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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/02/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3750 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Rosa Stefanelli e con domicilio presso lo Studio legale Stefanelli sito in Taranto alla via Venezia n. 204; pec: Email_1 parte appellante
CONTRO c.f./P.Iva , in p.l.r.p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Silvio Caroli, pec: Email_2 parte appellata
, c.f. residente in [...]CP_2 C.F._2
(TA) alla via Villanova n. 22. parte appellata contumace
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale – Appello. CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 00.01 del 30.01.2025, le parti costituite hanno discusso la causa depositando note di trattazione scritta, con le quali si sono riportate ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite
adiva il Giudice di Pace di Taranto per sentir condannare Parte_1
, in solido con la compagnia assicurativa CP_2 Controparte_1
al risarcimento del danno materiale derivante dal sinistro stradale
[...] avvenuto in località Marina di Pulsano il 22.04.2017.
Tribunale di Taranto
A fondamento della domanda deduceva:
- che alle ore 15.30 circa, stava percorrendo, alla guida della propria autovettura CI US, viale della LU, quando, giunto all'intersezione con via Mimose, veniva attinto dall'auto CI Y condotta da , di proprietà di ed assicurata Persona_1 CP_2 per la r.c.a. presso la compagnia Controparte_3
- che il veicolo proveniente da via Mimose impegnava l'incrocio, con l'intento di svoltare a destra, senza rispettare il segnale di stop;
- che l'impatto avveniva tra la parte anteriore sinistra del veicolo lancia Y e la parte laterale destra della Parte_2
- che a causa dell'urto la terminava nella corsia opposta, Parte_2 impattando, con la propria parte anteriore sinistra, la parte anteriore sinistra di una Fiat Punto che sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia;
- che il sinistro avveniva per esclusiva responsabilità del conducente del mezzo assicurato da il quale sottoscriveva Controparte_1 modello CAI. Concludeva per la condanna dei convenuti al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di in euro 2.768,00, oltre iva, per i danni subiti dal veicolo. Inoltre chiedeva il riconoscimento dei danni derivanti dal fermo tecnico, limitando la complessiva condanna entro il massimale di € 5.200,00. Si costituiva in giudizio la sola compagnia convenuta, contestando l'avversa domanda nell' an e nel quantum e chiedendone il rigetto. Deduceva:
- che il perito incaricato dalla compagnia aveva appurato che i danni riportati dalla CI Y del convenuto erano riconducibili ad un precedente sinistro;
- che, sempre secondo il perito, il veicolo era collocato nello stesso posto in cui si trovava al momento della precedente perizia, sicché sembrava che non fosse stato mai spostato da quel luogo;
- che, dall'esame della scatola nera, risultava: che, alle ore 15.25, l'auto si trovava in sosta su via dei Gigli a Marina di Pulsano;
che, alle ore 15.31, si era immessa sulla SP 121, per poi arrestarsi di nuovo alle ore 15.38 in via Villanova;
che il sistema satellitare non aveva rilevato alcun evento crash;
- che l'unico urto che si era verificato era quello tra la e la Parte_2
Fiat Punto, essendo rimasta estranea al sinistro la CI Y.
- che i danni presenti sulla CI Y e la sono Parte_2 incompatibili rispetto alla dinamica del sinistro.
