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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/08/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
178/2021 + 228/2023 Co COroparte_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- III SEZIONE CIVILE -
Sottosezione Crisi Impresa
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
-Dr. Enrico Quaranta Presidente rel.
-Dr.ssa Marta Sodano Giudice
-Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
A scioglimento della riserva assunta il 21.5.25 ed all'esito della camera di consiglio del 25.7.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'omologazione del concordato preventivo proposto da: con sede in alla Via San Carlo n. 156, capitale sociale € COroparte_2 CP_2 46.800,00 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, , nato ad [...] il [...] -Codice Fiscale _3 CodiceFiscale_1 domiciliata per la carica presso la sede legale e residente in [...] n. 27, rappresentata e difesa, per procura agli atti, dagli Avv.ti Achille Cipullo - Codice Fiscale CPL Walter Russo -Codice Fiscale e Gaetano Cipullo - C.F._2 CodiceFiscale_3 Codice Fiscale - CPL tutti elettivamente domiciliati in AN MA PU C.F._4 RE (CE), al Corso Aldo Moro n. 228, Pec: Email_1
Email_2
- Ricorrente -
COro
e COroparte_4 COroparte_5
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
-opponenti-
Nonché
n concordato preventivo, in persona del Commissario Giudiziale, COroparte_2
Avv. Alessandro Vinciguerra;
cui risulta riunito il ricorso di fallimento proposto da:
, codice fiscale , nato a [...] il Parte_1 C.F._5 21.05.1953 e residente a [...], in giudizio rappresentato
1 e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Fausto Beato ed elettivamente domiciliato nello studio del summenzionato procuratore in AN MA PU RE (con numero di telefax 0823 798558 e indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di Email_3 legge).
nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_6 C.F._6 residente in [...]; nato a [...] CP_2 CP_7 Strada il 27/11/1966 (C.F.: ), residente in [...] Vanoni n. 63; nato a [...] il [...] (C.F.: CP_8
, residente in [...]; C.F._8 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente CP_9 C.F._9 in AN MA PU RE, via Luigi De Michele n. 39; nato a [...] COroparte_10 PU RE il 15/11/1978 (C.F.: ), residente in [...]; nato a [...] il [...] COroparte_11 (C.F.: ), residente in [...] Vic. IV, n. 8, tutti elettivamente domiciliati in AN MA PU RE preso lo studio dell'avv. Fausto Beato, che li rappresenta e difende giusta delega in atti (e ha dichiarato espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente indirizzo pec: Email_3 COr
rappresentata e difesa dagli avv.ti Helmuth Clementi in Bolzano COroparte_12 e Stefania Gagliardi in AN MA PU RE con sede in 37135 –, CF. e P. IVA rappresentata e CP_14 P.IVA_2 P.IVA_3 difesa dagli avvocati Maffi Giuliano, CF. (pec: C.F._12
e Gioia Luca, CF. , (pec: Email_4 C.F._13 ; Email_5
con sede in 37135, Verona, Via Righi n.7, CF. e P. IVA COroparte_15 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maffi Giuliano, CF. (pec: P.IVA_3 C.F._12
e Gioia Luca, CF. , (pec: Email_4 C.F._13 ; Email_5 nei confronti di con sede in alla Via San Carlo n. 156, capitale sociale € COroparte_2 CP_2 46.800,00 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore
FATTO
I ricorrenti in epigrafe proponevano domanda fallimento nei confronti della COroparte_2
Con provvedimento emesso il 21.12.2023 il Tribunale: a) preso atto che la resistente aveva depositato in data 19.12.2023 la domanda prenotativa ex art. 44 co. 1 CCII e contestuale istanza di concessione delle misure protettive ex art. 54 CCII;
b) richiamato l'art. 7 co. 2 CCII che, a proposito della trattazione prioritaria delle domande di accesso a strumenti di regolazione e risoluzione della crisi diversi dalla liquidazione giudiziale, non potendo, dunque, il Tribunale pronunciarsi sulla domanda di liquidazione giudiziale presentata dalla ricorrente, dovendo procedersi al vaglio preliminare della domanda di concordato preventivo;
c) ritenuto che tale norma avesse sostanzialmente recepito l'orientamento giurisprudenziale affermatosi nella vigenza della legge fallimentare; disponeva la riunione ai procedimenti prefallimentari in oggetto del ricorso presentato dalla ai sensi degli artt. 40 e 44, comma 1 CCII. CP_2
Ciò premesso, quanto alla domanda promossa da tale società occorre rilevare che, con decreto emesso il 16.10.2024, all'esito del deposito del piano concordatario, il Tribunale disponeva l'apertura della 2 procedura di concordato preventivo della società designando GD il dr. COroparte_2 Enrico Quaranta e Commissario Giudiziale l'avv. Alessandro Vinciguerra.
Al contempo ai sensi dell'art. 107 CCII fissava il termine iniziale del 13 febbraio 2025 e quello finale del 27 febbraio 2025 per l'espressione del voto.
Il decreto così dettagliava quanto al piano ed al parere del CG , ritenendo sussistere i presupposti previsti dall'art. 47, co. 1, lett. a) CCII. preso atto:
che con decreto del 21.12.2023 il Tribunale fissava il termine di quaranta giorni, per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, al contempo nominando Commissario Giudiziale l'avv. Alessandro Vinciguerra- rilevato:
che in data 6.2.2024 depositava “Ricorso per l'ammissione alla procedura di Concordato preventivo CP_2 con cessione dei beni e intervento di un terzo assuntore” allegando il piano concordatario, la relazione ex art. 87, comma 3 ed art. 88 CCII della dott.ssa (di seguito, il “Professionista Indipendente”), ed Persona_1 ulteriore documentazione di cui all'art. 39 CCII;
che con decreto del 13.2.2024 il Tribunale rigettava “la richiesta di proroga delle misure protettive del patrimonio di cui all'art. 54 co. 2 CCIII, primo e secondo periodo” formulata dalla ricorrente;
che in data 19.3.2024 il Commissario Giudiziale, avv. Alessandro Vinciguerra, depositava “PARERE EX ART. 47, COMMA 1, CCII SUL PIANO E LA PROPOSTA DI CONCORDATO”;
che il Tribunale, letto l'art. 47 c. 4 CCII, fissava l'udienza del 10.7.2024 ore 12,00 per l'esame del piano, onerando le società di provvedere alle integrazioni e rendere i chiarimenti di cui in parte motiva nonché alle eventuali rettifiche al piano, entro gg. 2 (due) precedenti detta udienza;
che, pervenuta istanza di rinvio dell'udienza, il Tribunale differiva all' 11.9.2024 l'udienza per l'esame della proposta e del piano di concordato, onerando le società ricorrente di provvedere alle integrazioni documentali nonché alle eventuali rettifiche ritenute del medesimo piano e delle attestazioni - giusti rilievi espressi con il decreto del 25.6.2024 - entro gg. 7 (sette) precedenti detta udienza;
che a seguito delle osservazioni formulate dal Commissario Giudiziale, e del provvedimento del Tribunale del 25/6/2024, l'istante, integrava e rimodulava la domanda iniziale;
che a fronte della rimodulazione dell'originario Piano/proposta, il Commissario depositava parere integrativo;
che all'udienza del 11.9.2024 il Tribunale concedeva un rinvio onde consentire alla proponente di controdedurre su detta relazione, depositata dal CG in data 10.9.24;
che depositate le osservazioni dell'istante e del commissario si teneva l'udienza del 18.9.2024, all'esito della discussione il Tribunale si riservava la decisione.
Tutto ciò posto quanto all'andamento del procedimento, di seguito si riportano l'oggetto del piano/ proposta, le precisazioni finali afferenti, il parere del Commissario Giudiziale sul piano da ultimo predisposto e le sue conclusioni successive a tali precisazioni
§ IL PIANO
1) Tipologia del piano In data 5 settembre 2024 ed in vista dell'udienza dell11settembre 2024 la ricorrente ha depositato i seguenti atti:
- Integrazione e rimodulazione della domanda di ammissione alla procedura di Concordato preventivo con cessione dei beni e intervento di un terzo assuntore, sottoscritta dalla COroparte_16
3 - Piano-proposta della proponente, sottoscritto dal terzo assuntore COroparte_16
Da quanto così depositato è dato evincere che la ha inteso proporre un concordato COroparte_2 liquidatorio con intervento di terzo assuntore.
Si legge nella proposta che, con l'omologa, “l'intervento del terzo assuntore, COroparte_16 garantirà con un accollo liberatorio la realizzazione dell'attivo concordatario ai valori del piano € 2.630.053,99 e l'apporto di nuova finanza esogena € 1.070.000,00 per la migliore soddisfazione dei creditori privilegiati degradati e RA altrimenti parzialmente o del tutto insoddisfatti”
2) Il terzo assuntore e la relativa proposta:
Il piano come integrato e rimodulato in special modo descrive il terzo ome società COroparte_16
“costituita il 15 giugno 2017 ed ha sede in Acerra (NA) alla via delle Industrie n. 18; è iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al n. , corrispondente al suo numero di codice fiscale e di partita iva;
il P.IVA_4 numero REA è NA-1016370, il capitale sociale pari ad € 900.000,00 è interamente versato ed è riconducibile dal maggio 2022 al socio unico ed amministratore unico, sig. , nato a [...]_17 (NA) il 29 gennaio 1961, c.f. , ed ivi residente a[...]. La società si CodiceFiscale_14 occupa in maniera esclusiva di attività immobiliari, quindi, di acquisto, vendita e locazione di patrimoni immobiliari”
Tale società ha infine proposto l'accollo liberatorio della debitoria della proponente nei limiti del valore stimato di € 2.630.053,99 ed il versamento di un ulteriore importo, a titolo di nuova finanza, per complessivi € 1.070.000,00, da pagarsi solo in caso di omologazione ed entro il termine ultimo di 60 giorni dall'omologazione.
A garanzia della proposta si assume essere stati versati € 740.000,00, pari al 20% del complessivo importo offerto.
3) Sulle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili:
Sul tema delle azioni proponibili e le prospettive recuperatorie relative, il piano si occupa anzitutto di esaminare l'eventuale ricorrenza dei presupposti per l'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'organo gestorio e di quello di controllo.
Rileva, in proposito, che solo con l'approvazione del bilancio al 31-12-2019 si è determinato il completo azzeramento del capitale sociale, con conseguente patrimonio netto negativo.
Più segnatamente ivi si rappresenta che “Come si evince dal bilancio depositato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la il 6 maggio 2020, in occasione dell'approvazione, registrava una COroparte_2 rilevantissima perdita che determinava l'azzeramento del capitale, ma, soprattutto, portava in negativo il patrimonio netto;
pertanto, di lì a pochissimi giorni, la società, per la soluzione della crisi in cui evidentemente versava, depositava al Tribunale di AN MA PU RE domanda di concordato preventivo con riserva. Ne consegue che anche se l'assemblea dei soci non deliberò il ripianamento della perdita e neppure lo scioglimento della società, le decisioni assunte furono certamente volte alla tutela degli interessi di tutto il ceto creditorio;
d'altra parte, l'intenzione della società di intraprendere un percorso per la salvaguardia della continuità aziendale (diretta o indiretta) non sarebbe stata compatibile con la liquidazione societari”.
Si aggiunge che negli anni successivi la ha inteso perseguire tutte le strade, giudiziali e COroparte_2 stragiudiziali, per conseguire il risanamento, senza in alcun modo aggravare la situazione economica.
Il piano specifica che agli inizi del 2020 la società, allo scopo di scongiurare un ricorso di fallimento, ha concesso in favore della sottoposta ad amministrazione giudiziaria, un'ipoteca volontaria Parte_2 su una porzione dell'immobile facente parte del patrimonio societario.
La proponente rileva, al riguardo, che a differenza delle altre iscrizioni di ipoteca, concesse a fronte del riconoscimento di un mutuo o di un fido o conseguente a decreto ingiuntivo, quella nei confronti della Pt_2
del gennaio 2020, in considerazione dello stato di difficoltà in cui già versava la ,
[...] COroparte_2 potrebbe in via di principio configurare una violazione della par condicio creditorum;
ciò precisando che, a distanza di pochi mesi dalla iscrizione dell'ipoteca volontaria, il deposito della domanda di concordato preventivo (maggio 2020) precludeva il consolidamento dell'ipoteca, poi avvenuto a seguito del decreto di inammissibilità del 17 febbraio 2021.
4 In ragione di quanto evidenziato, da un lato ricorda come restino salve, anche nell'ambito della CP_2 procedura concordataria oggetto del piano, le azioni revocatorie ordinarie ricomprese nel quinquennio antecedente, laddove siano sussistenti i presupposti e le condizioni ex art. 2901 c.c.
Quanto alla posizione dell'organo amministrativo, sostiene che una responsabilità dell'organo amministrativo al più potrebbe ravvisarsi nella posizione privilegiata che ha acquisito la rispetto agli altri Parte_2 creditori.
Tuttavia evidenzi e che al momento della concessione dell'ipoteca non era ancora chiara e quantificata la situazione di crisi in cui versava la . COroparte_2
Inoltre, che l'amministratore della società si è assunto anche personalmente il carico dell'accrescimento della posizione della alla quale ha concesso una fideiussione personale, con conseguente Parte_2 iscrizione di ipoteca sull'immobile di sua proprietà, che è stato sottoposto ad esecuzione forzata.
Quanto alla potenziale responsabilità dell'organo di controllo, la ricorrente riporta stralcio della relazione di accompagnamento al bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, che riportava le seguenti conclusioni:
“Il bilancio che è sottoposto all'approvazione dell'assemblea, come si è evidenziato nel richiamo alle risultanze complessive, si chiude con un risultato economico negativo di Euro 2.891.170 In considerazione della gravità della situazione di crisi aziendale che ha determinato ingenti perdite dell'esercizio in corso che, unite alle perdite degli esercizi precedenti, hanno determinano un deficit patrimoniale pari ad Euro 2.346.386, Il Sindaco invita l'Organo amministrativo ad intraprendere ogni azione, anche di carattere straordinario, finalizzata al ripristino ed il mantenimento dell'equilibrio economico produttivo ai fini della conservazione del presupposto della continuità aziendale ed invita gli amministratori a provvedere senza indugio alla convocazione di altra Assemblea finalizzata all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 codice civile”. quindi ritiene non sussistere alcun comportamento omissivo ascrivibile all'organo di controllo. CP_2
Conclude, comunque, nel senso della non configurabilità della responsabilità dell'amministratore, atteso che: a) l'ipoteca è stata concessa prima che emergesse il grave stato di crisi;
b) l'ipoteca è stata concessa solo su parte dei beni immobili dei quali era proprietaria la società (tra l'altro già gravati da precedente ipoteca per mutuo); c) il consolidamento dell'ipoteca non è dipeso dall'amministratore, atteso che, successivamente all'iscrizione ipotecaria è stata depositata domanda di ammissione alla procedura di concordato, poi dichiarata inammissibile dal Tribunale;
d) la dott.ssa , amministratrice della società, ha garantito lo _3 stesso creditore con il proprio patrimonio immobiliare tant'è che da ultimo esso è stato sottoposto ad esecuzione;
e) con esistono altri beni dell'amministratrice convenientemente aggredibili. Non è configurabile la responsabilità dell'organo di controllo, atteso che: a) lo stesso non era a conoscenza e non poteva esserlo dell'ipoteca concessa al creditore b) non rientra nei compiti del revisore unico vigilare Parte_2 su atti di gestione diversi da quelli di natura contabile.
In merito ai contenziosi pendente il piano rappresenta:
(I)l'esistenza del giudizio R.G. n. 1008/2022, pendente innanzi all'intestato Tribunale, ad oggetto opposizione a D.I. n. 3420/2021, tra (locataria-opponente-debitrice) c/ Parte_3 COroparte_2 (locatrice-opposta-creditrice). - Il Valore del giudizio è pari al credito portato dal decreto ingiuntivo, vantato da verso l' per pigioni ad essa dovute, ammontanti ad € 243.000,00, oltre interessi CP_2 Parte_3 e spese legali. Il credito è contestato dall'opponente per asserita inidoneità di parte dell'immobile locato, dovuta ad infiltrazioni.
(II) l'esistenza del giudizio, R.G. n. 7096/2022, pendente innanzi all'intestato Tribunale, ad oggetto opposizione a D.I. n. 1753/2022, tra (debitrice-opponente) c/ COroparte_2 CP_18 (creditrice-opposta). - Il valore della controversia è pari al credito di € 172.141,01, oltre interessi e spese di cui al predetto ed i soci e hanno opposto il D.I. adducendo a motivi COroparte_19 Parte_4 _3 la nullità della fideiussione omnibus (violazione del termine di cui all'art. 1957 Cod. Civ.) e la nullità del contratto di apertura del c/c n. 20720110 per mancata indicazione dell' I S C (in violazione della delibera CICR del 4/3/2003).
(III) l'esistenza del giudizio R.G. n. 3024/2023, pendente innanzi all'intestato Tribunale, ad oggetto opposizione a precetto promossa dalla e da (debitrici) c/ COroparte_2 Parte_4 [...] in nome e per conto della COroparte_20 Parte_5 (creditrice-opposta), cessionaria della e a sua volta creditrice in virtù del
[...] COroparte_21
5 D.I. n. 1318/2021 di € 130.234,25, divenuto res judicata. - Il valore della controversia è pari alla somma di € 130.234,35, oltre spese, di cui al precetto di pagamento opposto ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c. L'opposizione è stata proposta sul motivo principale, addotto dall' , della preclusione, prevista a CP_2 pena di nullità, di iniziare o proseguire azioni esecutive in pendenza di procedimento concordatario, che all'epoca dell'opposizione era il precedente Concordato Liquidatorio Semplificato R.G. V.G. 2569/2022, poi rinunciato. Altro motivo attiene all'entità del credito, non avendo la tenuto conto dell'acconto di € CP_20 10.000,00 già versato alla - L'istanza di sospensione non è stata accolta, benché COroparte_21 trattavasi di ipotesi espressamente prevista dalla legge. Ma in prosieguo di giudizio sarà fatto valere, ai fini della sospensione, la pendenza dell'attuale Concordato , R.G. n. 228-1/2023, e le relative misure Parte_6 protettive, che precluderanno l'inizio dell'azione esecutiva e comporteranno in concreto per l' la CP_2 sospensione chiesta con l'opposizione, ma non concessa dal Giudice.
4) Percentuali di soddisfazione e tempi di adempimento del passivo concordatario.
Il Piano prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e delle spese in prededuzione.
Prevede, inoltre, il pagamento integrale dei debiti ipotecari, eccetto quello della dei debiti Parte_2 nei confronti dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis n.1 (personale dipendente per retribuzioni e TFR); dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis n.2 (professionisti).
Il Piano prevede il pagamento in percentuale nella misura complessiva del 30,25% dei debiti privilegiati degli enti previdenziali ed assistenziali e nella misura complessiva del 27,69% dei debiti erariali, presentando per tale ragione la relazione ex art. 88 CCII. (Transazione fiscale).
Il pagamento del ceto creditorio privilegiato, così come sopra rappresentato, viene rimesso all'utilizzo delle risorse “endogene” generate della procedura nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione fino alla concorrenza del valore di liquidazione;
i crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c. saranno soddisfatti nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente il valore di liquidazione.
Il Piano prevede inoltre, con l'apporto di risorse “esogene” (nuova finanza esterna) da parte del terzo assuntore per €.1.070.000,00, dopo l'omologazione del piano, la chiusura della procedura COroparte_16 entro 60 giorni attraverso il soddisfacimento in percentuale del debito nei confronti dei creditori RA distinti in cinque classi votanti.
Più precisamente:
(i) Le classi votanti e le percentuali di soddisfazione
Il Piano prevede l'utilizzo della finanza esogena per il soddisfacimento dei creditori RA nella misura di seguito indicati, distinti per classi e soddisfatti nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione.
Queste le classi previste:
Classe 1^ - Debiti ipotecari degradati
Il Piano prevede il pagamento percentuale nella misura del 23% dei debiti con privilegio speciale residui rimasti insoddisfatti nell'ambito del passivo privilegiato.
Classe 2^ - Debiti previdenziali degradati
Il Piano prevede il pagamento percentuale nella misura del 22,50% dei debiti con privilegio generale residui rimasti insoddisfatti nell'ambito del passivo privilegiato.
Classe 3^ - Debiti tributari degradati
Il Piano prevede il pagamento percentuale nella misura del 22,00% dei debiti con privilegio generale residui rimasti insoddisfatti nell'ambito del passivo privilegiato.
Classe 4^ - Debiti vs banche
Il Piano prevede il pagamento percentuale nella misura del 21,50% dei debiti di natura RAa nei confronti delle banche.
Classe 5^ - Fornitori RA per natura e professionisti RA 6 Il Piano prevede il pagamento percentuale nella misura del 21,00% dei debiti di natura RAa nei confronti dei fornitori, inclusi i professionisti.
(ii) Modalità e tempi di adempimento della proposta
E' previsto l'impegno del terzo assuntore al versamento di tutte le somme previste dal presente piano – proposta entro 60 giorni dall'omologazione.
L'accollo liberatorio da parte del terzo assuntore, limitatamente ai valori indicati nel piano proposta, implicherà la liberazione della società ricorrente, solo dopo l'integrale pagamento degli obblighi COroparte_2 da parte del Terzo assuntore attraverso il versamento in favore della procedura concorsuale del valore corrispondente all'attivo concordatario;
solo a seguito del pagamento potrà realizzarsi il trasferimento in favore del Terzo assuntore.
5) I vantaggi rispetto la liquidazione giudiziale
Rispetto alla proposta di concordato liquidatorio con terzo assuntore, assume la proponente che l'alternativa della liquidazione giudiziale sarebbe estremamente penalizzante per l'intero ceto creditorio.
Ciò in considerazione della certezza dei valori stimati, in quanto accollati dal terzo assuntore, dall'apporto del terzo assuntore, dalla certezza dei ristrettissimi tempi di esecuzione del concordato, dal riconoscimento di una percentuale a favore dei creditori RA superiore ai minimi consentiti dalla legge, dall'apporto di risorse esterne di gran lunga superiori al 10% previsto dall'art. 84, comma 4 del CCII.
Secondo la ricorrente, nello specifico ”.. il valore delle immobilizzazioni materiali si disperderebbe ed in particolar modo quello degli immobili e di tutto quanto in esso contenuto con le procedure competitive, alla stessa maniera di un concordato liquidatorio. Senza apporto di nuova finanza, i creditori RA rimarrebbero totalmente insoddisfatti, anzi con la liquidazione giudiziale i privilegiati ipotecari, gli enti previdenziali ed assistenziali e l'erario vedrebbero notevolmente ridotte le proprie soddisfazioni”
§ IL PARERE DEL COMMISSARIO
In vista dell'udienza fissata per l'11 settembre 2024 il Commissario Giudiziale ha reso il seguente parere.
(iii) Sugli aspetti formali:
In ordine ai profili formali, l'ausiliario ha dato atto del deposito documentale aggiuntivo, rispetto al corredo della domanda prenotativa e della formulazione del Piano/Proposta di:
1) nuova determina ex art. 120 bis CCII atteso il decesso del legale rappresentante in carica al momento del deposito della domanda prenotativa;
2) dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2022, in aggiunta alle dichiarazioni 2019, 2020 e 2021, già trasmesse prima della redazione e deposito del parere ex art. 47 CCII;
3) relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio anteriore al deposito della domanda;
4) elenco dei creditori (originariamente presente come parte integrante del Piano/proposta);
5) elenco di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso della società debitrice. A tal proposito il CG rileva “..non v'è indicazione di quale titolare di diritto di godimento ex locatione, Parte_3 ma la circostanza può essere giustificata alla luce del fatto che anche detta locataria è stata posta in Liquidazione Giudiziale e che, per effetto dell'art. 185 comma 2 CCII, la Società ricorrente resta in attesa della comunicazione del Curatore avverso relativa all'ipotesi di recesso dal contratto”; CO CP_2 CP_2
6) giustificativi della trasmissione (3.9.24) ad , , ed del Piano/proposta rettificato e CP_25 della relazione del Professionista indipendente, in uno all'istanza di transazione fiscale sui nuovi valori del Piano.
In virtù di tale deposito il CG ha concluso nel senso che “il quadro documentale di cui all'art. 39 CCII sia, allo stato, completo, se si eccettua la persistente assenza delle certificazioni sui debiti contributivi ed CP_2 CP_2 CP_2 assicurativi (cioè, ed ) o, se si preferisce, la persistente presenza della sola certificazione di . Il che potrebbe essere superato alla luce della considerazione che tutte le debitorie “pubbliche” (e, quindi, CP_2 non solo quelle strettamente fiscali ma anche quelle contributive ed assicurative) sono attestate da e
7 nella certificazione rilasciata da quest'ultima integralmente ricomprese. Altra questione – che valuterà il Collegio – è quella relativa alla tempestività dei depositi o, se si preferisce, l'ammissibilità del deposito, in tempi successivi, della documentazione che il Codice della Crisi prevede sia versata in atti unitamente alla domanda prenotativa e, in caso di domanda in bianco, unitamente alla formulazione del Piano/proposta”.
(iv) Sugli aspetti sostanziali:
Il CG, quanto ai rilievi di cui al parere reso il 19.3.24 e condivisi dal Tribunale con il decreto del 25.6.24 e quelli sviluppati dal Collegio con il medesimo provvedimento, ha osservato:
-Sull'attivo patrimoniale, che la proponente ha escluso che il valore di realizzo del compendio immobiliare (€ 2.500.000,00) sia frutto di sottostima (tanto in riferimento alle entità numeriche espresse dall'Ing.
[...] per circa € 5.800.000,00 quanto in riferimento ai valori riportati in bilancio per circa € Persona_2 3.180.000,00) giustificando il raggiunto valore alla luce di quattro circostanze:
a. l'accentuarsi delle flessioni dei prezzi di mercato;
b. l'inagibilità del primo e secondo piano della palazzina esposizione, uffici e servizi (il cui valore di mercato ammonterebbe ad € 1.165.000,00 circa)
c. l'esistenza di copertura in amianto e giacenze di magazzino da smaltire sull'intero complesso, con costi stimabili in un range compreso tra i 200.000,00 ed il 500.000,00 euro;
d. l'esistenza di ipoteche su tutto il complesso immobiliare.
Pertanto, l'ausiliario ha rilevato che i valori originariamente espressi in Piano sono stati corretti:
Valore contabile: € 3.700.000,00 (era 3.179.477,00);
Valore di realizzo: € 3.700.000,00 (era 5.000.000,00);
Percentuale di realizzo: 60% (era 50%); ù
Valore realizzabile: € 2.220.000,00 (era 2.500.000,00).
Nonostante ciò, secondo il CG, la questione ha continuato a porsi nei medesimi termini iniziali e le cifre espresse continuato ad avere un supporto giustificativo autoreferenziale.
Più precisamente, che i valori espressi siano frutto di una metodologia “inversa” ovvero che sia il Piano ad adeguarsi all'offerta economica dell'assuntore, anziché il contrario.
Per il CG, inoltre analoghe osservazioni valgano per i valori di riscotibilità attribuiti ai crediti, pur se modificati rispetto alle previsioni del piano originario quanto alla posta vantata nei riguardi di (per € Parte_3 315.000,00) con possibilità di recupero azzerate per intervenuta liquidazione giudiziale in cui la debitrice versa dal 30 maggio 2024.
In ogni caso, l'ausiliario ha evidenziato come la probabilità di realizzo dei crediti in questione risulti – nella attuale versione del Piano – rettificata da € 31.050,90 ad € 81.050,90 (su 141.154,48 da bilancio) con percentuale di recupero elevata dal 22% al 57,42%, seppur il risultato sia stato ottenuto con un mero spostamento contabile sui “crediti v/ clienti” dei 50.000,00 euro originariamente imputati in effettiva riscossione dalla e rettificati a zero nell'ultima versione del Piano;
Parte_3
-sul passivo patrimoniale: 1) quanto ai debiti derivanti da rapporti di lavoro, che la proponente ha precisato esser stati definiti per dimissioni dei lavoratori, senza nessuna dimostrazione ulteriore, tal che la posta debitoria in questione (€ 355.951,39) può essere solo presuntivamente data per certa;
2) che la rettifica del Piano ha riguardato – su indicazioni del Collegio – anche la categoria dei prededucibili, dalla quale sono stati espunti e portati a privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. - lo per € 10.000,00; - lo Studio , per € Parte_7 Pt_8 25.000,00. La conseguenza è che i crediti prededucibili si sono ridotti, in previsione, da € 198.000,00 ad € 163.000,00 (con importo effettivamente pagabile ex lege al 75%).; 3) ulteriore modifica ha riguardato anche i privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. tal che rispetto al Piano originario sono stati degradati a chirografo: - il credito del Notaio , per € 1.954,36 (su 7.576,00); - il credito del Dott. Persona_3 Persona_4 (revisore dei conti) per € 13.500,00 (su 19.740,00); - lo per € 32.554,99 (su 117.688,27). Gli CP_26 importi stralciati dal privilegio sono stati oggetto di inclusione tra i chirografi, ove è prevista una soddisfazione in percentuale al 21% (€ 10.081,96 su € 48.009,35).
8 Il CG ha tuttavia rimarcato che – nonostante l'espressa indicazione formulata dal Collegio: a)- permane l'indicazione a privilegio del credito di € 48.000,00 dell'Amministratore, così come permane la sua giustificazione come “credito professionale coperto da fattura emessa da ORe Commercialista”; b)permane la autoreferenzialità della collocazione a privilegio di tutti i crediti in questione, non essendo stata prodotta alcuna giustificazione documentale idonea a sorreggere l'inclusione delle somme nel “biennio protetto”.
Il Commissario ha quindi concluso che le debitorie incluse dalla ricorrente tra quelle coperte da privilegio professionale non siano ancora sorrette da adeguati giustificativi.
-sull'alternativa liquidatoria: che a suo avviso è rimasta la criticità circa eventuali azioni di responsabilità contro gli organi gestori e di controllo. In particolare il CG ha evidenziato che rispetto alle osservazioni di cui al parere ex art. 47 CCII, non sono stati forniti dalla società elementi aggiuntivi idonei ad escludere le perseguibilità e l'utilità (in prospettiva, purtroppo, recuperatoria) dell'attività giudiziaria.
Relativamente alla posizione del terzo assuntore, il CG si è riportato all'apposito parere depositato – su disposizione del Presidente Delegato – in data 4.9.24, segnalando la necessità che il terzo rinnovi a favore della attuale procedura i titoli già emessi per € 740.000,00, mettendoli materialmente a disposizione mediante il deposito degli stessi in Cancelleria. In aggiunta, il CG ha sottolineato l'esigenza che la causale del deposito dei titoli sia esplicitata. In particolare, che per espressa volontà (anche unilaterale) dell'assuntore, all'atto dell'eventuale apertura della procedura concordataria le somme de quibus assumano veste e natura di penale ex art. 1382 c.c. . Per il resto ha rimarcato come la società debitrice abbia già confermato che le somme rese disponibili dal terzo entreranno nella disponibilità della Procedura, la quale ultima provvederà in proprio alla effettuazione dei riparti (senza, cioè, che sia l'assuntore ad incaricarsi della estinzione dei debiti (ancorchè questi ultimi siano divenuti parte del suo patrimonio passivo). Di conseguenza, come debba essere previsto/imposto il trasferimento all'assuntore della titolarità degli assets solamente all'esito dell'integrale versamento dell'importo di € 3.700.000,00 cui il terzo si è obbligato verso la Società debitrice (e, di riflesso, verso la Procedura).
