Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 3652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3652 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 2 aprile 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 27506/2024 R.G. vertente
TRA
nato in [...] il [...] (c.f.
Parte_1 appresentato e difeso dall'avv. DI DONATO C.F._1
CHIARA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rapp. Controparte_1 pt., rappresentato e difeso dal Funzionario Lucio Schettini, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Direzione Provinciale di Napoli, CP_1
Via Alcide De Gasperi 55 in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12/12/2024, ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver presentato domanda amministrativa in data 11.09.2023 al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui alla l. 104/92, art.3, co.3 (invalidità grave), ha lamentato di non aver mai ricevuto la comunicazione del verbale relativo alla visita domiciliare. L'istante ha concluso per l'accoglimento del ricorso e il riconoscimento della provvidenza richiesta, sussistendone i presupposti, nonché
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giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatorio.
L' si è costituito, deducendo di aver notificato il verbale sanitario, dal quale CP_1
risulta il riconoscimento della prestazione, in data 06.12.2023 con R/R
n°664925331668, rilevando, altresì, che la stessa è risultata inesitata per irreperibilità del destinatario, concludendo per il rigetto del ricorso, depositato oltre un anno dall'avvenuto riconoscimento della prestazione, con spese compensate. In subordine, l'Ente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con spese compensate, atteso l'avvenuto riconoscimento ben prima dell'iscrizione a ruolo e della notifica del ricorso all'ente convenuto e della notifica (inesitata) del verbale.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma
10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto anche dalla parte ricorrente nelle note di trattazione.
Si rileva che l' ha prodotto il verbale sanitario, definito in data 23.11.2023, CP_1 con il quale l'interessato è stato riconosciuto, a seguito di visita domiciliare effettuata in data 12.09.2023, portatore di handicap in situazione di gravità
(co.3, art.3, l.104/92), senza revisione.
2 Dalla documentazione versata in atti, inoltre, emerge che l' ha spedito, a CP_1 mezzo raccomandata A/R, il suddetto verbale sanitario in data 01.12.2023 e che, tuttavia, lo stesso è risultato inesitato per irreperibilità, in data 06.12.2023.
Ne consegue che va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere si verifica, difatti, quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass.
n.16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009).
È stato anche precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 21757/2021).
La pronunzia di cessata materia del contendere, in via di principio generale, deve essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuto meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, nonché della pretesa di diritto sostanziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n.
4672; Cass. civ. Sez. I, 03-03-2006, n. 4714).
Tanto premesso, quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite integralmente, tenuto conto del riconoscimento in via amministrativa della prestazione, della comunicazione del verbale, a mezzo raccomandata A/R, sebbene inesitata per irreperibilità del destinatario, nonché della visibilità dell'esito della visita dal sito CP_1 consultando la propria domanda on line, anche grazie il supporto del patronato delegato per la trattazione della domanda amministrativa. (ricevuta della CP_2 domanda del 11/09/2023).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott.ssa Martina Brizzi - così provvede
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
3 - compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi. Napoli, il 02.04.2025-9/05/2025
Il Giudice
MARTINA BRIZZI
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