Tribunale di Taranto
Pur regolarmente evocato in giudizio, restava contumace. CP_2
Il Giudice di Pace, con l'impugnata sentenza, rigettava la domanda, rilevando:
che la compagnia assicurativa non aveva provato che i danni riportati dal veicolo CI Y erano imputabili ad un precedente sinistro, non avendo peraltro ottemperato all'ordine del giudice di esibire in giudizio la documentazione fotografica relativa al precedente sinistro in cui era rimasta coinvolta la CI Y di proprietà del convenuto;
che l'attore non aveva assolto al proprio onere probatorio, in quanto le dichiarazioni rese dal teste escusso erano generiche e gli esiti della c.t.u. avevano escluso la compatibilità dei danni riportati dal proprio veicolo rispetto a quelli riscontrati sul veicolo del convenuto;
che, ancora, la firma riportata sul modello c.a.i. era indecifrabile, sicché non poteva essere ricondotta né al conducente della CI Y, né al suo proprietario. Il giudice di pace compensava le spese di lite tra le parti, sul presupposto che la compagnia non aveva specificamente motivato il diniego dell'offerta risarcitoria, e, per il resto, poneva a carico di entrambe le parti le spese di c.t.u.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , contestando Parte_1
l'errata interpretazione delle risultanze probatorie e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Segnatamente, sostiene che il giudice di prime cure ha errato: nel considerare generiche le dichiarazioni del teste di parte attrice;
nel ritenere il modulo CAI inutilizzabile come fonte presuntiva di prova opponibile alla compagnia;
nel richiamare le dichiarazioni del TU nella parte in cui sosteneva che i danni fossero gli stessi di quelli presenti e denunciati in altro sinistro, benché la compagnia avesse omesso di depositare le foto dei danni subiti dalla lancia Y in entrambi i sinistri;
pertanto, nel ritenere la domanda risarcitoria non sufficientemente provata. Parte appellante ha inoltre chiesto l'acquisizione, ex art. 345 co. 3 c.p.c., della documentazione fotografica relativa al precedente sinistro in cui era rimasta coinvolta la CI Y del convenuto;
documentazione di cui esso appellante era entrato in possesso solo a seguito della richiesta di accesso agli atti formulata dopo la sentenza di primo grado, dato che non poteva essere a conoscenza dell'altro sinistro occorso al convenuto e dato che la compagnia assicurativa non aveva ottemperato all'ordine di esibizione.
non si è costituito neanche nel presente giudizio di appello. CP_2
Si è invece costituita la compagnia chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
Tribunale di Taranto
Con ordinanza del 29.04.2022, il precedente giudice istruttore ha ammesso la nuova documentazione, prodotta dall'appellante, relativa alle foto del precedente sinistro in cui era rimasta coinvolta la CI Y del convenuto, ritenendola indispensabile ai fini della rinnovazione della C.T.U. e, quindi, della decisione della causa.
2) Sui motivi di appello. Il gravame va accolto per le ragioni che seguono. In primo luogo va confermata la decisione del giudice istruttore di ritenere ammissibile la produzione in appello della nuova documentazione fotografica. Secondo quanto previsto dall'art. 345 c.p.c., nel giudizio di appello non possono essere prodotti documenti nuovi, salvo che la parte dimostri di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. L'interesse ad acquisire tali documenti (che non sono stati prodotti dalla compagnia convenuta) è sorto all'esito delle risultanze della C.T.U. espletata in primo grado, che, sulla base delle sole foto della CI Y scattate dopo il sinistro per cui è causa (come si evince dalla data del 19.05.2017 appressa sulle foto), ha escluso la compatibilità dei danni riportati dai veicoli per la loro sproporzione e per l'andamento delle deformazioni, giudicando