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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/12/2024, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
1
n. 926/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai IG.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott.ssa Teodora GODINI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 926/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 17 dicembre
2024 e promossa da:
– CF - elettivamente domiciliata in Nocera Terinese (CZ), Parte_1 C.F._1 alla via Maestro G. Angotti, n. 40, presso lo studio dell'Avv. PONTIERI ANNA RITA – CF
- dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
-parte ricorrente- contro
– CF - elettivamente domiciliato in VIA SCARAMUZZINO, P_ C.F._3
n. 33 88046 LAMEZIA TERME, presso lo studio dell'avv. FIORE MELACRINIS GIUSEPPINA – CF
–rappresentato e difeso sia da quest'ultima, che dall'avv. ARCURI Giovanni – CF C.F._4
- giusta procura alle liti in atti;
C.F._5
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17 dicembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria data 03/09/2024, la IG.ra , premesso che; Parte_1
– in data 17 maggio 2003 si era unita in matrimonio con il IG. nato a [...] - ora Lamezia P_
Terme – in data 29 marzo 1958 - c.f.: - residente in [...]
137, con matrimonio di natura concordataria trascritto nei registri di stato civile del Comune di Lamezia Terme
- atto n. 10, parte II, serie A, anno 2003 – con unione coniugale dalla quale erano nate le seguenti figlie:
, a Lamezia Terme il 5 aprile 2004 - c.f.: - e , CP_2 C.F._6 Parte_2 2
anche lei Lamezia Terme il 24 febbraio 2006 c.f.: – allo stato – dunque – entrambe C.F._7 attualmente maggiorenni;
– che la ricorrente, con ricorso depositato in data 29 maggio 2020, aveva chiesto - in accordo con il IG.
- la separazione consensuale, con la quale i coniugi avevano concordato quanto segue: P_
1) Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ai genitori, con collocazione CP_2 Parte_2 prevalente presso l'abitazione materna;
2) Il padre avrà il diritto infrasettimanale di stare con le minori per due giorni a settimana, accordandosi preventivamente con la moglie sulle modalità e tempi, compatibilmente nel rispetto delle abitudini fisiologiche, impegni scolastici, sportivi, ludici e ricreativi delle parti;
3) Il padre potrà tenere le figlie con sé due fine settimana alterni al mese con orari concordati preventivamente
e alle feste comandate ad anni alterni (giorno della vigilia o di Natale, l'ultimo dell'anno o il giorno di
Capodanno, giorno di Pasqua o di Pasquetta), oltre a 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive sempre previo accordo delle parti.
4) Il IG. corrisponderà mensilmente alla IG.ra , a titolo di mantenimento delle figlie minori P_ Pt_1
e , un assegno di mantenimento pari ad € 600,00 e della moglie un assegno pari ad € CP_2 Parte_2
100,00 da corrispondersi tra il 25 ed il giorno 30 di ogni mese, a partire dal mese di maggio 2020, oltre al
50% delle spese straordinarie concordate a meno, salvo che non si tratti di spese urgenti;
5) altresì, alla IG.ra , unitamente al mantenimento, l'importo di € 175,00 a titolo di contributo per il Pt_1 pagamento del canone di locazione dell'abitazione ove ella e le figlie minori andranno a vivere.
Le condizioni economiche di mantenimento ed il contributo per la locazione sopra delineate saranno assicurate finché rispettivamente permane l'attuale condizione finanziaria del IG. a patto che la P_ IG.ra , unitamente alle figlie e , vadano a vivere in un immobile locato. Pt_1 CP_2 Parte_2
– in data 4 giugno 2020, i coniugi erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale e la separazione era stata di seguito omologata dal Tribunale di Lamezia Terme con decreto del 22 giugno 2020 (vedi allegato in atti).
Aggiungeva che, dal giorno della separazione e sino a data attuale, non vi era stato alcun segno di riconciliazione ed i coniugi continuavano - da allora - a vivere separati, avendo trasferito ognuno la propria residenza presso un domicilio autonomo;
-che nelle more dovevano ritenersi inalterate le condizioni presenti nell'accordo di omologa e ad oggi la IG.ra non era titolare di un proprio reddito personale;
Pt_1
- che nell'anno 2022 aveva percepito reddito di cittadinanza che ad oggi non percepiva più e che abitava con le proprie figlie, ancora studentesse, in un appartamento al sesto piano senza ascensore, in affitto.