§ Il PARERE FINALE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE
In vista dell'udienza ex art. 47 CCII fissata, in prosieguo al 18.9.24, il Commissario ha osservato:
1) che è stato depositato atto notarile del 12.9.24 per Notar in AN MA C.V. avente ad oggetto la Per_5 rettifica/specificazione del contenuto di precedente determina dell'Amministratore p.t., assunta in data 2.9.24. In particolare, che l'organo amministrativo ha confermato la prosecuzione della procedura di concordato preventivo, pendente dinanzi al Tribunale di AN MA PU RE, G.D. Pres.te Dr. Enrico Quaranta, iscritta al numero 228-2/2023, confermando la nomina … ecc.”; che ivi la ricorrente ha formulato la seconda determina non come atto autonomo ma come specificazione/integrazione/rettifica della precedente determina del 2.9.24, tal che la determina prevista dall'art. 120 bis CCII parrebbe aver assunto – nel caso concreto – la forma di un atto complesso (o a formazione progressiva).
2) circa l'assenza ancor attuale delle certificazioni di debito (punto 6 del parere integrativo CP_27 del Commissario del 10./11.9.24), che andava ribadito che le debitorie in questione parrebbero incluse nella CP_2 certificazione presente in atti, non sembrando comunque imputabile alla ricorrente l'inerzia dei tre soggetti pubblici sopra indicati nel rilascio della documentazione di cui si discute;
3) circa l'art. 91 CCII (punto 7d del parere integrativo datato 10/11.9.24), che la questione è di stretta interpretazione e non può che essere devoluta al Collegio, segnalando tuttavia che l'affermazione secondo cui l'intervento del terzo “non è finalizzato all'acquisto” degli assets, implica una lettura meramente formalistica dell'intesa tra ricorrente ed assuntore. Al contrario, ad avviso, del CG, “è fuor di discussione che gli esborsi di costituiscano il prezzo per il trasferimento (quantomeno) di “specifici beni” all'assuntrice: COroparte_16 circostanza non contestata. Ciò, a meno di non voler considerare una ipotesi ulteriore: quella, cioè, in cui la sorte dei beni stimati nel Piano/proposta sia ancora incerta tra debitrice e terzo, con la conseguenza della nessuna influenza sulla Procedura, la quale ultima si limiterà ad incamerare la liquidità proveniente dall'assuntrice, disinteressandosi totalmente dei rapporti contrattuali tra debitrice e terza”.
4) che, mancando ulteriori elementi idonei a suffragare sin da ora le poste creditorie esposte dalla debitrice, la questione doveva spostarsi in caso di apertura del concordato, in momento successivo alla circolarizzazione dei crediti, prodromica alla Relazione ex art. 105 CCII;
9 5) relativamente al punto 10) delle precedenti osservazioni, che il trattamento deteriore riservato ad Pt_2 rispetto agli altri due creditori ipotecari appariva in linea sia con la ridotta estensione oggettiva
[...] dell'ipoteca (sul solo sub 6) sia con il grado deteriore della garanzia. Quindi, non lesivo dell'ordine delle cause legittime di prelazione;
6) in ordine al punto 12.) delle precedenti osservazioni, la perdurante mancanza di elementi documentali circa i crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;
7) quanto alla prospettazione della ricorrente circa l'incapacità del patrimonio della fu a soddisfare Parte_4 eventuali azioni risarcitorie:
a) che, dalle ricerche effettuate in autonomia, la possidenza immobiliare risultante in Conservatoria dei RR.II. al nominativo della predetta risulta così composta:
IMMOBILI IN CELLOLE
I. abitazione di tipo civile di 101 mq, in NCEU al foglio 196, p.lla 5549, sub 119; II. rimessa di mq 12 al foglio 196, p.lla 5549 sub 242; III. rimessa di mq 20, in NCEU al foglio 196, p.lla 5549, sub 155. IMMOBILI IN SANTA MARIA C.V.
IV. abitazione di tipo civile di mq 211, in NCEU al foglio 14, p.lla 5488, sub 23 V. deposito di mq 8, in NCEU al foglio 14, p.lla 5488, sub 49; VI. rimessa di mq 30, in NCEU al foglio 14, p.lla 5488, sub 61. VII. abitazione di tipo civile di mq 121, in NCEU al foglio 5, p.lla 5249, sub 12
IMMOBILI IN SESSA AURUNCA
VIII. terreno di are 78.70, in NCT al foglio 161, p.lla 1030.
b) che gli immobili di cui ai nn. I, II, III e IV risultano collocati nell'asse ereditario per la piena proprietà (ora 1/3 per ciascuno dei tre accettanti l'eredità). L'immobile di cui al n. VIII è in asse ereditario per comproprietà pari ad 1/12 (ora 1/36 per ciascuno dei tre accettanti l'eredità). Gli immobili di cui ai nn. V e VI risultano nella massa attiva ereditaria per comproprietà pari ad 1/6 (ora 1/18 per ciascuno dei tre accettanti l'eredità). Infine, l'immobile di cui al n. VII era nella titolarità della de cuius per comproprietà pari ad 1/11 (ora 1/33 per ciascuno dei tre accettanti l'eredità).
c) che gli eredi hanno trascritto sui beni immobili ereditari la propria accettazione con beneficio d'inventario in data 8.7.2024 (numero di Registro Particolare 21973);
d) che in relazione agli immobili detti risultano: • iscrizione d'ipoteca giudiziale nel 2022 sui cespiti nn. I, III, V e VI, ad istanza di • trascrizione di pignoramento immobiliare del 2022 sull'immobile n. Parte_2 Part IV, sempre ad istanza di ud Pt_2
e) che non risultano gravami sui cespiti nn. II, VII e VIII;
f) di non avere poteri di indagine relativamente alla possidenza mobiliare, ivi inclusi i rapporti finanziari;
10) effettivamente, il creditore ipotecario degradato è stato già inserito in classe autonoma. Parte_2
Con nota del 28.2.2025 il CG depositava relazione sulle operazioni di voto ex art. 110 CCII.
Nel contesto rilevava: 1) che aveva votato a favore della proposta la maggioranza delle Classi (3 su 5); 2) che i voti espressi erano stati 18, di cui 16 favorevoli e 2 contrari;
3) che i voti contrati erano annoverati in classe 3 ( ) ed in classe 5 (Avv. Antonio Di Giacinto); 4) che i voti COroparte_4 favorevoli erano, invece, concentrati in classe 5 (15 su 16). Il sedicesimo voto favorevole è in Classe 3 (Comune di Curti); 5) che non era stata raggiunta la maggioranza totale dei crediti. I crediti ammessi al voto, infatti, sommavano € 5.499.813,97 mentre la sommatoria dei voti favorevoli totali era di € 908.443,64.
Di poi aggiungeva testualmente:
10 Resta al Commissario evidenziare che, vertendosi in tema di Concordato Liquidatorio con formazione di Classi e unico creditore titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, l'applicazione dell'art. 109 comma 1 CCII è integrale: a) l'omologazione diretta, cioè, richiede che sia raggiunta: la maggioranza dei crediti ammessi al voto;
b) la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto;
c) la maggioranza dei crediti ammessi al voto nel maggior numero di classi. Nel caso che occupa, è evidente che siano state raggiunte le sole maggioranze indicate con b) e c). Gioverà, infine rilevare (anche se – a stretto rigore normativo – trattasi di fatti ininfluenti ai fini previsti dagli artt. 109 e 110 CCII) che l'
[...]
ha espresso il voto unitamente alla trasmissione di ennesime “Osservazioni” Il CP_4 Direttore Provinciale, evidentemente, ha ritenuto di prevenire possibili azioni di responsabilità erariale a suo personale carico esplicitando le motivazioni che lo hanno indotto ad esprimere voto contrario.
La prima notazione del Commissario è che – proprio ai sensi dell'art. 88 CCII, più volte invocato dall' allorchè s'era ventilata la sua esclusione dal novero dei votanti per violazione del 5° CP_4 comma dell'art. 88 nella formulazione posteriore al Correttivo “ter” - il voto si sarebbe dovuto esprimere dalla competente Direzione Provinciale, su parere conforme della relativa Direzione Regionale. Ebbene, tanto nella espressione di voto quanto nelle “Osservazioni”, il Direttore
CO Provinciale di nulla riferisce in ordine ad un parere espresso dal suo sovraordinato gerarchico.
CO La seconda notazione del Commissario è che motiva il voto negativo sulla base della asserita preferibilità dell'ipotesi liquidatoria. Ciò sulla scorta di due elementi: a) l'assunto secondo cui gli
CO immobili della Società sarebbero stati sottostimati in Piano, atteso che – a detta di – il valore dell'asset si attesterebbe a 5 milioni ed ottantanovemila euro, a fronte degli Euro 2.500.000,00 indicati nel Piano e nella Relazione del Professionista indipendente;
b) l'assunto secondo cui –
CO avendo intrapreso azione revocatoria ordinaria contro la concessione di ipoteca ad Pt_2 ed avendo, a propria volta, iscritto ipoteca nel novembre del 2024 – la soddisfazione del
[...] credito tributario in sede liquidatoria darebbe risultati ben migliori della soddisfazione concordataria.
Su tali “considerazioni”, sono costretto a ribadire che: AdE legge a proprio uso e consumo il Piano, nel quale il valore indicato per l'asset immobiliare è di 5 milioni di lire, mentre l'importo dimezzato di Euro 2.500.000,00 è solo il valore di “realizzo” in sede di procedura concordataria. In definitiva, CO il valore effettivo espresso da e quello considerato da differiscono per soli 89.000,00 CP_2 CO euro;
anche in previsione di colpi di coda di (specie dopo le illazioni avanzate sulla non indipendenza del Professionista attestatore e sul mancato controllo su tale aspetto da parte del Commissario), la Procedura si è dotata di un proprio strumento valutativo, costituito della Stima redatta dall'Arch. in data 11.2.2025, attestante il valore degli immobili a non più Persona_6 di Euro 4.480.000,00 e (se si vuole) l'inconsistenza della posizione dell'Agenzia; anche ammettendo CO il buon esito dell'azione revocatoria, omette di considerare che, in prospettiva liquidatoria, il proprio credito non sarebbe upgradato ad ipotecario ma resterebbe vincolato al privilegio generale accordato dalla Legge, ostando alla “promozione” il disposto dell'art. 46 u.c. CCII. Quanto resterebbe preferibile l'ipotesi liquidatoria è un dato che va ancora integralmente dimostrato.
Con atto del 5.3.25 chiedeva l'omologazione del concordato previa applicazione COroparte_2 ex art. 88, comma 2 bis, CCII del cram down.
Con memoria del 24.3.25, a tanto richiesto, il CG rendeva parere in proposito. Co Esaminava il nel contesto anche il tema della convenienza dell'alternativa liquidatoria per l'amministrazione finanziaria.
Con decreto del 17.4.25 il Tribunale, vista la relazione del professionista indipendente ex art. 88, comma 3, CCII, del 17.3.2025; vista la nota depositata successivamente dal CG in data 24.3.25 in cui il predetto – come richiesto dal GD - prende posizione in ordine alla ritualità del voto reso
11 dall' e rende sue preliminari valutazioni sulla ricorrenza dei presupposti per COroparte_4 l'omologazione forzosa richiesta dalla proponente;
sentito il Giudice delegato;
letto l'art. 48, co. 1, CCII, nella parte in cui è prevista l'attivazione del procedimento di omologazione ove a richiederlo sia il debitore;
fissava per l'omologa l'udienza del 21.5.25. CO CP_2 Si opponevano all'omologazione sia che deducendo:
1. Inammissibilità del piano di concordato e dell'omologa forzosa – Inattendibilità del Piano e dell'attestazione ex art. 87 C.C.I.I. – Vizio della procedura per invalida espressione di voto del ceto creditorio.
2. Inammissibilità e inattendibilità del piano per mancata valutazione dell'azione revocatoria posta in essere dall' CP_23 avverso la concessione di ipoteca volontaria in favore della IMI SUD Laminati Srl e gradatamente per mancato accantonamento – Violazione artt. 84, comma 1, e 88, comma 4, CCII. Assenza dei presupposti per l'omologa del concordato: sconvenienza del concordato rispetto alla liquidazione giudiziale.
Depositava il proprio pare il CG il quale, pur sottolineando nuovamente il vizio della dichiarazione CO di voto di , per non essere corredata del parere conforme della Direzione Regionale dell'ufficio, ne riteneva la legittimazione all'opposizione.
Tuttavia, quanto alla prima delle censure mosse dall'ufficio, rilevava che – contrariamente a quanto deduce la difesa erariale – “la posizione Commissariale relativa alla necessità di suffragio sui valori indicati in Piano per gli immobili, originariamente espressa nel Parere ex art. 47 CCII, risulta ampliamente superata per effetto dell'espletamento di stima d'ufficio, affidata dal G.D. alle cure dell'Arch. e depositata agli atti in data 18.2.2025. La stima de qua attesta il valore Persona_6 commerciale degli immobili in Euro 4.480.000,00 e – perciò - in cifra inferiore persino a quella indicata dalla Società proponente in Piano. In ogni caso, in cifra più vicina alla stima di
[...] CO che a quella di . Il tutto, con quell'adeguato sostegno documentale che - al contrario CP_2 CO CP_2
- sembra mancare del tutto alla stima erariale (noterà il Collegio che , ed Avvocatura di CO Stato affermano che la stima sarebbe stata redatta dalll' anche se nessun documento proveniente dell'Ufficio del Territorio è mai stato allegato dalle attuali opponenti). In secondo luogo, CO vi è che tra i 5.000.000,00 indicati dalla ricorrente ed i 5.089.000,00 indicati da corre – in percentuale – una miserrima differenza del 2,75%. “
Aggiungeva che l'importo previsto in piano quale valore di realizzo era assolutamente coerente con quanto emergeva da un'analisi statistica, a proposito degli esiti delle vendite immobiliari nelle procedure concorsuali ed alla percentuale di decremento del prezzo di aggiudicazione rispetto al valore di stima. CP_2 Segnalava, infine, che neppure l'esito dell'azione revocatoria promossa da ex art. 2901 c.c. avrebbe potuto in qualche modo garantire una soddisfazione maggiore della parte che aveva proposto il giudizio in ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale rispetto alla soluzione concordataria.
Resisteva all'opposizione anche la deducendo: 1) l'Inesistenza, nullità o inefficacia COroparte_2 CO del voto di;
2) l'assenza di convenienza dell'alternativa liquidatoria;
3) l'inammissibilità della CP_2 revocatoria promossa da anche in relazione agli effetti di cui all'art. 46 CCII.
MOTIVI
In via preliminare, va evidenziato che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u. 23.1.2013, n° 1521 e, inter alia, 4.7.2014, n° 15345) formatasi nel vigore della legge fallimentare, il sindacato che il Tribunale era chiamato a compiere in sede di omologazione del concordato preventivo riguardava la legittimazione sostanziale della proposta, essendo viceversa precluso il giudizio sulla relativa convenienza economica.
Infatti, sebbene l'istituto del concordato preventivo sia caratterizzato da connotati di natura negoziale, nella relativa disciplina sono individuabili evidenti manifestazioni di riflessi pubblicistici, suggeriti dall'avvertita esigenza di tener conto anche degli interessi di soggetti
12 ipoteticamente non aderenti alla proposta, ma comunque esposti agli effetti di una sua non condivisa approvazione, ed attuati mediante la fissazione di una serie di regole processuali inderogabili, finalizzate alla corretta formazione dell'accordo tra debitore e creditori, nonché con il potenziamento dei margini di intervento del giudice in chiave di garanzia (Cass. Sezioni Unite n. 1521 del 2013).
Il controllo del Tribunale, nella fase di omologazione della procedura concordataria, si traduceva, in primo luogo, nella verifica della fattibilità giuridica del piano.
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u. 23.1.2013, n° 1521 e, inter alia, 4.7.2014, n° 15345), il sindacato del giudice sulla proposta di concordato preventivo doveva essenzialmente avere ad oggetto la cd. fattibilità giuridica del concordato, fino al punto di esprimere un giudizio negativo in ordine all'ammissibilità quando le modalità attuative risultavano incompatibili con norme inderogabili, o quando risultasse prima facie che la proposta fosse manifestamente inidonea al soddisfacimento, sia pure falcidiato dal concorso, di tutti i creditori, nessuno escluso.
Più segnatamente, secondo i più recenti approdi della Corte di legittimità, la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postulava che il sindacato del tribunale - riferito alla prima - appurasse la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentrasse sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, rimanendo riservata ai creditori la sola valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi.
La Corte aveva precisato che il controllo di fattibilità giuridica non incontrava particolari limiti, mentre quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, “può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta.
Al giudice, infatti, si sosteneva non poter essere sottratto il controllo circa la fattibilità economica del concordato, così che il debitore non può essere ammesso alla procedura ove il piano si riveli implausibile e, cioè, già prima facie irrealizzabile” (Cass. civ. Sez. I Ord., 16/06/2023, n. 17273).
In secondo luogo al Tribunale competeva la valutazione dell'effettiva idoneità del piano ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura, ossia ad assicurare un pur minimo soddisfacimento dei creditori RA (solo per il concordato liquidatorio il giudice doveva verificare la funzionalità del piano rispetto al soddisfacimento del 20% dei RA (Corte di Cassazione n. 13224/2021), soglia che non era vincolante per il concordato in continuità).
Ciò comportava il necessario vaglio, quindi, oltre che della sussistenza dei requisiti di regolarità della procedura, anche della fattibilità del piano nei termini delineati ut supra.
Secondo la Corte, infatti, la limitazione degli interessi dei soggetti coinvolti rispetto a quelli dell'imprenditore di uscire dallo stato di crisi poteva trovare concreta giustificazione soltanto ove ricorrevano le due seguenti condizioni: a) che lo svolgimento del procedimento avvenisse nel rispetto delle indicazioni del legislatore, vale a dire consentendo ai creditori, dapprima, di votare avendo conoscenza (o avendo avuto modo di conoscere) di tutti i dati a tal fine necessari e, quindi, di esprimere le eventuali riserve nel giudizio di omologazione;
b) che la conseguente definizione si realizzasse con il raggiungimento della duplice finalità perseguita con l'instaurazione della detta procedura, consistente nel superamento della situazione di crisi dell'imprenditore (che comunque in tal modo così definisce la sua parentesi commerciale
13 negativa), da una parte, e nel riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti, dall'altra.
Ciò premesso, dall'analisi delle norme del CCII, applicabili al presente concordato, si può affermare che tali principi non siano invero mutati e che la verifica del rispetto delle norme dettate in tema di concordato - e nello specifico di concordato liquidatorio - nonché della fattibilità giuridica ed economica sia comunque doverosa in capo al giudice sia in sede di vaglio degli atti al fine dell'eventuale apertura della procedura, sia pur secondo la nuova declinazione dell'art. 47 CCII (cfr. decreto di apertura della seguente procedura, innanzi riferito), sia in sede di omologa.
L'art. 112 CCII lumeggia il contenuto delle verifiche commissionate al tribunale, a seconda della tipologia di concordato prescelta.
Innanzitutto, il tribunale deve appurare la “regolarità della procedura” (comma 1, lett. a), riesaminando quanto abbia provvisoriamente delibato in fase d'apertura del concordato (cfr. si pensi al compimento da parte del debitore di eventuali atti di frode ex art. 106 CCII emersi nelle more dell'omologa).
In secondo luogo, il tribunale accerta “l'esito della votazione” (comma 1, lett. b) ossia il raggiungimento delle maggioranze richieste dall'art. 109 CCII da parte dei creditori ammessi al voto, risolvendo eventuali contestazioni avanzate dovendosi scrutinare la correttezza delle ammissioni al voto, contestabili con il rimedio dell'opposizione ex art. 48 CCII.
Ancora, il tribunale deve soffermarsi sull' “ammissibilità della proposta” (comma 1, lett. c) e sulla
“corretta formazione delle classi” (comma 1, lett. d) nonchè sull'effettivo rispetto della “parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe” (comma 1, lett. e).
L'ammissibilità della proposta, a ben vedere, è species all'interno del genus concettuale della ritualità ed investe anche la verifica dei profili inerenti la legittimazione del debitore (quale imprenditore che versi in uno stato di crisi o insolvenza) alla presentazione della domanda (che se presentata da una società, deve essere sottoscritta da quanti abbiano la rappresentanza sociale dell'ente ex art 265 e120 bis CCII) presso il Tribunale competente ex art. 27 CCII;
ed il versamento tempestivo del fondo spese previsto nel decreto di apertura del concordato ex art. 47, comma 1, lett. d).
Quanto alla corretta formazione delle classi” (comma 1, lett. d) ed all'effettivo rispetto della
“parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe” (comma 1, lett. e), si tratta di verificare se, ex art. 2, lett. r), CCII, se le classi son composte dall' “insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei” e se, all'interno delle specifiche classi regolarmente costruite, è garantito trattamento unitario.
Infine, il tribunale è incaricato, in ogni altro caso, di verificare “la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati” (comma 1, lett. g).
Il perimetro del controllo giudiziale, dunque, impone al tribunale il sindacato sulla “ritualità della proposta”, quindi sull'osservanza della regolarità della documentazione depositata e della procedura seguita, funzionale a garantire l'integralità e la correttezza dei dati forniti ai creditori ai fini della libera e consapevole espressione del voto, nonché sulla legittimità sostanziale della proposta, che involge una verifica sul rispetto delle norme inderogabili, sul rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, sulla corretta formazione delle classi, sulla parità di trattamento tra i creditori della stessa classe, sull'assenza di atti in frode ex art. 106 CCII, anche sulla base degli elementi raccolti dal commissario dopo l'apertura (controlli oggi tipizzati dall'art.112 CCII), e sulla fattibilità del piano intesa, nel concordato liquidatorio, ai sensi della lett. g, come prognosi sulla non manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.
Il contenuto del vaglio del giudice ricalca in tal senso il recinto disegnato dalla più recente giurisprudenza nomofilattica in relazione ai concordati preventivi aperti sotto l'egida della 14 precedente legge fallimentare in tema di sindacato di fattibilità economica, intesa appunto come una verifica di manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli scopi programmati .
E' esclusa dal vaglio del tribunale la valutazione della convenienza della proposta, rimessa ai soli creditori.
Così descritto il perimetro del controllo giudiziale, ed applicando i principi esposti nella fattispecie che ci occupa, deve essere osservato quanto segue.
Ritiene anzitutto il Tribunale che la procedura si sia svolta regolarmente.
In proposito il Tribunale condivide l'orientamento giurisprudenziale di merito che conclude nel senso che in linea generale detto vaglio abbia come perimetro la verifica della “regolarità formale e procedimentale, della corretta qualificazione del piano come in continuità o liquidatorio, ma anche il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione nelle due declinazioni dell'absolute priority rule per il valore di liquidazione e della relative priority rule per l'eccedenza, la regolare introduzione della transazione fiscale se necessaria, il rispetto dei contenuti del piano di cui all'art. 87 CCII, l'adeguatezza motivazionale dell'attestazione e la presenza dell'attestazione speciale di convenienza in caso di transazione fiscale o contributiva” ( Trib. Roma 20.12.23).
A ciò va aggiunto, quanto al concordato di tipo liquidatorio, che necessita accertare che sia rispettata anche la previsione dettata dall'art. 84, co. 4, CCII, secondo cui “la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori RA e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purché sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali”.
In altri termini, l'esame riferito deve comprendere non solo la verifica sulla regolarità della documentazione depositata, ma anche quella della legittimità sostanziale della proposta, quale rispetto delle norme inderogabili, rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, corretta formazione delle classi, parità di trattamento tra i creditori della stessa classe.
Militano in favore di questo approdo numerosi argomenti, testuali e sistematici.
Innanzitutto, la necessità del vaglio di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b), CCII ogni qualvolta siano state proposte più domande dirette a regolare la crisi o l'insolvenza (come nella presente fattispecie, in cui la istanza di liquidazione giudiziale è stata successivamente oggetto di rinuncia).
L'obbligo di valutare prioritariamente le domande regolatrici della crisi diverse dalla liquidazione si impone previo accertamento -quale che sia il tipo di concordato proposto dal debitore – che il piano «non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati”; concetto che evoca la nozione di fattibilità economica declinata dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
In secondo luogo, la necessità di descrizione analitica e approfondita di tutti gli aspetti elencati dall'art. 87 CCI, compreso il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato in ipotesi di liquidazione giudiziale, che si comprende solo nell'ottica di un vaglio approfondito sulla ammissibilità già ai fini dell'ammissione.
Va ulteriormente evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u. 23.1.2013, n° 1521 e, inter alia, 4.7.2014, n° 15345) formatasi nel vigore della legge fallimentare, il sindacato del giudice sulla proposta di concordato preventivo deve essenzialmente avere ad oggetto la cd. fattibilità giuridica, fino al punto di esprimere un giudizio negativo in ordine all'ammissibilità quando le modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili, o quando risulti prima facie che la
15 proposta sia manifestamente inidonea al soddisfacimento, sia pure falcidiato dal concorso, di tutti i creditori, nessuno escluso.
Sulla regolarità formale, l'art. 120 bis CCII invero stabilisce che l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi è deciso, in via esclusiva, dall'organo gestorio.
Spetta a tale organo, sempre con il profilo dell'esclusività, anche decidere il contenuto della proposta e le condizioni del piano di ristrutturazione.
Onde consentire uno spazio di tutela ai soci e agli amministratori dissenzienti, la stessa norma stabilisce che la decisione debba essere raccolta in un verbale notarile ed essere iscritta al registro delle imprese.
Il riferimento che precede, alla apparente scelta del legislatore di disporre dette formalità in funzione del sindacato sulla decisione dell'organo amministrativo, nasce da una serie di considerazioni.
La prima, che una decisione degli amministratori può essere impugnata ove adottata in violazione di legge o di statuto, ex art. 2388 c.c.
Legittimati a tale impugnativa risultano, appunto, i soci che assumono la lesività della decisione rispetto ai loro diritti;
nell'ipotesi di organo amministrativo collegiale, risultano altresì legittimati all'impugnativa gli amministratori dissenzienti.
Ebbene, mette conto evidenziare come tale impugnativa possa essere accompagnata da un'istanza di sospensione della sua esecuzione, ex art. 2378 c.c.
D'altra parte, giacché l'art. 2388 prevede che l'impugnativa possa essere proposta entro novanta giorni dalla delibera indipendentemente dalla data della relativa iscrizione camerale, appare evidente la scelta del legislatore di prevedere che la domanda, che segue la decisione dell'organo amministrativo di accedere allo strumento regolatorio della crisi, ai sensi dell'art. 40. Co. 3, CCII debba essere comunicata dal cancelliere dell'AG adita al registro delle imprese non oltre il giorno successivo al deposito.
La ricostruzione dell'opzione normativa nei termini indicati ad avviso del Tribunale trova suo ulteriore fondamento nella circostanza della compressione dei diritti dei soci dall'iscrizione camerale della decisione sino all'omologa.
Più precisamente, ai sensi dell'art. 120 bis co. 4, nell'arco temporale appena riferito la revoca degli amministratori è subordinata alla ricorrenza di una giusta causa – che non può mai essere costituita da una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi sussistendo le condizioni di legge
– nonché all'approvazione del tribunale delle imprese.
Si comprende bene, allora - al di là dei problemi di compatibilità di tale disciplina con quella societaria di cui all'art. 2393, co. 5, cc, che prevede la revoca automatica degli amministratori ove sia assunta delibera di proposizione dell'azione sociale di responsabilità assunta con il voro favorevole dei soci che rappresentano 1/5 del capitale sociale, nonché con quella di cui all'art. 2476 cc, che prevede la possibilità di richiedere la revoca cautelare dell'organo amministrativo in funzione dell'azione di merito di revoca e/o di responsabilità ai danni del predetto - come altro spazio di tutela per i soci si rinvenga nella possibilità d'impugnare direttamente la decisione di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi, del caso chiedendo sospendersi la relativa efficacia/esecuzione.
Neppure può tacersi che, in linea di principio, l'iscrizione della decisione può consentire ai creditori di proporre rimedi cautelari atipici per bloccarne gli effetti, del caso in via strumentale rispetto ad un'azione di responsabilità che vada a sindacare la ragionevolezza della scelta di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi ovvero ad uno piuttosto che ad un altro di quelli messi a disposizione dal legislatore.
16 L'astratta possibilità appena esaminata di una sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia della decisione dell'organo amministrativo ex art. 120 bis, a maggior ragione può spiegare rilevanza ove si versi nel perimetro delle domande con riserva ex art. 44 CCII.
Ad ogni modo, dalla lettura del primo comma dell'art. 120 bis si trae l'esistenza di due momenti e di due atti distinti: 1) la decisione dell'accesso ad uno strumento regolatorio della crisi;
2) la presentazione della domanda vera e propria.
La decisione, proprio per consentire le adeguate forme di tutela dei soci, degli altri amministratori e dei terzi, dovrebbe indicare le ragioni concrete che l'hanno indotta nonché il tipo di strumento prescelto.
Detto questo, nella vicenda in esame l'accesso alla procedura è avvenuto in prima battuta con decisione dell'amministratore p.t. raccolta da notaio che preludeva ad una domanda con riserva.
A seguito del decesso di quell'amministratore, il subentrante il 2 settembre 2024 ha adottato la seguente determina: Innanzi a me OR , notaio in AN MA PU RE, Persona_7 iscritto al ruolo del Distretto Notarile di AN MA PU RE, è comparso il signor: _3
, nato ad [...] il [...], con domicilio anche fiscale, in Caserta (CE), Viale
[...] Michelangelo Buonarroti n° 27, codice fiscale: . Detto comparente della CodiceFiscale_1 cui identità personale, qualità e poteri, io notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata denominata: " con sede in Caserta (CE), via San Carlo n° 156, capitale sociale COroparte_2 Euro 46.800,00 (quarantaseimilaottocento virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di , numero di iscrizione e codice fiscale: Repertorio CP_2 P.IVA_1 Economico Amministrativo numero 139072, invita me notaio a redigere il verbale delle determinazioni dell'Organo Amministrativo della suddetta società relativamente all'argomento di cui al seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Ricorso per deposito di concordato preventivo ai sensi degli articoli 39 e 40 D.L. 14/2019. Passando alla trattazione dell'ordine del giorno l'Organo Amministrativo espone i motivi che rendono opportuno presentare proposta di concordato preventivo, ricordando a tal fine la particolare situazione attraversata dalla società a seguito della crisi economica che ha colpito il settore. La situazione patrimoniale della società consente però di assicurare ai creditori il soddisfacimento di una congrua percentuale dei loro crediti, per cui sussistono le condizioni per farsi luogo alla procedura di concordato preventivo. L'Organo Amministrativo fa riferimento alla necessità di deposito di un ricorso contenente la domanda di concordato preventivo ai sensi degli articoli 39 e 40 D.L. 14/2019. Conseguentemente, l'Organo Amministrativo, DETERMINA 1) di depositare un ricorso contenente la domanda di concordato preventivo con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione ai sensi degli articoli 39 e 40 D.L. 14/2019; 2) di delegare se stesso in persona: Via Caduti Parte_9 di Nassiryia "Victoria Park" 81055 S. MA C.V. Tel. 0823/841460 Fax. 0823/842137 e-mail: Registrato a il 3 settembre 2024 al n. 26979 S1T a) a depositare il Email_6 CP_2 ricorso detto;
b) a rappresentare la società in tutti gli incombenti previsti dalla legge ai fini del perfezionamento della richiesta procedura. Si dichiara sciolta l'adunanza alle ore undici e minuti quarantacinque. Di questo atto, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno, su fogli uno per tre facciate, compresa la presente, ho dato lettura al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore undici e minuti quarantasei. Firmato: _3
. notaio. Vi è sigillo. Certifico io sottoscritto dottor , notaio in
[...] Persona_7 Persona_7 AN MA PU RE, iscritto al ruolo del Distretto Notarile di AN MA PU RE, che la presente copia, realizzata con sistema elettronico, composta di n° un mezzo foglio, è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso consentito”.