lievi i danni presenti sulla CI US rispetto a quelli presenti sulla CI Y. Il giudice di pace, all'udienza del 6.11.2019, ha accolto l'istanza di esibizione della predetta documentazione fotografica formulata da parte attrice all'udienza del 21.03.2019, ossia dopo il deposito della c.t.u. In particolare, il giudice ha richiamato l'art. 210 c.p.c. e allo stesso tempo ha ritenuto di condividere la richiesta di acquisizione formulata dall'ausiliario c.t.u., ritenendo quindi di fatto ammissibile la richiesta con una implicita rimessione in termini di parte attrice (rispetto ai termini di cui all'art. 320 c.p.c.). La compagnia assicurativa non ha ottemperato all'ordine impartito dal giudice. Pertanto, dopo la pronuncia di rigetto di primo grado, , Parte_3 prima di promuovere l'appello, ha formulato istanza di accesso (in data 11.01.2021) agli atti ex art. 146 del codice delle assicurazioni e ha ottenuto la consegna della documentazione in questione. A parere di questo giudice, la mancata produzione di tali documenti in primo grado non è imputabile all'appellante, trattandosi di documenti di cui non era in possesso e rispetto ai quali il giudice di prime cure aveva accolto la sua istanza di esibizione, rimasta poi inevasa dalla compagnia assicurativa. In
Tribunale di Taranto
questo modo l'appellante è stato indotto a confidare nel contenuto dispositivo dell'ordine impartito dal giudice e nelle eventuali conseguenze negative per la parte che non vi ottempera. A fronte della pubblicazione della sentenza di rigetto, l'appellante si è poi tempestivamente attivato per ottenere dalla compagnia la suddetta documentazione. Ciò posto, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria possono ritenersi provati nei termini di seguito delineati. Dalla valutazione degli atti di causa, emergono elementi sufficienti a ritenere superata la presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. atteso:
che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il teste sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha Tes_1 confermato la dinamica del sinistro, dicendo che si trovava in auto fermo allo stop posto davanti alla strada percorsa dalla CI Y;
il teste ha riferito di aver visto la CI Y che non si fermava al segnale di stop, andando a colpire con la parte anteriore sinistra la fiancata destra della ha inoltre aggiunto che la CI US Parte_2 andava a terminare la propria corsa contro una Fiat Punto di colore verde che proveniva in senso contrario;
infine ha confermato che i danni riportati dalla CI US erano quelli raffigurati nelle foto prodotte dall'attore;
che, all'esito della rinnovazione in appello delle operazioni peritali, disposta alla luce del materiale fotografico acquisito in questa sede, il TU ha concluso, diversamente dal primo grado, per la compatibilità dei danni tra i veicoli coinvolti con la dinamica del sinistro per cui è causa;
in particolare, ha osservato: che nella precedenza perizia, pur avendo ritenuto che vi fosse corrispondenza tra i danni riportati dai veicoli per coincidenza tra i punti d'urto e loro altezze, aveva poi escluso la compatibilità dei danni sul rilievo della loro sproporzione;
che i danni presenti sulla CI Y nelle foto del 27/03/2017, e quindi anteriori al sinistro per cui è causa, risultano, però, diversi, anche per epoca di verificazione, rispetto a quelli raffigurati nelle foto del medesimo veicolo datate 19/05/2017; che, alla luce della nuova documentazione, i danni presenti sulla CI US sono compatibili con i danni presenti sulla CI Y, sia per entità che per andamento delle deformazioni dei rispettivi lamierati;
che il convenuto non si è presentato per rendere CP_5 interrogatorio formale;
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che i danni riportati dai veicoli trovano riscontro nella documentazione fotografica prodotta.
