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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/05/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 226/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 226/2025 V.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/04/1962;
e
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. Alida MANFREDI (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri ed Parte_3 Parte_2
, hanno esposto:
[...]
- di aver contratto matrimonio civile in Mondovì (CN) il 22/09/1990, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 11, parte I dell'anno 1990;
1 - che dal matrimonio sono nati due figli, ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che in data 10/06/2022 erano stati autorizzati a vivere separatamente dal Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo, nel giudizio di separazione, e che il
Tribunale, con decreto n. 5223/2022 pubblicato in data 17/06/2022, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
- la sig. continuerà ad abitare l'immobile di proprietà del sig. , sito in Pt_1 Pt_2
Mondovì, Residenza Parco Europa n. 13, su quale ha diritto d'usufrutto debitamente trascritto doc 6); in caso di vendita del medesimo il ricavato sarà diviso a metà tra le Parti;
- il sig. corrisponderà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro Pt_2
100,00 (cento) a titolo di assegno divorzile, espressamente non rivalutabile;
- i sigg.ri. e restano comproprietari dell'immobile sito in Mentone Pt_1 Pt_2
(Francia) 06500, Avenue Porte De France n. 23 che utilizzeranno a turnazione;
- le Parti dichiarano di aver regolato ogni altra questione patrimoniale;
- le spese del presente procedimento saranno a carico del sig. . Pt_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto in data 06/02/2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
2 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nata il Parte_1
10/04/1962 a Piozzo (CN), e , nato il [...] a [...] Parte_2
(TO), matrimonio celebrato in Mondovì (CN) il 22/09/1990, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 11, Parte I dell'anno 1990;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mondovì perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 226/2025 V.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/04/1962;
e
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. Alida MANFREDI (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri ed Parte_3 Parte_2
, hanno esposto:
[...]
- di aver contratto matrimonio civile in Mondovì (CN) il 22/09/1990, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 11, parte I dell'anno 1990;
1 - che dal matrimonio sono nati due figli, ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che in data 10/06/2022 erano stati autorizzati a vivere separatamente dal Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo, nel giudizio di separazione, e che il
Tribunale, con decreto n. 5223/2022 pubblicato in data 17/06/2022, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
- la sig. continuerà ad abitare l'immobile di proprietà del sig. , sito in Pt_1 Pt_2
Mondovì, Residenza Parco Europa n. 13, su quale ha diritto d'usufrutto debitamente trascritto doc 6); in caso di vendita del medesimo il ricavato sarà diviso a metà tra le Parti;
- il sig. corrisponderà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro Pt_2
100,00 (cento) a titolo di assegno divorzile, espressamente non rivalutabile;
- i sigg.ri. e restano comproprietari dell'immobile sito in Mentone Pt_1 Pt_2
(Francia) 06500, Avenue Porte De France n. 23 che utilizzeranno a turnazione;
- le Parti dichiarano di aver regolato ogni altra questione patrimoniale;
- le spese del presente procedimento saranno a carico del sig. . Pt_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto in data 06/02/2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
2 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nata il Parte_1
10/04/1962 a Piozzo (CN), e , nato il [...] a [...] Parte_2
(TO), matrimonio celebrato in Mondovì (CN) il 22/09/1990, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 11, Parte I dell'anno 1990;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mondovì perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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