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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/05/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2921/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. MORSANUTTO GIOVANNA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
TELESI ALESSIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 21 febbraio 2025 e cioè
1 per parte ricorrete “Nel merito, previa reiezione delle domande avversarie: 1)
Dichiararsi che nulla è dovuto reciprocamente tra le parti a titolo di mantenimento o ad altro titolo conseguente al matrimonio, compreso eventuale assegno divorzile e pertanto revocare ogni obbligo di mantenimento imposto al signor verso la IG o in subordine, ridurlo al CP_1 CP_2
minimo; 2) Darsi atto che i figli sono indipendenti economicamente e revocare ogni obbligo di contribuzione da parte del padre nei loro confronti. 3) Spese di lite rifuse In via istruttoria Si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori indicati in atti e comunque nella memoria di data 08.02.24, ovvero l'interpello della resistente e la prova per testi ivi indicata”.
per parte resistente “1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in data Controparte_1 Controparte_2
26 luglio 1986; 2) disporre in via definitiva l'obbligo a carico del sig. di CP_1
corrispondere alla IG , a decorrere dalla domanda sino Controparte_2
ad ottobre 2023, un assegno divorzile nella misura di € 600,00, e di almeno €
700,00 mensili - o nella diversa maggiore misura che risulterà di giustizia - dal novembre 2023, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) Con
rifusione di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Con sentenza parziale n. 17/2024 pubblicata il 10 gennaio 2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Nel caso di specie occorre rilevare quanto segue:
2 è pacifico che i figli della coppia siano ormai economicamente autonomi, così
come dichiarato all'udienza presidenziale al punto che, già in via provvisoria,
sull'accordo delle parti, si è disposta la revoca dell'obbligo al mantenimento in capo al padre. Rimane controversa tra le parti la sussistenza o meno del diritto all'assegno divorzile in capo alla convenuta, la quale ha avanzato la relativa domanda.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.1. Assegno divorzile.
Per quanto concerne la domanda formulata dalla convenuta volta all'attribuzione di un assegno divorzile a proprio favore, occorre osservare quanto segue.
Ai sensi dell'art. 5, sesto comma, legge 898/1970 “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può
procurarseli per ragioni oggettive”. Sul punto, le Sezioni Unite con la nota sentenza n. 18287/2018 hanno pronunciato i seguenti principi di diritto: “Il
riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla
3 quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare,
alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi,
in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”;
“All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”; “La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
Ne consegue che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve.
Pertanto, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970:
- sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte del coniuge richiedente;
- sia della necessità di compensare il coniuge richiedente per il particolare
4 contributo, che dimostri di avere dato, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale.
Non assumono rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma
è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (cfr. Cass. civ. n. 21234 del
09/08/2019).
Il giudice, dunque, è chiamato in concreto a verificare:
a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni);
b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari (cfr. Cass. civ. Ordinanza n. 22738 del 11/08/2021).
Orbene, ciò premesso, al tempo della separazione consensuale, omologata nel
2004, le parti dichiaravano spontaneamente che la moglie percepiva un reddito mensile netto medio pari ad euro 540,00 e che il marito era titolare di ditta individuale e dichiarava euro 3.500,00 mensili;
nella medesima occasione la moglie trasferì la propria quota della casa familiare (oggetto di fondo patrimoniale) verso il corrispettivo di euro 150.000,00 che la moglie avrebbe
5 investito nell'acquisto di immobile ove vivere (così gli accordi come da ricorso del 2004).
Con l'introduzione dell'odierno porcesso, il ricorrente aveva dichiarato di essere occupato come socio di un'impresa edile;
ha documentato un reddito imponibile pari a circa € 20.000,00 annui, quale media degli anni per cui è stata depositata dichiarazione dei redditi;
il ricorrente ha dichiarato di abitare presso la ex casa familiare, e di avere un altro figlio di anni 7, nato da una successiva relazione. È proprietario di due beni immobili e di diversi terreni
(come da visura allegata).
In corso di causa ha documentato di aver percepito nell'anno di imposta 2022
un reddito complessivo di circa 40.000,00 (inclusi canoni di locazione, per un imponibili pari a circa 30.000,00); le buste paga prodotte attestano una media mensile pari ad euro 1.800,00, poi ridotto per malattia;
ha dichiarato che da luglio 2023 è stato dichiarato invalido e percepisce pensione pari ad euro
1.300,00/1.400,00 mensili;
ha documentato delibera della società Parte_1
con cui si dà consenso al suo recesso e si determina il rimborso
[...]
della sua partecipazione, pari ad euro 500.000,00, con le modalità ivi indicate.
La resistente ha documentato di essere occupata come operaia e di percepire un reddito mensile medio netto pari ad € 620,00 circa, calcolato su dodici mensilità; è proprietaria dell'immobile ove vive.
