Sentenza 27 dicembre 2023
Massime • 1
In tema di contratto di mutuo, l'indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi di agevole e pubblico riscontro calcolati in modo unitario su scala europea, sicché essa è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.
Commentari • 7
- 1. Banca e Finanzahttps://www.dirittobancario.it/
Con ordinanza del 24 gennaio 2024, la Corte d'Appello di Trieste ha applicato principi espressi dalla pronuncia della Cassazione n. 34889/2023, relativamente alla nullità della clausola di determinazione del tasso del finanziamento, calcolato sulla base dell'Euribor oggetto di manipolazione. Sentenza n. 36026 del 27 dicembre 2023 della Cassazione, che ha dichiarato la nullità di un contratto di finanziamento con clausole di indicizzazione, per indeterminatezza della clausola sul tasso d'interesse applicato. Sentenza n. 27823 del 2 ottobre 2023 della Corte di Cassazione sull'applicazione del metodo di ammortamento alla francese in caso di rateizzazione di debiti fiscali, che esclude una …
Leggi di più… - 2. Banca e Finanzahttps://www.dirittobancario.it/
Con sentenza n. 5250 del 28 febbraio 2024, la Cassazione conferma la pronuncia della Corte di merito, che aveva dichiarato l'inefficacia del mutuo per la parte non effettivamente erogata, in quanto la destinazione delle somme, come utilizzata dalla banca, non Con la sentenza n. 229/2024, il Tar Lazio ha annullato il provvedimento n. 28157/2020, con il quale l'AGCM aveva sanzionato una Banca per aver posto in essere pratiche commerciali aggressive, in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 3930 del 13 febbraio 2024 (Pres. Travaglino, Rel. Cricenti) ha affermato un triplice principio di diritto in tema di leasing …
Leggi di più… - 3. Contratti e Garanziehttps://www.dirittobancario.it/
Ordinanza del 30 dicembre 2023 del Tribunale di Napoli, sulla possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di rilevare l'abusività di clausole pattuite con il consumatore, anche in sede di distribuzione, nonché sulle modalità di informazione del consumatore (non costituito). Sentenza n. 36026 del 27 dicembre 2023 della Cassazione, che ha dichiarato la nullità di un contratto di finanziamento con clausole di indicizzazione, per indeterminatezza della clausola sul tasso d'interesse applicato. La Corte di Giustizia UE, con sentenza dell'11 gennaio 2024, pronunciata C-755/22, ha chiarito quando sia possibile dichiarare la nullità del contratto di credito al consumo, in caso di violazione …
Leggi di più… - 4. tasso Libor - Diritto del RisparmioDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 2 ottobre 2024
- 5. Banca e Finanzahttps://www.dirittobancario.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/12/2023, n. 36026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36026 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro DE RC FR (C.F.: [...]) e FE IA (C.F.: [...]), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. Vincenzo Vitale, MU – TA d’interessi – Indicizzazione – Determinatezza R.G.N. 13254/20 U.P. 7/11/2023 Civile Sent. Sez. 2 Num. 36026 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 27/12/2023 2 di 19 elettivamente domiciliati in Roma, via della Meloria n. 61, presso lo studio dell’Avv. Francesca Zanotti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 1399/2019, pubblicata il 30 dicembre 2019, notificata a mezzo PEC il 13 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2023 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
lette le conclusioni rassegnate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Alessandro Pepe, che ha chiesto il rigetto del ricorso, conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
viste le prime memorie depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e le ulteriori memorie depositate sempre nell’interesse di entrambe le parti, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; richiamata la precedente ordinanza interlocutoria n. 31999/2021, depositata il 5 novembre 2021, all’esito della camera di consiglio non partecipata del 19 maggio 2021; sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. Antonio Umberto Petraglia per la ricorrente e l’Avv. Angiolo Borsò per delega del difensore dei controricorrenti. FATTI DI CAUSA 1.– Con atto di citazione notificato il 4 febbraio 2005, De CO FR e UL IA convenivano, davanti al Tribunale di Brindisi, la Banca Popolare di Novara S.p.A. per sentire dichiarare 3 di 19 la nullità, per indeterminatezza, della clausola del finanziamento concesso, con cui era stata pattuita la misura degli interessi ultra- legali (ossia dell’art. 3 dell’atto di erogazione e quietanza), e conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione dell’indebito pagamento eseguito, nella misura di complessivi euro 51.000,00 o della diversa somma da accertarsi in corso di causa. Al riguardo, gli attori esponevano: che, con contratto del 13 dicembre 1990, l’Istituto Nazionale di Credito Edilizio aveva loro concesso un mutuo fondiario di vecchie lire 150.000.000, con obbligo per i mutuatari di corrispondere interessi nella misura del 7,40% semestrale, salvo diversa misura che fosse stata stabilita in occasione della stipula dell’atto di erogazione e quietanza;
