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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9320/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale di Firenze
Sezione Protezione Internazionale
Il Giudice Caterina Condò nel procedimento tra
rappresentato e difeso dall'avv.to Sabrina Serroni, Parte_1
ricorrente
e
di Pistoia in persona del Dirigente p.t., Controparte_1
convenuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, revocare il Decreto impugnato e accertare il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Per la convenuta, per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
pagina 1 di 4 Fatto e diritto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento Pr Nr 25/2024 Reg. Arch. emesso dalla
Questura di Pistoia in data 10.07.2024, notificato il 22.07.2024, di rigetto dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per coesione con la sorella cittadina Parte_2
italiana. Egli ha esposto di convivere con la medesima, contestando quindi l'accertamento negativo del presupposto della convivenza da parte della Polizia Municipale e il conseguente rigetto da parte del Questore sulla base degli “accertamenti svolti dalla polizia municipale di
Agliana in quella via San Nicolao n. 26 ove l'istante ha dichiarato di abitare, (…)”; il ricorrente pertanto ha chiesto di “revocare il decreto emesso dal Questore e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
La scrivente ha fissato udienza per la comparizione delle parti al 20.3.2025.
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, costituitasi nel presente procedimento, nella comparsa depositata in data in data 4.3.2025 ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando che, “come rilevabile dal contenuto dell'allegata comunicazione della Polizia Municipale di Agliana, l'istante era assente nel corso del sopralluogo effettuato presso l'abitazione alle ore 16,45 dell'8 febbraio 2024. In quella circostanza erano presenti sorella del ricorrente, e la di lei Persona_1
figlia la quale riferiva che lo zio non abitava più lì, in quanto viveva a Campi Bisenzio (FI) a casa di amici. La madre, oltre a non smentire quanto affermato dalla minore, non permetteva neanche agli agenti della Polizia Municipale di entrare all'interno dell'abitazione per controllare se il fratello disponeva di un posto letto e di un armadio dove riporre i propri effetti personali, avvalorando, di fatto, quanto riferito dalla ragazza circa la non convivenza tra i congiunti”.
Con note scritte del 20 marzo 2025, parte ricorrente ha contestato le risultanze dell'accertamento della polizia municipale, evidenziando l'assenza di un verbale contenente le dichiarazioni della sorella del ricorrente, e ha messo in dubbio la validità delle dichiarazioni rese dalla nipote minorenne.
Nel merito, si osserva come la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno di parte ricorrente si debba inquadrare nell'ambito del combinato disposto degli articoli 19, comma pagina 2 di 4 2, lettera c) del D.Lgs. n. 286/1998 e 28, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 394/1999: tale permesso di soggiorno deriva, quindi, dal divieto di espulsione dello straniero convivente con il parente entro il secondo grado di nazionalità italiana e dal conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. L'art. 19, comma 2, lettera c) D.lgs.
n. 286/1998, infatti, dispone che “Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art.
13, comma 1, nei confronti: c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana.” A norma dell'art. 28, comma 1, lettera b) D.P.R. n. 394/1999, inoltre,
è previsto, che “Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: b) per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico.”.
Per giurisprudenza della Corte di Cassazione, “affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza effettiva, come prescritto dal combinato disposto del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28 e dell'art. 19, comma
2, lett. c) T.U.I.” (v. Cass. 7427/2020; Cass. 25315/2020; Cass. 28201/2021 e Cass.
26629/2021).
Ciò posto, riguardo a tale presupposto oggettivo, è da condividersi la valutazione svolta dalla Questura di Pistoia sulla mancanza del necessario requisito della convivenza da fratelli.
Infatti, nel caso di specie, tale requisito non risulta dimostrato.
Parte ricorrente, quale mezzo di prova della convivenza, ha prodotto quattro fotografie che vedono il ricorrente intrattenersi con una bambina, dalle quali, tuttavia, non può inferirsi la circostanza della convivenza del ricorrente con la sorella.