E' apparso evidente che una decisione del genere non tenesse conto della circostanza che il procedimento era andato avanti, con il deposito del piano e della proposta nella relativa stesura definitiva in data 28 agosto 2024. 17 Sicchè il Tribunale ha rilevato officiosamente il vizio di quell'atto, ovvero che esso appariva difforme al contenuto della domanda piena cui accedeva.
A seguito del rilievo è stata prodotto atto notarile intitolato di precisazione ed integrazione della determina citata, in cui l'amministratore p.t. della ricorrente ha proceduto alla ricostruzione delle vicende della procedura ed a far propria la decisione di proporre la domanda concordataria qui in esame.
Va detto che non risulta alcuna impugnativa di tale decisione, che integra rettifica di quella del 2 settembre 2024 e si pone, quindi, in connessione e continuità rispetto alla domanda formulata dalla proponente in via definitiva.
Può quindi ritenersi integrato il presupposto formale di cui all'art. 120 bis CCII, laddove tale domanda risulta sottoscritta dallo stesso legale rappresentante della CP_2
Dal punto di vista dell'ammissibilità, la proposta e il piano rispettano i requisiti di cui agli artt. 39, 40, 84, 87 e 88, comma 2 e 3, CCII, essendo corredati della documentazione e delle attestazioni previste.
Più segnatamente la ricorrente ha sede legale in e non vi sono elementi che possano condurre CP_2 a superare la presunzione della coincidenza ex art. 27, comma 3, CCII tra la sede legale ed il centro degli interessi principali, inteso come luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi (art. 2, comma 1, lett. m, CCII).
Da ciò consegue, che questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'artt. 27, comma 2, CCII.
Per quanto concerne il requisito soggettivo si evidenzia che la ricorrente è imprenditore commerciale ed è soggetto a liquidazione giudiziale, posto che, come risulta dai bilanci e dall'elenco dei creditori a suo tempo depositati, non si trova nel possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII.
L'impresa in oggetto si trova nell'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, CCII, da cui deriva la sussistenza anche del requisito oggettivo, come da dettaglio emergente nel contenuto del piano e di cui più aventi.
Il compendio documentale previsto dall'art. 39, commi 1 e 2, CCII risulta versato agli atti.
A tal riguardo, con il parere depositato per l'udienza dell'11 settembre 2024 il CG ha rilevato che a corredo del piano/proposta del 28 agosto 2024 la ricorrente ha prodotto: ” 1) nuova determina ex art. 120 bis CCII atteso il decesso del legale rappresentante in carica al momento del deposito della domanda prenotativa ( di cui a quanto precede, n.d.e.); 2) dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2022, in aggiunta alle dichiarazioni 2019, 2020 e 2021, già trasmesse prima della redazione e deposito del parere ex art. 47 CCII;
3) relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio anteriore al deposito della domanda;
4) elenco dei creditori (originariamente presente come parte integrante del Piano/proposta); 5) elenco di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso della società debitrice. 6) giustificativi della CO CP_2 CP_2 trasmissione (3.9.24) ad , , ed del Piano/proposta rettificato e della relazione CP_25 del Professionista indipendente, in uno all'istanza di transazione fiscale sui nuovi valori del Piano”.
L'ausiliario ha quindi concluso sul punto che “il quadro documentale di cui all'art. 39 CCII sia, allo stato, completo, se si eccettua la persistente assenza delle certificazioni sui debiti contributivi ed CP_2 assicurativi (cioè, ed ) o, se si preferisce, la persistente presenza della sola certificazione CP_25 CP_2 di . Il che potrebbe essere superato alla luce della considerazione che tutte le debitorie
“pubbliche” (e, quindi, non solo quelle strettamente fiscali ma anche quelle contributive ed CP_2 assicurative) sono attestate da e nella certificazione rilasciata da quest'ultima integralmente ricomprese. Altra questione – che valuterà il Collegio – è quella relativa alla tempestività dei depositi
18 o, se si preferisce, l'ammissibilità del deposito, in tempi successivi, della documentazione che il Codice della Crisi prevede sia versata in atti unitamente alla domanda prenotativa e, in caso di domanda in bianco, unitamente alla formulazione del Piano/proposta”.
Ad avviso del collegio, in ragione dell'evidenza che l'art. 39, co. 1, CCII dettaglia il compendio documentale che deve corredare la domanda concordataria piena - invero diretto ad offrire una piena informazione sullo stato economico, patrimoniale e finanziario dell'imprenditore, sulle attività, sulle passività e sugli atti di straordinaria amministrazione compiuti, a beneficio dei creditori e dei terzi, oltre che del Tribunale – in un'ottica che consideri la descritta ratio della disposizione, può dirsi che sia tempestiva una produzione completa di tali documenti che pervenga, come in specie, al più tardi al momento del deposito del piano/proposta modificato ed integrato ex art. 47, co. 4, CCII.
D'altra parte, la proposta ed il piano, e pure le integrazioni richiesta dal collegio, risultano oggetto di attestazione da parte del Professionista indipendente, dott.ssa ai sensi dell'ultimo Persona_1 periodo del comma 3 dell'art. 87 CCII che impone, in caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano, di depositare una nuova relazione sulla veridicità dei dati aziendali, sulla fattibilità e sull'idoneità del piano ad impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto alla ipotesi di liquidazione giudiziale.
La proposta ed il piano si sviluppano secondo lo schema indicato a pagina 44 e ss. del piano come modificato che qui si compendia, rinviando alla lettura del piano per gli aspetti specifici (cfr. deposito del 5 settembre 2024). ha anzitutto indicato le cause della crisi come aventi origine nella notevole contrazione _30 dei ricavi dovuta alla generale crisi del settore edilizio-immobiliare.
Ciò ha comportato anche una riduzione del credito sia da parte delle aziende siderurgiche produttrici (il c.d. affidamento-cliente), sia del settore bancario, che, preso atto della crisi di settore, ha ridotto gli affidamenti diretti e quelli aventi ad oggetto lo sconto fatture e/o cambiali.
A tale situazione congiunturale, assume la proponente, si sono sommate alcune scelte strategiche rivelatesi inadeguate. Le performance antieconomiche registrate hanno avuto un impatto negativo sulla redditività aziendale, dunque, sui flussi di cassa.
Sono poi intervenute perdite su crediti di importi rilevanti che hanno comportato ulteriori squilibri finanziari.
La società, dunque, non è riuscita a fronteggiare gli impegni assunti nei confronti degli Istituti di credito, nonché dei fornitori, arretrandosi anche nel pagamento dei debiti tributari e previdenziali, raggiungendo un livello di indebitamento di rilevante ammontare rispetto alle dimensioni aziendali.
Nel dettaglio la società ha dedotto testualmente sul punto che “Le cause della crisi aziendale
[...] ha risentito negli ultimi anni sia della crisi del settore edilizio/immobiliare e COroparte_31 sia del settore siderurgico, i quali rappresentavano per essa i settori di riferimento. La fase discendente del settore edilizio, mercato di riferimento per la commercializzazione dei prodotti della
ha avuto inizio nel 2007, quando, per la prima volta, i prezzi degli immobili COroparte_2 hanno segnalato una contrazione, a causa della crisi del mercato immobiliare innescato dai mutui sub-prime che rese gli istituti di credito molto prudenti nella concessione dei finanziamenti ed il contestuale rialzo dei tassi di interesse. Tutto ciò ebbe riflessi negativi sul mercato immobiliare, che segnalò una contrazione della disponibilità di spesa e, di conseguenza, la prima riduzione dei volumi (-4,6%) e dei prezzi immobiliari (-1,0%). Stante la stretta creditizia, il settore edilizio entrò anch'esso in crisi, in quanto categorie di potenziali acquirenti non riuscirono più ad accedere al credito;
di conseguenza, l'offerta di immobili sul mercato aumentò e quindi sia le nuove costruzioni e sia i prezzi e le transazioni diminuirono. Esso, dopo la crisi del 2007, ha dovuto registrare una stagione di ridimensionamento. In Europa, in particolare, le difficoltà sono state inasprite dalla «guerra dei
19 dazi» innescata dalle politiche protezionistiche del Governo Trump. Molti flussi commerciali provenienti da Paesi extraeuropei, indirizzati verso gli Usa, sono stati dirottati all'interno dei confini europei. L'Italia è storicamente un importante produttore di acciaio. La crisi innescatasi nel 2008 ha inciso anche sul settore siderurgico, il quale ha risentito sia della contrazione del mercato immobiliare e sia dei consumi in genere. Infatti, la domanda di acciaio è strettamente correlata alla crescita economica, essendo l'acciaio una materia prima necessaria a molti e diversi ambiti produttivi, come l'automotive, l'elettrodomestico, le costruzioni, i mezzi agricoli e movimento terra, la cantieristica navale, il packaging. L'anno 2012 rappresentò l'annus horribilis per il mercato edilizio/ immobiliare italiano: si registrò la contrazione dei prezzi più importante (-10,2% in un solo anno) ed i volumi di compravendita precipitarono (-25,8% rispetto al 2011) a causa di mancanza di fiducia, di una congiuntura economica ancora fortemente negativa e un aumento del costo dei mutui, che rese più difficoltoso l'accesso al credito. Nei primi nove mesi dell'anno 2021, la produzione nazionale italiana è stata del 3,9 % in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (Fonte Sole 24 ore), in quanto essa ha subito l'impatto della crisi delle filiere di produzione italiane. Lo shock da coronavirus in Europa ha inciso profondamente sul settore, nonostante il graduale ritiro delle misure anti-contagio. Ancora oggi, i consumi interni e i prezzi di vendita non riescono a risollevarsi, i costi di produzione stanno salendo, e la produzione di acciaio europea è crollata. La ha risentito della crisi dei settori siderurgico e edilizio/immobiliare degli anni COroparte_2 scorsi, aggravata da una serie di circostanze contingenti, che hanno impattato in modo significativo sugli equilibri aziendali. La tendenza negativa dei suddetti settori ha comportato un continuo calo della redditività, causato da una notevole contrazione delle vendite, con conseguenze in termini finanziari, cui non ha fatto immediatamente seguito la ristrutturazione dei costi aziendali. Innanzitutto, vi è stata una forte contrazione dei ricavi a seguito della persistente crisi del settore edilizio, che ha pesantemente risentito della forte contrazione del mercato immobiliare. A fronte della considerevole contrazione dei ricavi e del fatturato, i costi ordinari di gestione della
[...] sono rimasti immutati, con conseguente sbilancio del rapporto ricavi/costi. È CP_2 opportuno evidenziare che la crisi del settore edilizio ha causato non solo un calo dei ricavi e del fatturato della società, ma anche una riduzione del credito sia da parte delle aziende siderurgiche produttrici (il c.d. affidamento-cliente) e sia del settore bancario, che, preso atto della crisi di settore, ha ridotto gli affidamenti diretti e quelli aventi ad oggetto lo sconto fatture e/o cambiali. Le imprese siderurgiche nazionali avevano concesso, nel passato, alla un COroparte_2
“affidamento”, ossia un credito-cliente, per importi considerevoli, la qual cosa consentiva di procedere agli ordinativi senza anticipazione di danaro e senza un particolare impegno di natura finanziaria. In virtù di tale “affidamento-cliente” la si approvvigionava COroparte_2 immediatamente del materiale siderurgico destinato alla vendita e procedeva al suo pagamento entro 90/120 gg lavorativi, ossia, dopo aver incassato il ricavato della vendita dai clienti finali. Con l'aggravarsi della crisi dei settori siderurgico ed edilizio, il credito concesso dai produttori si è interrotto;
di conseguenza, la società istante, a partire dal 2012/2013, ha visto sempre più ridursi il proprio credito-cliente da parte delle aziende siderurgiche ed ha dovuto far fronte alle richieste di pagamento della merce contestualmente all'ordine della stessa, senza possibilità di alcuna dilazione del relativo pagamento. Tale modifica della politica commerciale delle grandi aziende siderurgiche ha inciso pesantemente sulla vita economica della società istante, la quale, da un lato, si privava della liquidità, e, dall'altro lato, era costretta a concedere dilazioni di pagamento ai propri clienti, subendo l'alea degli insoluti ed il costo delle anticipazioni bancarie connesse alle operazioni di sconto fatture e/o cambiali. Tale situazione di crisi, infine, si è ulteriormente aggravata a seguito della emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia con il diffondersi del virus Covid-19. Il blocco totale dell'attività di vendita causata dalla crisi del settore del comparto immobiliare in uno all'effetto pandemico e la conseguente totale contrazione della domanda hanno inciso ulteriormente sulla già precaria situazione finanziaria della la quale non è più riuscita a far fronte COroparte_2 con regolarità ai propri impegni economici non avendo la liquidità necessaria a pagare i debiti;
essa, inoltre, è stata costretta a chiedere la cassa integrazione per i propri dipendenti. A tale
20 situazione congiunturale si sono sommate alcune scelte strategiche rivelatesi inadeguate. Le performance antieconomiche registrate hanno avuto un impatto negativo sulla redditività aziendale, dunque, sui flussi di cassa. A ciò si sono aggiunte perdite su crediti di importi rilevanti che hanno comportato ulteriori squilibri finanziari. La società, dunque, non è riuscita a fronteggiare gli impegni assunti nei confronti degli Istituti di credito, nonché dei fornitori, arretrandosi anche nel pagamento dei debiti tributari e previdenziali, raggiungendo un livello di indebitamento di rilevante ammontare rispetto alle dimensioni aziendali. Si rappresenta che il conto economico relativo all'ultimo quadriennio evidenzia valori influenzati da accadimenti determinati da variazioni intervenute nel valore di alcune poste di bilancio quali accantonamenti per svalutazione merci. Se si considera, invece, il trend del valore della produzione, si evince un calo drastico nell'ultimo biennio nella misura di oltre il 50,00% complessivamente (2018– 2019) rispetto al periodo precedente (2014 – 2017) ed un fermo per gli anni 2020-2023, in parte a causa dell'evento pandemico COVID 19”.
In tal modo, per quanto qui rileva, da un punto di vista contenutistico il piano ha rispetto la previsione di cui all'art. 87, co. 1, lett. b), prima parte, CCII.
Ciò posto la società ha prospettato un concordato liquidatorio con terzo assuntore, con la chiusura della procedura entro 60 giorni attraverso il soddisfacimento in percentuale del debito nei confronti dei creditori RA distinti in cinque classi votanti, esponendo di ricavare il fabbisogno concordatario dalle seguenti fonti: (i) flussi endogeni, ossia incassi derivanti da vendita immobili, crediti da incassare, vendita rimanenze, arredi, attrezzi e automezzi, oltre che disponibilità liquide, per un totale di € 2.630.053,99; (ii) risorse “esogene” (nuova finanza esterna) da parte del terzo assuntore er € 1.070.000,00, dopo l'omologazione del piano. COroparte_16
Il piano come integrato e rimodulato ha poi descritto il terzo assuntore, COroparte_16 che ha sottoscritto la proposta e si è impegnata con accollo liberatorio della debitoria della proponente nei limiti del valore stimato di cui al punto (i) che precede ed il versamento di un ulteriore importo, a titolo di nuova finanza, per complessivi € 1.070.000,00, da pagarsi solo in caso di omologazione ed entro il termine ultimo di 60 giorni dall'omologazione.
A garanzia della proposta ivi si assume essere stati versati dal terzo a cauzione l'importo di € 740.000,00, pari al 20% del complessivo importo offerto.
Sulla base delle risorse indicate, ha proposto il soddisfacimento dei creditori nei seguenti CP_2 termini:
- il pagamento integrale delle spese di procedura e delle spese in prededuzione.
- il pagamento integrale dei debiti ipotecari, eccetto quello della Parte_2
- il pagamento integrale dei debiti nei confronti dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis n.1 (personale dipendente per retribuzioni e TFR);
- il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis n.2 (professionisti);
-il pagamento in percentuale nella misura complessiva del 30,25% dei debiti privilegiati degli enti previdenziali ed assistenziali e nella misura complessiva del 26,63% dei debiti erariali, presentando per tale ragione la relazione ex art. 88 CCIL (Transazione fiscale);
- il pagamento percentuale nella misura del 23% dei debiti con privilegio speciale residui rimasti insoddisfatti nell'ambito del passivo privilegiato;
- il pagamento percentuale nella misura del 22,50% dei debiti con privilegio generale previdenziale residui rimasti insoddisfatti nell'ambito del passivo privilegiato;
- il pagamento percentuale nella misura del 22,00% dei debiti con privilegio generale tributario residui rimasti insoddisfatti nell'ambito del passivo privilegiato;
21 - il pagamento percentuale nella misura del 21,50% dei debiti di natura RAa nei confronti delle banche.
- il pagamento percentuale nella misura del 21,00% dei debiti di natura RAa nei confronti dei soli fornitori.
Quanto al contenuto della proposta, essa prevede quindi il soddisfacimento dei creditori in danaro, secondo percentuali differenti tra le diverse classi entro sessanta giorni dall'omologa in via definitiva.
Viene soddisfatta la previsione di cui all'art. 84, co. 4, CCII, stante l'apporto dell'assuntore di finanza esterna per € € 1.070.000,00, idoneo a garantire il soddisfacimento dei RA al 20% e ad incrementare l'attivo del 10%.
Ebbene quelle appena riportate sono evidentemente di previsioni legittime, sia sotto il profilo della modalità (pagamento in danaro), sia sotto il profilo della percentuale offerta, sia sotto il profilo della tempistica.
In ogni caso, le proposte concordatarie prevedono per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile (art. 84, comma 3, CCII).
L'art. 85 CCII consente la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. I requisiti che devono caratterizzare i creditori inseriti nella stessa classe sono quelli della cd. Doppia omogeneità: posizione giuridica e interessi economici (art. 2, comma 1, lett. r, CCII).
La suddivisione in classi diventa però un obbligo in talune ipotesi.
In particola in tutte le tipologie di concordato, l'inserimento in classi separate è obbligatorio per i creditori titolari di crediti tributari e previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate (art. 85, comma 2, CCII).
La suddivisione dei creditori in classi qui operata rispetta i criteri di cui agli artt. 85 CCII e 2, comma 1, lett. r, CCII, della posizione giuridica e degli interessi omogenei.
La proposta di concordato preventivo può altresì prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca siano soddisfatti in modo non integrale, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
Nella specie, la proposta prevede la soddisfazione non integrale dei crediti privilegiati e, in particolare, la soddisfazione non integrale dei debiti verso l'Erario e gli altri Enti.
In conseguenza di tale pagamento parziale dei crediti tributari, la ricorrente ha depositato la Relazione 88 CCII nel quale il Professionista Indipendente così conclude: “Quindi, in caso di liquidazione giudiziale, dopo aver soddisfatto le spese in prededuzione (stimate pari a curo 99.000,00) con le risorse residue sarebbero soddisfatti i creditori privilegiati al 100%, ad eccezione della società
[...]
la cui soddisfazione sarebbe pari al 70% (inferiore a quella del piano concordatario Parte_2 pari al 87,84%); inoltre, seppur vero che il credito degli istituti di previdenza troverebbe migliore soddisfazione (36,65% invece del 30,25%), di contro però, i crediti erariali e tutti i crediti RA non troverebbero alcuna soddisfazione. Sul punto, la scrivente ritiene corretto rilevare che nella proiezione contenuta nel piano, relativamente all'ipotesi di liquidazione giudiziale, non sono state inserite, tra le spese in prededuzione, anche i compensi al curatore, ai legali per le azioni eventualmente promosse, al ctu per la stima degli immobili, così come non è stata considerata la spesa per il pagamento dell'I.M.U. sul complesso immobiliare, da detrarre direttamente dal ricavato della vendita, pari a euro 47.191,84 annui. Quindi, pur non essendo possibile a priori determinare l'ammontare delle ulteriori spese in prededuzione, ma potendo, in questa sede, determinare soltanto l'importo dell'Imu dovuta sul complesso immobiliare, che, nell'ipotesi (abbastanza ottimistica, a 22 parere della scrivente) in cui gli immobili fossero venduti entro 24 mesi, sarebbe pari a euro 94.383,68, le risorse disponibili per il piano di riparto nella liquidazione giudiziale scenderebbero a euro 2.156.670,99. Per effetto, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale la percentuale di soddisfazione dei crediti previdenziali scenderebbe fino al 25,35%, al di sotto di quella concordataria… In conclusione…ai crediti tributari e contributivi è stato assicurato un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.”.
In ragione di quanto sopra esposto, è rispettato anche il vincolo relativamente al trattamento minimo crediti tributari e contributivi privilegiati.
Del pari, risulta soddisfatto anche l'ulteriore vincolo di tipo sostanziale per i crediti tributari e previdenziali, posto dall'art. 88, comma 1, CCII in forza del quale “Se il credito tributario o contributivo ha natura RAa, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti RA ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”.
Nella Proposta, i crediti tributari e contributivi RA (anche per degrado) sono inseriti nella classe II e sono trattati in misura migliore rispetto agli altri crediti RA.
Per quanto riguarda i crediti tributari e contributivi sussiste, però, anche un vincolo di tipo procedimentale.
L'art. 88, comma 1, CCII dispone che “il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori”.
Il comma 3 del medesimo articolo 88 CCII dispone che “Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e agli altri uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda”.
Anche tale vincolo procedimentale risulta rispettato, essendo state depositate le ricevute di consegna della trasmissione del Piano Integrato all'agente della riscossione.
Devono ritenersi esaustive allo stato -e salvi gli ulteriori approfondimenti demandati al commissario giudiziale ex art 105 CCII- le attestazioni della società con riferimento alle possibili azioni risarcitorie (in primis, l'azione di responsabilità verso l'amministratore), recuperatorie o revocatorie da esercitare nell'alternativa della liquidazione giudiziale.
Nella prospettiva della società non sarebbero ravvisabili, infatti, atti suscettibili di revocatoria, né condotte illecite in capo all'organo gestorio e di controllo tali da fondare un'azione di responsabilità.
A tal ultimo proposito, con riferimento alle eventuali azioni di responsabilità nei riguardi degli amministratori e dei sindaci, l'attestatore ha evidenziato che preso atto che dal bilancio di esercizio al 31.12.2019 emergevano perdite tali da generare un patrimonio netto negativo , ha depositato, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., innanzi al Tribunale di AN MA PU RE, domanda di concordato preventivo, con la volontà di proporre un piano di concordato in continuità aziendale;
scelta “obbligata” in ragione della crisi aziendale e non volendo mettere fine all'attività di impresa.
In tal guisa l'attestatore sostiene che l'organo gestorio ha correttamente rilevato la crisi e rispettato la disciplina di cui all'art. 2086 c.c.
23 Tali elementi, unitamente alla circostanza che la crisi sociale deriverebbe dalla crisi sofferta dall'intero settore, impedirebbe di configurare condotte illecite che possano fondare l'azione di responsabilità.
La conclusione, che pare escludere una prospettiva concreta di esito positivo di rimedio esperibile ai danni dell'amministratore pro tempore della allo stato - da un lato rende soddisfatto il CP_2 requisito dell'art. 87, co. 3 CCII e dall'altro pone in secondo piano la circostanza, prontamente dedotto ed articolata dal CG nel suo parere finale, dell'esistenza di beni costituenti l'asse ereditario della predetta che paiono liberi da pregiudizi e vincoli.
D'altra parte si sostiene dall'attestatore l'assenza dell'an anche in ordine ad eventuali azioni risarcitorie nei riguardi dell'organo di controllo della proponente.
Per quanto riguarda invece le azioni revocatorie, l'attestazione ne ha escluso i presupposti.
Se, dunque, alla luce di quanto dedotto, un giudizio positivo può formularsi con riferimento ai profili di ammissibilità come intesi, ad analogo esito può pervenirsi con riguardo al profilo della non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, ed alla conservazione dei valori aziendali.
La proposta, seppur meramente liquidatoria, assicura, ex art. 87, comma 3, CCII il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, come attestato dal professionista indipendente ex art. 88 CCII.
Come visto, ai creditori privilegiati è garantito un pagamento al 100% per i creditori ipotecari, così come per i dipendenti e i professionisti (ad eccezione di per cui è previsto un pagamento Pt_2 all'87,84% in proporzione all'ipoteca trascritta a suo favore) al 30,25% per debiti previdenziali e 26,63% per debiti tributari;
il trattamento riservato ai RA è del 23% sulla classe 1, del 22,50% per la classe 2, del 22% per la classe 3, del 21,50% per la classe 4, del 21% per la classe 5.
Ad eccezione di quelli erariali e contributivi, tutti i crediti saranno liquidati al 100% secondo il criterio della priorità assoluta, in un termine di 60 giorni dalla data di omologa del concordato.
In ordine ai crediti erariali e contributivi, l'imprenditore ha previsto, a seguito della domanda di transazione fiscale, un pagamento parziale e dilazionato nel rispetto dell'art. 88, comma 1, CCII
La società ha previsto, inoltre, ulteriori classi in cui sono stati apposti i crediti ipotecari, previdenziali e tributari degradati (classe 1, 2 e 3) e quelli RA per natura verso le banche e verso i fornitori (classe 4 e 5).
Ebbene, nel caso de quo, appare evidente a tacer d'altro come l'apporto di capitale del terzo difetterebbe in ipotesi di liquidazione giudiziale, tal che i creditori RA nella prospettiva liquidatoria non otterrebbero, con ogni probabilità, alcuna soddisfazione.
D'altro canto, l'impegno del terzo fonda su una cauzione di € 740.000,00 versata dal terzo.
Neppure può tacersi che il piano/proposta, a fronte dell'alea rappresentata dalla positiva collocazione sul mercato degli immobili della proponente ( sia quanto al corrispettivo che ai tempi della liquidazione) e, ancor di più, dell'alea relativa al recupero dei crediti vantati dalla ricorrente ( già decisamente svalutati).
Del resto, la valutazione qui richiesta non si estende oltre i limiti del riscontro di una palese inagibilità del piano: la programmazione deve palesarsi, in altri termini, inadatta a pervenire agli obiettivi prefissati.
Il Tribunale è, infatti, chiamato a compiere non più una valutazione positiva, ma una valutazione in negativo afferente alla non palese inidoneità della proposta e del piano a regolare la crisi.
24 Ebbene, i chiarimenti e/o le integrazioni fornite dalla società, come riscontrato anche nei pareri del Commissario, consentono di ritenere superate le perplessità originariamente sollevate.
Invero si appalesa decisiva al riguardo la valutazione sulla capacità finanziaria e affidabilità del terzo assuntore a far fronte all'impegno previsto nel piano e nella proposta.
In tal senso valgano le considerazioni articolare dal professionista indipendente nella relazione, per cui a seguito dell'analisi dei dati di bilancio del terzo assuntore è emerso che “la società
[...]
, in base ai dati di bilancio, mostra una elevata redditività, un soddisfacente equilibrio CP_16 finanziario, una situazione di liquidità e indipendenza finanziaria nella norma e, quindi, possiede la capacità finanziaria per far fronte agli impegni assunti con il piano e la proposta, per cui si può concludere per l'affidabilità dello stesso.”.
Ultimo aspetto, sempre legato al vaglio di fattibilità giuridica posto nei sensi indicati dall'art. 47, co. 1, lett. a) CCII , riguarda il trasferimento diretto degli assets della proponente successivamente all'adempimento del concordato, senza accesso al mercato.
E' noto al Collegio che parte della giurisprudenza di merito già sotto l'egida della legge fallimentare era giunta a ritenere che il concordato con assunzione non comportasse la sottoposizione della acquisizione del patrimonio del debitore a procedure competitive di cui al 163 bis e/o al 182 l.fall. ispirate alla logica di cui agli artt. 107 ss. l.fall., poiché si reputava che tale effetto di legge fosse escluso concettualmente dalla figura dell'assuntore, non limitandosi questo ad acquistare il patrimonio ad un determinato corrispettivo, ma divenendo il successore e sostituto del debitore liberato, assumendone, quindi, non solo la posizione attiva ma anche quella passiva (condizione che non era equiparabile a quella di nessun acquirente di beni all'interno della legge fallimentare).
Tale conclusione poteva essere condivisa anche in virtù di un ulteriore argomento.
Ed infatti era ed è giusto quanto si sostiene, secondo cui nei casi di concordato con assunzione i contenuti del piano e della proposta necessariamente coincidono con gli impegni dell'assuntore, in particolar modo ove questi espressamente si accolli il debito con efficacia liberatoria del debitore (come appunto in specie). E' il terzo, quindi, che si sostituisce al debitore nel sostenere l'onere concordatario.
Pertanto, ove si ritenesse di indire una procedura competitiva avente ad oggetto distinte ed alternative proposte di assunzione degli obblighi concordatari, effettivamente si darebbe corso all'instaurazione di una gara per l'individuazione di piani e di proposte diversi rispetto a quelli oggetto d'intesa tra l'imprenditore e l'assuntore originario.
Appariva quindi condivisibile la tesi di quanti sostenevano che in tal modo si sarebbe andati al di là del perimetro dell'art. 163 bis l. fall., che si occupava di sondare il mercato con riguardo alla formulazione di mere offerte concorrenti e, comunque, in palese violazione della disciplina di cui all'art. 163 l.fall.
Tal ultima norma regolava appunto il caso della presentazione di proposte concorrenti, laddove non richiedeva l'esperimento di alcuna procedura competitiva ed era poi riservata - ai sensi dell'art. 163, _3 comma 4, - a "uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a)".
Le conclusioni che precedono possono essere confermate alla luce della disciplina del codice della crisi.
Nella fattispecie non ricorre una proposta concorrente del terzo ex art. 90 CCII, ma di unica proposta condivisa con la proponente;
del pari, neppure si tratta di offerta concorrente del terzo su singoli assets, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94, co. 6 bis, CCII e 91 CCII.
25 Più precisamente, il terzo ha fatto proprio e condiviso il piano/proposta, assumendosi il rischio di sostituirsi al debitore dal lato passivo attraverso il corrispettivo costituito dal relativo patrimonio.
In definitiva, la proposta parrebbe ammissibile nella parte in cui prevede il trasferimento degli assets dell'attivo concordatario al terzo senza alcuna gara competitiva.
Alla luce delle considerazioni suesposte, rimettendo sostanzialmente al voto dei creditori la valutazione sulla convenienza economica del piano, allo stato non emergono elementi da cui possa dedursi una impossibilità giuridica di dare esecuzione alla proposta di concordato oppure una manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.