che, con successivo atto notarile del 15 febbraio 1991, la banca aveva erogato, in loro favore, la somma di vecchie lire 150.000.000; che la misura degli interessi era stata pattuita in forma variabile ed indicizzata;
che, a fronte della somma erogata, pari ad euro 77.468,53, avevano effettuato pagamenti per un importo complessivo di euro 170.315,82. Si costituiva in giudizio la Banca Popolare di Novara S.p.A., già Istituto Nazionale di Credito Edilizio, la quale eccepiva, in rito, l’incompetenza territoriale del Tribunale adito e deduceva, nel merito, l’infondatezza della prospettata nullità parziale del mutuo, poiché l’accordo sulla misura degli interessi era stato predisposto in modo da non lasciar spazio alla discrezionalità della banca mutuante, sulla scorta di parametri ed indici precostituiti e oggettivi, e dunque la sua determinazione era rimessa ad una semplice operazione aritmetica. 4 di 19 Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1242/2016, depositata il 1° luglio 2016, notificata a mezzo PEC il 5 luglio 2016, in accoglimento della domanda proposta, condannava la Banca Popolare di Novara al pagamento, in favore di De CO FR e UL IA, della somma di euro 50.781,30, a titolo di ripetizione di indebito, oltre interessi legali dal 23 giugno 2003 – quale data di estinzione del mutuo – sino al saldo. In proposito, la pronuncia di prime cure sosteneva che gli interessi non erano stati validamente determinati per iscritto, come richiesto dall’art. 1284 c.c., poiché la relativa clausola contrattuale (art. 3) era stata formulata mediante rinvio per relationem ad altro accordo esterno al mutuo, finalizzato all’acquisto della provvista estera, di cui non era stata fornita la prova. 2.– Con atto di citazione notificato il 2 settembre 2016, proponeva appello il Banco Popolare Soc. coop., nel cui capitale erano confluite le quote di Banca Popolare di Novara S.p.A., la quale lamentava: 1) che il tasso di interesse pattuito nell’art. 3 del contratto di erogazione di mutuo e quietanza era determinato, in quanto ancorato in concreto a fatti oggettivi, certi e di agevole riscontro, non modificabili unilateralmente dall’Istituto di credito;
2) che il Tribunale aveva erroneamente interpretato le risultanze della relazione peritale, secondo cui il calcolo delle rate di mutuo in oggetto era oggettivamente determinabile e dipendeva da variabili macroeconomiche dei mercati finanziari, che non risentivano di alcuna discrezionalità interpretativa da parte 5 di 19 dell’Istituto di credito. Per l’effetto, chiedeva che, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda di ripetizione dell’indebito fosse disattesa. Si costituivano nel giudizio d’impugnazione De CO FR e UL IA, i quali resistevano all’appello e ne chiedevano il rigetto. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Lecce, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che la complessa struttura del patto volto a stabilire la misura variabile degli interessi, seppure astrattamente adeguata ad indicare per relationem l’entità del tasso concordato, risultava in concreto claudicante e inidonea a determinarlo, poiché la fondamentale premessa – secondo cui l’Istituto, a fronte del mutuo, avrebbe concordato le condizioni di un finanziamento estero, utilizzabile anche in D.M. (Deutsche Mark) tramite Banco di Roma ed IMI Capital Markets – era rimasta sfornita di prova;
b) che, infatti, non era stata documentata, in alcun modo, l’esistenza del finanziamento estero, rispetto al quale parametrare la misura degli interessi, in base ai meccanismi di calcolo che a quel finanziamento facevano rinvio ex art. 3, lettere A), B) e C), sicché l’omessa produzione di tale contratto impediva di individuare preventivamente le “primarie banche” sulla piazza di Londra, cui la clausola si riferiva per quantificare la quotazione dei tassi interbancari, e non permetteva di avere contezza del criterio alternativo utilizzabile nel caso in cui fosse mancata tale 6 di 19 quotazione;
