Sentenza 14 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/2001, n. 8055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8055 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE SEZIONE8055 /0 1 Oggetto ENDITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 4187/99 Cron. 18548 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Rep. 2918 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere - -- Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud.15/02/01 Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE - ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: Pic Resa dal Sig. IL SOLE 24 ORE AN FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA per din .
1.4 GIU 2001 VIA CHIANA 48, presso lo studio dell'avvocato ALEANDRI STEFANO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente LL M
contro
AL EL;
DF455780 - intimato avverso la sentenza n. 8955/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 15/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 udienza del 15/02/01 dal Consigliere Dott. Ettore 282 BUCCIANTE;
-1- Mm udito 1'Avvocato Stefano ALEANDRI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. ! -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 15 novembre 1996 il Giudice pace di Roma, in accoglimento della domanda di proposta da AN OR nei confronti di LO AL, dichiarò che 1'8 febbraio 1995 l'attore aveva ceduto al convenuto un veicolo Land Rover Discovery e ordinò al conservatore del pubblico registro automobilistico di provvedere alle relative annotazioni. Impugnata da LO AL, la decisione è stata riformata dal Tribunale di Roma, che con sentenza del 15 maggio 1998, pronunciata nella contumacia di AN OR, ha respinto la domanda di costui. Contro la sentenza di appello ha proposto ri- corso per cassazione AN OR, in base a un unico motivo. LO AL non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il motivo addotto a sostegno del ricorso, AN OR lamenta che l'appello di Carme- lo AL non sia stato dichiarato inammissibi- le, come avrebbe dovuto essere, data la sua tardività. La doglianza è fondata. 4187/1999 Risulta dagli atti che le notificazioni della sentenza del Giudice di pace e dell'atto intro- duttivo del giudizio di secondo grado sono avve- nute, rispettivamente, il 5 agosto e il 16 otto- bre 1997. Tenendo conto della sospensione dei termini nel periodo feriale, la seconda risulta quindi compiuta trentuno giorni dopo la prima. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di - dalla quale non vi è ragione di questa Corte stante la sua piena aderenza alla discostarsi, lettera e alla ratio di quanto è disposto dal- 11 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 l'art. termini che avrebbero inizio tra il 1 agosto e il 15 settembre decorrono dal successivo giorno 16, che quindi va computato: V., da ultimo, Cass. 22 maggio 2000 n. 6635. Il ricorso pertanto deve essere accolto, con conseguente cassazione senza rinvio della senten- za impugnata. Le spese dei giudizi di appello e di legitti- mità vengono compensate tra le parti, per giusti motivi. DISPOSITIVO La Corte accoglie il ricorso;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
compensa tra le 4187/1999 Mm. parti le quello di Roma, 4187/199 spese giudizio di appello e di del legittimità. 15 febbraio 2001 * Foukutt Часы Вы слий IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 14 016. 2001 Roma Agenzia delle Entrate 10 Ufficio di Roma 10-08 450w Iscritto a ruolo il ruolo 768 TOT 280000 Art. ..... л5 9 с