuratore di OD AN s.r.I., in virtù della garanzia sussidiaria prestata dalla Regione in relazione al finanziamento concesso da Banca CIS s.p.a. in favore della ditta "Bar Ristorante L'Asfodelo di A. Pinna", con successiva cessione del credito a OD AN. Il Tribunale adito accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo. Avverso detta sentenza propose appello Italfondiario. Con sentenza di data 28 giugno 2016 la Corte d'appello di Cagliari rigettò l'appello. Osservò la corte territoriale che non era stata provata la cessione del credito in favore di OD AN perché il documento corrispondente all'atto di cessione, come rilevato dal primo giudice, era solo un estratto del documento originario, mancante di moltissime pagine e privo di riferimenti specifici al rapporto finanziario in questione, e l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B., offrendo una pubblicità esclusivamente in merito ad un acquisto in blocco di un portafoglio di crediti "in sofferenza" non dettagliatamente individuati per ammontare e titolarità, atteneva alla legittimazione del creditore a pretendere la prestazione nei confronti del debitore ceduto, senza fornire la prova dell'esistenza del contratto di cessione e della comprensione in esso del credito e dell'ammontare specifico di cui alla domanda di ingiunzione. Aggiunse, con riferimento all'ulteriore motivo di appello, che in ordine alla liquidità l'appellante non aveva fornito alcun supporto documentale di natura contabile circa il calcolo delle somme richieste e dunque l'importo da imputare a interessi e quello dovuto a titolo di garanzia pari al 75% del capitale. Osservò inoltre, quanto ai "motivi di doglianza" espressi dall'appellata, che inapplicabile era l'art. 69, comma 3, R.D. n. 2440 del 1923 in quanto relativo solo all'Amministrazione statale, e che infondata era l'eccezione della decadenza ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., per non essersi attivata tempestivamente la controparte, perché il decreto che aveva concesso la fideiussione prevedeva che la garanzia coprisse «fino al rimborso da parte del beneficiario del finanziamento, con riduzione a scalare in dipendenza di ogni rimborso effettuato con analoga riduzione sull'impegno assunto». Aggiunse infine, circa l'eccezione della contrarietà a buona fede del comportamento per non avere CIS effettuato prima della concessione del finanziamento sostenuto da fondi regionali adeguata istruttoria circa l'affidabilità del finanziando, non dando inoltre comunicazione fino al 2011 del mancato adempimento delle obbligazioni da costui contratte, che non ogni inadempimento del debitore poteva significare mancanza di buona fede da parte del creditore nei confronti del fideiussore. Ha proposto ricorso per cassazione Italfondiario s.p.a., nella qualità di procuratore di OD AN s.r.I., sulla base di cinque motivi e resiste con controricorso la parte intimata, che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di tre motivi. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte. E' stata presentata memoria.
Considerato che:
muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 58 d Igs. n. 385 del 1993, 1- 4 legge n. 130 del 1999 e 2697 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente in via principale che nel caso di cessione di rapporti giuridici in blocco, per la quale trova applicazione l'art. 58 d Igs. n. 385 del 1993, l'oggetto del contratto non è costituito dal singolo rapporto, ma dall'insieme dei crediti dotati dei requisiti di cui al blocco, sicché ciò che il giudice 4 deve accertare è se il singolo credito corrisponda ai detti requisiti. Aggiunge che, come affermato nell'atto di appello, nell'avviso de quo era espressamente precisato che erano stati ceduti i crediti in essere al 18 dicembre 2007, classificati dalla cedente come "in sofferenza" (secondo l'accezione di cui alle istruzioni della Banca d'Italia), con espressa esclusione dei crediti derivanti da contratti disciplinati da legge diversa da quella italiana, e/o erogati con altre banche, e/o vantati nei confronti di debitori non residenti in Italia. Osserva inoltre che alla data della cessione il credito in questione era ancora in essere e doveva considerarsi in sofferenza. Il motivo è fondato. In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118). Alla stregua del suddetto principio di diritto, la circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio recasse una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzava di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchiassero fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non era affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentissero d'individuarli senza incertezze. Sul punto vi è l'accertamento del giudice di merito nel senso della cessione in blocco dei crediti "in sofferenza". La trascrizione poi nel motivo dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, così come richiamato nell'atto di appello, consente d'altronde di rilevare che i crediti ceduti erano individuati in base alla pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, con espressa esclusione di alcune categorie di rapporti. Non avrebbe dunque potuto sottrarsi il Tribunale al compito di verificare se, avuto riguardo alle caratteristiche del credito, la pretesa azionata rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria o fosse annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione. Il giudice di merito, in applicazione del suddetto principio di diritto, dovrà pertanto accertare se il credito in questione avesse le caratteristiche di credito "in sofferenza", conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, tale da poter essere ricondotto al blocco di cui all'atto di cessione indicato nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o rientrasse fra le categorie di credito escluse. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1189, 1260, 1264 e 2697 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente, premesso di avere indirizzato alla Regione missiva in data 15 giugno 2011 in relazione alla cessione del credito cui era seguito il silenzio della Regione, che ove il debitore ceduto manifesti dubbi circa l'effettività della cessione ha l'onere di indicare quale sia il creditore effettivo e poi d'interpellare quest'ultimo in ordine alla cessione, dovendo altrimenti ritenersi tenuto al pagamento nei confronti del cessionario. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 1262 e 2697 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che il possesso da parte di ES AN della documentazione avente ad oggetto il credito in contestazione era giustificabile solo sulla base dell'avvenuto trasferimento di esso.Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 58 d Igs. n. 385 del 1993, 1-4 legge n. 130 del 1999, 1260, 1325 e 2718 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che l'estratto del contratto di cessione in atti, dichiarato conforme all'originale dal pubblico ufficiale, contiene tutti gli elementi essenziali del negozio e che la necessità di acquisire il documento nella sua interezza si pone in contrasto con il principio per cui la cessione di credito è un contratto a forma libera. I motivi dal secondo al quarto devono ritenersi assorbiti per effetto dell'accoglimento del primo motivo. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1936 e 2697 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente, con riferimento alla statuizione relativa alla liquidità del credito, quanto segue: nel fascicolo della fase monitoria risulta attestato che la cedente aveva erogato al Pinna un finanziamento di Lire 280.000.000 e che il credito aveva trovato soddisfacimento in sede fallimentare per l'importo di Euro 161.984,23; nell'atto di appello era stato specificato che la domanda di ingiunzione aveva ad oggetto il 75% del capitale residuo, pari ad Euro 26.340,94, all'esito di quanto assegnato in sede fallimentare ed imputato ad estinzione integrale degli interessi e successivamente a parziale deconto del capitale. Aggiunge che, una volta provata la fonte del diritto di credito ed allegato l'inadempimento, era onere della controparte provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa. Il motivo è fondato. Benché la rubrica del motivo faccia riferimento alla violazione di norma di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., il contenuto della censura è nel senso della denuncia di violazione di norma processuale nei termini di mancato accertamento del fatto processuale rappresentato dall'allegazione relativa alle modalità di calcolo del credito. Il giudice 7 di merito ha rilevato che in ordine al motivo di appello vertente sulla questione della liquidità l'appellante non aveva fornito alcun supporto documentale di natura contabile circa il calcolo delle somme richieste. In tal modo il giudice di merito nega che una tale allegazione vi sia stata. Il ricorrente ne oppone invece la presenza. Non si tratta di errore revocatorio perché si è trattato di punto controverso e motivo di appello. Trattandosi di violazione processuale è consentito al Collegio accedere agli atti processuali, risultando assolto l'onere di cui all'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.. Dall'esame degli atti risulta effettivamente che nel fascicolo della fase monitoria risulta affermato che la cedente aveva erogato al Pinna un finanziamento di Lire 280.000.000 e che il credito aveva trovato soddisfacimento in sede fallimentare per l'importo di Euro 161.984,23; nell'atto di appello è stato poi specificato che la domanda di ingiunzione aveva ad oggetto il 75% del capitale residuo, pari ad Euro 26.340,94, all'esito di quanto assegnato in sede fallimentare ed imputato ad estinzione integrale degli interessi e successivamente a parziale deconto del capitale. L'allegazione processuale in ordine al calcolo delle somme pretese vi è dunque stata. Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 69 R.D. n. 2440 del 1923, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente in via incidentale che non trova applicazione l'art. 58 T.U.B. in quanto in tema di cessione dei crediti nei confronti di amministrazioni pubbliche norma speciale che trova applicazione è quella di cui all'art. 69 R.D. n. 2440 del 1923, legittimamente applicabile nell'ordinamento regionale in forza del richiamo, contenuto nell'art. 67 della legge regionale n. 11 del 2006 sulla contabilità della Regione EG, alle disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.Il motivo è infondato. L'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse (Cass. 21 dicembre 2017, n. 30658 ed ivi altra giurisprudenza precedente in senso conforme). La norma non può pertanto trovare applicazione con riferimento alla Regione autonoma della EG, che è soggetto pubblico estraneo al novero delle amministrazioni statali. L'eccezionalità della norma esclude che la sua applicazione possa farsi derivare poi dal rinvio alla normativa statale in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità contenuto nella norma finale della legge regionale in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 1957 cod. civ. e legge