c) che, affinché la misura degli interessi potesse ritenersi determinata o determinabile, era necessario che il relativo patto fosse ancorato in concreto a fatti oggettivi, certi e di agevole riscontro, con la conseguenza che, ove uno di tali fatti fosse rimasto indimostrato, come nella specie era accaduto per il pregresso finanziamento estero, sarebbe venuta a mancare una componente essenziale del sistema di calcolo e, per l’effetto, la misura degli interessi non avrebbe potuto ritenersi né determinata né determinabile. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo, il Banco BPM S.p.A., già Banco Popolare Soc. coop. Hanno resistito con controricorso De CO FR e UL IA. 4.– Con ordinanza interlocutoria n. 31999/2021, depositata il 5 novembre 2021, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza. 5.– Il Pubblico Ministero ha formulato le sue conclusioni mediante memoria tempestivamente depositata, come trascritte in epigrafe. Le parti hanno presentato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con l’unico motivo svolto la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1346 e 1419 c.c., per avere la Corte di merito argomentato l’indeterminatezza degli interessi del contratto di mutuo sulla scorta del ritenuto collegamento 7 di 19 negoziale tra il contratto di finanziamento “a valle” (mutuo fondiario) e il contratto di provvista “a monte” realizzato sui mercati interbancari europei, benché fra i due contratti non vi fosse alcun collegamento in senso tecnico, ma semplicemente una relazione economica in termini di provvista finanziaria. Senonché, ad avviso dell’istante, il contratto di mutuo “a valle” avrebbe previsto un tasso interbancario determinato da primari istituti, senza nominarli espressamente, rinvio che non avrebbe inciso sulla determinabilità del tasso di interesse interbancario europeo, poiché il tasso in questione, attraverso una ricerca di mercato esercitabile anche attraverso la stampa specializzata, avrebbe potuto essere agevolmente determinato ed individuato in fonti oggettive dei mercati internazionali, sfuggendo a qualsivoglia determinazione della Banca mutuante, che si era affidata a terzi. Obietta, ancora, la ricorrente che il mutuo fondiario in questione sarebbe rientrato nella categoria dei finanziamenti indicizzati, il cui tasso di interesse a carico del mutuatario sarebbe stato determinato con riferimento a precostituiti indici o parametri, che avrebbero consentito oggettivamente la determinazione del tasso vigente tempo per tempo, sulla base di una semplice operazione aritmetica, trattandosi di un finanziamento in valuta, cioè erogato in lire italiane avvalendosi di provvista in valuta estera (nella fattispecie il marco tedesco), con la restituzione alle singole scadenze in ragione del rapporto di cambio tra lira e valuta estera, determinato in un periodo di tempo prefissato e sulla scorta di parametri particolari, rilevati da soggetti esterni e debitamente pubblicizzati. 8 di 19 1.1.– Il motivo è infondato. Ora, secondo le risultanze in atti – come debitamente e analiticamente riportate nella pronuncia impugnata – il tasso di interessi variabile stabilito nel contratto di mutuo concluso tra le parti è stato ancorato ai seguenti parametri: a) ai patti e alle condizioni previsti nel finanziamento estero stipulato dall’Istituto, nell’ipotesi di provvista, utilizzabile anche in D.M. (Deutsche Mark) tramite Banco di Roma ed IMI Capital Markets;
b) al tasso annuo risultante dalla media aritmetica semplice e arrotondata, qualora non coincidente con un multiplo di 1/16 di punto percentuale, all’1/16 (superiore) dei tassi interbancari lettera per depositi in D.M. a sei mesi quotati sulla piazza di Londra da primarie banche, “così come previsto nel citato accordo di finanziamento”, nel primo dei due giorni lavorativi bancari antecedenti alla data del 1° gennaio per la rata scadente il 1° luglio successivo e del 1° luglio per la rata scadente il 1° gennaio successivo;
c) in mancanza di detta quotazione, al tasso di interesse interbancario per depositi in D.M., “alternativo secondo quanto previsto nell’accordo di finanziamento”; d) ad un’ulteriore variazione corrispondente al rapporto tra il valore in lire del D.M. rilevato nel primo dei due giorni lavorativi bancari antecedenti a ciascuna scadenza e il valore del D.M. applicato per la conversione del prestito estero, utilizzando, per il calcolo di tale variazione, il cambio lira/D.M. rilevato al fixing della Borsa Valori di Milano. L’art. 3 del mutuo aggiungeva che ai tassi variabili così determinati sarebbero state aggiunte le seguenti quote fisse: a) 0,42% spettante alle predette istituzioni creditizie per le quali 9 di 19 l’Istituto aveva concordato il finanziamento;