– che ricorrevano, per effetto di ciò, tutte le condizioni previste dalla legge per poter chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-che la IG.ra aveva nelle more tentato di addivenire ad una soluzione consensuale per il divorzio, al Pt_1 fine di evitare il ricorso giudiziale, ma evidentemente senza alcun esito. 3
Tutto ciò premesso e specificato, la ricorrente - come sopra generalizzata, rappresentata e difesa – ricorreva al
Presidente del Tribunale, affinché, con decreto in calce, fissasse il giorno e l'ora dell'udienza di comparizione dinnanzi al Tribunale in Camera di ConIGlio, con termine intermedio per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto alla controparte, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Lamezia Terme, in data 17 maggio
2003, tra i Sig.ri e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Parte_1 CP_3 comune di Lamezia Terme all'Atto n. 10, parte II, serie A, anno 2003, e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Lamezia Terme;
2) confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni di separazione come omologate dal Tribunale di Lamezia Terme con decreto del 22 giugno 2020; con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in cancelleria in data 15 novembre 2024, il resistente, IG.
, come sopra già meglio generalizzato in atti, il quale confermava di essere stato citato in P_ giudizio dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, dal coniuge, IG.ra per ivi sentire Parte_1 accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
17/05/2003, dalla cui unione erano nate le figlie, oggi maggiorenni, (05/04/2004) e CP_2 Parte_2
(24/02/2006).
Lo stesso, contattato in precedenza dal legale della ricorrente (il quinto civilista nominato dall'inizio del percorso per la separazione dei coniugi), al fine di valutare una domanda congiunta di divorzio, non aveva all'epoca aderito alla proposta formulata, intendendo subire in contumacia ogni decisione, essendo contrario al divorzio;
tuttavia, ricevuta la predetta notifica, rappresentati dal legale all'odierno resistente i diritti della IG.ra di chiedere ed ottenere la cessazione del vincolo matrimoniale, lo stesso proponeva, a sua volta, Pt_1 al coniuge di procedere congiuntamente, proposta che veniva dapprima accettata, ma poi rifiutata.
Tutto ciò premesso e per come già affermato dalla ricorrente, le condizioni di cui al Decreto di Omologa del
22 giugno 2020, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, potevano – a suo modo di vedere - essere ritenute, allo stato, valide, quindi, da confermare anche per i rapporti conseguenti alla cessazione del vincolo matrimoniale.
Impugnava e contestava – tuttavia - due circostanze di fatto affermate in ricorso, ovvero:
1-contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, solo la figlia più piccola, comunque maggiorenne, stava proseguendo gli studi, mentre la sorella maggiore, diplomatasi circa tre anni fa, allo stato non studiava e neanche lavorava;
2- esprimeva meravigliava per il fatto che la IG.ra , nel 2023, non avesse usufruito del reddito di Pt_1 cittadinanza, in quanto la circolare INPS del 12 luglio 2023 illustrava le modifiche apportate, alla normativa che disciplinava il Reddito di Cittadinanza, dalla Legge di Bilancio 2023 la quale, non interveniva sui requisiti per beneficiare della misura, ma ne riduceva la durata, specificando che si decadeva dal diritto al Reddito di 4
cittadinanza dopo il rifiuto della prima offerta di lavoro congrua (vedi, testualmente, la comparsa costitutiva in atti).
Ciò premesso, lo stesso si costituiva in giudizio, non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'odierna ricorrente e - quindi - aderendo alla relativa domanda, così rassegnando, intanto, le proprie conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis;
1- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Lamezia Terme in data 17 maggio 2003 tra i IGg.ri P_ ed , trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme all'Atto Parte_1
N. 10, parte 2, serie A, anno 2003 e - per l'effetto - ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme la trascrizione della sentenza;
2- confermare le condizioni di separazione di cui in Omologa del Tribunale di Lamezia Terme del 22 giugno
2020; con vittoria di spese e competenze.