Di contro, non possono trarsi dalle risultanze della c.d. scatola nera elementi sulla base dei quali confutare la ricostruzione dei fatti dedotta da parte appellante. Preliminarmente va osservato che, non essendo stati ancora emanati i decreti volti a dare piena attuazione all'art 145 bis del d.lgs. n. 209/2005, i dati estratti dai dispositivi in parola non sono idonei a fornire piena prova dei fatti a cui si riferiscono, potendo al più valere quali meri indizi1. Nel caso di specie, le risultanze estratte dalla scatola nera non forniscono dati univocamente interpretabili, in quanto lo stesso dossier del dispositivo fa riferimento ad una denuncia del 22 aprile 2017 delle ore 15.30 in località Pulsano, via Mimose, per poi collocare il medesimo veicolo, tra le 15.23 e le 15.33, prima sulla SP 112, vale a dire su viale della LU (la strada percorsa dall'appellante), e poi su Viale dei Gigli. Inoltre, le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, il quale si trovava in auto su una strada che, intersecando quella da cui proveniva l'appellante, era posta in posizione frontale rispetto alla strada da cui si è immessa nella circolazione la CI Y, trovano riscontro nelle foto allegate alla c.t.u., dalle quali emerge la presenza di un vero e proprio incrocio in corrispondenza del luogo del sinistro. Peraltro non risulta che la compagnia abbia contestato il fatto che il sinistro si sia verificato nei luoghi ritratti nelle foto allegate alla c.t.u., essendosi solo limitata a sostenere che il veicolo CI non era stato coinvolto. Alla luce di quanto fin qui argomentato, il sinistro va ascritto in via esclusiva alla colposa condotta di guida del conducente il veicolo CI Y, che non ha rispetto il segnale di stop dal quale era gravato. Il fatto che la CI US abbia riportato danni sulla parte antero-laterale destra e che la CI Y abbia riportato danni sulla parte anteriore induce a ritenere che il conducente del veicolo CI US non avrebbe potuto fare alcunché per evitare il danno, essendo avvenuta la collisione quando quest'ultimo aveva già impegnato l'incrocio, percorrendolo peraltro sulla strada che beneficiava del diritto di
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precedenza2. Per quel che riguarda la quantificazione del danno, si può fare riferimento alle conclusioni rassegnate dal TU (del tutto condivisibili, in quanto incentrate sulle risultanze del listino Ania 2017), che lo ha determinato nella misura di € 1.667,60 (pari alla somma tra danno da collisione diretta e danno da collisione indiretta), oltre iva. Sulla stessa somma, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. In particolare, poiché la stessa è liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dal 22.04.2017, calcolati sulla somma di € 1667,60, oltre iva, svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria avente ad oggetto il fermo tecnico, dovendosi ritenere del tutto sfornita di prova in ordine alla necessità dell'appellante di servirsi del mezzo per il periodo di indisponibilità dello stesso.3
3) Sulle spese di lite Le spese del primo grado di giudizio, liquidate ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 ratione temporis vigente, mediante l'applicazione dei parametri minimi per la fase di studio e di introduzione (tenuto conto del valore effettivo della condanna, più prossimo allo scaglione minimo) e dei parametri medi per la fase istruttoria e decisionale (tenuto conto dell'istruttoria espletata), seguono
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la soccombenza e sono poste carico dei convenuti in solido tra di loro. Le spese del secondo grado di giudizio, liquidate ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 ratione temporis vigente al momento della decisione, mediante l'applicazione dei parametri minimi (tenuto conto del valore effettivo della domanda) seguono del pari la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti in solido tra di loro. Seguono infine la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti, in solido tra di loro, anche le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro per cui è causa va ascritta in via esclusiva al conducente del mezzo di proprietà del convenuto;
per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro 1.667,60, oltre iva, nonché oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento, in favore di
, delle spese di lite del giudizio di primo grado, che si Parte_1 liquidano in € 973,00 oltre iva e cpa e spese generali, oltre € 98,00 a titolo di c.u., € 27,00 per marca da bollo;
condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese di lite del presente grado di appello, che si liquidano
[...] in € 1.278,00 iva e cpa e spese generali, oltre € 147,00 a titolo di c.u., € 27,00 per bollo digitale;
pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra di loro, le spese di c.t.u. relative ad entrambi i giudizi
Così deciso in Taranto, in data 05/02/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. III, 16/05/2024, n.13725. ha chiarito che tale articolo è rimasto
“privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri”; 2 Cassazione civile , sez. VI , 19/11/2014 , n. 24676 Se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità (confermata la decisione del Tribunale, che aveva sì riconosciuto che la conducente non aveva rispettato il segnale di stop, ma aveva correttamente aggiunto che ciò non esauriva il dovuto accertamento sulla responsabilità del conducente del veicolo di proprietà della danneggiata). 3 “In tema di risarcimento del danno da fermo tecnico, che questo non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi” (Cassazione civile sez. III, 22/10/2024, n.27343).
