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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/04/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6472 /2022 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato.
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 6472 /2022 R.G. promossa da:
( ), ( ), quali Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
legali rappresentanti dei figli minori nato a [...] il [...] Persona_1
( ) e nata a [...] il [...] ( ); C.F._3 Persona_2 C.F._4
; Controparte_1 C.F._5
( ), ( ), quali Parte_3 C.F._6 Parte_4 C.F._7
legali rappresentanti dei figli minori nato a [...] il [...] Persona_3
( ) e nata a [...] il [...] C.F._8 Persona_4
( ); C.F._9
nato a [...] il [...] ( ), Parte_5 C.F._10
nato a [...] il [...] ( ) Parte_6 C.F._11
rappresentati e difesi dall'avv. FERRI PAOLO giusta mandato allegato all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio
- attore -
contro C.F. CP_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. DALAN FEDERICA , giusta mandato allegato all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.
- convenuto –
) CP_3 C.F._12
(c.f. , CP_4 P.IVA_2
- Convenuti contumaci -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
- nel merito: condannarsi i convenuti in solido tra loro a risarcire ai qui concludenti tutti i danni
dagli stessi patiti e patiendi - nessuno escluso - come allegati, per le causali di cui all'atto di
citazione, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal giorno del dovuto al saldo. In via
istruttoia: evidenziato in primis che la dinamica del sinistro non è contestata, solo per scrupolo e
senza inversione dell'onere della prova si chiede ammissione di prova per interrogatorio formale di
e testi sulle seguenti circostanze (formulate in positivo), precedute da “vero che”: 1)il CP_3
giorno 14.7.21, verso le ore 10, , conducendo il suo velocipede Eclipse modello E Bike, Persona_5
percorreva sulla propria destra la Via Levada in ambito urbano del Comune di Vittorio Veneto con
direzione di marcia dalla SS51 verso la via Leonardo Da Vinci. 2)Giunta all'intersezione con la
strada laterale privata situata alla sua destra, anche essa denominata via Levada e che conduce
all'area di deposito materiali della ditta nonché al centro di guida sicura pista “Alle CP_4
Cave”, collideva contro l'autocarro Iveco 140/120 targato DP761AY di proprietà della società
[...]
(assicurata ) e condotto da il quale, solo a bordo, proveniente dalla CP_4 CP_2 CP_3
suddetta strada privata s'immetteva senza fermarsi sulla prioritaria via Levada svoltando a sinistra
verso la SS 51. 3)L'urto tra i due veicoli avveniva sull'arteria stradale percorsa dalla e si Per_5
concretizzava tra la parte anteriore destra dell'autocarro e la parte anteriore lato destro del
velocipede che conseguentemente cadeva a terra. 4)La strada percorsa dalla aveva il diritto Per_5 di precedenza rispetto a quella da cui si è immesso il 5)La GN riportava lesioni e CP_3 Per_5
decedeva il 19.7.2021. Testi: gli agenti verbalizzanti della Polstrada di Treviso (doc. 5 attoreo),
e . 6) Tutti i nipoti istanti avevano un legame affettivo con la Testimone_1 Testimone_2
nonna. 7)La nonna, vedova, frequentava tutti i nipoti quotidianamente, oltre che tutti i week end.
8)Nonna e nipoti passavano assieme anche tutte le festività. 9)I nipoti e Parte_5 Parte_6
abitavano al medesimo civico della nonna, in distinto interno, ovvero in Via delle Filande n. 6 Vittorio
Veneto. 10)I nipoti e abitavano a Cappella Maggiore. 11)I nipoti Persona_3 Parte_7
, e abitavano a Oderzo. 12)Quando non potevano Persona_1 Persona_2 Controparte_1
vedersi, la nonna contattava i nipoti telefonicamente, o viceversa. 13) La nonna era una persona
presente e attiva in famiglia. 14)Nei momenti di incontro la nonna era sempre solita giocare,
scherzare con tutti i nipoti.
15)La nonna era catechista e negli incontri con i nipoti spesso trasmetteva loro insegnamenti e
incoraggiava quelli più grandi nella loro attività. 16)La nonna faceva partecipare tutti i nipoti alle
sue attività quotidiane e dispensava loro consigli. 17)La nonna portava spesso i nipoti al parco giochi
del suo paese. 18)Tutti i nipoti erano sempre felici di stare con la nonna e di passare del tempo con
lei. 19)I nipoti hanno sofferto e soffrono tutt'ora per la perdita della nonna. 20)Essi chiedono spesso
ai genitori della nonna, manifestandone la mancanza d'affetto, e la ricordano con commozione. 21)I
nipoti chiedono spesso di poter vedere le foto della nonna e nel vederle si commuovono sempre.