All'udienza di comparizione personale delle parti del 17 dicembre 2024, le parti ribadivano la propria volontà mirata alla definitiva cessazione del vincolo matrimoniale e ribadivano – altresì – di non essere intenzionate a riconciliarsi;
i difensori chiedevano - dunque – di essere sin da subito autorizzati a precisare le conclusioni ed il Presidente disponeva in conformità, trattenendo in esito la causa in decisione, con riserva di riferire al
Collegio, preso altresì atto del parere favorevolmente espresso dal PM – in sede sin dalla data del 12 settembre
2024.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme ed in data 17 maggio 2003, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto già allegato in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 4 giugno 2020 nella relativa procedura di separazione consensuale iscritta al n. 1695/2029 RG e che, il successivo 22 giugno, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 4 giugno 2020; data di deposito del presente ricorso: 3 settembre 2024) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite, all'udienza di comparizione personale del 17 dicembre 2024 nella presente procedura 5
contenziosa, ribadivano la propria volontà diretta alla cessazione del vincolo matrimoniale e - in modo particolare - la parte resistente aderiva alla relativa proposta inizialmente avanzata da controparte con il ricorso introduttivo del giudizio, con conferma delle condizioni della separazione, ad eccezione, osserva il Collegio, di quelle di cui ai punti 1), 2) e 3), in quanto relative all'affidamento (condiviso), alla collocazione prevalente delle figlie presso il domicilio materno, nonché alla regolamentazione del diritto del padre quale genitore non collocatario, tutte condizioni non più attuali, a cagione del raggiungimento della maggiore età di entrambe le figlie, , nata a [...] il [...] - c.f.: - e CP_2 C.F._6 Parte_2
nata anche lei Lamezia Terme il 24 febbraio 2006 c.f.: , restando invece
[...] C.F._7 attuali le condizioni patrimoniali di cui ai successivi punti motivazionali, che nessuna delle parti ha ritenuto di dover modificare, con la precisazione letterale del mantenimento dell'obbligo contributivo nei riguardi delle figlie, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti;
tutto ciò non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo, dato che i coniugi medesimi confermavano espressamente, in udienza, la volontà di divorziare, oltre che la mancata riconciliazione intermedia;
la causa veniva - dunque - trattenuta in decisione alla stessa udienza, previa richiesta in tal senso avanzata di precisazione delle conclusioni.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della presente procedura di divorzio contenzioso poi di fatto trasformata in divorzio congiunto, assai simili – come già premesso – a quelle di cui al decreto di omologa della separazione consensuale, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse eIGenze della prole, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficienti, e della stessa famiglia;
il tutto con le limitazioni e precisazioni di cui sopra.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – sin dalla data del 12 settembre 2024, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 83 del 2019 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di conIGlio, avente ad oggetto Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario, instaurata da Parte_1
- CF - avverso – CF - con
[...] C.F._1 P_ C.F._3
l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO in sede - interventore ex lege -
Così provvede: 6
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Lamezia Terme ed in data 17 maggio 2003 (atto n. 10, parte II, serie A, anno 1993) - alle seguenti e concordate condizioni;
1) Il IG. corrisponderà mensilmente alla IG.ra , a titolo di mantenimento delle figlie P_ Pt_1 CP_2
e – maggiorenni ma non ancora autosufficienti - un assegno di mantenimento pari ad € 600,00 e Parte_2 della moglie un assegno pari ad € 100,00 da corrispondersi tra il 25 ed il giorno 30 di ogni mese a partire dal mese di maggio 2020, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate a meno che non si tratti di spese urgenti;
2) altresì, alla IG.ra , unitamente al mantenimento, l'importo di € 175,00 a titolo di contributo per il Pt_1 pagamento del canone di locazione dell'abitazione ove ella e le figlie minori andranno a vivere.