, c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Rosa Stefanelli e con domicilio presso lo Studio legale Stefanelli sito in Taranto alla via Venezia n. 204; pec: Email_1 parte appellante
CONTRO c.f./P.Iva , in p.l.r.p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Silvio Caroli, pec: Email_2 parte appellata
, c.f. residente in [...]CP_2 C.F._2
(TA) alla via Villanova n. 22. parte appellata contumace
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale – Appello. CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 00.01 del 30.01.2025, le parti costituite hanno discusso la causa depositando note di trattazione scritta, con le quali si sono riportate ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite
adiva il Giudice di Pace di Taranto per sentir condannare Parte_1
, in solido con la compagnia assicurativa CP_2 Controparte_1
al risarcimento del danno materiale derivante dal sinistro stradale
[...] avvenuto in località Marina di Pulsano il 22.04.2017.
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A fondamento della domanda deduceva:
- che alle ore 15.30 circa, stava percorrendo, alla guida della propria autovettura CI US, viale della LU, quando, giunto all'intersezione con via Mimose, veniva attinto dall'auto CI Y condotta da , di proprietà di ed assicurata Persona_1 CP_2 per la r.c.a. presso la compagnia Controparte_3
- che il veicolo proveniente da via Mimose impegnava l'incrocio, con l'intento di svoltare a destra, senza rispettare il segnale di stop;
- che l'impatto avveniva tra la parte anteriore sinistra del veicolo lancia Y e la parte laterale destra della Parte_2
- che a causa dell'urto la terminava nella corsia opposta, Parte_2 impattando, con la propria parte anteriore sinistra, la parte anteriore sinistra di una Fiat Punto che sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia;
- che il sinistro avveniva per esclusiva responsabilità del conducente del mezzo assicurato da il quale sottoscriveva Controparte_1 modello CAI. Concludeva per la condanna dei convenuti al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di in euro 2.768,00, oltre iva, per i danni subiti dal veicolo. Inoltre chiedeva il riconoscimento dei danni derivanti dal fermo tecnico, limitando la complessiva condanna entro il massimale di € 5.200,00. Si costituiva in giudizio la sola compagnia convenuta, contestando l'avversa domanda nell' an e nel quantum e chiedendone il rigetto. Deduceva:
- che il perito incaricato dalla compagnia aveva appurato che i danni riportati dalla CI Y del convenuto erano riconducibili ad un precedente sinistro;
- che, sempre secondo il perito, il veicolo era collocato nello stesso posto in cui si trovava al momento della precedente perizia, sicché sembrava che non fosse stato mai spostato da quel luogo;
- che, dall'esame della scatola nera, risultava: che, alle ore 15.25, l'auto si trovava in sosta su via dei Gigli a Marina di Pulsano;
che, alle ore 15.31, si era immessa sulla SP 121, per poi arrestarsi di nuovo alle ore 15.38 in via Villanova;
che il sistema satellitare non aveva rilevato alcun evento crash;
- che l'unico urto che si era verificato era quello tra la e la Parte_2
Fiat Punto, essendo rimasta estranea al sinistro la CI Y.
- che i danni presenti sulla CI Y e la sono Parte_2 incompatibili rispetto alla dinamica del sinistro.