22)Durante le festività, ovvero di domenica e in quelle più importanti come Natale e Pasqua, i nipoti
si riunivano tutti assieme con la nonna anche presso la casa di uno dei figli di questa. 23)La nonna
preparava spesso da mangiare ai nipoti sia a casa propria che a casa di questi. 24)La nonna faceva
spesso le torte e le portava a tutti i nipoti. 25)La nonna lavorava a maglia e confezionava anche
biancheria intima per i nipoti e la aggiustava (es. tacconi, cerniere). 26)La nonna si recava a casa
dei nipoti e con essi curava il giardino. 27)La nonna nelle festività natalizie si vestiva da babbo natale
e portava i doni a tutti i nipoti. 28)La nonna giocava con i nipoti a “righea” – gioco pasquale – in
un campo vicino a San Giacomo di Veglia. 29)I nipoti vanno a trovare spesso la nonna al cimitero. 30)Le foto che si rammostrano sub doc. A
che si allega ritraggono la nonna con tutti i nipoti. 31)Nonna e nipoti si sono frequentati fino ai giorni
precedenti alla morte della prima. Si indicano a testi , , Testimone_3 Testimone_4 [...]
, , , , , , Tes_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10 Tes_11
, tutti di San Giacomo di Veglia;
, ,
[...] Testimone_12 Testimone_13 Testimone_14 [...]
Per
tutti di Cappella Maggiore;
di Vittorio Veneto. Se del caso, e Tes_15 Testimone_16
sempre senza inversione dell'onere della prova, ammettersi ctu sulla dinamica del sinistro. Acquisirsi
i relativi fascicoli penali n. 4655/21 n.r. e 1797/22 Gip, Tribunale di Treviso (cfr. riferimenti nel doc.
4 attoreo). Spese e onorari rifusi, con applicazione dei principi (obbligatori) fissati dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 10367 depositata il 17 aprile 2024 a proposito degli onorari spettanti
in caso di assistenza a più parti.
Per parte convenuta:
Nel merito
In via principale.
Rigettarsi le avversarie domande tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto. Spese di lite rifuse.
In via subordinata.
Per la denegata ipotesi in cui le avversarie domande dovessero considerarsi in qualche misura
meritevoli di accoglimento, rigettarsi comunque le stesse come formulate e limitarsi l'eventuale
condanna all'esito degli accertamenti di causa con eliminazione di ogni voce non dovuta e di ogni
esagerazione.
Spese di lite compensate o eventuale condanna rapportata agli esiti di causa.
In via istruttoria
Come da memorie ex art. 183 VI comma n. 2 e 3 cpc.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Gli attori sono nipoti di deceduta a seguito di sinistro stradale occorso il 14.7.21 verso Persona_5
le ore 10 in Vittorio Veneto.
Precisamente: , e sono figli di , figlia di Persona_1 Persona_2 Controparte_1 Parte_1
e sono figli di figlia di Persona_5 Persona_3 Persona_4 Parte_3 Persona_5 [...]
e sono figli di (c.f. ), figlio di come Pt_5 Parte_6 Per_6 C.F._13 Persona_5
da certificati anagrafici in atti (docc.1,7,8,9,10).
La GN ha avuto un incidente in bicicletta;
dopo aver colliso contro l'autocarro Iveco Per_5
140/120targato DP761AY di proprietà della società (assicurata ) e condotto CP_4 CP_2
da è caduta a terra, ha riportato lesioni gravi ed è deceduta il 19.7.2021. CP_3
La IA , quale assicurazione r.c.a. della proprietaria del mezzo condotto dal CP_2 CP_3
civilmente responsabile di tutti i danni patiti e patiendi dai congiunti di ha già risarcito Persona_5
il danno patito dai di lei figli, i SI , e per la perdita del loro Parte_1 Parte_3 Per_6
parente.
Si è costituita la compagnia assicuratrice non contestando la dinamica del sinistro, né l'esclusiva responsabilità di ma contestando la debenza del risarcimento in capo ai nipoti. CP_3
In data 19.9.23 si è svolta la prova orale ed all'udienza del 10.10.24 le parti hanno precisato le conclusioni, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Della dinamica del sinistro.