Le condizioni economiche di mantenimento ed il contributo per la locazione sopra delineate saranno assicurate finché rispettivamente permane l'attuale condizione finanziaria del IG. a patto che la P_ IG.ra , unitamente alle figlie e , vadano a vivere in un immobile locato. Pt_1 CP_2 Parte_2
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. 10, parte II, serie A, anno 2003 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conIGlio del 17 dicembre 2024.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)
n. 926/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai IG.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott.ssa Teodora GODINI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 926/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 17 dicembre
2024 e promossa da:
– CF - elettivamente domiciliata in Nocera Terinese (CZ), Parte_1 C.F._1 alla via Maestro G. Angotti, n. 40, presso lo studio dell'Avv. PONTIERI ANNA RITA – CF
- dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
-parte ricorrente- contro
– CF - elettivamente domiciliato in VIA SCARAMUZZINO, P_ C.F._3
n. 33 88046 LAMEZIA TERME, presso lo studio dell'avv. FIORE MELACRINIS GIUSEPPINA – CF
–rappresentato e difeso sia da quest'ultima, che dall'avv. ARCURI Giovanni – CF C.F._4
- giusta procura alle liti in atti;
C.F._5
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17 dicembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria data 03/09/2024, la IG.ra , premesso che; Parte_1
– in data 17 maggio 2003 si era unita in matrimonio con il IG. nato a [...] - ora Lamezia P_
Terme – in data 29 marzo 1958 - c.f.: - residente in [...]
137, con matrimonio di natura concordataria trascritto nei registri di stato civile del Comune di Lamezia Terme
- atto n. 10, parte II, serie A, anno 2003 – con unione coniugale dalla quale erano nate le seguenti figlie:
, a Lamezia Terme il 5 aprile 2004 - c.f.: - e , CP_2 C.F._6 Parte_2 2
anche lei Lamezia Terme il 24 febbraio 2006 c.f.: – allo stato – dunque – entrambe C.F._7 attualmente maggiorenni;
– che la ricorrente, con ricorso depositato in data 29 maggio 2020, aveva chiesto - in accordo con il IG.
- la separazione consensuale, con la quale i coniugi avevano concordato quanto segue: P_
1) Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ai genitori, con collocazione CP_2 Parte_2 prevalente presso l'abitazione materna;
2) Il padre avrà il diritto infrasettimanale di stare con le minori per due giorni a settimana, accordandosi preventivamente con la moglie sulle modalità e tempi, compatibilmente nel rispetto delle abitudini fisiologiche, impegni scolastici, sportivi, ludici e ricreativi delle parti;
3) Il padre potrà tenere le figlie con sé due fine settimana alterni al mese con orari concordati preventivamente
e alle feste comandate ad anni alterni (giorno della vigilia o di Natale, l'ultimo dell'anno o il giorno di
Capodanno, giorno di Pasqua o di Pasquetta), oltre a 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive sempre previo accordo delle parti.
4) Il IG. corrisponderà mensilmente alla IG.ra , a titolo di mantenimento delle figlie minori P_ Pt_1
e , un assegno di mantenimento pari ad € 600,00 e della moglie un assegno pari ad € CP_2 Parte_2
100,00 da corrispondersi tra il 25 ed il giorno 30 di ogni mese, a partire dal mese di maggio 2020, oltre al
50% delle spese straordinarie concordate a meno, salvo che non si tratti di spese urgenti;
5) altresì, alla IG.ra , unitamente al mantenimento, l'importo di € 175,00 a titolo di contributo per il Pt_1 pagamento del canone di locazione dell'abitazione ove ella e le figlie minori andranno a vivere.
Le condizioni economiche di mantenimento ed il contributo per la locazione sopra delineate saranno assicurate finché rispettivamente permane l'attuale condizione finanziaria del IG. a patto che la P_ IG.ra , unitamente alle figlie e , vadano a vivere in un immobile locato. Pt_1 CP_2 Parte_2
– in data 4 giugno 2020, i coniugi erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale e la separazione era stata di seguito omologata dal Tribunale di Lamezia Terme con decreto del 22 giugno 2020 (vedi allegato in atti).
Aggiungeva che, dal giorno della separazione e sino a data attuale, non vi era stato alcun segno di riconciliazione ed i coniugi continuavano - da allora - a vivere separati, avendo trasferito ognuno la propria residenza presso un domicilio autonomo;
-che nelle more dovevano ritenersi inalterate le condizioni presenti nell'accordo di omologa e ad oggi la IG.ra non era titolare di un proprio reddito personale;
Pt_1
- che nell'anno 2022 aveva percepito reddito di cittadinanza che ad oggi non percepiva più e che abitava con le proprie figlie, ancora studentesse, in un appartamento al sesto piano senza ascensore, in affitto.