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Pur regolarmente evocato in giudizio, restava contumace. CP_2
Il Giudice di Pace, con l'impugnata sentenza, rigettava la domanda, rilevando:
che la compagnia assicurativa non aveva provato che i danni riportati dal veicolo CI Y erano imputabili ad un precedente sinistro, non avendo peraltro ottemperato all'ordine del giudice di esibire in giudizio la documentazione fotografica relativa al precedente sinistro in cui era rimasta coinvolta la CI Y di proprietà del convenuto;
che l'attore non aveva assolto al proprio onere probatorio, in quanto le dichiarazioni rese dal teste escusso erano generiche e gli esiti della c.t.u. avevano escluso la compatibilità dei danni riportati dal proprio veicolo rispetto a quelli riscontrati sul veicolo del convenuto;
che, ancora, la firma riportata sul modello c.a.i. era indecifrabile, sicché non poteva essere ricondotta né al conducente della CI Y, né al suo proprietario. Il giudice di pace compensava le spese di lite tra le parti, sul presupposto che la compagnia non aveva specificamente motivato il diniego dell'offerta risarcitoria, e, per il resto, poneva a carico di entrambe le parti le spese di c.t.u.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , contestando Parte_1
l'errata interpretazione delle risultanze probatorie e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Segnatamente, sostiene che il giudice di prime cure ha errato: nel considerare generiche le dichiarazioni del teste di parte attrice;
nel ritenere il modulo CAI inutilizzabile come fonte presuntiva di prova opponibile alla compagnia;
nel richiamare le dichiarazioni del TU nella parte in cui sosteneva che i danni fossero gli stessi di quelli presenti e denunciati in altro sinistro, benché la compagnia avesse omesso di depositare le foto dei danni subiti dalla lancia Y in entrambi i sinistri;
pertanto, nel ritenere la domanda risarcitoria non sufficientemente provata. Parte appellante ha inoltre chiesto l'acquisizione, ex art. 345 co. 3 c.p.c., della documentazione fotografica relativa al precedente sinistro in cui era rimasta coinvolta la CI Y del convenuto;
documentazione di cui esso appellante era entrato in possesso solo a seguito della richiesta di accesso agli atti formulata dopo la sentenza di primo grado, dato che non poteva essere a conoscenza dell'altro sinistro occorso al convenuto e dato che la compagnia assicurativa non aveva ottemperato all'ordine di esibizione.
non si è costituito neanche nel presente giudizio di appello. CP_2
Si è invece costituita la compagnia chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
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Con ordinanza del 29.04.2022, il precedente giudice istruttore ha ammesso la nuova documentazione, prodotta dall'appellante, relativa alle foto del precedente sinistro in cui era rimasta coinvolta la CI Y del convenuto, ritenendola indispensabile ai fini della rinnovazione della C.T.U. e, quindi, della decisione della causa.
2) Sui motivi di appello. Il gravame va accolto per le ragioni che seguono. In primo luogo va confermata la decisione del giudice istruttore di ritenere ammissibile la produzione in appello della nuova documentazione fotografica. Secondo quanto previsto dall'art. 345 c.p.c., nel giudizio di appello non possono essere prodotti documenti nuovi, salvo che la parte dimostri di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. L'interesse ad acquisire tali documenti (che non sono stati prodotti dalla compagnia convenuta) è sorto all'esito delle risultanze della C.T.U. espletata in primo grado, che, sulla base delle sole foto della CI Y scattate dopo il sinistro per cui è causa (come si evince dalla data del 19.05.2017 appressa sulle foto), ha escluso la compatibilità dei danni riportati dai veicoli per la loro sproporzione e per l'andamento