Si evidenzia che i compensi ai professionisti, se corrisposti dalla società, sia all'interno della procedura che al di fuori di essa, devono comunque soggiacere al limite del 75% indicato per la prededucibilità dall'art. 6, comma 1, lett. c), trattandosi comunque di pagamenti da effettuarsi con il patrimonio societario in relazione alla procedura concordataria.
Sussiste, per quanto esposto, l'ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi, la non manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi indicati.
Per altro verso, va segnalata la regolarità della procedura e la correttezza degli adempimenti ascrivibili alla proponente.
Rimane da vagliare il tema degli esiti della votazione.
Come detto qui si versa in ipotesi di concordato liquidatorio con terzo assuntore. Ne deriva che l'approvazione della proposta prevede le maggioranze indicate dall'art. 109, co. 1, CCII, secondo cui testualmente “il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al primo periodo, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi”.
Nella relazione ex art. 110 CCII il CG ha rappresentato i seguenti esiti della votazione:
Classe 1: voti favorevoli per Euro 216.359,58 su Euro 216.359,58 – Maggioranza di classe raggiunta
Classe 2: voti favorevoli per Euro 0,00 su Euro 764.776,72 – Maggioranza di classe non raggiunta
Classe 3: voti favorevoli per Euro 193.675,41 su Euro 3.877.434,59 – Maggioranza di classe non raggiunta
Classe 4: voti favorevoli per Euro 172.359,99 su Euro 268.933,55 – Maggioranza di classe raggiunta
Classe 5 – voti favorevoli per Euro 326.048,66 su Euro 372.309,53 – Maggioranza di classe raggiunta
Appare anche dall'evidenza grafica del carattere usato che ha votato a favore della Proposta la maggioranza delle Classi (3 su 5).
I voti espressi sono stati 18, di cui 16 favorevoli e 2 contrari.
I due voti contrari sono annoverati in classe 3 ( ) ed in classe 5 (Avv. Antonio COroparte_4 Di Giacinto).
I voti favorevoli sono, invece, concentrati in classe 5 (15 su 16). Il sedicesimo voto favorevole è in Classe 3 (Comune di Curti).
E' fuori di ogni discussione, infine, che non sia stata raggiunta la maggioranza totale dei crediti.
I crediti ammessi al voto, infatti, sommano Euro 5.499.813,97 mentre la sommatoria dei voti favorevoli totali è di Euro 908.443,64. 26 Resta al Commissario evidenziare che, vertendosi in tema di Concordato Liquidatorio con formazione di Classi e unico creditore titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, l'applicazione dell'art. 109 comma 1 CCII è integrale: l'omologazione diretta, cioè, richiede che sia raggiunta: a) la maggioranza dei crediti ammessi al voto;
b) la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto;
c) la maggioranza dei crediti ammessi al voto nel maggior numero di classi.
Nel caso che occupa, è evidente che siano state raggiunte le sole maggioranze indicate con b) e c).
Gioverà, infine rilevare (anche se – a stretto rigore normativo – trattasi di fatti ininfluenti ai fini previsti dagli artt. 109 e 110 CCII) che l' ha espresso il voto unitamente alla COroparte_4 trasmissione di ennesime “Osservazioni” Si deposita unitamente alla presente e contenente la documentazione relativa all'espressione dei voti, come richiesto dall'art. 110 CCII). Il Direttore Provinciale, evidentemente, ha ritenuto di prevenire possibili azioni di responsabilità erariale a suo personale carico esplicitando le motivazioni che lo hanno indotto ad esprimere voto contrario.
In virtù di tali esiti, la proponente ha chiesto al Tribunale di procedere all'omologazione facendo applicazione della disciplina relativa all'art. 88, comma 2 bis, CCII del cram down.
E' stato pertanto richiesto un parere al CG sul punto, soprattutto in ragione del vizio del voto espresso CO da
Ebbene, nel contesto questi ha rilevato che si era in presenza di un voto manifesto e contrario di
(di cui a PEC del 27.2.2025). COroparte_4
Ha sottolineato come il codice preveda che detto voto sia manifestato dalla competente Direzione,
“previo parere conforme della Direzione regionale” e che nel caso di specie tale parere preventivo non era stato allegato.
Per altro verso, il CG ha confermato l'assenza di prova di detto parere anche nelle conclusioni rese nel procedimento di omologa.
Ebbene, occorre ricordare “che la controversia relativa all'espressione del voto contrario da parte dell in una proposta di concordato preventivo rientra nella giurisdizione del COroparte_4 giudice ordinario, poiché tale voto è espressione di un comportamento della Pubblica” ( così Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 22/07/2024, n. 20036).
La Suprema Corte in tale arresto ha messo in evidenza il suo consolidato orientamento - dal quale non ha inteso discostarsi secondo cui: 1) "la pubblica amministrazione, nell'esprimere il proprio voto nel concordato preventivo, opera come qualsiasi altro creditore sicché tale manifestazione di voto non si annovera nell'ambito dei provvedimenti amministrativi;
peraltro, tale voto non è indispensabile se è altrimenti raggiunta la maggioranza sicché, anche a voler ammettere il contrario, esso non potrebbe essere disapplicato, se illegittimo" (v. Cass. 17/12/2020 n. 28895); 2) “le controversie relative al mancato assenso dell'Agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dall'art. 182-ter L. F. spettano, anche con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore delD.Lgs. n. 14 del 2019, alla giurisdizione ordinaria del Tribunale fallimentare, considerata l'obbligatorietà di tali proposte nell'ambito delle procedure nelle quali sono consentite e in ragione, altresì, del disposto degliartt. 180,182-bise182-terL. Fall., nel testo modificato dal citatoD.Lgs. n. 14 del 2019e dalD.L. n. 125 del 2020, da cui si evince la prevalenza, con riferimento all'istituto in esame, dell'interesse concorsuale su quello tributario, senza che assuma rilievo, invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021 n. 8504); “l'anzidetta giurisdizione del giudice ordinario esclude pure la giurisdizione del giudice tributario” (Cass., Sez. Un., 22/11/2021 n. 35954).
Anche in relazione alla manifestazione di voto dell'amministrazione, vale quindi la conclusione che si tratta di espressione di natura propriamente negoziale.
27 Più segnatamente, si versa in ipotesi di manifestazione unilaterale, destinata per sé a confluire in una decisione plurisoggettiva (di approvazione, o disapprovazione, della proposta concordataria appunto)
Ne deriva che operi (anche) nei confronti della manifestazione del voto dell'amministrazione la normativa che governa e disciplina in generale l'emissione delle dichiarazioni negoziali.
Il caso della violazione del meccanismo attraverso cui l'art. 88, co. 6 CCII regoli la manifestazione del voto dell'Agenzia delle Entrate, pare per certi assimilabile a quello del voto reso in mancanza di poteri.
Il testo della norma richiede appunto che si realizzi una fattispecie complessa o formazione progressiva, in cui la dichiarazione di voto del Direttore Provinciale avvenga “previo” e “conforme” parere del Direttore Regionale.
Si tratta, in buona sostanza, di una manifestazione di voto che il Direttore Provinciale non può compiere se non ha prima ricevuto il parere del superiore gerarchico e, comunque, neppure in difformità dello stesso ( che appare quindi vincolante).
Il Tribunale, quindi, nel caso di specie si trova al cospetto di un voto contra legem e, perciò, sicuramente non rituale, da impingere parzialmente sulla necessità stessa di dar corso all'esame dell'istanza di cram-down ex art. 88 co. 3 formulata dalla società proponente all'esito della votazione dei creditori. CO In altri termini, se la sanzione da ricollegare al vizio del voto di sia quello dell'inesistenza, allora dovrebbe procedersi ala sterilizzazione/neutralizzazione del credito sottostante, con esclusione dal calcolo delle maggioranze.
Occorre dire che non risultano precedenti che abbiano esaminato funditus la questione.
Ma ad avviso del Collegio può orientare nella decisione un precedente della Suprema Corte, sia pur reso riguardo alle manifestazioni richiesta dagli istituti di cui alla legge 3/2012.
I Giudici di legittimità in particolare hanno affermato che “in tema di accordo di composizione del sovraindebitamento di cui alla L. n. 3 del 2012, il diritto di esprimere adesione o dissenso alla proposta del debitore spetta al titolare del credito, ovvero al soggetto che, avendo la piena disponibilità del relativo diritto, può decidere della convenienza di una proposta che ne preveda il pagamento non integrale o dilazionato. Poiché l'Agente della Riscossione non è titolare della facoltà di disporre dei crediti iscritti a ruolo, di cui deve curare l'esazione, attraverso rinunce, dilazioni o quant'altro implicato dalla valutazione di convenienza della proposta del debitore, il dissenso da esso espresso alla proposta, ove non sia concretamente riconducibile all'effettivo titolare del corrispondente credito - e ferma la possibilità per di esprimere COroparte_5 il consenso/dissenso quale meronuncius dell'ente impositore - resta privo di effetti, con la conclusione che l'Ente effettivo titolare del credito deve intendersi come rimasto inerte, giusta l'art. 11, comma 1, L. n. 3 del 2012, operando, pertanto, la regola del silenzio-assenso di cui al medesimo art. 11.” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/05/2023, n. 13877).
In altri termini, la manifestazione di voto ( di assenso o dissenso) su una proposta negoziale espressa da un soggetto privo del potere sostanziale di renderla, è priva di effetti.
In tal senso può quindi operare la sterilizzazione della posizione del creditore che ha espresso un dissenso viziato (ma, a questo punto, anche un consenso), in modo da non computare il voto (ché di voto di tratta) né tra i favorevoli né tra i contrari.
La controversa posizione emerse tra gli interpreti - sul se tale sterilizzazione debba e possa riflettersi sul complessivo calcolo della maggioranza necessaria per l'approvazione della proposta, sino a determinare l'approvazione della proposta in virtù di un voto favorevole di una minoranza - in realtà pare fondare sulla problematica di un'approvazione della proposta in virtù del voto favorevole anche di una minoranza di creditori. 28 Tuttavia tale ipotesi è prevista dal legislatore nel caso previsto dall'art. 112, co. 2, lett d) 2, da non apparire astrattamente contrastante con la disciplina complessiva del codice della crisi.
Del resto, il caso della sterilizzazione del voto non è nuovo al sistema concorsuale ( cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/12/2024, n. 34807 quanto all'operatività relativa nella legge fallimentare ex art. 177 co. comma 4 ed all'ipotesi in cui essa non opera “ In tema di votazione nel concordato preventivo, l'esclusione dal voto della società controllante prevista dall'art. 177, quarto comma, L. Fall., non si applica al caso in cui la società controllante, al momento in cui eserciti il diritto di voto, sia stata assoggettata a procedura concorsuale, posto che il conflitto di interessi che caratterizza tale disposizione opera nel caso in cui l'interesse del votante sia funzionale a contrastare l'interesse comune dei creditori, che è quello della massimizzazione del sacrificio patrimoniale del debitore, proprio del socio della società debitrice;
detto contrastante interesse non sussiste in caso di procedura concorsuale (nella specie, fallimento), il cui interesse è quello del miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali, che concorre con quello degli altri creditori ammessi al voto” ) ed è espressamente previsto dallo stesso art. 109 co. 6, peraltro con riferimento alle ipotesi di potenziale conflitto d'interessi che, per certi versi, paiono più palesi e allo stesso tempo meno preoccupanti del caso in cui il voto venga espresso in maniera viziata o senza potere. CO Ciò posto il CG ha pure verificato in concreto gli effetti con o senza sterilizzazione del voto di .
SCENARIO “A”: GIURIDICA INESISTENZA GIURIDICA DEL VOTO DI ADE - STERILIZZAZIONE DEL RELATIVO CREDITO CON CONVERSIONE FORZOSA DEI CP_2 CREDITI – – – CP_25 CP_23 _33
A) Crediti totali ammessi al voto: € 5.499.813,97 CO B) Credito ammesso al voto (Classe 2): € 3.514.734,72
C) Crediti totali a seguito “sterilizzazione” credito AdE = (A – B): € 1.985.079,25
D) Maggioranza dei crediti post sterilizzazione = (C:2)+ € 0,01: € 992.539,63
E) convertito forzosamente in voto favorevole: € 156.104,16 _34
F) Credito convertito forzosamente in voto favorevole: € 25.865,51 CP_25
CP_2 G) Credito convertito forzosamente in voto favorevole: € 726.274,05
H) Credito convertito forzosamente in voto favorevole: € 7.768,43 _33
I) Crediti con votazione favorevole ab origine in Classe 1: € 216.359,58
L) Crediti con votazione favorevole ab origine in Classe 3: € 193.675,41
M) Crediti con votazione favorevole ab origine in Classe 4: € 172.359,99
N) Crediti con votazione favorevole ab origine in Classe 5: € 326.048,66
O) Somma dei voti favorevoli ab origine e dei voti forzosamente convertiti: ( ): C.F._15
€ 1.824.455,79
Il confronto tra la riga D e la riga O consente di verificare ictu oculi che, mediante la sterilizzazione CO CP_2 del credito e la conversione forzosa dei voti , , ed , si consegue CP_25 _33 CP_23 la maggioranza dei crediti ammessi al voto;
maggioranza che s'aggiunge alle altre due previste ex art. 109 co. 1 CCII (delle classi e dei voti manifesti), già conseguite all'esito delle operazioni di voto del 13/27.2.2025.
SCENARIO “B”: MERA IRREGOLARITA' DEL VOTO DI
[...]
, , , COroparte_35 CP_23 CP_25 COroparte_36
A) Crediti totali ammessi al voto: € 5.499.813,97
29 B) Maggioranza dei crediti = (A: 2)+ € 0,01: € 2.749.906,99
C) Credito AdE convertito forzosamente in voto favorevole: € 3.514.734,72 CP_2 D) Credito convertito forzosamente in voto favorevole: € 156.104,16
E) Credito convertito forzosamente in voto favorevole: € 25.865,51 CP_25 CP_2 F) Credito convertito forzosamente in voto favorevole: € 726.274,05
G) Credito convertito forzosamente in voto favorevole: € 7.768,43 _33
H) Crediti con votazione favorevole ab origine in Classe 1: € 216.359,58
I) Crediti con votazione favorevole ab origine in Classe 3: € 193.675,41
L) Crediti con votazione favorevole ab origine in Classe 4: € 172.359,99
M) Crediti con votazione favorevole ab origine in Classe 5: € 326.048,66
N) Somma dei voti favorevoli ab origine e dei voti forzosamente convertiti ( ): € 5.331.332,08 C.F._16
Anche in questo caso – specie in considerazione della circostanza più volte rimarcata che, da sola, CO
è portatrice di credito superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto – il raggiungimento di tutte le maggioranze indicate dall'art. 109 CCII è immediatamente verificabile, ictu oculi.
Quindi, sulla base dei riscontri effettuati dal CG su riportati, rimane la tematica del secondo presupposto indicato dall'articolo 88 co. 3 CCII da applicare, nel caso della sterilizzazione del voto di AdE, con esclusione della relativa posizione.
Ebbene la verifica della sussistenza del presupposto è demandata in primis ad all'attività attestatoria del Professionista Indipendente.
Per espressa previsione contenuta nel decreto del G.D. del 13.3.2025, l'adempimento in questione è stato evaso dalla Società proponente mediante il deposito (unitamente alla domanda di omologazione forzosa del 18.3.25) di ulteriore scritto dell'Attestatrice, la quale ha concluso ribadendo quanto già espresso nelle Relazioni precedentemente depositate circa la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, sulla base del seguente percorso logico:
“Invero, nella liquidazione giudiziale, l' non troverebbe alcuna soddisfazione COroparte_4 atteso che le risorse disponibili sarebbero tutte assorbite per il soddisfacimento dei creditori di rango superiore, compreso gli enti previdenziali che sarebbero soddisfatti nella misura del 7,26%. Allo stesso modo, tutti i crediti RA, e, quindi anche il credito dell'avv. Di Giacinto, non troverebbero alcuna soddisfazione. Nella procedura di concordato, invece, il trattamento proposto sia dei crediti tributari che dei crediti RA sarebbe certamente più conveniente, considerato che l'Erario troverebbe soddisfazione nella misura complessiva del 27,69%, mentre, grazie all'apporto della finanza esterna, i crediti RA, compreso il credito dell'avv. Di Giacinto, troverebbero soddisfazione nella misura percentuale del 21%. Da ultimo, è d'uopo precisare ancora una volta che nelle proiezioni presenti nel piano, tra le spese prededucibili della liquidazione giudiziale, non sono state previste anche le spese per Imu, per il compenso al curatore e al perito stimatore dei beni (stimate presumibilmente pari a euro 170.000,00) che ridurrebbero le risorse disponibili e, quindi, il grado di soddisfazione dei crediti privilegiati”.
Ciò posto, la sussistenza dei presupposti di operatività del “cram down” che appare chiara dalla CO superiore ricostruzione, invero non muta per andando ad esaminare le contestazioni operate da CP_2 ed all'omologa. CO Detto che la legittimazione all'opposizione con la sterilizzazione ipotizzata del voto di – che CP_2 farebbe perdere all'agenzia anche la veste di creditore dissenziente – andrebbe limitata solo ad
30 le conclusioni dell'attestatore non paiono smentite anche alla luce delle valutazioni finali che di seguito si compendiano.
Le opponenti contestano il valore attribuito ai cespiti immobiliari, sostenendo il vizio dell'attestazione e la conseguente convenienza dell'alternativa liquidatoria.
In particolare, detto valore in piano risulta pari ad € 5.000.000,00, quindi inferiore alla stima CO effettuata dall'Ufficio del Territorio per conto di di € 5.089.000,00.
Di poi, il valore di realizzo indicato in Piano (Euro 2.500.000,00) non troverebbe adeguata giustificazione mediante atti di data certa con cui effettuare una stima sintetico-comparativa.
In ordine a tali aspetti a suffragio sui valori indicati in Piano per gli immobili, è tuttavia intervenuta la stima d'ufficio, affidata dal G.D. alle cure dell'Arch. e depositata agli atti in data Persona_6 18.2.2025, che ha attestato il valore commerciale degli immobili in € 4.480.000,00 e, quindi, in un importo addirittura inferiore a quello indicato dalla proponente in Piano.
Detto che la stima prospettata dalle opponenti non presenta alcun supporto documentale, anche in relazione allo stato degli immobili ed ai costi per effettuarne la necessaria bonifica ambientale, la tesi sulla preferibilità della ipotesi liquidatoria rispetto a quella concordataria non tiene conto della forte alea dei tempi e degli esiti della durata della ipotetica vendita in sede di Liquidazione Giudiziale.
Pur volendo dare per assodato che i cespiti trovino l'interesse del mercato, cosa del tutto ipotetica a fronte di quello già manifestato dal terzo assuntore e sottoscrittore del piano, nondimeno i tempi di liquidazione si amplierebbe di sicuro e, quanto al prezzo del caso spuntabile, val la pena di riportate le considerazioni del CG basate su dati statistici. “..si allega al presente Parere l'Analisi Statistica delle Vendite delle Procedure Concorsuali prendenti presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano, redatta per l'anno 2022 (anche in previsione 2023) dall'Associazione Concorsualisti Milano. Anche soprassedendo sull'analisi in dettaglio della pubblicazione (che, è bene precisarlo, è relativa alle sole vendite immobiliari) resta l'evidenza di tre dati numerici. Il primo, è costituito dal numero di lotti aggiudicati sul totale dei lotti messi in vendita forzosa nel 2022: su 1.443 lotti, solo 849 sono stati aggiudicati. La percentuale dell'invenduto si attesta, perciò, a circa il 41%, a dimostrazione del fatto che la prospettiva liquidatoria presenta, già in limine, un primo profilo di non convenienza, costituito (evidentemente) dall'incertezza sull'esito positivo dell'alienazione. Profilo che, manco a dirlo, è totalmente assente nel caso concordatario che occupa, atteso che il terzo assuntore verserà alla Procedura quanto dovuto, senza nemmeno la pretesa del trasferimento immobiliare. Il secondo dato numerico è costituito dal gap tra prezzo di stima in CTU (cioè, dal primo prezzo a base d'asta/vendita competitiva) e ultimo prezzo base raggiunto dal lotto a seguito dei ribassi disposti dal G.D. per diserzione delle aste precedenti. Relativamente all'anno 2022, il decremento è attestato a quasi il 35%. Il terzo dato, riferibile ai soli lotti effettivamente aggiudicati, è costituito dal decremento del prezzo di stima in CTU rispetto all'ultimo prezzo a base d'asta pre- aggiudicazione. Relativamente alla detta sottoclasse statistica, il decremento è attestato a circa il 41%. I dati del 2022 sopra riassunti possono essere confrontati – per ricavarne una media - con gli omologhi del 2021: 690 lotti aggiudicati su 1968 messi in vendita (il 35%) e decremento del 35,18% del prezzo base dell'asta di aggiudicazione effettiva rispetto al valore di stima. Consegue che, sui valori mediati tra i due anni: - su 3411 lotti in vendita, le mancate aggiudicazioni ammontano a 1872. Più di 1 lotto su 2 resta invenduto (il 54,88%); - il decremento medio del prezzo a base d'asta di effettiva aggiudicazione, rispetto al valore di stima, è pari al 37,91%. Riportando i riferiti dati statistici alla situazione concretamente devoluta al giudizio del Tribunale ed utilizzando il valore commerciale espresso dalla stima d'ufficio, questo lo scenario liquidatorio (ipotetico, considerato che 1 vendita su 2 non sortisce esiti): Valore in CTU: Euro 4.480.000,00 Ipotesi di prezzo base dell'aggiudicazione effettiva: Euro 2.781.632,00 Valore, quest'ultimo, che nella sua ipoteticità, non solo non è dissimile dal valore di realizzo indicato in Piano (Euro 2.500.000,00 su cui s'appunta CO CP_2 gran parte delle “attenzioni” di , e Avvocatura di Stato) ma – soprattutto - che non
31 giustifica l'attribuzione assoluta alla prospettiva liquidatoria della qualifica di “maggiormente conveniente”.
Quindi, statisticamente la possibilità di vendita dei beni neppure arriva al 50%; il prezzo conseguibile, in ipotesi ad essa si pervenga, sconto un decreto pari a quasi il 40%.
Da qui l'assoluta mancanza di plausibilità della teoria della maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria e/o della maggiore convenienza per gli opponenti della liquidazione giudiziale rispetto al concordato. CO Con il secondo motivo di opposizione, e sostengono che l'inattendibilità del Piano (senza CP_23 specificare a quale delle versioni di esso) e dell'ultima attestazione del Professionista Indipendente deriverebbe anche dalla circostanza che non sarebbero state considerate dalla Società e dal Professionista indipendente le conseguenze dell'azione revocatoria ordinaria contro iscrizione volontaria d'ipoteca a favore di IMI Sud Laminati Srl;
azione incardinata da con citazione del CP_23 12.12.2024 ed attualmente pendente innanzi questo stesso Tribunale all'udienza del 21.4.2026 per la decisione ad assumersi ex art. 281 quinquies cpc.
Sostengono le Agenzie che l'accoglimento della revocatoria determinerebbe l'inefficacia dell'ipoteca a favore di ed una conseguente, diversa, ipotesi distributiva tra i creditori dell'attivo Parte_2 societario.
Ebbene, la revocatoria ex art. 2901 c.c., ove accolta, produce un effetto di inefficacia
“soggettivamente relativa”. Cioè, limitata ai soli soggetti litiganti.
In ipotesi di liquidazione giudiziale, la legittimazione all'azione ( ovvero alla prosecuzione dell'azione) spetterebbe al curatore ex art. 165 CCII.
Nel caso di specie occorre quindi verificare la maggiore convenienza delle procedura liquidatoria nei CP_2 confronti di laddove gli effetti del relativo accoglimento in quella sede (e non in quella concordataria) andrebbero redistribuiti in favore della massa di tutti i creditori.
Ciò detto, il credito di in sede concordataria è limitato all'importo dei soli aggi di riscossione, CP_23 determinato in € 156.104,16.
Si tratta di un importo assolutamente relativo e lo spostamento patrimoniale conseguente all'ipotetico accoglimento della revocatoria sarebbe idoneo a determinare inattendibilità del Piano e dell'Attestazione indipendente.
Ed infatti, da un lato l'ipoteca legale di risulta iscritta in data 6/11/2024, R.G. 42386, , tal che CP_23 essa – ai sensi del combinato disposto degli art. 46 co. 5 e 96 CCII - appare inopponibile rispetto ai creditori concorrenti.
In ogni caso, l'ipoteca risulta sugli immobili riportati in NCEU del Comune di Curti al foglio 1, p.lla 5476, sub 4, 5, 6 ed 8 sicchè l'accoglimento delle revocatoria
contro
IMI Sud Laminati Srl non avrebbe effetti favorevoli per l'opponente perché l'ipoteca della convenuta nel giudizio ex art. 2901 c.c. è accesa sul sub 6 e, siccome posteriore a quella di BCA, assurge al ruolo di ipoteca di secondo grado.
In altre parole allo stato è creditore ipotecario di terzo grado, con ipoteca inopponibile alla CP_23 massa.
La revocatoria , ove ripresa e continuata dal solo legittimato esclusivo ( il curatore dell'ipotetica l.g.) avrebbe al più ( in ipotesi di non applicabilità del richiamato disposto degli artt. 46 e 96 CCII e, per consecuzione, dell'art. 145 CCII) l'effetto di rendere la relativa posizione di creditore con ipoteca di secondo grado, con soddisfazione vincolata alla capienza dell'immobile a garanzia.
D'altra parte i subalterni 6, 7 ed 8 sono ipotecati giudizialmente anche a favore di , Parte_1 ex dipendente della Società (esposto in Piano come privilegiato ex art. 2751 bis n° 1 c.c.); sicchè
32 anche per questa ragione, l'ipoteca di assume un rango deteriore non superabile con la CP_23 revocatoria: il non è parte del giudizio citato (e non potrebbe esserlo, visto che è portatore Parte_1 di ipoteca giudiziale e non volontaria. Ergo, non revocabile).
Un'ultima considerazione riguarda la circostanza che l'alternativa liquidatoria non beneficerebbe della iniezione di finanza esterna dell'assuntore, pari ad € 1.070.000,00, laddove tale importo difficilmente sarebbe ritraibili dalle azioni risarcitorie ex art. 255 CCII, stante i palesi dubbi sulla responsabilità degli organi gestori della società, l'assenza di condotte imputabili agli organi di controllo e la limitata capienza patrimoniale dei primi.
In definitiva, verificate la regolarità della procedura, l'esito della votazione sussistendo i presupposti di cui all'art. 88, co. 3 CCII in entrambe le ipotesi formulate, l'ammissibilità della proposta la corretta formazione delle classi. e la fattibilità del piano e stante l'infondatezza delle opposizioni, pur a CO CP_2 considerare a tanto legittimate ed , in ordine al profilo della maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria, nulla osta all'omologazione della procedura.
Le spese del giudizio restano a carico di ciascuna delle parti.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione proposta da e COroparte_4
, e, per l'effetto, accertati i presupposti, omologa COroparte_5 il concordato preventivo proposto da con sede in alla Via COroparte_2 CP_2 San Carlo n. 156, capitale sociale € 46.800,00 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore,
Conferma Giudice Delegato il dr. Enrico Quaranta
Conferma la nomina del Commissario Giudiziale, Avv. Alessandro Vinciguerra
Il Commissario Giudiziale sorveglierà l'esecuzione del concordato ex art. 118 comma 1 CCII secondo le modalità indicate nella proposta, riferendo al GD ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio per i creditori;
Il Commissario Giudiziale: a) ove rilevi che il debitore non stia provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne stia ritardando il compimento, ne riferirà senza indugio al Tribunale;
ogni sei mesi successivi al deposito della relazione ex art 105 comma 1 CCII redigerà un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art 130 comma 9 e lo trasmetterà ai creditori,
Conclusa l'esecuzione del concordato il Commissario Giudiziale depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art 130 , comma 9, CCII;
Per ogni attività di straordinaria amministrazione inerente l'esercizio dell'impresa provvederà il legale rappresentante della società, previa informativa al Commissario Giudiziale, che ne darà comunicazione al giudice delegato, corredata dal parere sulla incidenza sul piano ex art.118 CCII;
La società in concordato terrà informati il Commissario Giudiziale e il Giudice delegato in ordine allo stato e alle prospettive di attuazione del piano, alle attività poste in essere e ai riparti a tacitazione del ceto creditorio, mediante il deposito di relazioni semestrali relative ai periodi 1 gennaio
– 30 giugno;
1 luglio – dicembre di ciascun anno.
Ai fini del miglior assolvimento del proprio incarico, il Commissario Giudiziale è facoltizzato a: - compiere atti di ispezione e controllo, anche e con particolare riguardo, ai libri sociali e alle scritture contabili;
- assistere alle sedute degli organi sociali;
- chiedere all'amministratore notizie in merito all'andamento dell'attività sociale.
33 Il Commissario Giudiziale è tenuto ad informare i creditori di ogni fatto rilevante ai fini dell'eventuale iniziativa da adottare ai sensi degli artt. 119 e 120 CCII.
Eventuali istanze di secretazione ai creditori di specifiche operazioni economico – finanziarie concretanti scelte strategiche per le quali sussista diritto alla riservatezza aziendale senza pregiudizio per i creditori, saranno valutate dal Giudice delegato, su parere del Commissario, prima della pubblicazione della relazione stessa;
Le somme pervenute e/o ricavate dalla liquidazione saranno depositate su un conto corrente bancario intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato. Sul medesimo conto il debitore verserà i saldi attivi liquidi maturati per effetto della gestione ordinaria residua dell'impresa (i flussi derivanti dalla continuità come previsti dal piano);
Il Commissario dovrà provvedere alla ripartizione delle somme realizzate, unitamente a quelle messe a disposizione dal debitore in quanto provenienti da attività diverse dalla liquidazione dei beni, sulla base di piani di riparto predisposti secondo le tempistiche di pagamento previste nella proposta di concordato, in ragione della collocazione e del grado dei crediti, da sottoporre al preventivo parere del commissario giudiziale e da trasmettere (unitamente ai pareri) al Giudice delegato;
All'esito della completa esecuzione del concordato, il commissario depositerà il rendiconto della propria gestione;
Il riparto in favore dei creditori dovrà avvenire nel rispetto delle scadenze del piano, compatibilmente con i tempi della liquidazione. Si applicano, nei limiti di compatibilità, gli artt. 220 ss. CCII;
Il riparto predisposto dalla debitrice e corredato del parere dei Commissari Giudiziali sarà comunicato ai creditori con le modalità di cui agli art.220 ss e 104 CCII;
I creditori potranno presentare reclamo al GD entro quindici giorni dalla comunicazione del piano di riparto;
Decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione del piano di riparto, il GD su richiesta dei Commissari Giudiziali, dichiarerà esecutivo il piano di riparto;
ove sia proposto reclamo il GD dichiarerà esecutivo il piano di riparto disponendo i necessari accantonamenti;
All'esito del riparto finale provvederà a depositare apposita relazione avente ad oggetto l'esecuzione del piano di concordato.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della sentenza al debitore e al Commissario Giudiziale che provvederà a darne notizia ai creditori.
Dispone che la presente sentenza ai sensi dell'art 48 comma 5 CCII sia notificata ed iscritta al registro imprese ex art 45 CCII.
