Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 1
Il coerede può rinunciare al diritto di prelazione prima che gli venga notificata la specifica proposta di alienazione della quota con le relative condizioni e cioè prima della "denuntiatio" perché egli ha tale diritto fin dall'acquisto della qualità di erede; vera rinunzia è quella concernente un generico progetto di alienazione, mentre quella successiva alla notifica è mancato esercizio del diritto di prelazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/1999, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE NC LO EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato MOSCARINI LUCIO V., che lo difende unitamente all'avvocato RAFFAELE VALORI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NN CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 15, presso lo studio dell'avvocato A. CATENARO, difeso dall'avvocato ALDO LA MORGIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
Eredi PE NA DECEDUTA, PE AT, PE NO DECEDUT SENZA EREDI, PE SE DECEDUTO E PER LUI PE IL DO RE E PE RI, PE UL DECEDUTO E PER LUI GL EREDI RE AN, PE DA E PE OL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 331/94 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 19/7/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/4/98 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
alle ore 11,15 l'avv. L.V. MOSCARINI, per il ricorrente, deposita nota di udienza;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 24 settembre 1987 AR NG De NC, assumendo che sua cognata IN RN aveva venduto a DO ME la propria quota dell'eredità lasciata dal coniuge MA De NC senza avergli consentito di esercitare la prelazione cui aveva diritto come coerede ai sensi dell'art. 732 cod. civ., convenne l'alienante e l'acquirente, davanti al Tribunale
di Lanciano, per il riscatto di detta quota.
Il ME, costituitosi in giudizio, eccepì che l'attore non era legittimato al riscatto, perché aveva rinunziato al diritto di prelazione. Con sentenza del 12 gennaio 1990 il Tribunale respinse la domanda avendo ritenuto che l'attore aveva manifestato la volontà di rinunciare alla prelazione con una lettera inviata alla cognata il 16 dicembre 1985.
Il soccombente propose impugnazione negando di avere rinunziato alla prelazione con le sue generiche dichiarazioni contenute nella menzionata lettera. In particolare osservò che da questa era risultata la sua ignoranza in ordine al prezzo della vendita e addirittura la sua volontà contraria alla rinuncia. Dei convenuti, mentre il ME resistette al gravame, la RN rimase contumace.
Con sentenza del 19 luglio 1994 la Corte di appello de L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado, avendo ritenuto che il convenuto aveva manifestato nella lettera la sua volontà di rinunziare preventivamente al diritto di prelazione. Il De NC ricorre per cassazione con due motivi. Resiste con controricorso il ME.
Gli eredi della RN, nel frattempo deceduta, non si sono costituiti. Il difensore del ricorrente ha presentato sulle conclusioni del Pubblico Ministero delle brevi osservazioni scritte, delle quali deve dichiararsi l'inammissibilità non avendo il depositante partecipato alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunziando la violazione dell'art. 732 del codice civile e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di procedura civile, sostiene che la Corte d'appello ha erroneamente omesso di accertare se vi fosse stata o non una valida denuntiatio, la quale costituisce un presupposto necessario per l'esercizio del diritto di prelazione o per la sua rinuncia e deve, quindi, contenere una proposta di alienazione completa di tutte le sue condizioni, come affermato anche dalla giurisprudenza secondo cui il coerede può rinunciare al diritto di prelazione prima della denuntiatio, purché conosca le condizioni della vendita, essendo altrimenti la rinuncia nulla per indeterminatezza dell'oggetto. Ritiene la Corte, conformemente all'opinione della prevalente dottrina, che il coerede possa rinunziare al diritto di prelazione riconosciutogli dall'art. 732 del codice civile non solo con riferimento a una specifica proposta, in concreto notificatagli, che contenga tutti gli estremi dell'alienazione della quota (o di parte di essa) e in particolare del prezzo, ma anche preventivamente e perciò pure con riguardo ad un'alienazione progettata genericamente, giacché tale diritto si acquista insieme con la qualità ereditaria e, quindi, preesiste alla denuntiatio, la cui previsione normativa costituisce conferma della sua anteriorità. Deve anzi riconoscersi che solo quella preventiva è una rinunzia in senso tipico, in quanto l'altra, essendo manifestata dopo la notifica della proposta, si risolve piuttosto nel mancato esercizio del diritto di prelazione. Nella specie la Corte d'appello ha interpretato, in forza del suo potere discrezionale, la lettera in questione nel senso che in essa era contenuta una valida rinunzia preventiva del De NC al suo diritto di prelazione. E poiché per le ragioni esposte questa conclusione è corretta giuridicamente, deve ritenersi infondato il motivo di ricorso essendosi censurata con esso soltanto la configurabilità di tale rinunzia, mentre non si è criticata la motivazione con cui il Giudice d'appello ha ravvisato la sussistenza in concreto della rinunzia preventiva, pur essendosi formalmente denunziato anche il vizio di motivazione mediante il richiamato dell'art. 360 n. 5 del codice di procedura civile. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello omesso di rilevare che il De NC aveva manifestato una rinunzia al diritto di prelazione nulla perché condizionata alla vendita di una porzione immobiliare a persona da lui indicata. Anche questo motivo è infondato perché si risolve in una inammissibile critica rivolta alla motivata interpretazione della lettera con la quale la Corte d'appello ha negato qualsiasi condizionamento della rinunzia al diritto di prelazione. Consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente e il controricorrente. Roma 23 aprile 1998.
Depositata in Cancelleria il 14/1/1999.