delle deformazioni, giudicando lievi i danni presenti sulla CI US rispetto a quelli presenti sulla CI Y. Il giudice di pace, all'udienza del 6.11.2019, ha accolto l'istanza di esibizione della predetta documentazione fotografica formulata da parte attrice all'udienza del 21.03.2019, ossia dopo il deposito della c.t.u. In particolare, il giudice ha richiamato l'art. 210 c.p.c. e allo stesso tempo ha ritenuto di condividere la richiesta di acquisizione formulata dall'ausiliario c.t.u., ritenendo quindi di fatto ammissibile la richiesta con una implicita rimessione in termini di parte attrice (rispetto ai termini di cui all'art. 320 c.p.c.). La compagnia assicurativa non ha ottemperato all'ordine impartito dal giudice. Pertanto, dopo la pronuncia di rigetto di primo grado, , Parte_3 prima di promuovere l'appello, ha formulato istanza di accesso (in data 11.01.2021) agli atti ex art. 146 del codice delle assicurazioni e ha ottenuto la consegna della documentazione in questione. A parere di questo giudice, la mancata produzione di tali documenti in primo grado non è imputabile all'appellante, trattandosi di documenti di cui non era in possesso e rispetto ai quali il giudice di prime cure aveva accolto la sua istanza di esibizione, rimasta poi inevasa dalla compagnia assicurativa. In
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questo modo l'appellante è stato indotto a confidare nel contenuto dispositivo dell'ordine impartito dal giudice e nelle eventuali conseguenze negative per la parte che non vi ottempera. A fronte della pubblicazione della sentenza di rigetto, l'appellante si è poi tempestivamente attivato per ottenere dalla compagnia la suddetta documentazione. Ciò posto, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria possono ritenersi provati nei termini di seguito delineati. Dalla valutazione degli atti di causa, emergono elementi sufficienti a ritenere superata la presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. atteso:
che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il teste sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha Tes_1 confermato la dinamica del sinistro, dicendo che si trovava in auto fermo allo stop posto davanti alla strada percorsa dalla CI Y;
il teste ha riferito di aver visto la CI Y che non si fermava al segnale di stop, andando a colpire con la parte anteriore sinistra la fiancata destra della ha inoltre aggiunto che la CI US Parte_2 andava a terminare la propria corsa contro una Fiat Punto di colore verde che proveniva in senso contrario;
infine ha confermato che i danni riportati dalla CI US erano quelli raffigurati nelle foto prodotte dall'attore;
che, all'esito della rinnovazione in appello delle operazioni peritali, disposta alla luce del materiale fotografico acquisito in questa sede, il TU ha concluso, diversamente dal primo grado, per la compatibilità dei danni tra i veicoli coinvolti con la dinamica del sinistro per cui è causa;
in particolare, ha osservato: che nella precedenza perizia, pur avendo ritenuto che vi fosse corrispondenza tra i danni riportati dai veicoli per coincidenza tra i punti d'urto e loro altezze, aveva poi escluso la compatibilità dei danni sul rilievo della loro sproporzione;
che i danni presenti sulla CI Y nelle foto del 27/03/2017, e quindi anteriori al sinistro per cui è causa, risultano, però, diversi, anche per epoca di verificazione, rispetto a quelli raffigurati nelle foto del medesimo veicolo datate 19/05/2017; che, alla luce della nuova documentazione, i danni presenti sulla CI US sono compatibili con i danni presenti sulla CI Y, sia per entità che per andamento delle deformazioni dei rispettivi lamierati;
che il convenuto non si è presentato per rendere CP_5 interrogatorio formale;
Tribunale di Taranto
che i danni riportati dai veicoli trovano riscontro nella documentazione fotografica prodotta.