Manda la cancelleria di inserire la presente sentenza nei fascicoli principali e in tutti i sub del procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 25.7.2025
Il Presidente
Dr. Enrico Quaranta
34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- III SEZIONE CIVILE -
Sottosezione Crisi Impresa
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
-Dr. Enrico Quaranta Presidente rel.
-Dr.ssa Marta Sodano Giudice
-Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
A scioglimento della riserva assunta il 21.5.25 ed all'esito della camera di consiglio del 25.7.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'omologazione del concordato preventivo proposto da: con sede in alla Via San Carlo n. 156, capitale sociale € COroparte_2 CP_2 46.800,00 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, , nato ad [...] il [...] -Codice Fiscale _3 CodiceFiscale_1 domiciliata per la carica presso la sede legale e residente in [...] n. 27, rappresentata e difesa, per procura agli atti, dagli Avv.ti Achille Cipullo - Codice Fiscale CPL Walter Russo -Codice Fiscale e Gaetano Cipullo - C.F._2 CodiceFiscale_3 Codice Fiscale - CPL tutti elettivamente domiciliati in AN MA PU C.F._4 RE (CE), al Corso Aldo Moro n. 228, Pec: Email_1
Email_2
- Ricorrente -
COro
e COroparte_4 COroparte_5
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
-opponenti-
Nonché
n concordato preventivo, in persona del Commissario Giudiziale, COroparte_2
Avv. Alessandro Vinciguerra;
cui risulta riunito il ricorso di fallimento proposto da:
, codice fiscale , nato a [...] il Parte_1 C.F._5 21.05.1953 e residente a [...], in giudizio rappresentato
1 e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Fausto Beato ed elettivamente domiciliato nello studio del summenzionato procuratore in AN MA PU RE (con numero di telefax 0823 798558 e indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di Email_3 legge).
nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_6 C.F._6 residente in [...]; nato a [...] CP_2 CP_7 Strada il 27/11/1966 (C.F.: ), residente in [...] Vanoni n. 63; nato a [...] il [...] (C.F.: CP_8
, residente in [...]; C.F._8 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente CP_9 C.F._9 in AN MA PU RE, via Luigi De Michele n. 39; nato a [...] COroparte_10 PU RE il 15/11/1978 (C.F.: ), residente in [...]; nato a [...] il [...] COroparte_11 (C.F.: ), residente in [...] Vic. IV, n. 8, tutti elettivamente domiciliati in AN MA PU RE preso lo studio dell'avv. Fausto Beato, che li rappresenta e difende giusta delega in atti (e ha dichiarato espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente indirizzo pec: Email_3 COr
rappresentata e difesa dagli avv.ti Helmuth Clementi in Bolzano COroparte_12 e Stefania Gagliardi in AN MA PU RE con sede in 37135 –, CF. e P. IVA rappresentata e CP_14 P.IVA_2 P.IVA_3 difesa dagli avvocati Maffi Giuliano, CF. (pec: C.F._12
e Gioia Luca, CF. , (pec: Email_4 C.F._13 ; Email_5
con sede in 37135, Verona, Via Righi n.7, CF. e P. IVA COroparte_15 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maffi Giuliano, CF. (pec: P.IVA_3 C.F._12
e Gioia Luca, CF. , (pec: Email_4 C.F._13 ; Email_5 nei confronti di con sede in alla Via San Carlo n. 156, capitale sociale € COroparte_2 CP_2 46.800,00 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore
FATTO
I ricorrenti in epigrafe proponevano domanda fallimento nei confronti della COroparte_2
Con provvedimento emesso il 21.12.2023 il Tribunale: a) preso atto che la resistente aveva depositato in data 19.12.2023 la domanda prenotativa ex art. 44 co. 1 CCII e contestuale istanza di concessione delle misure protettive ex art. 54 CCII;
b) richiamato l'art. 7 co. 2 CCII che, a proposito della trattazione prioritaria delle domande di accesso a strumenti di regolazione e risoluzione della crisi diversi dalla liquidazione giudiziale, non potendo, dunque, il Tribunale pronunciarsi sulla domanda di liquidazione giudiziale presentata dalla ricorrente, dovendo procedersi al vaglio preliminare della domanda di concordato preventivo;
c) ritenuto che tale norma avesse sostanzialmente recepito l'orientamento giurisprudenziale affermatosi nella vigenza della legge fallimentare; disponeva la riunione ai procedimenti prefallimentari in oggetto del ricorso presentato dalla ai sensi degli artt. 40 e 44, comma 1 CCII. CP_2
Ciò premesso, quanto alla domanda promossa da tale società occorre rilevare che, con decreto emesso il 16.10.2024, all'esito del deposito del piano concordatario, il Tribunale disponeva l'apertura della 2 procedura di concordato preventivo della società designando GD il dr. COroparte_2 Enrico Quaranta e Commissario Giudiziale l'avv. Alessandro Vinciguerra.
Al contempo ai sensi dell'art. 107 CCII fissava il termine iniziale del 13 febbraio 2025 e quello finale del 27 febbraio 2025 per l'espressione del voto.
Il decreto così dettagliava quanto al piano ed al parere del CG , ritenendo sussistere i presupposti previsti dall'art. 47, co. 1, lett. a) CCII. preso atto:
che con decreto del 21.12.2023 il Tribunale fissava il termine di quaranta giorni, per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, al contempo nominando Commissario Giudiziale l'avv. Alessandro Vinciguerra- rilevato:
che in data 6.2.2024 depositava “Ricorso per l'ammissione alla procedura di Concordato preventivo CP_2 con cessione dei beni e intervento di un terzo assuntore” allegando il piano concordatario, la relazione ex art. 87, comma 3 ed art. 88 CCII della dott.ssa (di seguito, il “Professionista Indipendente”), ed Persona_1 ulteriore documentazione di cui all'art. 39 CCII;
che con decreto del 13.2.2024 il Tribunale rigettava “la richiesta di proroga delle misure protettive del patrimonio di cui all'art. 54 co. 2 CCIII, primo e secondo periodo” formulata dalla ricorrente;
che in data 19.3.2024 il Commissario Giudiziale, avv. Alessandro Vinciguerra, depositava “PARERE EX ART. 47, COMMA 1, CCII SUL PIANO E LA PROPOSTA DI CONCORDATO”;
che il Tribunale, letto l'art. 47 c. 4 CCII, fissava l'udienza del 10.7.2024 ore 12,00 per l'esame del piano, onerando le società di provvedere alle integrazioni e rendere i chiarimenti di cui in parte motiva nonché alle eventuali rettifiche al piano, entro gg. 2 (due) precedenti detta udienza;
che, pervenuta istanza di rinvio dell'udienza, il Tribunale differiva all' 11.9.2024 l'udienza per l'esame della proposta e del piano di concordato, onerando le società ricorrente di provvedere alle integrazioni documentali nonché alle eventuali rettifiche ritenute del medesimo piano e delle attestazioni - giusti rilievi espressi con il decreto del 25.6.2024 - entro gg. 7 (sette) precedenti detta udienza;
che a seguito delle osservazioni formulate dal Commissario Giudiziale, e del provvedimento del Tribunale del 25/6/2024, l'istante, integrava e rimodulava la domanda iniziale;
che a fronte della rimodulazione dell'originario Piano/proposta, il Commissario depositava parere integrativo;
che all'udienza del 11.9.2024 il Tribunale concedeva un rinvio onde consentire alla proponente di controdedurre su detta relazione, depositata dal CG in data 10.9.24;
che depositate le osservazioni dell'istante e del commissario si teneva l'udienza del 18.9.2024, all'esito della discussione il Tribunale si riservava la decisione.
Tutto ciò posto quanto all'andamento del procedimento, di seguito si riportano l'oggetto del piano/ proposta, le precisazioni finali afferenti, il parere del Commissario Giudiziale sul piano da ultimo predisposto e le sue conclusioni successive a tali precisazioni
§ IL PIANO
1) Tipologia del piano In data 5 settembre 2024 ed in vista dell'udienza dell11settembre 2024 la ricorrente ha depositato i seguenti atti:
- Integrazione e rimodulazione della domanda di ammissione alla procedura di Concordato preventivo con cessione dei beni e intervento di un terzo assuntore, sottoscritta dalla COroparte_16
3 - Piano-proposta della proponente, sottoscritto dal terzo assuntore COroparte_16
Da quanto così depositato è dato evincere che la ha inteso proporre un concordato COroparte_2 liquidatorio con intervento di terzo assuntore.
Si legge nella proposta che, con l'omologa, “l'intervento del terzo assuntore, COroparte_16 garantirà con un accollo liberatorio la realizzazione dell'attivo concordatario ai valori del piano € 2.630.053,99 e l'apporto di nuova finanza esogena € 1.070.000,00 per la migliore soddisfazione dei creditori privilegiati degradati e RA altrimenti parzialmente o del tutto insoddisfatti”
2) Il terzo assuntore e la relativa proposta:
Il piano come integrato e rimodulato in special modo descrive il terzo ome società COroparte_16
“costituita il 15 giugno 2017 ed ha sede in Acerra (NA) alla via delle Industrie n. 18; è iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al n. , corrispondente al suo numero di codice fiscale e di partita iva;
il P.IVA_4 numero REA è NA-1016370, il capitale sociale pari ad € 900.000,00 è interamente versato ed è riconducibile dal maggio 2022 al socio unico ed amministratore unico, sig. , nato a [...]_17 (NA) il 29 gennaio 1961, c.f. , ed ivi residente a[...]. La società si CodiceFiscale_14 occupa in maniera esclusiva di attività immobiliari, quindi, di acquisto, vendita e locazione di patrimoni immobiliari”
Tale società ha infine proposto l'accollo liberatorio della debitoria della proponente nei limiti del valore stimato di € 2.630.053,99 ed il versamento di un ulteriore importo, a titolo di nuova finanza, per complessivi € 1.070.000,00, da pagarsi solo in caso di omologazione ed entro il termine ultimo di 60 giorni dall'omologazione.
A garanzia della proposta si assume essere stati versati € 740.000,00, pari al 20% del complessivo importo offerto.
3) Sulle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili:
Sul tema delle azioni proponibili e le prospettive recuperatorie relative, il piano si occupa anzitutto di esaminare l'eventuale ricorrenza dei presupposti per l'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'organo gestorio e di quello di controllo.
Rileva, in proposito, che solo con l'approvazione del bilancio al 31-12-2019 si è determinato il completo azzeramento del capitale sociale, con conseguente patrimonio netto negativo.
Più segnatamente ivi si rappresenta che “Come si evince dal bilancio depositato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la il 6 maggio 2020, in occasione dell'approvazione, registrava una COroparte_2 rilevantissima perdita che determinava l'azzeramento del capitale, ma, soprattutto, portava in negativo il patrimonio netto;
pertanto, di lì a pochissimi giorni, la società, per la soluzione della crisi in cui evidentemente versava, depositava al Tribunale di AN MA PU RE domanda di concordato preventivo con riserva. Ne consegue che anche se l'assemblea dei soci non deliberò il ripianamento della perdita e neppure lo scioglimento della società, le decisioni assunte furono certamente volte alla tutela degli interessi di tutto il ceto creditorio;
d'altra parte, l'intenzione della società di intraprendere un percorso per la salvaguardia della continuità aziendale (diretta o indiretta) non sarebbe stata compatibile con la liquidazione societari”.
Si aggiunge che negli anni successivi la ha inteso perseguire tutte le strade, giudiziali e COroparte_2 stragiudiziali, per conseguire il risanamento, senza in alcun modo aggravare la situazione economica.
Il piano specifica che agli inizi del 2020 la società, allo scopo di scongiurare un ricorso di fallimento, ha concesso in favore della sottoposta ad amministrazione giudiziaria, un'ipoteca volontaria Parte_2 su una porzione dell'immobile facente parte del patrimonio societario.
La proponente rileva, al riguardo, che a differenza delle altre iscrizioni di ipoteca, concesse a fronte del riconoscimento di un mutuo o di un fido o conseguente a decreto ingiuntivo, quella nei confronti della Pt_2
del gennaio 2020, in considerazione dello stato di difficoltà in cui già versava la ,
[...] COroparte_2 potrebbe in via di principio configurare una violazione della par condicio creditorum;
ciò precisando che, a distanza di pochi mesi dalla iscrizione dell'ipoteca volontaria, il deposito della domanda di concordato preventivo (maggio 2020) precludeva il consolidamento dell'ipoteca, poi avvenuto a seguito del decreto di inammissibilità del 17 febbraio 2021.
4 In ragione di quanto evidenziato, da un lato ricorda come restino salve, anche nell'ambito della CP_2 procedura concordataria oggetto del piano, le azioni revocatorie ordinarie ricomprese nel quinquennio antecedente, laddove siano sussistenti i presupposti e le condizioni ex art. 2901 c.c.
Quanto alla posizione dell'organo amministrativo, sostiene che una responsabilità dell'organo amministrativo al più potrebbe ravvisarsi nella posizione privilegiata che ha acquisito la rispetto agli altri Parte_2 creditori.
Tuttavia evidenzi e che al momento della concessione dell'ipoteca non era ancora chiara e quantificata la situazione di crisi in cui versava la . COroparte_2
Inoltre, che l'amministratore della società si è assunto anche personalmente il carico dell'accrescimento della posizione della alla quale ha concesso una fideiussione personale, con conseguente Parte_2 iscrizione di ipoteca sull'immobile di sua proprietà, che è stato sottoposto ad esecuzione forzata.
Quanto alla potenziale responsabilità dell'organo di controllo, la ricorrente riporta stralcio della relazione di accompagnamento al bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, che riportava le seguenti conclusioni:
“Il bilancio che è sottoposto all'approvazione dell'assemblea, come si è evidenziato nel richiamo alle risultanze complessive, si chiude con un risultato economico negativo di Euro 2.891.170 In considerazione della gravità della situazione di crisi aziendale che ha determinato ingenti perdite dell'esercizio in corso che, unite alle perdite degli esercizi precedenti, hanno determinano un deficit patrimoniale pari ad Euro 2.346.386, Il Sindaco invita l'Organo amministrativo ad intraprendere ogni azione, anche di carattere straordinario, finalizzata al ripristino ed il mantenimento dell'equilibrio economico produttivo ai fini della conservazione del presupposto della continuità aziendale ed invita gli amministratori a provvedere senza indugio alla convocazione di altra Assemblea finalizzata all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 codice civile”. quindi ritiene non sussistere alcun comportamento omissivo ascrivibile all'organo di controllo. CP_2
Conclude, comunque, nel senso della non configurabilità della responsabilità dell'amministratore, atteso che: a) l'ipoteca è stata concessa prima che emergesse il grave stato di crisi;
b) l'ipoteca è stata concessa solo su parte dei beni immobili dei quali era proprietaria la società (tra l'altro già gravati da precedente ipoteca per mutuo); c) il consolidamento dell'ipoteca non è dipeso dall'amministratore, atteso che, successivamente all'iscrizione ipotecaria è stata depositata domanda di ammissione alla procedura di concordato, poi dichiarata inammissibile dal Tribunale;
d) la dott.ssa , amministratrice della società, ha garantito lo _3 stesso creditore con il proprio patrimonio immobiliare tant'è che da ultimo esso è stato sottoposto ad esecuzione;
e) con esistono altri beni dell'amministratrice convenientemente aggredibili. Non è configurabile la responsabilità dell'organo di controllo, atteso che: a) lo stesso non era a conoscenza e non poteva esserlo dell'ipoteca concessa al creditore b) non rientra nei compiti del revisore unico vigilare Parte_2 su atti di gestione diversi da quelli di natura contabile.
In merito ai contenziosi pendente il piano rappresenta:
(I)l'esistenza del giudizio R.G. n. 1008/2022, pendente innanzi all'intestato Tribunale, ad oggetto opposizione a D.I. n. 3420/2021, tra (locataria-opponente-debitrice) c/ Parte_3 COroparte_2 (locatrice-opposta-creditrice). - Il Valore del giudizio è pari al credito portato dal decreto ingiuntivo, vantato da verso l' per pigioni ad essa dovute, ammontanti ad € 243.000,00, oltre interessi CP_2 Parte_3 e spese legali. Il credito è contestato dall'opponente per asserita inidoneità di parte dell'immobile locato, dovuta ad infiltrazioni.
(II) l'esistenza del giudizio, R.G. n. 7096/2022, pendente innanzi all'intestato Tribunale, ad oggetto opposizione a D.I. n. 1753/2022, tra (debitrice-opponente) c/ COroparte_2 CP_18 (creditrice-opposta). - Il valore della controversia è pari al credito di € 172.141,01, oltre interessi e spese di cui al predetto ed i soci e hanno opposto il D.I. adducendo a motivi COroparte_19 Parte_4 _3 la nullità della fideiussione omnibus (violazione del termine di cui all'art. 1957 Cod. Civ.) e la nullità del contratto di apertura del c/c n. 20720110 per mancata indicazione dell' I S C (in violazione della delibera CICR del 4/3/2003).
(III) l'esistenza del giudizio R.G. n. 3024/2023, pendente innanzi all'intestato Tribunale, ad oggetto opposizione a precetto promossa dalla e da (debitrici) c/ COroparte_2 Parte_4 [...] in nome e per conto della COroparte_20 Parte_5 (creditrice-opposta), cessionaria della e a sua volta creditrice in virtù del
[...] COroparte_21
5 D.I. n. 1318/2021 di € 130.234,25, divenuto res judicata. - Il valore della controversia è pari alla somma di € 130.234,35, oltre spese, di cui al precetto di pagamento opposto ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c. L'opposizione è stata proposta sul motivo principale, addotto dall' , della preclusione, prevista a CP_2 pena di nullità, di iniziare o proseguire azioni esecutive in pendenza di procedimento concordatario, che all'epoca dell'opposizione era il precedente Concordato Liquidatorio Semplificato R.G. V.G. 2569/2022, poi rinunciato. Altro motivo attiene all'entità del credito, non avendo la tenuto conto dell'acconto di € CP_20 10.000,00 già versato alla - L'istanza di sospensione non è stata accolta, benché COroparte_21 trattavasi di ipotesi espressamente prevista dalla legge. Ma in prosieguo di giudizio sarà fatto valere, ai fini della sospensione, la pendenza dell'attuale Concordato , R.G. n. 228-1/2023, e le relative misure Parte_6 protettive, che precluderanno l'inizio dell'azione esecutiva e comporteranno in concreto per l' la CP_2 sospensione chiesta con l'opposizione, ma non concessa dal Giudice.
4) Percentuali di soddisfazione e tempi di adempimento del passivo concordatario.
Il Piano prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e delle spese in prededuzione.
Prevede, inoltre, il pagamento integrale dei debiti ipotecari, eccetto quello della dei debiti Parte_2 nei confronti dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis n.1 (personale dipendente per retribuzioni e TFR); dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis n.2 (professionisti).
Il Piano prevede il pagamento in percentuale nella misura complessiva del 30,25% dei debiti privilegiati degli enti previdenziali ed assistenziali e nella misura complessiva del 27,69% dei debiti erariali, presentando per tale ragione la relazione ex art. 88 CCII. (Transazione fiscale).
Il pagamento del ceto creditorio privilegiato, così come sopra rappresentato, viene rimesso all'utilizzo delle risorse “endogene” generate della procedura nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione fino alla concorrenza del valore di liquidazione;
i crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c. saranno soddisfatti nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente il valore di liquidazione.
Il Piano prevede inoltre, con l'apporto di risorse “esogene” (nuova finanza esterna) da parte del terzo assuntore per €.1.070.000,00, dopo l'omologazione del piano, la chiusura della procedura COroparte_16 entro 60 giorni attraverso il soddisfacimento in percentuale del debito nei confronti dei creditori RA distinti in cinque classi votanti.
Più precisamente:
(i) Le classi votanti e le percentuali di soddisfazione
Il Piano prevede l'utilizzo della finanza esogena per il soddisfacimento dei creditori RA nella misura di seguito indicati, distinti per classi e soddisfatti nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione.
Queste le classi previste:
Classe 1^ - Debiti ipotecari degradati
Il Piano prevede il pagamento percentuale nella misura del 23% dei debiti con privilegio speciale residui rimasti insoddisfatti nell'ambito del passivo privilegiato.
Classe 2^ - Debiti previdenziali degradati
Il Piano prevede il pagamento percentuale nella misura del 22,50% dei debiti con privilegio generale residui rimasti insoddisfatti nell'ambito del passivo privilegiato.
Classe 3^ - Debiti tributari degradati
Il Piano prevede il pagamento percentuale nella misura del 22,00% dei debiti con privilegio generale residui rimasti insoddisfatti nell'ambito del passivo privilegiato.
Classe 4^ - Debiti vs banche
Il Piano prevede il pagamento percentuale nella misura del 21,50% dei debiti di natura RAa nei confronti delle banche.
Classe 5^ - Fornitori RA per natura e professionisti RA 6 Il Piano prevede il pagamento percentuale nella misura del 21,00% dei debiti di natura RAa nei confronti dei fornitori, inclusi i professionisti.
(ii) Modalità e tempi di adempimento della proposta
E' previsto l'impegno del terzo assuntore al versamento di tutte le somme previste dal presente piano – proposta entro 60 giorni dall'omologazione.
L'accollo liberatorio da parte del terzo assuntore, limitatamente ai valori indicati nel piano proposta, implicherà la liberazione della società ricorrente, solo dopo l'integrale pagamento degli obblighi COroparte_2 da parte del Terzo assuntore attraverso il versamento in favore della procedura concorsuale del valore corrispondente all'attivo concordatario;
solo a seguito del pagamento potrà realizzarsi il trasferimento in favore del Terzo assuntore.
5) I vantaggi rispetto la liquidazione giudiziale
Rispetto alla proposta di concordato liquidatorio con terzo assuntore, assume la proponente che l'alternativa della liquidazione giudiziale sarebbe estremamente penalizzante per l'intero ceto creditorio.
Ciò in considerazione della certezza dei valori stimati, in quanto accollati dal terzo assuntore, dall'apporto del terzo assuntore, dalla certezza dei ristrettissimi tempi di esecuzione del concordato, dal riconoscimento di una percentuale a favore dei creditori RA superiore ai minimi consentiti dalla legge, dall'apporto di risorse esterne di gran lunga superiori al 10% previsto dall'art. 84, comma 4 del CCII.
Secondo la ricorrente, nello specifico ”.. il valore delle immobilizzazioni materiali si disperderebbe ed in particolar modo quello degli immobili e di tutto quanto in esso contenuto con le procedure competitive, alla stessa maniera di un concordato liquidatorio. Senza apporto di nuova finanza, i creditori RA rimarrebbero totalmente insoddisfatti, anzi con la liquidazione giudiziale i privilegiati ipotecari, gli enti previdenziali ed assistenziali e l'erario vedrebbero notevolmente ridotte le proprie soddisfazioni”
§ IL PARERE DEL COMMISSARIO
In vista dell'udienza fissata per l'11 settembre 2024 il Commissario Giudiziale ha reso il seguente parere.
(iii) Sugli aspetti formali:
In ordine ai profili formali, l'ausiliario ha dato atto del deposito documentale aggiuntivo, rispetto al corredo della domanda prenotativa e della formulazione del Piano/Proposta di:
1) nuova determina ex art. 120 bis CCII atteso il decesso del legale rappresentante in carica al momento del deposito della domanda prenotativa;
2) dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2022, in aggiunta alle dichiarazioni 2019, 2020 e 2021, già trasmesse prima della redazione e deposito del parere ex art. 47 CCII;
3) relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio anteriore al deposito della domanda;
4) elenco dei creditori (originariamente presente come parte integrante del Piano/proposta);
5) elenco di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso della società debitrice. A tal proposito il CG rileva “..non v'è indicazione di quale titolare di diritto di godimento ex locatione, Parte_3 ma la circostanza può essere giustificata alla luce del fatto che anche detta locataria è stata posta in Liquidazione Giudiziale e che, per effetto dell'art. 185 comma 2 CCII, la Società ricorrente resta in attesa della comunicazione del Curatore avverso relativa all'ipotesi di recesso dal contratto”; CO CP_2 CP_2
6) giustificativi della trasmissione (3.9.24) ad , , ed del Piano/proposta rettificato e CP_25 della relazione del Professionista indipendente, in uno all'istanza di transazione fiscale sui nuovi valori del Piano.
In virtù di tale deposito il CG ha concluso nel senso che “il quadro documentale di cui all'art. 39 CCII sia, allo stato, completo, se si eccettua la persistente assenza delle certificazioni sui debiti contributivi ed CP_2 CP_2 CP_2 assicurativi (cioè, ed ) o, se si preferisce, la persistente presenza della sola certificazione di . Il che potrebbe essere superato alla luce della considerazione che tutte le debitorie “pubbliche” (e, quindi, CP_2 non solo quelle strettamente fiscali ma anche quelle contributive ed assicurative) sono attestate da e
7 nella certificazione rilasciata da quest'ultima integralmente ricomprese. Altra questione – che valuterà il Collegio – è quella relativa alla tempestività dei depositi o, se si preferisce, l'ammissibilità del deposito, in tempi successivi, della documentazione che il Codice della Crisi prevede sia versata in atti unitamente alla domanda prenotativa e, in caso di domanda in bianco, unitamente alla formulazione del Piano/proposta”.
(iv) Sugli aspetti sostanziali:
Il CG, quanto ai rilievi di cui al parere reso il 19.3.24 e condivisi dal Tribunale con il decreto del 25.6.24 e quelli sviluppati dal Collegio con il medesimo provvedimento, ha osservato:
-Sull'attivo patrimoniale, che la proponente ha escluso che il valore di realizzo del compendio immobiliare (€ 2.500.000,00) sia frutto di sottostima (tanto in riferimento alle entità numeriche espresse dall'Ing.
[...] per circa € 5.800.000,00 quanto in riferimento ai valori riportati in bilancio per circa € Persona_2 3.180.000,00) giustificando il raggiunto valore alla luce di quattro circostanze:
a. l'accentuarsi delle flessioni dei prezzi di mercato;
b. l'inagibilità del primo e secondo piano della palazzina esposizione, uffici e servizi (il cui valore di mercato ammonterebbe ad € 1.165.000,00 circa)
c. l'esistenza di copertura in amianto e giacenze di magazzino da smaltire sull'intero complesso, con costi stimabili in un range compreso tra i 200.000,00 ed il 500.000,00 euro;
d. l'esistenza di ipoteche su tutto il complesso immobiliare.
Pertanto, l'ausiliario ha rilevato che i valori originariamente espressi in Piano sono stati corretti:
Valore contabile: € 3.700.000,00 (era 3.179.477,00);
Valore di realizzo: € 3.700.000,00 (era 5.000.000,00);
Percentuale di realizzo: 60% (era 50%); ù
Valore realizzabile: € 2.220.000,00 (era 2.500.000,00).
Nonostante ciò, secondo il CG, la questione ha continuato a porsi nei medesimi termini iniziali e le cifre espresse continuato ad avere un supporto giustificativo autoreferenziale.
Più precisamente, che i valori espressi siano frutto di una metodologia “inversa” ovvero che sia il Piano ad adeguarsi all'offerta economica dell'assuntore, anziché il contrario.
Per il CG, inoltre analoghe osservazioni valgano per i valori di riscotibilità attribuiti ai crediti, pur se modificati rispetto alle previsioni del piano originario quanto alla posta vantata nei riguardi di (per € Parte_3 315.000,00) con possibilità di recupero azzerate per intervenuta liquidazione giudiziale in cui la debitrice versa dal 30 maggio 2024.
In ogni caso, l'ausiliario ha evidenziato come la probabilità di realizzo dei crediti in questione risulti – nella attuale versione del Piano – rettificata da € 31.050,90 ad € 81.050,90 (su 141.154,48 da bilancio) con percentuale di recupero elevata dal 22% al 57,42%, seppur il risultato sia stato ottenuto con un mero spostamento contabile sui “crediti v/ clienti” dei 50.000,00 euro originariamente imputati in effettiva riscossione dalla e rettificati a zero nell'ultima versione del Piano;
Parte_3
-sul passivo patrimoniale: 1) quanto ai debiti derivanti da rapporti di lavoro, che la proponente ha precisato esser stati definiti per dimissioni dei lavoratori, senza nessuna dimostrazione ulteriore, tal che la posta debitoria in questione (€ 355.951,39) può essere solo presuntivamente data per certa;
2) che la rettifica del Piano ha riguardato – su indicazioni del Collegio – anche la categoria dei prededucibili, dalla quale sono stati espunti e portati a privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. - lo per € 10.000,00; - lo Studio , per € Parte_7 Pt_8 25.000,00. La conseguenza è che i crediti prededucibili si sono ridotti, in previsione, da € 198.000,00 ad € 163.000,00 (con importo effettivamente pagabile ex lege al 75%).; 3) ulteriore modifica ha riguardato anche i privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. tal che rispetto al Piano originario sono stati degradati a chirografo: - il credito del Notaio , per € 1.954,36 (su 7.576,00); - il credito del Dott. Persona_3 Persona_4 (revisore dei conti) per € 13.500,00 (su 19.740,00); - lo per € 32.554,99 (su 117.688,27). Gli CP_26 importi stralciati dal privilegio sono stati oggetto di inclusione tra i chirografi, ove è prevista una soddisfazione in percentuale al 21% (€ 10.081,96 su € 48.009,35).
8 Il CG ha tuttavia rimarcato che – nonostante l'espressa indicazione formulata dal Collegio: a)- permane l'indicazione a privilegio del credito di € 48.000,00 dell'Amministratore, così come permane la sua giustificazione come “credito professionale coperto da fattura emessa da ORe Commercialista”; b)permane la autoreferenzialità della collocazione a privilegio di tutti i crediti in questione, non essendo stata prodotta alcuna giustificazione documentale idonea a sorreggere l'inclusione delle somme nel “biennio protetto”.
Il Commissario ha quindi concluso che le debitorie incluse dalla ricorrente tra quelle coperte da privilegio professionale non siano ancora sorrette da adeguati giustificativi.
-sull'alternativa liquidatoria: che a suo avviso è rimasta la criticità circa eventuali azioni di responsabilità contro gli organi gestori e di controllo. In particolare il CG ha evidenziato che rispetto alle osservazioni di cui al parere ex art. 47 CCII, non sono stati forniti dalla società elementi aggiuntivi idonei ad escludere le perseguibilità e l'utilità (in prospettiva, purtroppo, recuperatoria) dell'attività giudiziaria.
Relativamente alla posizione del terzo assuntore, il CG si è riportato all'apposito parere depositato – su disposizione del Presidente Delegato – in data 4.9.24, segnalando la necessità che il terzo rinnovi a favore della attuale procedura i titoli già emessi per € 740.000,00, mettendoli materialmente a disposizione mediante il deposito degli stessi in Cancelleria. In aggiunta, il CG ha sottolineato l'esigenza che la causale del deposito dei titoli sia esplicitata. In particolare, che per espressa volontà (anche unilaterale) dell'assuntore, all'atto dell'eventuale apertura della procedura concordataria le somme de quibus assumano veste e natura di penale ex art. 1382 c.c. . Per il resto ha rimarcato come la società debitrice abbia già confermato che le somme rese disponibili dal terzo entreranno nella disponibilità della Procedura, la quale ultima provvederà in proprio alla effettuazione dei riparti (senza, cioè, che sia l'assuntore ad incaricarsi della estinzione dei debiti (ancorchè questi ultimi siano divenuti parte del suo patrimonio passivo). Di conseguenza, come debba essere previsto/imposto il trasferimento all'assuntore della titolarità degli assets solamente all'esito dell'integrale versamento dell'importo di € 3.700.000,00 cui il terzo si è obbligato verso la Società debitrice (e, di riflesso, verso la Procedura).
