Articolo 1382 del Codice civile
Articolo 1381Articolo 1383
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19 aprile 1942
Art. 1382.

(Effetti della clausola penale).

La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti e' tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non e' stata convenuta la risarcibilita' del danno ulteriore.

La penale e' dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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