regionale n. 35 del 1991, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ( nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che il creditore non si è attivato per il recupero del credito entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, sebbene la legge regionale n. 35 del 1991 e le direttive di attuazione disponessero l'obbligo della preventiva escussione del debitore principale e la Regione non abbia mai rinunciato ad avvalersi dell'art. 1957 cod. civ.. Aggiunge che l'impresa è stata dichiarata fallita il 17 dicembre 2002, mentre l'insinuazione al passivo è del 18 dicembre 2003, e che la previsione della durata della garanzia fino al rimborso del finanziamento in linea capitale non può che significare che la fideiussione sia stata rilasciata per la stessa durata dell'obbligazione principale.Il motivo è inammissibile. Il giudice di merito ha disatteso l'eccezione di liberazione del fideiussore per mancata proposizione da parte del creditore delle sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione (art. 1957, comma 1, cod. civ.) sulla base dell'argomento secondo cui l'atto di concessione della fideiussione prevedeva che la garanzia coprisse «fino al rimborso da parte del beneficiario del finanziamento, con riduzione a scalare in dipendenza di ogni rimborso effettuato con analoga riduzione sull'impegno assunto». Collegando la permanenza dell'obbligo del fideiussore alla persistenza dell'obbligo del beneficiario del finanziamento, ed escludendo in tal modo la ricorrenza della liberazione del fideiussore per mancanza di tempestiva iniziativa del creditore, il giudice di merito ha evidentemente concluso nel senso che doveva intendersi intervenuta la rinuncia del fideiussore alla facoltà prevista art. 1957, comma 1, cod. civ. (rinuncia legittima secondo l'ordinamento - fra le tante da ultimo Cass. 4 dicembre 2017, n. 28943). Trattasi di giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione. La censura è stata proposta anche ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ma non in relazione al giudizio di fatto in esame, bensì con riferimento alle circostanze dalle quali si dovrebbe desumere la liberazione del fideiussore per decorso del termine semestrale, che sono circostanze, a parte l'irrituale deduzione della data della dichiarazione di fallimento del debitore (non risultano indicate, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., le specifiche modalità di ingresso della circostanza nel processo ed in quali termini abbia costituito oggetto di controversia), prive di decisività in relazione alla conclusione in termini di rinuncia alla facoltà prevista art. 1957, comma 1, cod. civ.. La ricorrente si limita invero a giustapporre al risultato interpretativo del giudice di merito altra ipotesi interpretativa, e cioè che la previsione della durata della garanzia fino al rimborso del finanziamento in linea capitale non può che significare che la fideiussione sia stata rilasciata per la stessa durata dell'obbligazione principale, ma in tal modo si resta sul piano dell'interpretazione dell'atto di concessione della fideiussione che costituisce piano riservato alla competenza del giudice di merito. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1174 e 1375 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che, nonostante fosse pendente un altro finanziamento, è stato concesso il mutuo garantito dalla Regione senza le dovute verifiche sulla capacità economica del beneficiario (che circa un anno dopo è stato dichiarato fallito) e che la perizia dei beni assoggettati ad ipoteca a garanzia del mutuo si è rivelata inadeguata, avuto riguardo alle somme ricavate dalla loro vendita. Aggiunge che il finanziamento è stato quindi erogato senza la dovuta diligenza e che la banca ha omesso di dare alla Regione le dovute informazioni circa la grave situazione debitoria se non il giorno 15 giugno 2011, non consentendole quindi di intervenire tempestivamente per l'avvio dei controlli necessari al fine di disporre la revoca del contributo in conto interessi. Conclude nel senso della ricorrenza di una condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede. Il motivo è inammissibile. La censura verte sull'indicazione di circostanze di fatto la cui valutazione non è consentita nella presente sede di legittimità. Il motivo è in realtà formulato anche in termini di vizio motivazionale in relazione a due ordini di circostanze fattuali: le prime circostanze attengono all'erogazione di un finanziamento senza previa verifica della solvibilità ed in pendenza di altro finanziamento;
la seconda circostanza è la tardiva comunicazione alla Regione della grave situazione debitoria. Sul piano della decisività tali circostanze vengono indicate in relazione alla denunciata violazione principi di correttezza e buona fede. Trattasi tuttavia di circostanze il cui esame non è stato omesso dal giudice di merito, che le ha valutate irrilevanti ai fini del rispetto del giudizio di correttezza o meno della condotta della parte creditrice (aggiungasi che quanto all'incauta erogazione di finanziamento trattasi di fatto per il quale non risulta indicato il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti - Cass. sez. U. n. 8053 del 2014). Poiché il ricorso incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Accoglie il primo ed il quinto motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti gli altri motivi;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza in relazione al motivo accolto;
rinvia alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente inci