b) 1,60% rappresentante il margine di intermediazione dell’Istituto. 1.2.– In base all’assetto di interessi così contemplato, si ricade nell’ambito dei contratti di finanziamento, con la previsione di clausole di remunerazione collegate a parametri o indici (c.d. indicizzazione), atti a permettere l’adeguamento automatico del costo di tali operazioni ai mutamenti dello scenario economico di riferimento. In tali contratti di mutuo a tasso variabile indicizzato, gli intermediari bancari e finanziari utilizzano comunemente tassi praticati sul mercato interbancario (Euribor, LI, Eonia, Ribor, ecc.), applicando una maggiorazione prefissata (c.d. spread o margine d’intermediazione della banca). Tra tali tassi ricade, appunto, il tasso d’interesse interbancario applicato per le transazioni fra banche sulla piazza di Londra per prestiti a 3 o 6 mesi (LI). Si tratta di un tasso lettera, cioè di un tasso al quale le banche si dichiarano disposte a concedere prestiti, che rappresenta il tasso di riferimento maggiormente usato nel mercato delle eurovalute, unitamente al prime rate statunitense, e costituisce la base delle operazioni a tasso variabile (floating rate) effettuate aggiungendo al LI un certo spread. Dunque, il LI (London Interbank Offered Rate) fa normalmente riferimento al tasso al quale un campione preselezionato di banche attive sulla piazza londinese (le c.d. reference banks) sono disposte a prestare fondi sul mercato interbancario. 10 di 19 Questo tasso interbancario, calcolato dall’agenzia Reuters per conto della British Bankers’Association, rappresenta il tasso al quale tali banche si prestano reciprocamente denaro, con operazioni che avvengono normalmente dopo la chiusura dei mercati. È un tasso calcolato giornalmente, sulla base della media dei migliori tassi di interesse interbancari sulla piazza di Londra, forniti dalle primarie banche inglesi;
le principali scadenze pubblicate sono a 3 e 6 mesi. Il London Interbank Offered Rate rappresenta un indicatore basilare per i mercati internazionali e i prestiti in eurovalute. In particolare, a esso sono collegati diversi altri tassi, tra cui quelli dei mutui a tasso variabile e quelli di riferimento di contratti derivati, quali, per esempio, gli Interest Rate Swap (IRS) o i Forward Rate Agreement (FRA). Inoltre, il LI, riferendosi a transazioni anche in un certo numero di valute straniere, si distingue dall’Euribor (acronimo di Euro Internet Bank Offered Rate), che è il tasso calcolato dalla federazione delle banche europee di riferimento a breve per le operazioni interbancarie esclusivamente in euro. Già questa Corte ha avuto modo di affermare che il tasso LI è un tasso di interesse indicativo medio al quale alcune banche (facenti parte di una selezione) si concedono reciprocamente prestiti nel mercato londinese. È un tasso di interesse non relativo a transazioni effettive, ma ipotizzate in relazione a parametri predeterminati. Il tasso LI può essere astrattamente nominato in cinque diverse valute correnti e può essere rilevato a periodicità diverse (Cass. Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 8603 del 16/03/2022). 11 di 19 Tanto premesso in termini definitori, non può – in ordine a tali tassi – riprendersi la tesi, a suo tempo elaborata da questa Corte, sulle c.d. “clausole uso piazza”: ossia non si può ipotizzare l’illegittimità dei tassi praticati sul mercato interbancario, invocando la genericità dei criteri di determinazione della prestazione in oggetto, non idonei a rendere determinabile l’ammontare degli interessi ultra-legali. Non può, dunque, condividersi l’assunto secondo cui tale richiamo sarebbe privo del carattere della sufficiente univocità, per il solo fatto che siano utilizzati parametri che fanno leva su fattori economici di per sé mutevoli e asseritamente indeterminati e che siano altresì frutto di determinazioni unilaterali e discrezionali del “ceto” bancario. E tanto perché i tassi praticati sul mercato interbancario (tra cui il tasso LI) sono unitari a livello europeo, distinguendosi, come visto, solo in relazione alla durata del periodo di riferimento e al “divisore” utilizzato. Inoltre, la comunicazione e pubblicazione di tali tassi avviene tutti i giorni sui principali organi di stampa, specializzata e non, oltre che in via telematica. La procedura di calcolo e pubblicazione – composta di quattro fasi: contribuzione;
verifiche preliminari;