Nell'anno di imposta 2022 ha percepito un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.000,00 mensili (su base dodici, v. dichiarazione dei redditi);
Nell'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito mensile netto pari a circa
700,00 euro, su base dodici (v. dichiarazione dei redditi in atti). Nel luglio 2023
si è dimessa volontariamente dal lavoro;
ha continuato a lavorare con contratti precari e percependo importi mensili modesti, non oltre i 400,00 euro mensili,
oppure modestissima indennità Naspi, come si evince dagli estratti di conto corrente allegati per l'udienza di precisazione delle conclusioni. Benché abbia documentato patologie, non è dimostrata una inabilità lavorativa, anche se
6 l'età anagrafica e l'assenza di competenze specifiche compromette indubbiamente la possibilità di implementare la propria occupazione.
È evidente che, rispetto al tempo della separazione, permane il forte squilibrio economico dei coniugi: anche se è diminuita la redditualità dell'ex marito, in quanto in pensione e invalido, è aumentata significativamente la patrimonialità, giacché è creditore di euro 500.000,00 per la liquidazione di quota societaria, in parte già corrisposta. La convenuta, invece, nonostante sia proprietaria dell'immobile ove vive, può procacciarsi – anche considerando la potenziale capacità lavorativa – un reddito inferiore alla soglia di povertà
(calcolata dall'Istat in euro 900,00 mensili, per la regione di residenza, età
anagrafica, piccolo comune).
Ne consegue che la convenuta non ha adeguati redditi propri ed è
oggettivamente impossibilitata a procurarsi maggiori mezzi di sussistenza.
Sussiste, pertanto, il diritto all'assegno divorzile nella sua componente assistenziale, mentre rimane indimostrato il contributo dato dall'ex coniuge alla formazione del patrimonio del ricorrente.
Appare equo, pertanto, riconoscere alla convenuta un assegno divorzile nella misura di euro 500,00 mensili (la somma è superiore alla proposta conciliativa,
perché successivamente all'ordinanza con cui si è promossa conciliazione la convenuta ha dimostrato l'ulteriore sopravvenuta contrazione del proprio reddito). La decorrenza sarà stabilita dalla pubblicazione della sentenza costitutiva di divorzio, poiché con la stessa sorge il diritto all'assegno divorzile. Sino a tale data permarrà l'assegno di mantenimento di cui ai provvedimenti provvisori.
3. Spese di lite.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
7 provvede:
revoca, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo al mantenimento in capo a a favore dei figli maggiorenni ed economicamente Controparte_1
autonomi;
determina in 500,00 euro mensili l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da in favore di da corrispondersi presso il Controparte_1 Controparte_2
di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza parziale di divorzio, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa sino a tale data, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 27/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2921/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. MORSANUTTO GIOVANNA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
TELESI ALESSIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 21 febbraio 2025 e cioè
1 per parte ricorrete “Nel merito, previa reiezione delle domande avversarie: 1)
Dichiararsi che nulla è dovuto reciprocamente tra le parti a titolo di mantenimento o ad altro titolo conseguente al matrimonio, compreso eventuale assegno divorzile e pertanto revocare ogni obbligo di mantenimento imposto al signor verso la IG o in subordine, ridurlo al CP_1 CP_2
minimo; 2) Darsi atto che i figli sono indipendenti economicamente e revocare ogni obbligo di contribuzione da parte del padre nei loro confronti. 3) Spese di lite rifuse In via istruttoria Si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori indicati in atti e comunque nella memoria di data 08.02.24, ovvero l'interpello della resistente e la prova per testi ivi indicata”.
per parte resistente “1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in data Controparte_1 Controparte_2
26 luglio 1986; 2) disporre in via definitiva l'obbligo a carico del sig. di CP_1
corrispondere alla IG , a decorrere dalla domanda sino Controparte_2
ad ottobre 2023, un assegno divorzile nella misura di € 600,00, e di almeno €
700,00 mensili - o nella diversa maggiore misura che risulterà di giustizia - dal novembre 2023, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) Con
rifusione di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Con sentenza parziale n. 17/2024 pubblicata il 10 gennaio 2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Nel caso di specie occorre rilevare quanto segue:
2 è pacifico che i figli della coppia siano ormai economicamente autonomi, così
come dichiarato all'udienza presidenziale al punto che, già in via provvisoria,
sull'accordo delle parti, si è disposta la revoca dell'obbligo al mantenimento in capo al padre. Rimane controversa tra le parti la sussistenza o meno del diritto all'assegno divorzile in capo alla convenuta, la quale ha avanzato la relativa domanda.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.1. Assegno divorzile.
Per quanto concerne la domanda formulata dalla convenuta volta all'attribuzione di un assegno divorzile a proprio favore, occorre osservare quanto segue.
Ai sensi dell'art. 5, sesto comma, legge 898/1970 “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può
procurarseli per ragioni oggettive”. Sul punto, le Sezioni Unite con la nota sentenza n. 18287/2018 hanno pronunciato i seguenti principi di diritto: “Il
riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla
3 quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare,
alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi,
in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”;
“All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”; “La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
Ne consegue che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve.
