Articolo 190 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 189Articolo 191
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Art. 190.
Sezioni del collegio ((medico-legale))

(( 1. Il collegio medico-legale e' articolato in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno tre membri, si pronuncia in seduta plenaria. Ogni sezione e' composta da un presidente e da quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma 7 dell'articolo 189. A ciascuna sezione del Collegio medico-legale deve essere assegnato almeno uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni. (( 2. Per la validita' delle adunanze del Collegio medico-legale occorre la presenza di almeno la meta' dei componenti, oltre il presidente, nelle sedute plenarie, e di due membri effettivi, oltre il presidente, nelle sedute di sezione. )) 3. Le sezioni del collegio medico legale hanno facolta' di chiamare a visita diretta gli interessati se lo ritengono opportuno e si esprimono in merito a:
((a) pareri e visite dirette richieste o ordinate dagli organi o dalle amministrazioni di cui all'articolo 189, comma 1;))
b) pareri circa la concessione dei distintivi ai mutilati di guerra e ai feriti e mutilati in servizio di cui alle sezioni XI e XII del capo III del titolo VIII del libro IV del regolamento;
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7)) .
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
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