In senso negativo, rispetto a tale assunto, deve valutarsi l'accertamento eseguito dalla Polizia
Municipale di Agliana con il sopralluogo effettuato presso l'abitazione della sorella del ricorrente alle ore 16,45 dell'8 febbraio 2024. Sebbene si tratti di una comunicazione alla
Questura sulle risultanze del sopralluogo, e non si possa qualificare come un verbale, tale documento ha quantomeno una portata indiziaria, liberamente apprezzabile in questa sede, sui fatti della presenza, durante il sopralluogo, di sorella del ricorrente e Persona_1
di sua figlia, la quale ha riferito che lo zio non abitava più con loro, ma viveva a Campi
pagina 3 di 4 Bisenzio a casa di amici, della circostanza che la madre non abbia smentito le dichiarazioni della figlia, e non abbia permesso agli agenti della Polizia Municipale di entrare all'interno dell'abitazione per verificare la presenza di beni personali del ricorrente.
L'accertamento, compiuto da un soggetto terzo, istituzionalmente deputato a tale scopo, appare alquanto affidabile in questa sede, oltre che per l'attendibilità della fonte, poiché esso non è stato smentito da prove addotte da parte ricorrente. Le prove per testi indicate a pag. 2 e 3 del ricorso, infatti, non sono ammissibili: i primi tre capitoli riguardano circostanze generiche, prive di ogni riferimento temporale, inidonee quindi a superare le dichiarazioni raccolte dalla Polizia Municipale, secondo cui il ricorrente “non abita più a questo indirizzo” (cfr. comunicazione allegata alla comparsa della convenuta); la prova per testi di cui al quarto capitolo, a conferma dell'identità delle persone ritratte nelle fotografie prodotte (che ritraggono il ricorrente che gioca con la nipote a casa della sorella), invece, appare irrilevante, considerato che non è idonea a dimostrare l'effettiva e perdurante convivenza del ricorrente con la sorella.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Nonostante la soccombenza, le spese possono essere compensate, dovendosi valutare la vicenda umana di allontanamento del ricorrente dal proprio Paese di origine.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
FIRENZE, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale di Firenze
Sezione Protezione Internazionale
Il Giudice Caterina Condò nel procedimento tra
rappresentato e difeso dall'avv.to Sabrina Serroni, Parte_1
ricorrente
e
di Pistoia in persona del Dirigente p.t., Controparte_1
convenuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, revocare il Decreto impugnato e accertare il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Per la convenuta, per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
pagina 1 di 4 Fatto e diritto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento Pr Nr 25/2024 Reg. Arch. emesso dalla
Questura di Pistoia in data 10.07.2024, notificato il 22.07.2024, di rigetto dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per coesione con la sorella cittadina Parte_2
italiana. Egli ha esposto di convivere con la medesima, contestando quindi l'accertamento negativo del presupposto della convivenza da parte della Polizia Municipale e il conseguente rigetto da parte del Questore sulla base degli “accertamenti svolti dalla polizia municipale di
Agliana in quella via San Nicolao n. 26 ove l'istante ha dichiarato di abitare, (…)”; il ricorrente pertanto ha chiesto di “revocare il decreto emesso dal Questore e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
La scrivente ha fissato udienza per la comparizione delle parti al 20.3.2025.
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, costituitasi nel presente procedimento, nella comparsa depositata in data in data 4.3.2025 ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando che, “come rilevabile dal contenuto dell'allegata comunicazione della Polizia Municipale di Agliana, l'istante era assente nel corso del sopralluogo effettuato presso l'abitazione alle ore 16,45 dell'8 febbraio 2024. In quella circostanza erano presenti sorella del ricorrente, e la di lei Persona_1
figlia la quale riferiva che lo zio non abitava più lì, in quanto viveva a Campi Bisenzio (FI) a casa di amici. La madre, oltre a non smentire quanto affermato dalla minore, non permetteva neanche agli agenti della Polizia Municipale di entrare all'interno dell'abitazione per controllare se il fratello disponeva di un posto letto e di un armadio dove riporre i propri effetti personali, avvalorando, di fatto, quanto riferito dalla ragazza circa la non convivenza tra i congiunti”.