– che ricorrevano, per effetto di ciò, tutte le condizioni previste dalla legge per poter chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-che la IG.ra aveva nelle more tentato di addivenire ad una soluzione consensuale per il divorzio, al Pt_1 fine di evitare il ricorso giudiziale, ma evidentemente senza alcun esito. 3
Tutto ciò premesso e specificato, la ricorrente - come sopra generalizzata, rappresentata e difesa – ricorreva al
Presidente del Tribunale, affinché, con decreto in calce, fissasse il giorno e l'ora dell'udienza di comparizione dinnanzi al Tribunale in Camera di ConIGlio, con termine intermedio per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto alla controparte, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Lamezia Terme, in data 17 maggio
2003, tra i Sig.ri e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Parte_1 CP_3 comune di Lamezia Terme all'Atto n. 10, parte II, serie A, anno 2003, e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Lamezia Terme;
2) confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni di separazione come omologate dal Tribunale di Lamezia Terme con decreto del 22 giugno 2020; con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in cancelleria in data 15 novembre 2024, il resistente, IG.
, come sopra già meglio generalizzato in atti, il quale confermava di essere stato citato in P_ giudizio dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, dal coniuge, IG.ra per ivi sentire Parte_1 accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
17/05/2003, dalla cui unione erano nate le figlie, oggi maggiorenni, (05/04/2004) e CP_2 Parte_2
(24/02/2006).
Lo stesso, contattato in precedenza dal legale della ricorrente (il quinto civilista nominato dall'inizio del percorso per la separazione dei coniugi), al fine di valutare una domanda congiunta di divorzio, non aveva all'epoca aderito alla proposta formulata, intendendo subire in contumacia ogni decisione, essendo contrario al divorzio;
tuttavia, ricevuta la predetta notifica, rappresentati dal legale all'odierno resistente i diritti della IG.ra di chiedere ed ottenere la cessazione del vincolo matrimoniale, lo stesso proponeva, a sua volta, Pt_1 al coniuge di procedere congiuntamente, proposta che veniva dapprima accettata, ma poi rifiutata.
Tutto ciò premesso e per come già affermato dalla ricorrente, le condizioni di cui al Decreto di Omologa del
22 giugno 2020, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, potevano – a suo modo di vedere - essere ritenute, allo stato, valide, quindi, da confermare anche per i rapporti conseguenti alla cessazione del vincolo matrimoniale.
Impugnava e contestava – tuttavia - due circostanze di fatto affermate in ricorso, ovvero:
1-contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, solo la figlia più piccola, comunque maggiorenne, stava proseguendo gli studi, mentre la sorella maggiore, diplomatasi circa tre anni fa, allo stato non studiava e neanche lavorava;
2- esprimeva meravigliava per il fatto che la IG.ra , nel 2023, non avesse usufruito del reddito di Pt_1 cittadinanza, in quanto la circolare INPS del 12 luglio 2023 illustrava le modifiche apportate, alla normativa che disciplinava il Reddito di Cittadinanza, dalla Legge di Bilancio 2023 la quale, non interveniva sui requisiti per beneficiare della misura, ma ne riduceva la durata, specificando che si decadeva dal diritto al Reddito di 4
cittadinanza dopo il rifiuto della prima offerta di lavoro congrua (vedi, testualmente, la comparsa costitutiva in atti).
Ciò premesso, lo stesso si costituiva in giudizio, non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'odierna ricorrente e - quindi - aderendo alla relativa domanda, così rassegnando, intanto, le proprie conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis;
1- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Lamezia Terme in data 17 maggio 2003 tra i IGg.ri P_ ed , trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme all'Atto Parte_1
N. 10, parte 2, serie A, anno 2003 e - per l'effetto - ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme la trascrizione della sentenza;
2- confermare le condizioni di separazione di cui in Omologa del Tribunale di Lamezia Terme del 22 giugno
2020; con vittoria di spese e competenze.