§ Il PARERE FINALE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE
In vista dell'udienza ex art. 47 CCII fissata, in prosieguo al 18.9.24, il Commissario ha osservato:
1) che è stato depositato atto notarile del 12.9.24 per Notar in AN MA C.V. avente ad oggetto la Per_5 rettifica/specificazione del contenuto di precedente determina dell'Amministratore p.t., assunta in data 2.9.24. In particolare, che l'organo amministrativo ha confermato la prosecuzione della procedura di concordato preventivo, pendente dinanzi al Tribunale di AN MA PU RE, G.D. Pres.te Dr. Enrico Quaranta, iscritta al numero 228-2/2023, confermando la nomina … ecc.”; che ivi la ricorrente ha formulato la seconda determina non come atto autonomo ma come specificazione/integrazione/rettifica della precedente determina del 2.9.24, tal che la determina prevista dall'art. 120 bis CCII parrebbe aver assunto – nel caso concreto – la forma di un atto complesso (o a formazione progressiva).
2) circa l'assenza ancor attuale delle certificazioni di debito (punto 6 del parere integrativo CP_27 del Commissario del 10./11.9.24), che andava ribadito che le debitorie in questione parrebbero incluse nella CP_2 certificazione presente in atti, non sembrando comunque imputabile alla ricorrente l'inerzia dei tre soggetti pubblici sopra indicati nel rilascio della documentazione di cui si discute;
3) circa l'art. 91 CCII (punto 7d del parere integrativo datato 10/11.9.24), che la questione è di stretta interpretazione e non può che essere devoluta al Collegio, segnalando tuttavia che l'affermazione secondo cui l'intervento del terzo “non è finalizzato all'acquisto” degli assets, implica una lettura meramente formalistica dell'intesa tra ricorrente ed assuntore. Al contrario, ad avviso, del CG, “è fuor di discussione che gli esborsi di costituiscano il prezzo per il trasferimento (quantomeno) di “specifici beni” all'assuntrice: COroparte_16 circostanza non contestata. Ciò, a meno di non voler considerare una ipotesi ulteriore: quella, cioè, in cui la sorte dei beni stimati nel Piano/proposta sia ancora incerta tra debitrice e terzo, con la conseguenza della nessuna influenza sulla Procedura, la quale ultima si limiterà ad incamerare la liquidità proveniente dall'assuntrice, disinteressandosi totalmente dei rapporti contrattuali tra debitrice e terza”.
4) che, mancando ulteriori elementi idonei a suffragare sin da ora le poste creditorie esposte dalla debitrice, la questione doveva spostarsi in caso di apertura del concordato, in momento successivo alla circolarizzazione dei crediti, prodromica alla Relazione ex art. 105 CCII;
9 5) relativamente al punto 10) delle precedenti osservazioni, che il trattamento deteriore riservato ad Pt_2 rispetto agli altri due creditori ipotecari appariva in linea sia con la ridotta estensione oggettiva
[...] dell'ipoteca (sul solo sub 6) sia con il grado deteriore della garanzia. Quindi, non lesivo dell'ordine delle cause legittime di prelazione;
6) in ordine al punto 12.) delle precedenti osservazioni, la perdurante mancanza di elementi documentali circa i crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;
7) quanto alla prospettazione della ricorrente circa l'incapacità del patrimonio della fu a soddisfare Parte_4 eventuali azioni risarcitorie:
a) che, dalle ricerche effettuate in autonomia, la possidenza immobiliare risultante in Conservatoria dei RR.II. al nominativo della predetta risulta così composta:
IMMOBILI IN CELLOLE
I. abitazione di tipo civile di 101 mq, in NCEU al foglio 196, p.lla 5549, sub 119; II. rimessa di mq 12 al foglio 196, p.lla 5549 sub 242; III. rimessa di mq 20, in NCEU al foglio 196, p.lla 5549, sub 155. IMMOBILI IN SANTA MARIA C.V.
IV. abitazione di tipo civile di mq 211, in NCEU al foglio 14, p.lla 5488, sub 23 V. deposito di mq 8, in NCEU al foglio 14, p.lla 5488, sub 49; VI. rimessa di mq 30, in NCEU al foglio 14, p.lla 5488, sub 61. VII. abitazione di tipo civile di mq 121, in NCEU al foglio 5, p.lla 5249, sub 12
IMMOBILI IN SESSA AURUNCA
VIII. terreno di are 78.70, in NCT al foglio 161, p.lla 1030.
b) che gli immobili di cui ai nn. I, II, III e IV risultano collocati nell'asse ereditario per la piena proprietà (ora 1/3 per ciascuno dei tre accettanti l'eredità). L'immobile di cui al n. VIII è in asse ereditario per comproprietà pari ad 1/12 (ora 1/36 per ciascuno dei tre accettanti l'eredità). Gli immobili di cui ai nn. V e VI risultano nella massa attiva ereditaria per comproprietà pari ad 1/6 (ora 1/18 per ciascuno dei tre accettanti l'eredità). Infine, l'immobile di cui al n. VII era nella titolarità della de cuius per comproprietà pari ad 1/11 (ora 1/33 per ciascuno dei tre accettanti l'eredità).
c) che gli eredi hanno trascritto sui beni immobili ereditari la propria accettazione con beneficio d'inventario in data 8.7.2024 (numero di Registro Particolare 21973);
d) che in relazione agli immobili detti risultano: • iscrizione d'ipoteca giudiziale nel 2022 sui cespiti nn. I, III, V e VI, ad istanza di • trascrizione di pignoramento immobiliare del 2022 sull'immobile n. Parte_2 Part IV, sempre ad istanza di ud Pt_2
e) che non risultano gravami sui cespiti nn. II, VII e VIII;
f) di non avere poteri di indagine relativamente alla possidenza mobiliare, ivi inclusi i rapporti finanziari;
10) effettivamente, il creditore ipotecario degradato è stato già inserito in classe autonoma. Parte_2
Con nota del 28.2.2025 il CG depositava relazione sulle operazioni di voto ex art. 110 CCII.
Nel contesto rilevava: 1) che aveva votato a favore della proposta la maggioranza delle Classi (3 su 5); 2) che i voti espressi erano stati 18, di cui 16 favorevoli e 2 contrari;
3) che i voti contrati erano annoverati in classe 3 ( ) ed in classe 5 (Avv. Antonio Di Giacinto); 4) che i voti COroparte_4 favorevoli erano, invece, concentrati in classe 5 (15 su 16). Il sedicesimo voto favorevole è in Classe 3 (Comune di Curti); 5) che non era stata raggiunta la maggioranza totale dei crediti. I crediti ammessi al voto, infatti, sommavano € 5.499.813,97 mentre la sommatoria dei voti favorevoli totali era di € 908.443,64.
Di poi aggiungeva testualmente:
10 Resta al Commissario evidenziare che, vertendosi in tema di Concordato Liquidatorio con formazione di Classi e unico creditore titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, l'applicazione dell'art. 109 comma 1 CCII è integrale: a) l'omologazione diretta, cioè, richiede che sia raggiunta: la maggioranza dei crediti ammessi al voto;
b) la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto;
c) la maggioranza dei crediti ammessi al voto nel maggior numero di classi. Nel caso che occupa, è evidente che siano state raggiunte le sole maggioranze indicate con b) e c). Gioverà, infine rilevare (anche se – a stretto rigore normativo – trattasi di fatti ininfluenti ai fini previsti dagli artt. 109 e 110 CCII) che l'
[...]
ha espresso il voto unitamente alla trasmissione di ennesime “Osservazioni” Il CP_4 Direttore Provinciale, evidentemente, ha ritenuto di prevenire possibili azioni di responsabilità erariale a suo personale carico esplicitando le motivazioni che lo hanno indotto ad esprimere voto contrario.
La prima notazione del Commissario è che – proprio ai sensi dell'art. 88 CCII, più volte invocato dall' allorchè s'era ventilata la sua esclusione dal novero dei votanti per violazione del 5° CP_4 comma dell'art. 88 nella formulazione posteriore al Correttivo “ter” - il voto si sarebbe dovuto esprimere dalla competente Direzione Provinciale, su parere conforme della relativa Direzione Regionale. Ebbene, tanto nella espressione di voto quanto nelle “Osservazioni”, il Direttore
CO Provinciale di nulla riferisce in ordine ad un parere espresso dal suo sovraordinato gerarchico.
CO La seconda notazione del Commissario è che motiva il voto negativo sulla base della asserita preferibilità dell'ipotesi liquidatoria. Ciò sulla scorta di due elementi: a) l'assunto secondo cui gli
CO immobili della Società sarebbero stati sottostimati in Piano, atteso che – a detta di – il valore dell'asset si attesterebbe a 5 milioni ed ottantanovemila euro, a fronte degli Euro 2.500.000,00 indicati nel Piano e nella Relazione del Professionista indipendente;
b) l'assunto secondo cui –
CO avendo intrapreso azione revocatoria ordinaria contro la concessione di ipoteca ad Pt_2 ed avendo, a propria volta, iscritto ipoteca nel novembre del 2024 – la soddisfazione del
[...] credito tributario in sede liquidatoria darebbe risultati ben migliori della soddisfazione concordataria.
Su tali “considerazioni”, sono costretto a ribadire che: AdE legge a proprio uso e consumo il Piano, nel quale il valore indicato per l'asset immobiliare è di 5 milioni di lire, mentre l'importo dimezzato di Euro 2.500.000,00 è solo il valore di “realizzo” in sede di procedura concordataria. In definitiva, CO il valore effettivo espresso da e quello considerato da differiscono per soli 89.000,00 CP_2 CO euro;
anche in previsione di colpi di coda di (specie dopo le illazioni avanzate sulla non indipendenza del Professionista attestatore e sul mancato controllo su tale aspetto da parte del Commissario), la Procedura si è dotata di un proprio strumento valutativo, costituito della Stima redatta dall'Arch. in data 11.2.2025, attestante il valore degli immobili a non più Persona_6 di Euro 4.480.000,00 e (se si vuole) l'inconsistenza della posizione dell'Agenzia; anche ammettendo CO il buon esito dell'azione revocatoria, omette di considerare che, in prospettiva liquidatoria, il proprio credito non sarebbe upgradato ad ipotecario ma resterebbe vincolato al privilegio generale accordato dalla Legge, ostando alla “promozione” il disposto dell'art. 46 u.c. CCII. Quanto resterebbe preferibile l'ipotesi liquidatoria è un dato che va ancora integralmente dimostrato.
Con atto del 5.3.25 chiedeva l'omologazione del concordato previa applicazione COroparte_2 ex art. 88, comma 2 bis, CCII del cram down.
Con memoria del 24.3.25, a tanto richiesto, il CG rendeva parere in proposito. Co Esaminava il nel contesto anche il tema della convenienza dell'alternativa liquidatoria per l'amministrazione finanziaria.
Con decreto del 17.4.25 il Tribunale, vista la relazione del professionista indipendente ex art. 88, comma 3, CCII, del 17.3.2025; vista la nota depositata successivamente dal CG in data 24.3.25 in cui il predetto – come richiesto dal GD - prende posizione in ordine alla ritualità del voto reso
11 dall' e rende sue preliminari valutazioni sulla ricorrenza dei presupposti per COroparte_4 l'omologazione forzosa richiesta dalla proponente;
sentito il Giudice delegato;
letto l'art. 48, co. 1, CCII, nella parte in cui è prevista l'attivazione del procedimento di omologazione ove a richiederlo sia il debitore;
fissava per l'omologa l'udienza del 21.5.25. CO CP_2 Si opponevano all'omologazione sia che deducendo:
1. Inammissibilità del piano di concordato e dell'omologa forzosa – Inattendibilità del Piano e dell'attestazione ex art. 87 C.C.I.I. – Vizio della procedura per invalida espressione di voto del ceto creditorio.
2. Inammissibilità e inattendibilità del piano per mancata valutazione dell'azione revocatoria posta in essere dall' CP_23 avverso la concessione di ipoteca volontaria in favore della IMI SUD Laminati Srl e gradatamente per mancato accantonamento – Violazione artt. 84, comma 1, e 88, comma 4, CCII. Assenza dei presupposti per l'omologa del concordato: sconvenienza del concordato rispetto alla liquidazione giudiziale.
Depositava il proprio pare il CG il quale, pur sottolineando nuovamente il vizio della dichiarazione CO di voto di , per non essere corredata del parere conforme della Direzione Regionale dell'ufficio, ne riteneva la legittimazione all'opposizione.
Tuttavia, quanto alla prima delle censure mosse dall'ufficio, rilevava che – contrariamente a quanto deduce la difesa erariale – “la posizione Commissariale relativa alla necessità di suffragio sui valori indicati in Piano per gli immobili, originariamente espressa nel Parere ex art. 47 CCII, risulta ampliamente superata per effetto dell'espletamento di stima d'ufficio, affidata dal G.D. alle cure dell'Arch. e depositata agli atti in data 18.2.2025. La stima de qua attesta il valore Persona_6 commerciale degli immobili in Euro 4.480.000,00 e – perciò - in cifra inferiore persino a quella indicata dalla Società proponente in Piano. In ogni caso, in cifra più vicina alla stima di
[...] CO che a quella di . Il tutto, con quell'adeguato sostegno documentale che - al contrario CP_2 CO CP_2
- sembra mancare del tutto alla stima erariale (noterà il Collegio che , ed Avvocatura di CO Stato affermano che la stima sarebbe stata redatta dalll' anche se nessun documento proveniente dell'Ufficio del Territorio è mai stato allegato dalle attuali opponenti). In secondo luogo, CO vi è che tra i 5.000.000,00 indicati dalla ricorrente ed i 5.089.000,00 indicati da corre – in percentuale – una miserrima differenza del 2,75%. “
Aggiungeva che l'importo previsto in piano quale valore di realizzo era assolutamente coerente con quanto emergeva da un'analisi statistica, a proposito degli esiti delle vendite immobiliari nelle procedure concorsuali ed alla percentuale di decremento del prezzo di aggiudicazione rispetto al valore di stima. CP_2 Segnalava, infine, che neppure l'esito dell'azione revocatoria promossa da ex art. 2901 c.c. avrebbe potuto in qualche modo garantire una soddisfazione maggiore della parte che aveva proposto il giudizio in ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale rispetto alla soluzione concordataria.
Resisteva all'opposizione anche la deducendo: 1) l'Inesistenza, nullità o inefficacia COroparte_2 CO del voto di;
2) l'assenza di convenienza dell'alternativa liquidatoria;
3) l'inammissibilità della CP_2 revocatoria promossa da anche in relazione agli effetti di cui all'art. 46 CCII.
MOTIVI
In via preliminare, va evidenziato che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u. 23.1.2013, n° 1521 e, inter alia, 4.7.2014, n° 15345) formatasi nel vigore della legge fallimentare, il sindacato che il Tribunale era chiamato a compiere in sede di omologazione del concordato preventivo riguardava la legittimazione sostanziale della proposta, essendo viceversa precluso il giudizio sulla relativa convenienza economica.
Infatti, sebbene l'istituto del concordato preventivo sia caratterizzato da connotati di natura negoziale, nella relativa disciplina sono individuabili evidenti manifestazioni di riflessi pubblicistici, suggeriti dall'avvertita esigenza di tener conto anche degli interessi di soggetti
12 ipoteticamente non aderenti alla proposta, ma comunque esposti agli effetti di una sua non condivisa approvazione, ed attuati mediante la fissazione di una serie di regole processuali inderogabili, finalizzate alla corretta formazione dell'accordo tra debitore e creditori, nonché con il potenziamento dei margini di intervento del giudice in chiave di garanzia (Cass. Sezioni Unite n. 1521 del 2013).
Il controllo del Tribunale, nella fase di omologazione della procedura concordataria, si traduceva, in primo luogo, nella verifica della fattibilità giuridica del piano.
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u. 23.1.2013, n° 1521 e, inter alia, 4.7.2014, n° 15345), il sindacato del giudice sulla proposta di concordato preventivo doveva essenzialmente avere ad oggetto la cd. fattibilità giuridica del concordato, fino al punto di esprimere un giudizio negativo in ordine all'ammissibilità quando le modalità attuative risultavano incompatibili con norme inderogabili, o quando risultasse prima facie che la proposta fosse manifestamente inidonea al soddisfacimento, sia pure falcidiato dal concorso, di tutti i creditori, nessuno escluso.
Più segnatamente, secondo i più recenti approdi della Corte di legittimità, la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postulava che il sindacato del tribunale - riferito alla prima - appurasse la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentrasse sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, rimanendo riservata ai creditori la sola valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi.
La Corte aveva precisato che il controllo di fattibilità giuridica non incontrava particolari limiti, mentre quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, “può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta.
Al giudice, infatti, si sosteneva non poter essere sottratto il controllo circa la fattibilità economica del concordato, così che il debitore non può essere ammesso alla procedura ove il piano si riveli implausibile e, cioè, già prima facie irrealizzabile” (Cass. civ. Sez. I Ord., 16/06/2023, n. 17273).
In secondo luogo al Tribunale competeva la valutazione dell'effettiva idoneità del piano ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura, ossia ad assicurare un pur minimo soddisfacimento dei creditori RA (solo per il concordato liquidatorio il giudice doveva verificare la funzionalità del piano rispetto al soddisfacimento del 20% dei RA (Corte di Cassazione n. 13224/2021), soglia che non era vincolante per il concordato in continuità).
Ciò comportava il necessario vaglio, quindi, oltre che della sussistenza dei requisiti di regolarità della procedura, anche della fattibilità del piano nei termini delineati ut supra.
Secondo la Corte, infatti, la limitazione degli interessi dei soggetti coinvolti rispetto a quelli dell'imprenditore di uscire dallo stato di crisi poteva trovare concreta giustificazione soltanto ove ricorrevano le due seguenti condizioni: a) che lo svolgimento del procedimento avvenisse nel rispetto delle indicazioni del legislatore, vale a dire consentendo ai creditori, dapprima, di votare avendo conoscenza (o avendo avuto modo di conoscere) di tutti i dati a tal fine necessari e, quindi, di esprimere le eventuali riserve nel giudizio di omologazione;
b) che la conseguente definizione si realizzasse con il raggiungimento della duplice finalità perseguita con l'instaurazione della detta procedura, consistente nel superamento della situazione di crisi dell'imprenditore (che comunque in tal modo così definisce la sua parentesi commerciale
13 negativa), da una parte, e nel riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti, dall'altra.
Ciò premesso, dall'analisi delle norme del CCII, applicabili al presente concordato, si può affermare che tali principi non siano invero mutati e che la verifica del rispetto delle norme dettate in tema di concordato - e nello specifico di concordato liquidatorio - nonché della fattibilità giuridica ed economica sia comunque doverosa in capo al giudice sia in sede di vaglio degli atti al fine dell'eventuale apertura della procedura, sia pur secondo la nuova declinazione dell'art. 47 CCII (cfr. decreto di apertura della seguente procedura, innanzi riferito), sia in sede di omologa.
L'art. 112 CCII lumeggia il contenuto delle verifiche commissionate al tribunale, a seconda della tipologia di concordato prescelta.
Innanzitutto, il tribunale deve appurare la “regolarità della procedura” (comma 1, lett. a), riesaminando quanto abbia provvisoriamente delibato in fase d'apertura del concordato (cfr. si pensi al compimento da parte del debitore di eventuali atti di frode ex art. 106 CCII emersi nelle more dell'omologa).
In secondo luogo, il tribunale accerta “l'esito della votazione” (comma 1, lett. b) ossia il raggiungimento delle maggioranze richieste dall'art. 109 CCII da parte dei creditori ammessi al voto, risolvendo eventuali contestazioni avanzate dovendosi scrutinare la correttezza delle ammissioni al voto, contestabili con il rimedio dell'opposizione ex art. 48 CCII.
Ancora, il tribunale deve soffermarsi sull' “ammissibilità della proposta” (comma 1, lett. c) e sulla
“corretta formazione delle classi” (comma 1, lett. d) nonchè sull'effettivo rispetto della “parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe” (comma 1, lett. e).
L'ammissibilità della proposta, a ben vedere, è species all'interno del genus concettuale della ritualità ed investe anche la verifica dei profili inerenti la legittimazione del debitore (quale imprenditore che versi in uno stato di crisi o insolvenza) alla presentazione della domanda (che se presentata da una società, deve essere sottoscritta da quanti abbiano la rappresentanza sociale dell'ente ex art 265 e120 bis CCII) presso il Tribunale competente ex art. 27 CCII;
ed il versamento tempestivo del fondo spese previsto nel decreto di apertura del concordato ex art. 47, comma 1, lett. d).
Quanto alla corretta formazione delle classi” (comma 1, lett. d) ed all'effettivo rispetto della
“parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe” (comma 1, lett. e), si tratta di verificare se, ex art. 2, lett. r), CCII, se le classi son composte dall' “insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei” e se, all'interno delle specifiche classi regolarmente costruite, è garantito trattamento unitario.
Infine, il tribunale è incaricato, in ogni altro caso, di verificare “la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati” (comma 1, lett. g).
Il perimetro del controllo giudiziale, dunque, impone al tribunale il sindacato sulla “ritualità della proposta”, quindi sull'osservanza della regolarità della documentazione depositata e della procedura seguita, funzionale a garantire l'integralità e la correttezza dei dati forniti ai creditori ai fini della libera e consapevole espressione del voto, nonché sulla legittimità sostanziale della proposta, che involge una verifica sul rispetto delle norme inderogabili, sul rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, sulla corretta formazione delle classi, sulla parità di trattamento tra i creditori della stessa classe, sull'assenza di atti in frode ex art. 106 CCII, anche sulla base degli elementi raccolti dal commissario dopo l'apertura (controlli oggi tipizzati dall'art.112 CCII), e sulla fattibilità del piano intesa, nel concordato liquidatorio, ai sensi della lett. g, come prognosi sulla non manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.
Il contenuto del vaglio del giudice ricalca in tal senso il recinto disegnato dalla più recente giurisprudenza nomofilattica in relazione ai concordati preventivi aperti sotto l'egida della 14 precedente legge fallimentare in tema di sindacato di fattibilità economica, intesa appunto come una verifica di manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli scopi programmati .
E' esclusa dal vaglio del tribunale la valutazione della convenienza della proposta, rimessa ai soli creditori.
Così descritto il perimetro del controllo giudiziale, ed applicando i principi esposti nella fattispecie che ci occupa, deve essere osservato quanto segue.
Ritiene anzitutto il Tribunale che la procedura si sia svolta regolarmente.
In proposito il Tribunale condivide l'orientamento giurisprudenziale di merito che conclude nel senso che in linea generale detto vaglio abbia come perimetro la verifica della “regolarità formale e procedimentale, della corretta qualificazione del piano come in continuità o liquidatorio, ma anche il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione nelle due declinazioni dell'absolute priority rule per il valore di liquidazione e della relative priority rule per l'eccedenza, la regolare introduzione della transazione fiscale se necessaria, il rispetto dei contenuti del piano di cui all'art. 87 CCII, l'adeguatezza motivazionale dell'attestazione e la presenza dell'attestazione speciale di convenienza in caso di transazione fiscale o contributiva” ( Trib. Roma 20.12.23).
A ciò va aggiunto, quanto al concordato di tipo liquidatorio, che necessita accertare che sia rispettata anche la previsione dettata dall'art. 84, co. 4, CCII, secondo cui “la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori RA e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purché sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali”.
In altri termini, l'esame riferito deve comprendere non solo la verifica sulla regolarità della documentazione depositata, ma anche quella della legittimità sostanziale della proposta, quale rispetto delle norme inderogabili, rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, corretta formazione delle classi, parità di trattamento tra i creditori della stessa classe.
Militano in favore di questo approdo numerosi argomenti, testuali e sistematici.
Innanzitutto, la necessità del vaglio di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b), CCII ogni qualvolta siano state proposte più domande dirette a regolare la crisi o l'insolvenza (come nella presente fattispecie, in cui la istanza di liquidazione giudiziale è stata successivamente oggetto di rinuncia).
L'obbligo di valutare prioritariamente le domande regolatrici della crisi diverse dalla liquidazione si impone previo accertamento -quale che sia il tipo di concordato proposto dal debitore – che il piano «non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati”; concetto che evoca la nozione di fattibilità economica declinata dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
In secondo luogo, la necessità di descrizione analitica e approfondita di tutti gli aspetti elencati dall'art. 87 CCI, compreso il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato in ipotesi di liquidazione giudiziale, che si comprende solo nell'ottica di un vaglio approfondito sulla ammissibilità già ai fini dell'ammissione.
Va ulteriormente evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u. 23.1.2013, n° 1521 e, inter alia, 4.7.2014, n° 15345) formatasi nel vigore della legge fallimentare, il sindacato del giudice sulla proposta di concordato preventivo deve essenzialmente avere ad oggetto la cd. fattibilità giuridica, fino al punto di esprimere un giudizio negativo in ordine all'ammissibilità quando le modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili, o quando risulti prima facie che la
15 proposta sia manifestamente inidonea al soddisfacimento, sia pure falcidiato dal concorso, di tutti i creditori, nessuno escluso.
Sulla regolarità formale, l'art. 120 bis CCII invero stabilisce che l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi è deciso, in via esclusiva, dall'organo gestorio.
Spetta a tale organo, sempre con il profilo dell'esclusività, anche decidere il contenuto della proposta e le condizioni del piano di ristrutturazione.
Onde consentire uno spazio di tutela ai soci e agli amministratori dissenzienti, la stessa norma stabilisce che la decisione debba essere raccolta in un verbale notarile ed essere iscritta al registro delle imprese.
Il riferimento che precede, alla apparente scelta del legislatore di disporre dette formalità in funzione del sindacato sulla decisione dell'organo amministrativo, nasce da una serie di considerazioni.
La prima, che una decisione degli amministratori può essere impugnata ove adottata in violazione di legge o di statuto, ex art. 2388 c.c.
Legittimati a tale impugnativa risultano, appunto, i soci che assumono la lesività della decisione rispetto ai loro diritti;
nell'ipotesi di organo amministrativo collegiale, risultano altresì legittimati all'impugnativa gli amministratori dissenzienti.
Ebbene, mette conto evidenziare come tale impugnativa possa essere accompagnata da un'istanza di sospensione della sua esecuzione, ex art. 2378 c.c.
D'altra parte, giacché l'art. 2388 prevede che l'impugnativa possa essere proposta entro novanta giorni dalla delibera indipendentemente dalla data della relativa iscrizione camerale, appare evidente la scelta del legislatore di prevedere che la domanda, che segue la decisione dell'organo amministrativo di accedere allo strumento regolatorio della crisi, ai sensi dell'art. 40. Co. 3, CCII debba essere comunicata dal cancelliere dell'AG adita al registro delle imprese non oltre il giorno successivo al deposito.
La ricostruzione dell'opzione normativa nei termini indicati ad avviso del Tribunale trova suo ulteriore fondamento nella circostanza della compressione dei diritti dei soci dall'iscrizione camerale della decisione sino all'omologa.
Più precisamente, ai sensi dell'art. 120 bis co. 4, nell'arco temporale appena riferito la revoca degli amministratori è subordinata alla ricorrenza di una giusta causa – che non può mai essere costituita da una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi sussistendo le condizioni di legge
– nonché all'approvazione del tribunale delle imprese.
Si comprende bene, allora - al di là dei problemi di compatibilità di tale disciplina con quella societaria di cui all'art. 2393, co. 5, cc, che prevede la revoca automatica degli amministratori ove sia assunta delibera di proposizione dell'azione sociale di responsabilità assunta con il voro favorevole dei soci che rappresentano 1/5 del capitale sociale, nonché con quella di cui all'art. 2476 cc, che prevede la possibilità di richiedere la revoca cautelare dell'organo amministrativo in funzione dell'azione di merito di revoca e/o di responsabilità ai danni del predetto - come altro spazio di tutela per i soci si rinvenga nella possibilità d'impugnare direttamente la decisione di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi, del caso chiedendo sospendersi la relativa efficacia/esecuzione.
Neppure può tacersi che, in linea di principio, l'iscrizione della decisione può consentire ai creditori di proporre rimedi cautelari atipici per bloccarne gli effetti, del caso in via strumentale rispetto ad un'azione di responsabilità che vada a sindacare la ragionevolezza della scelta di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi ovvero ad uno piuttosto che ad un altro di quelli messi a disposizione dal legislatore.
16 L'astratta possibilità appena esaminata di una sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia della decisione dell'organo amministrativo ex art. 120 bis, a maggior ragione può spiegare rilevanza ove si versi nel perimetro delle domande con riserva ex art. 44 CCII.
Ad ogni modo, dalla lettura del primo comma dell'art. 120 bis si trae l'esistenza di due momenti e di due atti distinti: 1) la decisione dell'accesso ad uno strumento regolatorio della crisi;
2) la presentazione della domanda vera e propria.
La decisione, proprio per consentire le adeguate forme di tutela dei soci, degli altri amministratori e dei terzi, dovrebbe indicare le ragioni concrete che l'hanno indotta nonché il tipo di strumento prescelto.
Detto questo, nella vicenda in esame l'accesso alla procedura è avvenuto in prima battuta con decisione dell'amministratore p.t. raccolta da notaio che preludeva ad una domanda con riserva.
A seguito del decesso di quell'amministratore, il subentrante il 2 settembre 2024 ha adottato la seguente determina: Innanzi a me OR , notaio in AN MA PU RE, Persona_7 iscritto al ruolo del Distretto Notarile di AN MA PU RE, è comparso il signor: _3
, nato ad [...] il [...], con domicilio anche fiscale, in Caserta (CE), Viale
[...] Michelangelo Buonarroti n° 27, codice fiscale: . Detto comparente della CodiceFiscale_1 cui identità personale, qualità e poteri, io notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata denominata: " con sede in Caserta (CE), via San Carlo n° 156, capitale sociale COroparte_2 Euro 46.800,00 (quarantaseimilaottocento virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di , numero di iscrizione e codice fiscale: Repertorio CP_2 P.IVA_1 Economico Amministrativo numero 139072, invita me notaio a redigere il verbale delle determinazioni dell'Organo Amministrativo della suddetta società relativamente all'argomento di cui al seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Ricorso per deposito di concordato preventivo ai sensi degli articoli 39 e 40 D.L. 14/2019. Passando alla trattazione dell'ordine del giorno l'Organo Amministrativo espone i motivi che rendono opportuno presentare proposta di concordato preventivo, ricordando a tal fine la particolare situazione attraversata dalla società a seguito della crisi economica che ha colpito il settore. La situazione patrimoniale della società consente però di assicurare ai creditori il soddisfacimento di una congrua percentuale dei loro crediti, per cui sussistono le condizioni per farsi luogo alla procedura di concordato preventivo. L'Organo Amministrativo fa riferimento alla necessità di deposito di un ricorso contenente la domanda di concordato preventivo ai sensi degli articoli 39 e 40 D.L. 14/2019. Conseguentemente, l'Organo Amministrativo, DETERMINA 1) di depositare un ricorso contenente la domanda di concordato preventivo con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione ai sensi degli articoli 39 e 40 D.L. 14/2019; 2) di delegare se stesso in persona: Via Caduti Parte_9 di Nassiryia "Victoria Park" 81055 S. MA C.V. Tel. 0823/841460 Fax. 0823/842137 e-mail: Registrato a il 3 settembre 2024 al n. 26979 S1T a) a depositare il Email_6 CP_2 ricorso detto;
b) a rappresentare la società in tutti gli incombenti previsti dalla legge ai fini del perfezionamento della richiesta procedura. Si dichiara sciolta l'adunanza alle ore undici e minuti quarantacinque. Di questo atto, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno, su fogli uno per tre facciate, compresa la presente, ho dato lettura al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore undici e minuti quarantasei. Firmato: _3
. notaio. Vi è sigillo. Certifico io sottoscritto dottor , notaio in
[...] Persona_7 Persona_7 AN MA PU RE, iscritto al ruolo del Distretto Notarile di AN MA PU RE, che la presente copia, realizzata con sistema elettronico, composta di n° un mezzo foglio, è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso consentito”.