Con note scritte del 20 marzo 2025, parte ricorrente ha contestato le risultanze dell'accertamento della polizia municipale, evidenziando l'assenza di un verbale contenente le dichiarazioni della sorella del ricorrente, e ha messo in dubbio la validità delle dichiarazioni rese dalla nipote minorenne.
Nel merito, si osserva come la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno di parte ricorrente si debba inquadrare nell'ambito del combinato disposto degli articoli 19, comma pagina 2 di 4 2, lettera c) del D.Lgs. n. 286/1998 e 28, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 394/1999: tale permesso di soggiorno deriva, quindi, dal divieto di espulsione dello straniero convivente con il parente entro il secondo grado di nazionalità italiana e dal conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. L'art. 19, comma 2, lettera c) D.lgs.
n. 286/1998, infatti, dispone che “Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art.
13, comma 1, nei confronti: c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana.” A norma dell'art. 28, comma 1, lettera b) D.P.R. n. 394/1999, inoltre,
è previsto, che “Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: b) per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico.”.
Per giurisprudenza della Corte di Cassazione, “affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza effettiva, come prescritto dal combinato disposto del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28 e dell'art. 19, comma
2, lett. c) T.U.I.” (v. Cass. 7427/2020; Cass. 25315/2020; Cass. 28201/2021 e Cass.
26629/2021).
Ciò posto, riguardo a tale presupposto oggettivo, è da condividersi la valutazione svolta dalla Questura di Pistoia sulla mancanza del necessario requisito della convivenza da fratelli.
Infatti, nel caso di specie, tale requisito non risulta dimostrato.
Parte ricorrente, quale mezzo di prova della convivenza, ha prodotto quattro fotografie che vedono il ricorrente intrattenersi con una bambina, dalle quali, tuttavia, non può inferirsi la circostanza della convivenza del ricorrente con la sorella.
In senso negativo, rispetto a tale assunto, deve valutarsi l'accertamento eseguito dalla Polizia
Municipale di Agliana con il sopralluogo effettuato presso l'abitazione della sorella del ricorrente alle ore 16,45 dell'8 febbraio 2024. Sebbene si tratti di una comunicazione alla
Questura sulle risultanze del sopralluogo, e non si possa qualificare come un verbale, tale documento ha quantomeno una portata indiziaria, liberamente apprezzabile in questa sede, sui fatti della presenza, durante il sopralluogo, di sorella del ricorrente e Persona_1
di sua figlia, la quale ha riferito che lo zio non abitava più con loro, ma viveva a Campi
pagina 3 di 4 Bisenzio a casa di amici, della circostanza che la madre non abbia smentito le dichiarazioni della figlia, e non abbia permesso agli agenti della Polizia Municipale di entrare all'interno dell'abitazione per verificare la presenza di beni personali del ricorrente.
L'accertamento, compiuto da un soggetto terzo, istituzionalmente deputato a tale scopo, appare alquanto affidabile in questa sede, oltre che per l'attendibilità della fonte, poiché esso non è stato smentito da prove addotte da parte ricorrente. Le prove per testi indicate a pag. 2 e 3 del ricorso, infatti, non sono ammissibili: i primi tre capitoli riguardano circostanze generiche, prive di ogni riferimento temporale, inidonee quindi a superare le dichiarazioni raccolte dalla Polizia Municipale, secondo cui il ricorrente “non abita più a questo indirizzo” (cfr. comunicazione allegata alla comparsa della convenuta); la prova per testi di cui al quarto capitolo, a conferma dell'identità delle persone ritratte nelle fotografie prodotte (che ritraggono il ricorrente che gioca con la nipote a casa della sorella), invece, appare irrilevante, considerato che non è idonea a dimostrare l'effettiva e perdurante convivenza del ricorrente con la sorella.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Nonostante la soccombenza, le spese possono essere compensate, dovendosi valutare la vicenda umana di allontanamento del ricorrente dal proprio Paese di origine.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
FIRENZE, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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