All'udienza di comparizione personale delle parti del 17 dicembre 2024, le parti ribadivano la propria volontà mirata alla definitiva cessazione del vincolo matrimoniale e ribadivano – altresì – di non essere intenzionate a riconciliarsi;
i difensori chiedevano - dunque – di essere sin da subito autorizzati a precisare le conclusioni ed il Presidente disponeva in conformità, trattenendo in esito la causa in decisione, con riserva di riferire al
Collegio, preso altresì atto del parere favorevolmente espresso dal PM – in sede sin dalla data del 12 settembre
2024.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme ed in data 17 maggio 2003, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto già allegato in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 4 giugno 2020 nella relativa procedura di separazione consensuale iscritta al n. 1695/2029 RG e che, il successivo 22 giugno, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 4 giugno 2020; data di deposito del presente ricorso: 3 settembre 2024) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite, all'udienza di comparizione personale del 17 dicembre 2024 nella presente procedura 5
contenziosa, ribadivano la propria volontà diretta alla cessazione del vincolo matrimoniale e - in modo particolare - la parte resistente aderiva alla relativa proposta inizialmente avanzata da controparte con il ricorso introduttivo del giudizio, con conferma delle condizioni della separazione, ad eccezione, osserva il Collegio, di quelle di cui ai punti 1), 2) e 3), in quanto relative all'affidamento (condiviso), alla collocazione prevalente delle figlie presso il domicilio materno, nonché alla regolamentazione del diritto del padre quale genitore non collocatario, tutte condizioni non più attuali, a cagione del raggiungimento della maggiore età di entrambe le figlie, , nata a [...] il [...] - c.f.: - e CP_2 C.F._6 Parte_2
nata anche lei Lamezia Terme il 24 febbraio 2006 c.f.: , restando invece
[...] C.F._7 attuali le condizioni patrimoniali di cui ai successivi punti motivazionali, che nessuna delle parti ha ritenuto di dover modificare, con la precisazione letterale del mantenimento dell'obbligo contributivo nei riguardi delle figlie, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti;
tutto ciò non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo, dato che i coniugi medesimi confermavano espressamente, in udienza, la volontà di divorziare, oltre che la mancata riconciliazione intermedia;
la causa veniva - dunque - trattenuta in decisione alla stessa udienza, previa richiesta in tal senso avanzata di precisazione delle conclusioni.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della presente procedura di divorzio contenzioso poi di fatto trasformata in divorzio congiunto, assai simili – come già premesso – a quelle di cui al decreto di omologa della separazione consensuale, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse eIGenze della prole, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficienti, e della stessa famiglia;
il tutto con le limitazioni e precisazioni di cui sopra.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – sin dalla data del 12 settembre 2024, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 83 del 2019 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di conIGlio, avente ad oggetto Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario, instaurata da Parte_1
- CF - avverso – CF - con
[...] C.F._1 P_ C.F._3
l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO in sede - interventore ex lege -
Così provvede: 6
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Lamezia Terme ed in data 17 maggio 2003 (atto n. 10, parte II, serie A, anno 1993) - alle seguenti e concordate condizioni;
1) Il IG. corrisponderà mensilmente alla IG.ra , a titolo di mantenimento delle figlie P_ Pt_1 CP_2
e – maggiorenni ma non ancora autosufficienti - un assegno di mantenimento pari ad € 600,00 e Parte_2 della moglie un assegno pari ad € 100,00 da corrispondersi tra il 25 ed il giorno 30 di ogni mese a partire dal mese di maggio 2020, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate a meno che non si tratti di spese urgenti;
2) altresì, alla IG.ra , unitamente al mantenimento, l'importo di € 175,00 a titolo di contributo per il Pt_1 pagamento del canone di locazione dell'abitazione ove ella e le figlie minori andranno a vivere.
Le condizioni economiche di mantenimento ed il contributo per la locazione sopra delineate saranno assicurate finché rispettivamente permane l'attuale condizione finanziaria del IG. a patto che la P_ IG.ra , unitamente alle figlie e , vadano a vivere in un immobile locato. Pt_1 CP_2 Parte_2
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. 10, parte II, serie A, anno 2003 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conIGlio del 17 dicembre 2024.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)