E' apparso evidente che una decisione del genere non tenesse conto della circostanza che il procedimento era andato avanti, con il deposito del piano e della proposta nella relativa stesura definitiva in data 28 agosto 2024. 17 Sicchè il Tribunale ha rilevato officiosamente il vizio di quell'atto, ovvero che esso appariva difforme al contenuto della domanda piena cui accedeva.
A seguito del rilievo è stata prodotto atto notarile intitolato di precisazione ed integrazione della determina citata, in cui l'amministratore p.t. della ricorrente ha proceduto alla ricostruzione delle vicende della procedura ed a far propria la decisione di proporre la domanda concordataria qui in esame.
Va detto che non risulta alcuna impugnativa di tale decisione, che integra rettifica di quella del 2 settembre 2024 e si pone, quindi, in connessione e continuità rispetto alla domanda formulata dalla proponente in via definitiva.
Può quindi ritenersi integrato il presupposto formale di cui all'art. 120 bis CCII, laddove tale domanda risulta sottoscritta dallo stesso legale rappresentante della CP_2
Dal punto di vista dell'ammissibilità, la proposta e il piano rispettano i requisiti di cui agli artt. 39, 40, 84, 87 e 88, comma 2 e 3, CCII, essendo corredati della documentazione e delle attestazioni previste.
Più segnatamente la ricorrente ha sede legale in e non vi sono elementi che possano condurre CP_2 a superare la presunzione della coincidenza ex art. 27, comma 3, CCII tra la sede legale ed il centro degli interessi principali, inteso come luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi (art. 2, comma 1, lett. m, CCII).
Da ciò consegue, che questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'artt. 27, comma 2, CCII.
Per quanto concerne il requisito soggettivo si evidenzia che la ricorrente è imprenditore commerciale ed è soggetto a liquidazione giudiziale, posto che, come risulta dai bilanci e dall'elenco dei creditori a suo tempo depositati, non si trova nel possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII.
L'impresa in oggetto si trova nell'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, CCII, da cui deriva la sussistenza anche del requisito oggettivo, come da dettaglio emergente nel contenuto del piano e di cui più aventi.
Il compendio documentale previsto dall'art. 39, commi 1 e 2, CCII risulta versato agli atti.
A tal riguardo, con il parere depositato per l'udienza dell'11 settembre 2024 il CG ha rilevato che a corredo del piano/proposta del 28 agosto 2024 la ricorrente ha prodotto: ” 1) nuova determina ex art. 120 bis CCII atteso il decesso del legale rappresentante in carica al momento del deposito della domanda prenotativa ( di cui a quanto precede, n.d.e.); 2) dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2022, in aggiunta alle dichiarazioni 2019, 2020 e 2021, già trasmesse prima della redazione e deposito del parere ex art. 47 CCII;
3) relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio anteriore al deposito della domanda;
4) elenco dei creditori (originariamente presente come parte integrante del Piano/proposta); 5) elenco di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso della società debitrice. 6) giustificativi della CO CP_2 CP_2 trasmissione (3.9.24) ad , , ed del Piano/proposta rettificato e della relazione CP_25 del Professionista indipendente, in uno all'istanza di transazione fiscale sui nuovi valori del Piano”.
L'ausiliario ha quindi concluso sul punto che “il quadro documentale di cui all'art. 39 CCII sia, allo stato, completo, se si eccettua la persistente assenza delle certificazioni sui debiti contributivi ed CP_2 assicurativi (cioè, ed ) o, se si preferisce, la persistente presenza della sola certificazione CP_25 CP_2 di . Il che potrebbe essere superato alla luce della considerazione che tutte le debitorie
“pubbliche” (e, quindi, non solo quelle strettamente fiscali ma anche quelle contributive ed CP_2 assicurative) sono attestate da e nella certificazione rilasciata da quest'ultima integralmente ricomprese. Altra questione – che valuterà il Collegio – è quella relativa alla tempestività dei depositi
18 o, se si preferisce, l'ammissibilità del deposito, in tempi successivi, della documentazione che il Codice della Crisi prevede sia versata in atti unitamente alla domanda prenotativa e, in caso di domanda in bianco, unitamente alla formulazione del Piano/proposta”.
Ad avviso del collegio, in ragione dell'evidenza che l'art. 39, co. 1, CCII dettaglia il compendio documentale che deve corredare la domanda concordataria piena - invero diretto ad offrire una piena informazione sullo stato economico, patrimoniale e finanziario dell'imprenditore, sulle attività, sulle passività e sugli atti di straordinaria amministrazione compiuti, a beneficio dei creditori e dei terzi, oltre che del Tribunale – in un'ottica che consideri la descritta ratio della disposizione, può dirsi che sia tempestiva una produzione completa di tali documenti che pervenga, come in specie, al più tardi al momento del deposito del piano/proposta modificato ed integrato ex art. 47, co. 4, CCII.
D'altra parte, la proposta ed il piano, e pure le integrazioni richiesta dal collegio, risultano oggetto di attestazione da parte del Professionista indipendente, dott.ssa ai sensi dell'ultimo Persona_1 periodo del comma 3 dell'art. 87 CCII che impone, in caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano, di depositare una nuova relazione sulla veridicità dei dati aziendali, sulla fattibilità e sull'idoneità del piano ad impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto alla ipotesi di liquidazione giudiziale.
La proposta ed il piano si sviluppano secondo lo schema indicato a pagina 44 e ss. del piano come modificato che qui si compendia, rinviando alla lettura del piano per gli aspetti specifici (cfr. deposito del 5 settembre 2024). ha anzitutto indicato le cause della crisi come aventi origine nella notevole contrazione _30 dei ricavi dovuta alla generale crisi del settore edilizio-immobiliare.
Ciò ha comportato anche una riduzione del credito sia da parte delle aziende siderurgiche produttrici (il c.d. affidamento-cliente), sia del settore bancario, che, preso atto della crisi di settore, ha ridotto gli affidamenti diretti e quelli aventi ad oggetto lo sconto fatture e/o cambiali.
A tale situazione congiunturale, assume la proponente, si sono sommate alcune scelte strategiche rivelatesi inadeguate. Le performance antieconomiche registrate hanno avuto un impatto negativo sulla redditività aziendale, dunque, sui flussi di cassa.
Sono poi intervenute perdite su crediti di importi rilevanti che hanno comportato ulteriori squilibri finanziari.
La società, dunque, non è riuscita a fronteggiare gli impegni assunti nei confronti degli Istituti di credito, nonché dei fornitori, arretrandosi anche nel pagamento dei debiti tributari e previdenziali, raggiungendo un livello di indebitamento di rilevante ammontare rispetto alle dimensioni aziendali.
Nel dettaglio la società ha dedotto testualmente sul punto che “Le cause della crisi aziendale
[...] ha risentito negli ultimi anni sia della crisi del settore edilizio/immobiliare e COroparte_31 sia del settore siderurgico, i quali rappresentavano per essa i settori di riferimento. La fase discendente del settore edilizio, mercato di riferimento per la commercializzazione dei prodotti della
ha avuto inizio nel 2007, quando, per la prima volta, i prezzi degli immobili COroparte_2 hanno segnalato una contrazione, a causa della crisi del mercato immobiliare innescato dai mutui sub-prime che rese gli istituti di credito molto prudenti nella concessione dei finanziamenti ed il contestuale rialzo dei tassi di interesse. Tutto ciò ebbe riflessi negativi sul mercato immobiliare, che segnalò una contrazione della disponibilità di spesa e, di conseguenza, la prima riduzione dei volumi (-4,6%) e dei prezzi immobiliari (-1,0%). Stante la stretta creditizia, il settore edilizio entrò anch'esso in crisi, in quanto categorie di potenziali acquirenti non riuscirono più ad accedere al credito;
di conseguenza, l'offerta di immobili sul mercato aumentò e quindi sia le nuove costruzioni e sia i prezzi e le transazioni diminuirono. Esso, dopo la crisi del 2007, ha dovuto registrare una stagione di ridimensionamento. In Europa, in particolare, le difficoltà sono state inasprite dalla «guerra dei
19 dazi» innescata dalle politiche protezionistiche del Governo Trump. Molti flussi commerciali provenienti da Paesi extraeuropei, indirizzati verso gli Usa, sono stati dirottati all'interno dei confini europei. L'Italia è storicamente un importante produttore di acciaio. La crisi innescatasi nel 2008 ha inciso anche sul settore siderurgico, il quale ha risentito sia della contrazione del mercato immobiliare e sia dei consumi in genere. Infatti, la domanda di acciaio è strettamente correlata alla crescita economica, essendo l'acciaio una materia prima necessaria a molti e diversi ambiti produttivi, come l'automotive, l'elettrodomestico, le costruzioni, i mezzi agricoli e movimento terra, la cantieristica navale, il packaging. L'anno 2012 rappresentò l'annus horribilis per il mercato edilizio/ immobiliare italiano: si registrò la contrazione dei prezzi più importante (-10,2% in un solo anno) ed i volumi di compravendita precipitarono (-25,8% rispetto al 2011) a causa di mancanza di fiducia, di una congiuntura economica ancora fortemente negativa e un aumento del costo dei mutui, che rese più difficoltoso l'accesso al credito. Nei primi nove mesi dell'anno 2021, la produzione nazionale italiana è stata del 3,9 % in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (Fonte Sole 24 ore), in quanto essa ha subito l'impatto della crisi delle filiere di produzione italiane. Lo shock da coronavirus in Europa ha inciso profondamente sul settore, nonostante il graduale ritiro delle misure anti-contagio. Ancora oggi, i consumi interni e i prezzi di vendita non riescono a risollevarsi, i costi di produzione stanno salendo, e la produzione di acciaio europea è crollata. La ha risentito della crisi dei settori siderurgico e edilizio/immobiliare degli anni COroparte_2 scorsi, aggravata da una serie di circostanze contingenti, che hanno impattato in modo significativo sugli equilibri aziendali. La tendenza negativa dei suddetti settori ha comportato un continuo calo della redditività, causato da una notevole contrazione delle vendite, con conseguenze in termini finanziari, cui non ha fatto immediatamente seguito la ristrutturazione dei costi aziendali. Innanzitutto, vi è stata una forte contrazione dei ricavi a seguito della persistente crisi del settore edilizio, che ha pesantemente risentito della forte contrazione del mercato immobiliare. A fronte della considerevole contrazione dei ricavi e del fatturato, i costi ordinari di gestione della
[...] sono rimasti immutati, con conseguente sbilancio del rapporto ricavi/costi. È CP_2 opportuno evidenziare che la crisi del settore edilizio ha causato non solo un calo dei ricavi e del fatturato della società, ma anche una riduzione del credito sia da parte delle aziende siderurgiche produttrici (il c.d. affidamento-cliente) e sia del settore bancario, che, preso atto della crisi di settore, ha ridotto gli affidamenti diretti e quelli aventi ad oggetto lo sconto fatture e/o cambiali. Le imprese siderurgiche nazionali avevano concesso, nel passato, alla un COroparte_2
“affidamento”, ossia un credito-cliente, per importi considerevoli, la qual cosa consentiva di procedere agli ordinativi senza anticipazione di danaro e senza un particolare impegno di natura finanziaria. In virtù di tale “affidamento-cliente” la si approvvigionava COroparte_2 immediatamente del materiale siderurgico destinato alla vendita e procedeva al suo pagamento entro 90/120 gg lavorativi, ossia, dopo aver incassato il ricavato della vendita dai clienti finali. Con l'aggravarsi della crisi dei settori siderurgico ed edilizio, il credito concesso dai produttori si è interrotto;
di conseguenza, la società istante, a partire dal 2012/2013, ha visto sempre più ridursi il proprio credito-cliente da parte delle aziende siderurgiche ed ha dovuto far fronte alle richieste di pagamento della merce contestualmente all'ordine della stessa, senza possibilità di alcuna dilazione del relativo pagamento. Tale modifica della politica commerciale delle grandi aziende siderurgiche ha inciso pesantemente sulla vita economica della società istante, la quale, da un lato, si privava della liquidità, e, dall'altro lato, era costretta a concedere dilazioni di pagamento ai propri clienti, subendo l'alea degli insoluti ed il costo delle anticipazioni bancarie connesse alle operazioni di sconto fatture e/o cambiali. Tale situazione di crisi, infine, si è ulteriormente aggravata a seguito della emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia con il diffondersi del virus Covid-19. Il blocco totale dell'attività di vendita causata dalla crisi del settore del comparto immobiliare in uno all'effetto pandemico e la conseguente totale contrazione della domanda hanno inciso ulteriormente sulla già precaria situazione finanziaria della la quale non è più riuscita a far fronte COroparte_2 con regolarità ai propri impegni economici non avendo la liquidità necessaria a pagare i debiti;
essa, inoltre, è stata costretta a chiedere la cassa integrazione per i propri dipendenti. A tale
20 situazione congiunturale si sono sommate alcune scelte strategiche rivelatesi inadeguate. Le performance antieconomiche registrate hanno avuto un impatto negativo sulla redditività aziendale, dunque, sui flussi di cassa. A ciò si sono aggiunte perdite su crediti di importi rilevanti che hanno comportato ulteriori squilibri finanziari. La società, dunque, non è riuscita a fronteggiare gli impegni assunti nei confronti degli Istituti di credito, nonché dei fornitori, arretrandosi anche nel pagamento dei debiti tributari e previdenziali, raggiungendo un livello di indebitamento di rilevante ammontare rispetto alle dimensioni aziendali. Si rappresenta che il conto economico relativo all'ultimo quadriennio evidenzia valori influenzati da accadimenti determinati da variazioni intervenute nel valore di alcune poste di bilancio quali accantonamenti per svalutazione merci. Se si considera, invece, il trend del valore della produzione, si evince un calo drastico nell'ultimo biennio nella misura di oltre il 50,00% complessivamente (2018– 2019) rispetto al periodo precedente (2014 – 2017) ed un fermo per gli anni 2020-2023, in parte a causa dell'evento pandemico COVID 19”.
In tal modo, per quanto qui rileva, da un punto di vista contenutistico il piano ha rispetto la previsione di cui all'art. 87, co. 1, lett. b), prima parte, CCII.
Ciò posto la società ha prospettato un concordato liquidatorio con terzo assuntore, con la chiusura della procedura entro 60 giorni attraverso il soddisfacimento in percentuale del debito nei confronti dei creditori RA distinti in cinque classi votanti, esponendo di ricavare il fabbisogno concordatario dalle seguenti fonti: (i) flussi endogeni, ossia incassi derivanti da vendita immobili, crediti da incassare, vendita rimanenze, arredi, attrezzi e automezzi, oltre che disponibilità liquide, per un totale di € 2.630.053,99; (ii) risorse “esogene” (nuova finanza esterna) da parte del terzo assuntore er € 1.070.000,00, dopo l'omologazione del piano. COroparte_16
Il piano come integrato e rimodulato ha poi descritto il terzo assuntore, COroparte_16 che ha sottoscritto la proposta e si è impegnata con accollo liberatorio della debitoria della proponente nei limiti del valore stimato di cui al punto (i) che precede ed il versamento di un ulteriore importo, a titolo di nuova finanza, per complessivi € 1.070.000,00, da pagarsi solo in caso di omologazione ed entro il termine ultimo di 60 giorni dall'omologazione.
A garanzia della proposta ivi si assume essere stati versati dal terzo a cauzione l'importo di € 740.000,00, pari al 20% del complessivo importo offerto.
Sulla base delle risorse indicate, ha proposto il soddisfacimento dei creditori nei seguenti CP_2 termini:
- il pagamento integrale delle spese di procedura e delle spese in prededuzione.
- il pagamento integrale dei debiti ipotecari, eccetto quello della Parte_2
- il pagamento integrale dei debiti nei confronti dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis n.1 (personale dipendente per retribuzioni e TFR);
- il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis n.2 (professionisti);
-il pagamento in percentuale nella misura complessiva del 30,25% dei debiti privilegiati degli enti previdenziali ed assistenziali e nella misura complessiva del 26,63% dei debiti erariali, presentando per tale ragione la relazione ex art. 88 CCIL (Transazione fiscale);
- il pagamento percentuale nella misura del 23% dei debiti con privilegio speciale residui rimasti insoddisfatti nell'ambito del passivo privilegiato;
- il pagamento percentuale nella misura del 22,50% dei debiti con privilegio generale previdenziale residui rimasti insoddisfatti nell'ambito del passivo privilegiato;
- il pagamento percentuale nella misura del 22,00% dei debiti con privilegio generale tributario residui rimasti insoddisfatti nell'ambito del passivo privilegiato;
21 - il pagamento percentuale nella misura del 21,50% dei debiti di natura RAa nei confronti delle banche.
- il pagamento percentuale nella misura del 21,00% dei debiti di natura RAa nei confronti dei soli fornitori.
Quanto al contenuto della proposta, essa prevede quindi il soddisfacimento dei creditori in danaro, secondo percentuali differenti tra le diverse classi entro sessanta giorni dall'omologa in via definitiva.
Viene soddisfatta la previsione di cui all'art. 84, co. 4, CCII, stante l'apporto dell'assuntore di finanza esterna per € € 1.070.000,00, idoneo a garantire il soddisfacimento dei RA al 20% e ad incrementare l'attivo del 10%.
Ebbene quelle appena riportate sono evidentemente di previsioni legittime, sia sotto il profilo della modalità (pagamento in danaro), sia sotto il profilo della percentuale offerta, sia sotto il profilo della tempistica.
In ogni caso, le proposte concordatarie prevedono per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile (art. 84, comma 3, CCII).
L'art. 85 CCII consente la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. I requisiti che devono caratterizzare i creditori inseriti nella stessa classe sono quelli della cd. Doppia omogeneità: posizione giuridica e interessi economici (art. 2, comma 1, lett. r, CCII).
La suddivisione in classi diventa però un obbligo in talune ipotesi.
In particola in tutte le tipologie di concordato, l'inserimento in classi separate è obbligatorio per i creditori titolari di crediti tributari e previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate (art. 85, comma 2, CCII).
La suddivisione dei creditori in classi qui operata rispetta i criteri di cui agli artt. 85 CCII e 2, comma 1, lett. r, CCII, della posizione giuridica e degli interessi omogenei.
La proposta di concordato preventivo può altresì prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca siano soddisfatti in modo non integrale, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
Nella specie, la proposta prevede la soddisfazione non integrale dei crediti privilegiati e, in particolare, la soddisfazione non integrale dei debiti verso l'Erario e gli altri Enti.
In conseguenza di tale pagamento parziale dei crediti tributari, la ricorrente ha depositato la Relazione 88 CCII nel quale il Professionista Indipendente così conclude: “Quindi, in caso di liquidazione giudiziale, dopo aver soddisfatto le spese in prededuzione (stimate pari a curo 99.000,00) con le risorse residue sarebbero soddisfatti i creditori privilegiati al 100%, ad eccezione della società
[...]
la cui soddisfazione sarebbe pari al 70% (inferiore a quella del piano concordatario Parte_2 pari al 87,84%); inoltre, seppur vero che il credito degli istituti di previdenza troverebbe migliore soddisfazione (36,65% invece del 30,25%), di contro però, i crediti erariali e tutti i crediti RA non troverebbero alcuna soddisfazione. Sul punto, la scrivente ritiene corretto rilevare che nella proiezione contenuta nel piano, relativamente all'ipotesi di liquidazione giudiziale, non sono state inserite, tra le spese in prededuzione, anche i compensi al curatore, ai legali per le azioni eventualmente promosse, al ctu per la stima degli immobili, così come non è stata considerata la spesa per il pagamento dell'I.M.U. sul complesso immobiliare, da detrarre direttamente dal ricavato della vendita, pari a euro 47.191,84 annui. Quindi, pur non essendo possibile a priori determinare l'ammontare delle ulteriori spese in prededuzione, ma potendo, in questa sede, determinare soltanto l'importo dell'Imu dovuta sul complesso immobiliare, che, nell'ipotesi (abbastanza ottimistica, a 22 parere della scrivente) in cui gli immobili fossero venduti entro 24 mesi, sarebbe pari a euro 94.383,68, le risorse disponibili per il piano di riparto nella liquidazione giudiziale scenderebbero a euro 2.156.670,99. Per effetto, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale la percentuale di soddisfazione dei crediti previdenziali scenderebbe fino al 25,35%, al di sotto di quella concordataria… In conclusione…ai crediti tributari e contributivi è stato assicurato un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.”.
In ragione di quanto sopra esposto, è rispettato anche il vincolo relativamente al trattamento minimo crediti tributari e contributivi privilegiati.
Del pari, risulta soddisfatto anche l'ulteriore vincolo di tipo sostanziale per i crediti tributari e previdenziali, posto dall'art. 88, comma 1, CCII in forza del quale “Se il credito tributario o contributivo ha natura RAa, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti RA ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”.
Nella Proposta, i crediti tributari e contributivi RA (anche per degrado) sono inseriti nella classe II e sono trattati in misura migliore rispetto agli altri crediti RA.
Per quanto riguarda i crediti tributari e contributivi sussiste, però, anche un vincolo di tipo procedimentale.
L'art. 88, comma 1, CCII dispone che “il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori”.
Il comma 3 del medesimo articolo 88 CCII dispone che “Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e agli altri uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda”.
Anche tale vincolo procedimentale risulta rispettato, essendo state depositate le ricevute di consegna della trasmissione del Piano Integrato all'agente della riscossione.
Devono ritenersi esaustive allo stato -e salvi gli ulteriori approfondimenti demandati al commissario giudiziale ex art 105 CCII- le attestazioni della società con riferimento alle possibili azioni risarcitorie (in primis, l'azione di responsabilità verso l'amministratore), recuperatorie o revocatorie da esercitare nell'alternativa della liquidazione giudiziale.
Nella prospettiva della società non sarebbero ravvisabili, infatti, atti suscettibili di revocatoria, né condotte illecite in capo all'organo gestorio e di controllo tali da fondare un'azione di responsabilità.
A tal ultimo proposito, con riferimento alle eventuali azioni di responsabilità nei riguardi degli amministratori e dei sindaci, l'attestatore ha evidenziato che preso atto che dal bilancio di esercizio al 31.12.2019 emergevano perdite tali da generare un patrimonio netto negativo , ha depositato, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., innanzi al Tribunale di AN MA PU RE, domanda di concordato preventivo, con la volontà di proporre un piano di concordato in continuità aziendale;
scelta “obbligata” in ragione della crisi aziendale e non volendo mettere fine all'attività di impresa.
In tal guisa l'attestatore sostiene che l'organo gestorio ha correttamente rilevato la crisi e rispettato la disciplina di cui all'art. 2086 c.c.
23 Tali elementi, unitamente alla circostanza che la crisi sociale deriverebbe dalla crisi sofferta dall'intero settore, impedirebbe di configurare condotte illecite che possano fondare l'azione di responsabilità.
La conclusione, che pare escludere una prospettiva concreta di esito positivo di rimedio esperibile ai danni dell'amministratore pro tempore della allo stato - da un lato rende soddisfatto il CP_2 requisito dell'art. 87, co. 3 CCII e dall'altro pone in secondo piano la circostanza, prontamente dedotto ed articolata dal CG nel suo parere finale, dell'esistenza di beni costituenti l'asse ereditario della predetta che paiono liberi da pregiudizi e vincoli.
D'altra parte si sostiene dall'attestatore l'assenza dell'an anche in ordine ad eventuali azioni risarcitorie nei riguardi dell'organo di controllo della proponente.
Per quanto riguarda invece le azioni revocatorie, l'attestazione ne ha escluso i presupposti.
Se, dunque, alla luce di quanto dedotto, un giudizio positivo può formularsi con riferimento ai profili di ammissibilità come intesi, ad analogo esito può pervenirsi con riguardo al profilo della non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, ed alla conservazione dei valori aziendali.
La proposta, seppur meramente liquidatoria, assicura, ex art. 87, comma 3, CCII il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, come attestato dal professionista indipendente ex art. 88 CCII.
Come visto, ai creditori privilegiati è garantito un pagamento al 100% per i creditori ipotecari, così come per i dipendenti e i professionisti (ad eccezione di per cui è previsto un pagamento Pt_2 all'87,84% in proporzione all'ipoteca trascritta a suo favore) al 30,25% per debiti previdenziali e 26,63% per debiti tributari;
il trattamento riservato ai RA è del 23% sulla classe 1, del 22,50% per la classe 2, del 22% per la classe 3, del 21,50% per la classe 4, del 21% per la classe 5.
Ad eccezione di quelli erariali e contributivi, tutti i crediti saranno liquidati al 100% secondo il criterio della priorità assoluta, in un termine di 60 giorni dalla data di omologa del concordato.
In ordine ai crediti erariali e contributivi, l'imprenditore ha previsto, a seguito della domanda di transazione fiscale, un pagamento parziale e dilazionato nel rispetto dell'art. 88, comma 1, CCII
La società ha previsto, inoltre, ulteriori classi in cui sono stati apposti i crediti ipotecari, previdenziali e tributari degradati (classe 1, 2 e 3) e quelli RA per natura verso le banche e verso i fornitori (classe 4 e 5).
Ebbene, nel caso de quo, appare evidente a tacer d'altro come l'apporto di capitale del terzo difetterebbe in ipotesi di liquidazione giudiziale, tal che i creditori RA nella prospettiva liquidatoria non otterrebbero, con ogni probabilità, alcuna soddisfazione.
D'altro canto, l'impegno del terzo fonda su una cauzione di € 740.000,00 versata dal terzo.
Neppure può tacersi che il piano/proposta, a fronte dell'alea rappresentata dalla positiva collocazione sul mercato degli immobili della proponente ( sia quanto al corrispettivo che ai tempi della liquidazione) e, ancor di più, dell'alea relativa al recupero dei crediti vantati dalla ricorrente ( già decisamente svalutati).
Del resto, la valutazione qui richiesta non si estende oltre i limiti del riscontro di una palese inagibilità del piano: la programmazione deve palesarsi, in altri termini, inadatta a pervenire agli obiettivi prefissati.
Il Tribunale è, infatti, chiamato a compiere non più una valutazione positiva, ma una valutazione in negativo afferente alla non palese inidoneità della proposta e del piano a regolare la crisi.
24 Ebbene, i chiarimenti e/o le integrazioni fornite dalla società, come riscontrato anche nei pareri del Commissario, consentono di ritenere superate le perplessità originariamente sollevate.
Invero si appalesa decisiva al riguardo la valutazione sulla capacità finanziaria e affidabilità del terzo assuntore a far fronte all'impegno previsto nel piano e nella proposta.
In tal senso valgano le considerazioni articolare dal professionista indipendente nella relazione, per cui a seguito dell'analisi dei dati di bilancio del terzo assuntore è emerso che “la società
[...]
, in base ai dati di bilancio, mostra una elevata redditività, un soddisfacente equilibrio CP_16 finanziario, una situazione di liquidità e indipendenza finanziaria nella norma e, quindi, possiede la capacità finanziaria per far fronte agli impegni assunti con il piano e la proposta, per cui si può concludere per l'affidabilità dello stesso.”.
Ultimo aspetto, sempre legato al vaglio di fattibilità giuridica posto nei sensi indicati dall'art. 47, co. 1, lett. a) CCII , riguarda il trasferimento diretto degli assets della proponente successivamente all'adempimento del concordato, senza accesso al mercato.
E' noto al Collegio che parte della giurisprudenza di merito già sotto l'egida della legge fallimentare era giunta a ritenere che il concordato con assunzione non comportasse la sottoposizione della acquisizione del patrimonio del debitore a procedure competitive di cui al 163 bis e/o al 182 l.fall. ispirate alla logica di cui agli artt. 107 ss. l.fall., poiché si reputava che tale effetto di legge fosse escluso concettualmente dalla figura dell'assuntore, non limitandosi questo ad acquistare il patrimonio ad un determinato corrispettivo, ma divenendo il successore e sostituto del debitore liberato, assumendone, quindi, non solo la posizione attiva ma anche quella passiva (condizione che non era equiparabile a quella di nessun acquirente di beni all'interno della legge fallimentare).
Tale conclusione poteva essere condivisa anche in virtù di un ulteriore argomento.
Ed infatti era ed è giusto quanto si sostiene, secondo cui nei casi di concordato con assunzione i contenuti del piano e della proposta necessariamente coincidono con gli impegni dell'assuntore, in particolar modo ove questi espressamente si accolli il debito con efficacia liberatoria del debitore (come appunto in specie). E' il terzo, quindi, che si sostituisce al debitore nel sostenere l'onere concordatario.
Pertanto, ove si ritenesse di indire una procedura competitiva avente ad oggetto distinte ed alternative proposte di assunzione degli obblighi concordatari, effettivamente si darebbe corso all'instaurazione di una gara per l'individuazione di piani e di proposte diversi rispetto a quelli oggetto d'intesa tra l'imprenditore e l'assuntore originario.
Appariva quindi condivisibile la tesi di quanti sostenevano che in tal modo si sarebbe andati al di là del perimetro dell'art. 163 bis l. fall., che si occupava di sondare il mercato con riguardo alla formulazione di mere offerte concorrenti e, comunque, in palese violazione della disciplina di cui all'art. 163 l.fall.
Tal ultima norma regolava appunto il caso della presentazione di proposte concorrenti, laddove non richiedeva l'esperimento di alcuna procedura competitiva ed era poi riservata - ai sensi dell'art. 163, _3 comma 4, - a "uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a)".
Le conclusioni che precedono possono essere confermate alla luce della disciplina del codice della crisi.
Nella fattispecie non ricorre una proposta concorrente del terzo ex art. 90 CCII, ma di unica proposta condivisa con la proponente;
del pari, neppure si tratta di offerta concorrente del terzo su singoli assets, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94, co. 6 bis, CCII e 91 CCII.
25 Più precisamente, il terzo ha fatto proprio e condiviso il piano/proposta, assumendosi il rischio di sostituirsi al debitore dal lato passivo attraverso il corrispettivo costituito dal relativo patrimonio.
In definitiva, la proposta parrebbe ammissibile nella parte in cui prevede il trasferimento degli assets dell'attivo concordatario al terzo senza alcuna gara competitiva.
Alla luce delle considerazioni suesposte, rimettendo sostanzialmente al voto dei creditori la valutazione sulla convenienza economica del piano, allo stato non emergono elementi da cui possa dedursi una impossibilità giuridica di dare esecuzione alla proposta di concordato oppure una manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.
Si evidenzia che i compensi ai professionisti, se corrisposti dalla società, sia all'interno della procedura che al di fuori di essa, devono comunque soggiacere al limite del 75% indicato per la prededucibilità dall'art. 6, comma 1, lett. c), trattandosi comunque di pagamenti da effettuarsi con il patrimonio societario in relazione alla procedura concordataria.
Sussiste, per quanto esposto, l'ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi, la non manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi indicati.
Per altro verso, va segnalata la regolarità della procedura e la correttezza degli adempimenti ascrivibili alla proponente.
Rimane da vagliare il tema degli esiti della votazione.
Come detto qui si versa in ipotesi di concordato liquidatorio con terzo assuntore. Ne deriva che l'approvazione della proposta prevede le maggioranze indicate dall'art. 109, co. 1, CCII, secondo cui testualmente “il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al primo periodo, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi”.
Nella relazione ex art. 110 CCII il CG ha rappresentato i seguenti esiti della votazione:
Classe 1: voti favorevoli per Euro 216.359,58 su Euro 216.359,58 – Maggioranza di classe raggiunta
Classe 2: voti favorevoli per Euro 0,00 su Euro 764.776,72 – Maggioranza di classe non raggiunta
Classe 3: voti favorevoli per Euro 193.675,41 su Euro 3.877.434,59 – Maggioranza di classe non raggiunta
Classe 4: voti favorevoli per Euro 172.359,99 su Euro 268.933,55 – Maggioranza di classe raggiunta
Classe 5 – voti favorevoli per Euro 326.048,66 su Euro 372.309,53 – Maggioranza di classe raggiunta
Appare anche dall'evidenza grafica del carattere usato che ha votato a favore della Proposta la maggioranza delle Classi (3 su 5).
I voti espressi sono stati 18, di cui 16 favorevoli e 2 contrari.
I due voti contrari sono annoverati in classe 3 ( ) ed in classe 5 (Avv. Antonio COroparte_4 Di Giacinto).
I voti favorevoli sono, invece, concentrati in classe 5 (15 su 16). Il sedicesimo voto favorevole è in Classe 3 (Comune di Curti).
E' fuori di ogni discussione, infine, che non sia stata raggiunta la maggioranza totale dei crediti.
I crediti ammessi al voto, infatti, sommano Euro 5.499.813,97 mentre la sommatoria dei voti favorevoli totali è di Euro 908.443,64. 26 Resta al Commissario evidenziare che, vertendosi in tema di Concordato Liquidatorio con formazione di Classi e unico creditore titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, l'applicazione dell'art. 109 comma 1 CCII è integrale: l'omologazione diretta, cioè, richiede che sia raggiunta: a) la maggioranza dei crediti ammessi al voto;
b) la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto;
c) la maggioranza dei crediti ammessi al voto nel maggior numero di classi.
Nel caso che occupa, è evidente che siano state raggiunte le sole maggioranze indicate con b) e c).
Gioverà, infine rilevare (anche se – a stretto rigore normativo – trattasi di fatti ininfluenti ai fini previsti dagli artt. 109 e 110 CCII) che l' ha espresso il voto unitamente alla COroparte_4 trasmissione di ennesime “Osservazioni” Si deposita unitamente alla presente e contenente la documentazione relativa all'espressione dei voti, come richiesto dall'art. 110 CCII). Il Direttore Provinciale, evidentemente, ha ritenuto di prevenire possibili azioni di responsabilità erariale a suo personale carico esplicitando le motivazioni che lo hanno indotto ad esprimere voto contrario.
In virtù di tali esiti, la proponente ha chiesto al Tribunale di procedere all'omologazione facendo applicazione della disciplina relativa all'art. 88, comma 2 bis, CCII del cram down.
E' stato pertanto richiesto un parere al CG sul punto, soprattutto in ragione del vizio del voto espresso CO da
Ebbene, nel contesto questi ha rilevato che si era in presenza di un voto manifesto e contrario di
(di cui a PEC del 27.2.2025). COroparte_4
Ha sottolineato come il codice preveda che detto voto sia manifestato dalla competente Direzione,
“previo parere conforme della Direzione regionale” e che nel caso di specie tale parere preventivo non era stato allegato.
Per altro verso, il CG ha confermato l'assenza di prova di detto parere anche nelle conclusioni rese nel procedimento di omologa.
Ebbene, occorre ricordare “che la controversia relativa all'espressione del voto contrario da parte dell in una proposta di concordato preventivo rientra nella giurisdizione del COroparte_4 giudice ordinario, poiché tale voto è espressione di un comportamento della Pubblica” ( così Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 22/07/2024, n. 20036).
La Suprema Corte in tale arresto ha messo in evidenza il suo consolidato orientamento - dal quale non ha inteso discostarsi secondo cui: 1) "la pubblica amministrazione, nell'esprimere il proprio voto nel concordato preventivo, opera come qualsiasi altro creditore sicché tale manifestazione di voto non si annovera nell'ambito dei provvedimenti amministrativi;
peraltro, tale voto non è indispensabile se è altrimenti raggiunta la maggioranza sicché, anche a voler ammettere il contrario, esso non potrebbe essere disapplicato, se illegittimo" (v. Cass. 17/12/2020 n. 28895); 2) “le controversie relative al mancato assenso dell'Agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dall'art. 182-ter L. F. spettano, anche con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore delD.Lgs. n. 14 del 2019, alla giurisdizione ordinaria del Tribunale fallimentare, considerata l'obbligatorietà di tali proposte nell'ambito delle procedure nelle quali sono consentite e in ragione, altresì, del disposto degliartt. 180,182-bise182-terL. Fall., nel testo modificato dal citatoD.Lgs. n. 14 del 2019e dalD.L. n. 125 del 2020, da cui si evince la prevalenza, con riferimento all'istituto in esame, dell'interesse concorsuale su quello tributario, senza che assuma rilievo, invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021 n. 8504); “l'anzidetta giurisdizione del giudice ordinario esclude pure la giurisdizione del giudice tributario” (Cass., Sez. Un., 22/11/2021 n. 35954).
Anche in relazione alla manifestazione di voto dell'amministrazione, vale quindi la conclusione che si tratta di espressione di natura propriamente negoziale.
27 Più segnatamente, si versa in ipotesi di manifestazione unilaterale, destinata per sé a confluire in una decisione plurisoggettiva (di approvazione, o disapprovazione, della proposta concordataria appunto)
Ne deriva che operi (anche) nei confronti della manifestazione del voto dell'amministrazione la normativa che governa e disciplina in generale l'emissione delle dichiarazioni negoziali.
Il caso della violazione del meccanismo attraverso cui l'art. 88, co. 6 CCII regoli la manifestazione del voto dell'Agenzia delle Entrate, pare per certi assimilabile a quello del voto reso in mancanza di poteri.
Il testo della norma richiede appunto che si realizzi una fattispecie complessa o formazione progressiva, in cui la dichiarazione di voto del Direttore Provinciale avvenga “previo” e “conforme” parere del Direttore Regionale.
Si tratta, in buona sostanza, di una manifestazione di voto che il Direttore Provinciale non può compiere se non ha prima ricevuto il parere del superiore gerarchico e, comunque, neppure in difformità dello stesso ( che appare quindi vincolante).
Il Tribunale, quindi, nel caso di specie si trova al cospetto di un voto contra legem e, perciò, sicuramente non rituale, da impingere parzialmente sulla necessità stessa di dar corso all'esame dell'istanza di cram-down ex art. 88 co. 3 formulata dalla società proponente all'esito della votazione dei creditori. CO In altri termini, se la sanzione da ricollegare al vizio del voto di sia quello dell'inesistenza, allora dovrebbe procedersi ala sterilizzazione/neutralizzazione del credito sottostante, con esclusione dal calcolo delle maggioranze.
Occorre dire che non risultano precedenti che abbiano esaminato funditus la questione.
Ma ad avviso del Collegio può orientare nella decisione un precedente della Suprema Corte, sia pur reso riguardo alle manifestazioni richiesta dagli istituti di cui alla legge 3/2012.
I Giudici di legittimità in particolare hanno affermato che “in tema di accordo di composizione del sovraindebitamento di cui alla L. n. 3 del 2012, il diritto di esprimere adesione o dissenso alla proposta del debitore spetta al titolare del credito, ovvero al soggetto che, avendo la piena disponibilità del relativo diritto, può decidere della convenienza di una proposta che ne preveda il pagamento non integrale o dilazionato. Poiché l'Agente della Riscossione non è titolare della facoltà di disporre dei crediti iscritti a ruolo, di cui deve curare l'esazione, attraverso rinunce, dilazioni o quant'altro implicato dalla valutazione di convenienza della proposta del debitore, il dissenso da esso espresso alla proposta, ove non sia concretamente riconducibile all'effettivo titolare del corrispondente credito - e ferma la possibilità per di esprimere COroparte_5 il consenso/dissenso quale meronuncius dell'ente impositore - resta privo di effetti, con la conclusione che l'Ente effettivo titolare del credito deve intendersi come rimasto inerte, giusta l'art. 11, comma 1, L. n. 3 del 2012, operando, pertanto, la regola del silenzio-assenso di cui al medesimo art. 11.” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/05/2023, n. 13877).
In altri termini, la manifestazione di voto ( di assenso o dissenso) su una proposta negoziale espressa da un soggetto privo del potere sostanziale di renderla, è priva di effetti.
In tal senso può quindi operare la sterilizzazione della posizione del creditore che ha espresso un dissenso viziato (ma, a questo punto, anche un consenso), in modo da non computare il voto (ché di voto di tratta) né tra i favorevoli né tra i contrari.
La controversa posizione emerse tra gli interpreti - sul se tale sterilizzazione debba e possa riflettersi sul complessivo calcolo della maggioranza necessaria per l'approvazione della proposta, sino a determinare l'approvazione della proposta in virtù di un voto favorevole di una minoranza - in realtà pare fondare sulla problematica di un'approvazione della proposta in virtù del voto favorevole anche di una minoranza di creditori. 28 Tuttavia tale ipotesi è prevista dal legislatore nel caso previsto dall'art. 112, co. 2, lett d) 2, da non apparire astrattamente contrastante con la disciplina complessiva del codice della crisi.
Del resto, il caso della sterilizzazione del voto non è nuovo al sistema concorsuale ( cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/12/2024, n. 34807 quanto all'operatività relativa nella legge fallimentare ex art. 177 co. comma 4 ed all'ipotesi in cui essa non opera “ In tema di votazione nel concordato preventivo, l'esclusione dal voto della società controllante prevista dall'art. 177, quarto comma, L. Fall., non si applica al caso in cui la società controllante, al momento in cui eserciti il diritto di voto, sia stata assoggettata a procedura concorsuale, posto che il conflitto di interessi che caratterizza tale disposizione opera nel caso in cui l'interesse del votante sia funzionale a contrastare l'interesse comune dei creditori, che è quello della massimizzazione del sacrificio patrimoniale del debitore, proprio del socio della società debitrice;
detto contrastante interesse non sussiste in caso di procedura concorsuale (nella specie, fallimento), il cui interesse è quello del miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali, che concorre con quello degli altri creditori ammessi al voto” ) ed è espressamente previsto dallo stesso art. 109 co. 6, peraltro con riferimento alle ipotesi di potenziale conflitto d'interessi che, per certi versi, paiono più palesi e allo stesso tempo meno preoccupanti del caso in cui il voto venga espresso in maniera viziata o senza potere. CO Ciò posto il CG ha pure verificato in concreto gli effetti con o senza sterilizzazione del voto di .
SCENARIO “A”: GIURIDICA INESISTENZA GIURIDICA DEL VOTO DI ADE - STERILIZZAZIONE DEL RELATIVO CREDITO CON CONVERSIONE FORZOSA DEI CP_2 CREDITI – – – CP_25 CP_23 _33
A) Crediti totali ammessi al voto: € 5.499.813,97 CO B) Credito ammesso al voto (Classe 2): € 3.514.734,72
C) Crediti totali a seguito “sterilizzazione” credito AdE = (A – B): € 1.985.079,25
D) Maggioranza dei crediti post sterilizzazione = (C:2)+ € 0,01: € 992.539,63
E) convertito forzosamente in voto favorevole: € 156.104,16 _34
F) Credito convertito forzosamente in voto favorevole: € 25.865,51 CP_25
CP_2 G) Credito convertito forzosamente in voto favorevole: € 726.274,05
H) Credito convertito forzosamente in voto favorevole: € 7.768,43 _33
I) Crediti con votazione favorevole ab origine in Classe 1: € 216.359,58
L) Crediti con votazione favorevole ab origine in Classe 3: € 193.675,41
M) Crediti con votazione favorevole ab origine in Classe 4: € 172.359,99
N) Crediti con votazione favorevole ab origine in Classe 5: € 326.048,66
O) Somma dei voti favorevoli ab origine e dei voti forzosamente convertiti: ( ): C.F._15
€ 1.824.455,79
Il confronto tra la riga D e la riga O consente di verificare ictu oculi che, mediante la sterilizzazione CO CP_2 del credito e la conversione forzosa dei voti , , ed , si consegue CP_25 _33 CP_23 la maggioranza dei crediti ammessi al voto;
maggioranza che s'aggiunge alle altre due previste ex art. 109 co. 1 CCII (delle classi e dei voti manifesti), già conseguite all'esito delle operazioni di voto del 13/27.2.2025.
SCENARIO “B”: MERA IRREGOLARITA' DEL VOTO DI
[...]
, , , COroparte_35 CP_23 CP_25 COroparte_36
A) Crediti totali ammessi al voto: € 5.499.813,97
29 B) Maggioranza dei crediti = (A: 2)+ € 0,01: € 2.749.906,99
C) Credito AdE convertito forzosamente in voto favorevole: € 3.514.734,72 CP_2 D) Credito convertito forzosamente in voto favorevole: € 156.104,16
E) Credito convertito forzosamente in voto favorevole: € 25.865,51 CP_25 CP_2 F) Credito convertito forzosamente in voto favorevole: € 726.274,05
G) Credito convertito forzosamente in voto favorevole: € 7.768,43 _33
H) Crediti con votazione favorevole ab origine in Classe 1: € 216.359,58
I) Crediti con votazione favorevole ab origine in Classe 3: € 193.675,41
L) Crediti con votazione favorevole ab origine in Classe 4: € 172.359,99
M) Crediti con votazione favorevole ab origine in Classe 5: € 326.048,66
N) Somma dei voti favorevoli ab origine e dei voti forzosamente convertiti ( ): € 5.331.332,08 C.F._16
Anche in questo caso – specie in considerazione della circostanza più volte rimarcata che, da sola, CO
è portatrice di credito superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto – il raggiungimento di tutte le maggioranze indicate dall'art. 109 CCII è immediatamente verificabile, ictu oculi.
Quindi, sulla base dei riscontri effettuati dal CG su riportati, rimane la tematica del secondo presupposto indicato dall'articolo 88 co. 3 CCII da applicare, nel caso della sterilizzazione del voto di AdE, con esclusione della relativa posizione.
Ebbene la verifica della sussistenza del presupposto è demandata in primis ad all'attività attestatoria del Professionista Indipendente.
Per espressa previsione contenuta nel decreto del G.D. del 13.3.2025, l'adempimento in questione è stato evaso dalla Società proponente mediante il deposito (unitamente alla domanda di omologazione forzosa del 18.3.25) di ulteriore scritto dell'Attestatrice, la quale ha concluso ribadendo quanto già espresso nelle Relazioni precedentemente depositate circa la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, sulla base del seguente percorso logico:
“Invero, nella liquidazione giudiziale, l' non troverebbe alcuna soddisfazione COroparte_4 atteso che le risorse disponibili sarebbero tutte assorbite per il soddisfacimento dei creditori di rango superiore, compreso gli enti previdenziali che sarebbero soddisfatti nella misura del 7,26%. Allo stesso modo, tutti i crediti RA, e, quindi anche il credito dell'avv. Di Giacinto, non troverebbero alcuna soddisfazione. Nella procedura di concordato, invece, il trattamento proposto sia dei crediti tributari che dei crediti RA sarebbe certamente più conveniente, considerato che l'Erario troverebbe soddisfazione nella misura complessiva del 27,69%, mentre, grazie all'apporto della finanza esterna, i crediti RA, compreso il credito dell'avv. Di Giacinto, troverebbero soddisfazione nella misura percentuale del 21%. Da ultimo, è d'uopo precisare ancora una volta che nelle proiezioni presenti nel piano, tra le spese prededucibili della liquidazione giudiziale, non sono state previste anche le spese per Imu, per il compenso al curatore e al perito stimatore dei beni (stimate presumibilmente pari a euro 170.000,00) che ridurrebbero le risorse disponibili e, quindi, il grado di soddisfazione dei crediti privilegiati”.
Ciò posto, la sussistenza dei presupposti di operatività del “cram down” che appare chiara dalla CO superiore ricostruzione, invero non muta per andando ad esaminare le contestazioni operate da CP_2 ed all'omologa. CO Detto che la legittimazione all'opposizione con la sterilizzazione ipotizzata del voto di – che CP_2 farebbe perdere all'agenzia anche la veste di creditore dissenziente – andrebbe limitata solo ad
30 le conclusioni dell'attestatore non paiono smentite anche alla luce delle valutazioni finali che di seguito si compendiano.
Le opponenti contestano il valore attribuito ai cespiti immobiliari, sostenendo il vizio dell'attestazione e la conseguente convenienza dell'alternativa liquidatoria.
In particolare, detto valore in piano risulta pari ad € 5.000.000,00, quindi inferiore alla stima CO effettuata dall'Ufficio del Territorio per conto di di € 5.089.000,00.
Di poi, il valore di realizzo indicato in Piano (Euro 2.500.000,00) non troverebbe adeguata giustificazione mediante atti di data certa con cui effettuare una stima sintetico-comparativa.
In ordine a tali aspetti a suffragio sui valori indicati in Piano per gli immobili, è tuttavia intervenuta la stima d'ufficio, affidata dal G.D. alle cure dell'Arch. e depositata agli atti in data Persona_6 18.2.2025, che ha attestato il valore commerciale degli immobili in € 4.480.000,00 e, quindi, in un importo addirittura inferiore a quello indicato dalla proponente in Piano.
Detto che la stima prospettata dalle opponenti non presenta alcun supporto documentale, anche in relazione allo stato degli immobili ed ai costi per effettuarne la necessaria bonifica ambientale, la tesi sulla preferibilità della ipotesi liquidatoria rispetto a quella concordataria non tiene conto della forte alea dei tempi e degli esiti della durata della ipotetica vendita in sede di Liquidazione Giudiziale.
Pur volendo dare per assodato che i cespiti trovino l'interesse del mercato, cosa del tutto ipotetica a fronte di quello già manifestato dal terzo assuntore e sottoscrittore del piano, nondimeno i tempi di liquidazione si amplierebbe di sicuro e, quanto al prezzo del caso spuntabile, val la pena di riportate le considerazioni del CG basate su dati statistici. “..si allega al presente Parere l'Analisi Statistica delle Vendite delle Procedure Concorsuali prendenti presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano, redatta per l'anno 2022 (anche in previsione 2023) dall'Associazione Concorsualisti Milano. Anche soprassedendo sull'analisi in dettaglio della pubblicazione (che, è bene precisarlo, è relativa alle sole vendite immobiliari) resta l'evidenza di tre dati numerici. Il primo, è costituito dal numero di lotti aggiudicati sul totale dei lotti messi in vendita forzosa nel 2022: su 1.443 lotti, solo 849 sono stati aggiudicati. La percentuale dell'invenduto si attesta, perciò, a circa il 41%, a dimostrazione del fatto che la prospettiva liquidatoria presenta, già in limine, un primo profilo di non convenienza, costituito (evidentemente) dall'incertezza sull'esito positivo dell'alienazione. Profilo che, manco a dirlo, è totalmente assente nel caso concordatario che occupa, atteso che il terzo assuntore verserà alla Procedura quanto dovuto, senza nemmeno la pretesa del trasferimento immobiliare. Il secondo dato numerico è costituito dal gap tra prezzo di stima in CTU (cioè, dal primo prezzo a base d'asta/vendita competitiva) e ultimo prezzo base raggiunto dal lotto a seguito dei ribassi disposti dal G.D. per diserzione delle aste precedenti. Relativamente all'anno 2022, il decremento è attestato a quasi il 35%. Il terzo dato, riferibile ai soli lotti effettivamente aggiudicati, è costituito dal decremento del prezzo di stima in CTU rispetto all'ultimo prezzo a base d'asta pre- aggiudicazione. Relativamente alla detta sottoclasse statistica, il decremento è attestato a circa il 41%. I dati del 2022 sopra riassunti possono essere confrontati – per ricavarne una media - con gli omologhi del 2021: 690 lotti aggiudicati su 1968 messi in vendita (il 35%) e decremento del 35,18% del prezzo base dell'asta di aggiudicazione effettiva rispetto al valore di stima. Consegue che, sui valori mediati tra i due anni: - su 3411 lotti in vendita, le mancate aggiudicazioni ammontano a 1872. Più di 1 lotto su 2 resta invenduto (il 54,88%); - il decremento medio del prezzo a base d'asta di effettiva aggiudicazione, rispetto al valore di stima, è pari al 37,91%. Riportando i riferiti dati statistici alla situazione concretamente devoluta al giudizio del Tribunale ed utilizzando il valore commerciale espresso dalla stima d'ufficio, questo lo scenario liquidatorio (ipotetico, considerato che 1 vendita su 2 non sortisce esiti): Valore in CTU: Euro 4.480.000,00 Ipotesi di prezzo base dell'aggiudicazione effettiva: Euro 2.781.632,00 Valore, quest'ultimo, che nella sua ipoteticità, non solo non è dissimile dal valore di realizzo indicato in Piano (Euro 2.500.000,00 su cui s'appunta CO CP_2 gran parte delle “attenzioni” di , e Avvocatura di Stato) ma – soprattutto - che non
31 giustifica l'attribuzione assoluta alla prospettiva liquidatoria della qualifica di “maggiormente conveniente”.
Quindi, statisticamente la possibilità di vendita dei beni neppure arriva al 50%; il prezzo conseguibile, in ipotesi ad essa si pervenga, sconto un decreto pari a quasi il 40%.
Da qui l'assoluta mancanza di plausibilità della teoria della maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria e/o della maggiore convenienza per gli opponenti della liquidazione giudiziale rispetto al concordato. CO Con il secondo motivo di opposizione, e sostengono che l'inattendibilità del Piano (senza CP_23 specificare a quale delle versioni di esso) e dell'ultima attestazione del Professionista Indipendente deriverebbe anche dalla circostanza che non sarebbero state considerate dalla Società e dal Professionista indipendente le conseguenze dell'azione revocatoria ordinaria contro iscrizione volontaria d'ipoteca a favore di IMI Sud Laminati Srl;
azione incardinata da con citazione del CP_23 12.12.2024 ed attualmente pendente innanzi questo stesso Tribunale all'udienza del 21.4.2026 per la decisione ad assumersi ex art. 281 quinquies cpc.
Sostengono le Agenzie che l'accoglimento della revocatoria determinerebbe l'inefficacia dell'ipoteca a favore di ed una conseguente, diversa, ipotesi distributiva tra i creditori dell'attivo Parte_2 societario.
Ebbene, la revocatoria ex art. 2901 c.c., ove accolta, produce un effetto di inefficacia
“soggettivamente relativa”. Cioè, limitata ai soli soggetti litiganti.
In ipotesi di liquidazione giudiziale, la legittimazione all'azione ( ovvero alla prosecuzione dell'azione) spetterebbe al curatore ex art. 165 CCII.
Nel caso di specie occorre quindi verificare la maggiore convenienza delle procedura liquidatoria nei CP_2 confronti di laddove gli effetti del relativo accoglimento in quella sede (e non in quella concordataria) andrebbero redistribuiti in favore della massa di tutti i creditori.
Ciò detto, il credito di in sede concordataria è limitato all'importo dei soli aggi di riscossione, CP_23 determinato in € 156.104,16.
Si tratta di un importo assolutamente relativo e lo spostamento patrimoniale conseguente all'ipotetico accoglimento della revocatoria sarebbe idoneo a determinare inattendibilità del Piano e dell'Attestazione indipendente.
Ed infatti, da un lato l'ipoteca legale di risulta iscritta in data 6/11/2024, R.G. 42386, , tal che CP_23 essa – ai sensi del combinato disposto degli art. 46 co. 5 e 96 CCII - appare inopponibile rispetto ai creditori concorrenti.
In ogni caso, l'ipoteca risulta sugli immobili riportati in NCEU del Comune di Curti al foglio 1, p.lla 5476, sub 4, 5, 6 ed 8 sicchè l'accoglimento delle revocatoria
contro
IMI Sud Laminati Srl non avrebbe effetti favorevoli per l'opponente perché l'ipoteca della convenuta nel giudizio ex art. 2901 c.c. è accesa sul sub 6 e, siccome posteriore a quella di BCA, assurge al ruolo di ipoteca di secondo grado.
In altre parole allo stato è creditore ipotecario di terzo grado, con ipoteca inopponibile alla CP_23 massa.
La revocatoria , ove ripresa e continuata dal solo legittimato esclusivo ( il curatore dell'ipotetica l.g.) avrebbe al più ( in ipotesi di non applicabilità del richiamato disposto degli artt. 46 e 96 CCII e, per consecuzione, dell'art. 145 CCII) l'effetto di rendere la relativa posizione di creditore con ipoteca di secondo grado, con soddisfazione vincolata alla capienza dell'immobile a garanzia.
D'altra parte i subalterni 6, 7 ed 8 sono ipotecati giudizialmente anche a favore di , Parte_1 ex dipendente della Società (esposto in Piano come privilegiato ex art. 2751 bis n° 1 c.c.); sicchè
32 anche per questa ragione, l'ipoteca di assume un rango deteriore non superabile con la CP_23 revocatoria: il non è parte del giudizio citato (e non potrebbe esserlo, visto che è portatore Parte_1 di ipoteca giudiziale e non volontaria. Ergo, non revocabile).
Un'ultima considerazione riguarda la circostanza che l'alternativa liquidatoria non beneficerebbe della iniezione di finanza esterna dell'assuntore, pari ad € 1.070.000,00, laddove tale importo difficilmente sarebbe ritraibili dalle azioni risarcitorie ex art. 255 CCII, stante i palesi dubbi sulla responsabilità degli organi gestori della società, l'assenza di condotte imputabili agli organi di controllo e la limitata capienza patrimoniale dei primi.
In definitiva, verificate la regolarità della procedura, l'esito della votazione sussistendo i presupposti di cui all'art. 88, co. 3 CCII in entrambe le ipotesi formulate, l'ammissibilità della proposta la corretta formazione delle classi. e la fattibilità del piano e stante l'infondatezza delle opposizioni, pur a CO CP_2 considerare a tanto legittimate ed , in ordine al profilo della maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria, nulla osta all'omologazione della procedura.
Le spese del giudizio restano a carico di ciascuna delle parti.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione proposta da e COroparte_4
, e, per l'effetto, accertati i presupposti, omologa COroparte_5 il concordato preventivo proposto da con sede in alla Via COroparte_2 CP_2 San Carlo n. 156, capitale sociale € 46.800,00 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore,
Conferma Giudice Delegato il dr. Enrico Quaranta
Conferma la nomina del Commissario Giudiziale, Avv. Alessandro Vinciguerra
Il Commissario Giudiziale sorveglierà l'esecuzione del concordato ex art. 118 comma 1 CCII secondo le modalità indicate nella proposta, riferendo al GD ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio per i creditori;
Il Commissario Giudiziale: a) ove rilevi che il debitore non stia provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne stia ritardando il compimento, ne riferirà senza indugio al Tribunale;
ogni sei mesi successivi al deposito della relazione ex art 105 comma 1 CCII redigerà un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art 130 comma 9 e lo trasmetterà ai creditori,
Conclusa l'esecuzione del concordato il Commissario Giudiziale depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art 130 , comma 9, CCII;
Per ogni attività di straordinaria amministrazione inerente l'esercizio dell'impresa provvederà il legale rappresentante della società, previa informativa al Commissario Giudiziale, che ne darà comunicazione al giudice delegato, corredata dal parere sulla incidenza sul piano ex art.118 CCII;
La società in concordato terrà informati il Commissario Giudiziale e il Giudice delegato in ordine allo stato e alle prospettive di attuazione del piano, alle attività poste in essere e ai riparti a tacitazione del ceto creditorio, mediante il deposito di relazioni semestrali relative ai periodi 1 gennaio
– 30 giugno;
1 luglio – dicembre di ciascun anno.
Ai fini del miglior assolvimento del proprio incarico, il Commissario Giudiziale è facoltizzato a: - compiere atti di ispezione e controllo, anche e con particolare riguardo, ai libri sociali e alle scritture contabili;
- assistere alle sedute degli organi sociali;
- chiedere all'amministratore notizie in merito all'andamento dell'attività sociale.
33 Il Commissario Giudiziale è tenuto ad informare i creditori di ogni fatto rilevante ai fini dell'eventuale iniziativa da adottare ai sensi degli artt. 119 e 120 CCII.
Eventuali istanze di secretazione ai creditori di specifiche operazioni economico – finanziarie concretanti scelte strategiche per le quali sussista diritto alla riservatezza aziendale senza pregiudizio per i creditori, saranno valutate dal Giudice delegato, su parere del Commissario, prima della pubblicazione della relazione stessa;
Le somme pervenute e/o ricavate dalla liquidazione saranno depositate su un conto corrente bancario intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato. Sul medesimo conto il debitore verserà i saldi attivi liquidi maturati per effetto della gestione ordinaria residua dell'impresa (i flussi derivanti dalla continuità come previsti dal piano);
Il Commissario dovrà provvedere alla ripartizione delle somme realizzate, unitamente a quelle messe a disposizione dal debitore in quanto provenienti da attività diverse dalla liquidazione dei beni, sulla base di piani di riparto predisposti secondo le tempistiche di pagamento previste nella proposta di concordato, in ragione della collocazione e del grado dei crediti, da sottoporre al preventivo parere del commissario giudiziale e da trasmettere (unitamente ai pareri) al Giudice delegato;
All'esito della completa esecuzione del concordato, il commissario depositerà il rendiconto della propria gestione;
Il riparto in favore dei creditori dovrà avvenire nel rispetto delle scadenze del piano, compatibilmente con i tempi della liquidazione. Si applicano, nei limiti di compatibilità, gli artt. 220 ss. CCII;
Il riparto predisposto dalla debitrice e corredato del parere dei Commissari Giudiziali sarà comunicato ai creditori con le modalità di cui agli art.220 ss e 104 CCII;
I creditori potranno presentare reclamo al GD entro quindici giorni dalla comunicazione del piano di riparto;
Decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione del piano di riparto, il GD su richiesta dei Commissari Giudiziali, dichiarerà esecutivo il piano di riparto;
ove sia proposto reclamo il GD dichiarerà esecutivo il piano di riparto disponendo i necessari accantonamenti;
All'esito del riparto finale provvederà a depositare apposita relazione avente ad oggetto l'esecuzione del piano di concordato.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della sentenza al debitore e al Commissario Giudiziale che provvederà a darne notizia ai creditori.
Dispone che la presente sentenza ai sensi dell'art 48 comma 5 CCII sia notificata ed iscritta al registro imprese ex art 45 CCII.
Manda la cancelleria di inserire la presente sentenza nei fascicoli principali e in tutti i sub del procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 25.7.2025
Il Presidente
Dr. Enrico Quaranta
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