La dinamica del sinistro non è contestata e la responsabilità del decesso deve quindi essere indicata unicamente in capo al sig. alla guida dell'autocarro Iveco 140/120targato DP761AY di CP_3
proprietà della società (assicurata ). CP_4 CP_2
2. Del danno da perdita del rapporto parentale.
Gli attori chiedono che venga riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale.
L'assicurazione ha già versato una somma in capo ai figli della defunta escludendo, però, i nipoti.
Il risarcimento iure proprio del danno subito dal parente in conseguenza dell'uccisione del de cuius
è risarcibile in quanto l'interesse fattovalere è quello all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, oggi anche di fatto, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., inoltre, il danno subito dal congiunto “è la diretta conseguenza al parente prossimo, la quale rileva come fatto plurioffensivo che ha vittime diverse ma egualmente dirette (cfr Cass. civ. n.7748/2020)”.
Relativamente al quantum risarcibile, si ritiene di aderire alle tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano che garantiscono uniformità di interpretazione e liquidazione sul territorio nazionale e che prevedono l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione (cfr. Cass. civ. n.37009/2022)”.
Il danno da perdita parentale si connota, quindi, come un particolare tipo di danno, di natura non patrimoniale, che deve essere riconosciuto a tutti coloro che avevano una comunione di affetti con la persona scomparsa a seguito del sinistro stradale.
Infatti tale tipo di danno consiste nella sofferenza interiore causata dalla morte di un congiunto avvenuta per un fatto illecito altrui, quale è un sinistro stradale. Questa lesione di un vincolo o una relazione affettiva, che non potrà più essere ripristinata, va pacificamente risarcita. Per questo la giurisprudenza ammette il risarcimento anche in favore di parenti meno stretti del coniuge, dei genitori o dei figli, riconoscendolo anche ai nipoti in caso di morte del nonno.
Deve dunque ritenersi che anche il legame parentale fra nonno e PO consenta di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare)
e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva, ovviamente, la necessità di considerare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno;
non è infatti condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare".
La questione è meramente probatoria: il parente, secondo i principi generali, e dunque anche per via presuntiva, ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione e che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, come da insegnamento delle Sezioni unite (Cass.
s.u. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022).
Nel caso in esame i testi sentiti all'udienza del 19.9.23 hanno confermato la costante presenza della nonna per i nipoti ed il rapporto che legava la prima ai secondi;
lo stesso vale anche per iu nipoti che abitavano ad Oderzo, più lontani dall'abitazione della nonna.
Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato, per gli attori, nelle seguenti somme:
: euro 73.014,00 Persona_1
euro 73.014,00 Persona_2
euro 73.014,00 Controparte_1
euro 73.014,00 Persona_3
euro 73.014,00 Persona_4
euro 83.202,00 Parte_5
euro 86.598,00 Parte_6
Nel caso di e la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno è maggiore Pt_5 Parte_6
perché, come confermato dall'istruttoria orale, gli stessi vivevano nello stesso stabile in cui viveva la nonna.
3. Della rivalutazione e sugli interessi
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
4. Delle spese di lite Le spese di lite relative alla domanda di risarcimento seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come da dispositivo.
Si precisa che, nella liquidazione delle spese di lite, si è tenuto conto – ai fini dell'individuazione del valore della causa – del valore della domanda più elevata, con riferimento alle quattro fasi processuali, valori medi, con aumento in ragione del numero delle parti (da intendersi in due, essendo due le categorie di nipoti -conviventi nello stesso stabile o no- da tenere in considerazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando,
Accerta l'esclusiva responsabilità, nella causazione del sinistro, di CP_3
Condanna ed in convenuti in solido al pagamento: CP_5
del danno non patrimoniale, con rivalutazione ed interessi come in motivazione, liquidato nella seguente misura:
: euro 73.014,00 Persona_1
euro 73.014,00 Persona_2
euro 73.014,00 Controparte_1
euro 73.014,00 Persona_3
euro 73.014,00 Persona_4
euro 83.202,00 Parte_5
euro 86.598,00 Parte_6
Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore del procuratore di parte attrice, che si è dichiarato antistatario, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 518,00 per anticipazioni, € 22.564,8 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Treviso, 4.4.25
Il Giudice
Marina Righi