Pertanto, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970:
- sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte del coniuge richiedente;
- sia della necessità di compensare il coniuge richiedente per il particolare
4 contributo, che dimostri di avere dato, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale.
Non assumono rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma
è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (cfr. Cass. civ. n. 21234 del
09/08/2019).
Il giudice, dunque, è chiamato in concreto a verificare:
a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni);
b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari (cfr. Cass. civ. Ordinanza n. 22738 del 11/08/2021).
Orbene, ciò premesso, al tempo della separazione consensuale, omologata nel
2004, le parti dichiaravano spontaneamente che la moglie percepiva un reddito mensile netto medio pari ad euro 540,00 e che il marito era titolare di ditta individuale e dichiarava euro 3.500,00 mensili;
nella medesima occasione la moglie trasferì la propria quota della casa familiare (oggetto di fondo patrimoniale) verso il corrispettivo di euro 150.000,00 che la moglie avrebbe
5 investito nell'acquisto di immobile ove vivere (così gli accordi come da ricorso del 2004).
Con l'introduzione dell'odierno porcesso, il ricorrente aveva dichiarato di essere occupato come socio di un'impresa edile;
ha documentato un reddito imponibile pari a circa € 20.000,00 annui, quale media degli anni per cui è stata depositata dichiarazione dei redditi;
il ricorrente ha dichiarato di abitare presso la ex casa familiare, e di avere un altro figlio di anni 7, nato da una successiva relazione. È proprietario di due beni immobili e di diversi terreni
(come da visura allegata).
In corso di causa ha documentato di aver percepito nell'anno di imposta 2022
un reddito complessivo di circa 40.000,00 (inclusi canoni di locazione, per un imponibili pari a circa 30.000,00); le buste paga prodotte attestano una media mensile pari ad euro 1.800,00, poi ridotto per malattia;
ha dichiarato che da luglio 2023 è stato dichiarato invalido e percepisce pensione pari ad euro
1.300,00/1.400,00 mensili;
ha documentato delibera della società Parte_1
con cui si dà consenso al suo recesso e si determina il rimborso
[...]
della sua partecipazione, pari ad euro 500.000,00, con le modalità ivi indicate.
La resistente ha documentato di essere occupata come operaia e di percepire un reddito mensile medio netto pari ad € 620,00 circa, calcolato su dodici mensilità; è proprietaria dell'immobile ove vive.
Nell'anno di imposta 2022 ha percepito un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.000,00 mensili (su base dodici, v. dichiarazione dei redditi);
Nell'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito mensile netto pari a circa
700,00 euro, su base dodici (v. dichiarazione dei redditi in atti). Nel luglio 2023
si è dimessa volontariamente dal lavoro;
ha continuato a lavorare con contratti precari e percependo importi mensili modesti, non oltre i 400,00 euro mensili,
oppure modestissima indennità Naspi, come si evince dagli estratti di conto corrente allegati per l'udienza di precisazione delle conclusioni. Benché abbia documentato patologie, non è dimostrata una inabilità lavorativa, anche se
6 l'età anagrafica e l'assenza di competenze specifiche compromette indubbiamente la possibilità di implementare la propria occupazione.
È evidente che, rispetto al tempo della separazione, permane il forte squilibrio economico dei coniugi: anche se è diminuita la redditualità dell'ex marito, in quanto in pensione e invalido, è aumentata significativamente la patrimonialità, giacché è creditore di euro 500.000,00 per la liquidazione di quota societaria, in parte già corrisposta. La convenuta, invece, nonostante sia proprietaria dell'immobile ove vive, può procacciarsi – anche considerando la potenziale capacità lavorativa – un reddito inferiore alla soglia di povertà
(calcolata dall'Istat in euro 900,00 mensili, per la regione di residenza, età
anagrafica, piccolo comune).
Ne consegue che la convenuta non ha adeguati redditi propri ed è
oggettivamente impossibilitata a procurarsi maggiori mezzi di sussistenza.
Sussiste, pertanto, il diritto all'assegno divorzile nella sua componente assistenziale, mentre rimane indimostrato il contributo dato dall'ex coniuge alla formazione del patrimonio del ricorrente.
Appare equo, pertanto, riconoscere alla convenuta un assegno divorzile nella misura di euro 500,00 mensili (la somma è superiore alla proposta conciliativa,
perché successivamente all'ordinanza con cui si è promossa conciliazione la convenuta ha dimostrato l'ulteriore sopravvenuta contrazione del proprio reddito). La decorrenza sarà stabilita dalla pubblicazione della sentenza costitutiva di divorzio, poiché con la stessa sorge il diritto all'assegno divorzile. Sino a tale data permarrà l'assegno di mantenimento di cui ai provvedimenti provvisori.
3. Spese di lite.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
7 provvede:
revoca, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo al mantenimento in capo a a favore dei figli maggiorenni ed economicamente Controparte_1
autonomi;
determina in 500,00 euro mensili l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da in favore di da corrispondersi presso il Controparte_1 Controparte_2
di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza parziale di divorzio, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa sino a tale data, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 27/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
8