calcolo; pubblicazione – è demandata ad un soggetto estraneo al mondo delle banche – l’agenzia Reuters Ltd. – e, sebbene utilizzi unicamente i dati comunicati unilateralmente dal “ceto” bancario (nella fattispecie delle banche primarie operanti sulla piazza di Londra), è sottratta a qualsivoglia potere discrezionale e/o di 12 di 19 arbitrio, essendo semplicemente il risultato della media matematica dei dati comunicati. Si tratta, quindi, di un tasso in ogni momento perfettamente conoscibile dalla comunità degli investitori e/o risparmiatori, i cui criteri di determinazione sono prestabiliti e sufficientemente idonei a condurre all’individuazione della misura del tasso ultra-legale pattuito tra le parti. Peraltro, di regola, i singoli contratti di mutuo prevedono un riferimento puntuale e circostanziato al tasso LI, con l’indicazione, in particolare, dello “spazio temporale” di riferimento (6 mesi, 3 mesi, 1 mese, ecc.), del “divisore” utilizzato (360 giorni, quale anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare) e dell’organo di stampa – o, più in generale, di informazione – di pubblicazione del tasso. Ne discende che detti tassi praticati sul mercato interbancario non sono assimilabili alle clausole di rinvio “alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza”: solo in tale ultimo caso l’illegittimità dipende dalla circostanza che, esistendo di fatto diverse tipologie di saggio, non è possibile, per il generico riferimento agli “usi piazza”, stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 26/09/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 24153 del 13/10/2017; Sez. 6-1, Sentenza n. 22179 del 30/10/2015; Sez. 1, Sentenza n. 870 del 18/01/2006; Sez. 1, Sentenza n. 4094 del 25/02/2005). Per contro, con riguardo al rinvio ai tassi praticati sul mercato interbancario, non ricorre la difformità e frammentazione in sede locale propria degli “interessi di piazza”, cioè l’assenza di 13 di 19 parametri nazionali omogenei idonei a consentirne la concreta determinazione. Ne deriva che l’indicizzazione ancorata al parametro rappresentato dal tasso interbancario LI, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi e di agevole e pubblico riscontro, calcolati, per giunta, in modo unitario su scala europea, sicché è pienamente conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. A fortiori, non si ricade nell’ambito di uno strumento immeritevole di tutela né di un derivato. In proposito, da ultimo, le Sezioni unite di questa Corte – con riguardo al canone agganciato a tali indici di un leasing – hanno espresso il seguente principio di diritto: Il giudizio di “immeritevolezza” di cui all’art. 1322, secondo comma, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, e non alla sua convenienza, né alla sua chiarezza, né alla sua aleatorietà; ed hanno altresì formulato, nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: La clausola inserita in un contratto di leasing, la quale preveda che: a) la misura del canone varii in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera;
b) l’importo mensile del canone resti nominalmente invariato, e i rapporti di dare/avere tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni siano regolati a parte;
non è un patto immeritevole ex art. 1322 c.c., né costituisce uno “strumento finanziario derivato” implicito, e la relativa pattuizione non è soggetta alle previsioni 14 di 19 del d.lgs. 58/98 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5657 del 23/02/2023). 1.3.– Nondimeno, il contratto oggetto di causa prevedeva l’indicizzazione legata al tasso LI a titolo di mero rinvio alle condizioni e ai patti stabiliti nel contratto di finanziamento estero stipulato dall’Istituto per ottenere la provvista;
e così il riferimento al tasso di interesse interbancario per depositi in D.M., in mancanza di quotazione, era richiamato quale condizione alternativa prevista nell’evocato contratto di finanziamento;
inoltre, era contemplata un’ulteriore variazione ancorata al differenziale del cambio valuta lire/Deutsche Mark. Per l’effetto, la Corte distrettuale ha confermato la valutazione di indeterminatezza già espressa dal Tribunale in ordine al tasso indicato per relationem sulla scorta del riferimento alle condizioni e ai patti praticati nel contratto di finanziamento estero stipulato “a monte” dall’Istituto, allo scopo di ottenere la provvista, di cui non è stata curata l’allegazione al contratto di mutuo fondiario concluso a “valle”, sicché tali patti e condizioni sono rimasti sconosciuti. Il vincolo prospettato (risultante dal rinvio alle condizioni del contratto di finanziamento volto ad acquisire la provvista, di cui sono state richiamate – in via del tutto generica – solo alcune clausole), senza la previa allegazione di tale contratto, non ha permesso ai mutuatari di stabilire a quale previsione le parti avessero inteso fare concreto riferimento, con la conseguente integrazione di una situazione di palese asimmetria informativa. La nullità per indeterminatezza non è stata, dunque, dichiarata per il riferimento in sé al tasso LI, quanto per la 15 di 19 circostanza che il richiamo a tale tasso è stato effettuato nel contratto quale mero precipitato esemplificativo delle condizioni stabilite nell’accordo di finanziamento estero “a monte”, stipulato dall’Istituto tramite Banco di Roma e IMI Capital Markets, condizioni alle quali avrebbe dovuto adeguarsi il mutuo “a valle”, senza allegazione del contratto base. All’esito, occorre