Di contro, non possono trarsi dalle risultanze della c.d. scatola nera elementi sulla base dei quali confutare la ricostruzione dei fatti dedotta da parte appellante. Preliminarmente va osservato che, non essendo stati ancora emanati i decreti volti a dare piena attuazione all'art 145 bis del d.lgs. n. 209/2005, i dati estratti dai dispositivi in parola non sono idonei a fornire piena prova dei fatti a cui si riferiscono, potendo al più valere quali meri indizi1. Nel caso di specie, le risultanze estratte dalla scatola nera non forniscono dati univocamente interpretabili, in quanto lo stesso dossier del dispositivo fa riferimento ad una denuncia del 22 aprile 2017 delle ore 15.30 in località Pulsano, via Mimose, per poi collocare il medesimo veicolo, tra le 15.23 e le 15.33, prima sulla SP 112, vale a dire su viale della LU (la strada percorsa dall'appellante), e poi su Viale dei Gigli. Inoltre, le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, il quale si trovava in auto su una strada che, intersecando quella da cui proveniva l'appellante, era posta in posizione frontale rispetto alla strada da cui si è immessa nella circolazione la CI Y, trovano riscontro nelle foto allegate alla c.t.u., dalle quali emerge la presenza di un vero e proprio incrocio in corrispondenza del luogo del sinistro. Peraltro non risulta che la compagnia abbia contestato il fatto che il sinistro si sia verificato nei luoghi ritratti nelle foto allegate alla c.t.u., essendosi solo limitata a sostenere che il veicolo CI non era stato coinvolto. Alla luce di quanto fin qui argomentato, il sinistro va ascritto in via esclusiva alla colposa condotta di guida del conducente il veicolo CI Y, che non ha rispetto il segnale di stop dal quale era gravato. Il fatto che la CI US abbia riportato danni sulla parte antero-laterale destra e che la CI Y abbia riportato danni sulla parte anteriore induce a ritenere che il conducente del veicolo CI US non avrebbe potuto fare alcunché per evitare il danno, essendo avvenuta la collisione quando quest'ultimo aveva già impegnato l'incrocio, percorrendolo peraltro sulla strada che beneficiava del diritto di
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precedenza2. Per quel che riguarda la quantificazione del danno, si può fare riferimento alle conclusioni rassegnate dal TU (del tutto condivisibili, in quanto incentrate sulle risultanze del listino Ania 2017), che lo ha determinato nella misura di € 1.667,60 (pari alla somma tra danno da collisione diretta e danno da collisione indiretta), oltre iva. Sulla stessa somma, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. In particolare, poiché la stessa è liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dal 22.04.2017, calcolati sulla somma di € 1667,60, oltre iva, svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria avente ad oggetto il fermo tecnico, dovendosi ritenere del tutto sfornita di prova in ordine alla necessità dell'appellante di servirsi del mezzo per il periodo di indisponibilità dello stesso.3
3) Sulle spese di lite Le spese del primo grado di giudizio, liquidate ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 ratione temporis vigente, mediante l'applicazione dei parametri minimi per la fase di studio e di introduzione (tenuto conto del valore effettivo della condanna, più prossimo allo scaglione minimo) e dei parametri medi per la fase istruttoria e decisionale (tenuto conto dell'istruttoria espletata), seguono
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la soccombenza e sono poste carico dei convenuti in solido tra di loro. Le spese del secondo grado di giudizio, liquidate ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 ratione temporis vigente al momento della decisione, mediante l'applicazione dei parametri minimi (tenuto conto del valore effettivo della domanda) seguono del pari la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti in solido tra di loro. Seguono infine la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti, in solido tra di loro, anche le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro per cui è causa va ascritta in via esclusiva al conducente del mezzo di proprietà del convenuto;
per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro 1.667,60, oltre iva, nonché oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento, in favore di
, delle spese di lite del giudizio di primo grado, che si Parte_1 liquidano in € 973,00 oltre iva e cpa e spese generali, oltre € 98,00 a titolo di c.u., € 27,00 per marca da bollo;
condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese di lite del presente grado di appello, che si liquidano
[...] in € 1.278,00 iva e cpa e spese generali, oltre € 147,00 a titolo di c.u., € 27,00 per bollo digitale;
pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra di loro, le spese di c.t.u. relative ad entrambi i giudizi
Così deciso in Taranto, in data 05/02/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. III, 16/05/2024, n.13725. ha chiarito che tale articolo è rimasto
“privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri”; 2 Cassazione civile , sez. VI , 19/11/2014 , n. 24676 Se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità (confermata la decisione del Tribunale, che aveva sì riconosciuto che la conducente non aveva rispettato il segnale di stop, ma aveva correttamente aggiunto che ciò non esauriva il dovuto accertamento sulla responsabilità del conducente del veicolo di proprietà della danneggiata). 3 “In tema di risarcimento del danno da fermo tecnico, che questo non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi” (Cassazione civile sez. III, 22/10/2024, n.27343).