rilevare che la conoscibilità delle fonti – e, quindi, dei dati necessari per determinare il tasso degli interessi che fungono da criterio regolatore della fattispecie concreta – deve essere accertata dal giudice di merito ed il relativo giudizio non è censurabile in cassazione se congruamente motivato. Ebbene, nel caso in esame, l’accertamento di fatto circa l’indeterminatezza del criterio di calcolo del tasso di interesse non è inficiato da vizi logici che possano comportarne una censura in sede di legittimità. Infatti, affinché sia sussistente il requisito della determinabilità dell’oggetto del contratto di cui all’art. 1346 c.c., il tasso d’interesse deve essere desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante, anche quando individuato per relationem: in quest’ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 16 di 19 17110 del 26/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 26173 del 18/10/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018; Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 12276 del 19/05/2010; Sez. 1, Sentenza n. 17679 del 29/07/2009; Sez. 3, Sentenza n. 2317 del 02/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 22898 del 11/11/2005). In un’ipotesi analoga (sebbene riferita alla indicizzazione del canone concordato in un leasing finanziario), questa Corte ha ritenuto che la clausola così contemplata, in base alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio svolta nel giudizio di prime cure, non consentiva alle parti di sapere con sufficiente determinatezza quale fosse il criterio di indicizzazione e, quindi, come potesse variare il tasso al variare di quel criterio, concludendo per la nullità per indeterminatezza dell’oggetto della clausola (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16907 del 25/06/2019). Con ulteriore decisione di questa Corte, riferita alla determinatezza della clausola di indicizzazione dei mutui con riferimento a valute estere (ossia con riguardo ai tassi ancorati al differenziale dei tassi di cambio fra valute), si è dato atto della circostanza che, proprio in quella fattispecie, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva ritenuto quelle clausole non sufficientemente chiare, in quanto “non espongono in modo trasparente il funzionamento concreto dei citati meccanismi della doppia indicizzazione, finanziaria e valutaria, del deposito fruttifero e di rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto”, cassando con rinvio la sentenza di merito che, nel ritenere chiare e comprensibili le clausole contrattuali di indicizzazione del capitale dato a mutuo, non aveva tenuto in alcuna considerazione 17 di 19 il provvedimento dell’AGCM, che aveva, invece, affermato il contrario (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23655 del 31/08/2021). Ne consegue che la valutazione di indeterminatezza della clausola, sulla fissazione del tasso d’interesse del mutuo contratto (di cui all’art. 3 dell’atto notarile di erogazione e quietanza del 15 febbraio 1991), ha rispettato i consolidati canoni stabiliti in sede nomofilattica. E tanto perché la convenzione regolativa degli interessi faceva rinvio alle condizioni praticate in un contratto presupposto, di cui – a titolo esemplificativo – sono state emarginate le condizioni-base, senza che i mutuatari abbiano potuto verificare l’effettiva natura dei patti oggetto del rinvio, per difetto di allegazione del contratto prodromico evocato: sicché, ai sensi del disposto dell’art. 1284, terzo comma, c.c., il tasso non risultava determinabile e controllabile, in spregio alla necessità che la convenzione abbia, sul punto, un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse. Senonché, qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo, ai fini della sua precisa individuazione, il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 96 del 04/01/2022). Nella fattispecie, secondo le lineari argomentazioni espresse dal giudice di merito, il tasso d’interesse del contratto di mutuo non è stato espresso in modo univocamente chiaro nel testo 18 di 19 negoziale: qualsiasi combinato di clausole che non realizzi tale trasparenza determina, per l’effetto, la nullità della pattuizione sul tasso di interesse ultra-legale. 2.– In conseguenza delle considerazioni innanzi rassegnate, il ricorso deve essere respinto. I compensi e le spese di lite seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a vantaggio del difensore dei controricorrenti, che ne ha fatto istanza, quale anticipatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 6.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione a vantaggio del loro difensore. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 19 di 19 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda