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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 4.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3330/23 R.Gen vertente
T R A
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Roma, Viale delle Milizie n. 76 presso lo studio dell'Avv. Davide Binda, che la rappresenta e difende giusta procura in atti opponente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Marcantonio
Bragadin, presso lo studio dell'Avv. Cristiana Lupi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti opposta
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_2
domiciliato in Tivoli, via di Villa Adriana n. 140 presso lo studio dell'Avv.
Federica Roiter, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Miglio giusta procura generale alle liti in atti opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato il 20.6.2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239043464181000
1 notificatale in data 31.5.2023, relativamente agli avvisi di addebito nn.
39720160010594267000, 39720160027331237000 e 39720170017092627000 concernenti pretese previdenziali vantate dall' CP_2
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: a) la mancata notifica degli atti presupposti richiamati nell'intimazione opposta;
b) il difetto di motivazione di quest'ultima; c) l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi nei suoi confronti;
d) la nullità della intimazione per omessa sottoscrizione dell'atto da parte del responsabile del procedimento;
e) la mancata indicazione dei criteri di computo degli interessi richiesti e delle singole aliquote su base annuale.
Si sono costituiti in giudizio l' e l' , CP_2 Controparte_1
eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione.
Istruito il giudizio mediante l'acquisizione di documenti, all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
I procuratori delle parti hanno presentato dette note e la controversia viene quindi decisa con la presente sentenza.
II. La domanda va disattesa per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, va osservato che, con riguardo all'avviso di addebito n. 397
201600105594267000, il ricorrente, nella nota depositata il 10.12.2024, ha affermato quanto segue: “il Giudice dovrà prendere atto che lo stesso rientra nel così detto “STRALCIO” dei carichi di importo residuo fino a 1000 euro art. 1 L.
n.197/2022”.
Orbene, l'articolo 1, comma 222, della legge n. 197/2022, ha previsto lo stralcio automatico, alla data del 30 aprile 2023, dei crediti affidati all'agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo, alla data del 31 dicembre 2022, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Il successivo comma 223 ha disposto dal 1° gennaio 2023 - data di entrata in vigore della legge n. 197/2022 - e fino al 30 aprile 2023 - data dell'annullamento automatico - la sospensione dell'attività di riscossione da parte di
[...]
[..
[...] con possibilità, durante il predetto periodo, per il Controparte_3
contribuente di effettuare il pagamento dei debiti oggetto di stralcio con l'effetto di determinarne l'acquisizione a titolo definitivo.
Nella specie, il suddetto avviso di addebito è stato formato successivamente al
31.12.2015 (precisamente in data 9.4.2016) e lo stesso è stato consegnato all'agente della riscossione solo dopo la formazione del titolo.
Ne consegue che i carichi ivi riportati non rientrano nella procedura di cui alla legge n. 197 del 2022 poiché manca la condizione di essere stati “affidati all'agente riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”.
III. Detto ciò, va rammentato che in materia previdenziale l'opposizione avverso l'avviso di pagamento (contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del
1973), così come l'opposizione avverso il preavviso di fermo di autoveicoli o l'opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria (contenenti anche essi l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo), fondate sulla nullità o sull'irritualità della notifica delle cartelle di pagamento (o degli avvisi di addebito CP_2
sottostanti - configurano un'opposizione agli atti esecutivi, da proporre, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
A tali opposizioni, pertanto, si applica il termine perentorio di venti giorni dalla notifica previsto dalla norma appena richiamate per l'opposizione agli atti esecutivi - la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione
(rilevabile anche d'ufficio), inammissibilità che preclude ogni questione sulla dedotta irritualità della notifica delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito (cfr. Cass. n. 27019 del 2008; Cass. n. 11338 del 2010; Cass. n. 23891 del 2012).
Orbene, poiché – nel caso di specie – il ricorso è stato depositato in data
20.6.2023 e l'intimazione di pagamento è stata ricevuta in data 31.5.2023 (come affermato dalla stessa , va rilevata la tardività del motivo con il quale Parte_1
l'opponente ha lamentato la mancata preventiva notifica degli atti presupposti.
3 Ciò a maggior ragione se si tiene conto del fatto che, come si dirà a breve, alla prima della notifica dell'intimazione qui opposta, sono stati recapitati Parte_1
altri atti con il quale le sono state esternate le pretese previdenziali qui in discussione.
Sul punto, giova sottolineare, sin da subito, che, laddove la parte eccepisca la mancata ricezione del titolo (cartella di pagamento o avviso di addebito) e sulla base di tale prospettazione intende far valere le doglianze che avrebbe sollevato laddove detto titolo fosse stato regolarmente notificato, promuove un'opposizione in funzione “recuperatoria”. La stessa deve avvenire, però, con l'immediata impugnazione del primo atto successivo a quello che si afferma non essere notificato.
In questi termini, la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Cass., sez. 6 n. 24506 del
2016). La stessa giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora
(ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del
1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 22292 del
2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Va precisato poi che, a differenza del processo tributario, quello relativo alla contribuzione obbligatoria non ha carattere impugnatorio ma verte sul rapporto
4 obbligatorio che sussiste, ex lege, tra istituto di previdenza e contribuente, sicché, in base ai principi processuali generali, ciascuna delle parti può agire in giudizio tutte le volte che vi sia anche soltanto una situazione di oggettiva incertezza circa la sussistenza o il contenuto del detto rapporto, così da presentarsi come necessario l'intervento del giudice.
Ne consegue che la sussistenza eventuali vizi della procedura di riscossione coattiva non esime il giudice dal valutare la fondatezza della pretesa previdenziale.
Sicché, anche ammesso – per ipotesi - che l'azione di recupero sia stata inficiata da vizi formali, la sussistenza dei medesimi, oltre a dover essere sollevata – come detto – con l'impugnazione dell'atto immediatamente successivo al formarsi del vizio, non comporta, di per sé, una statuizione di illegittimità della pretesa previdenziale.
IV. Tali considerazioni sulla validità dell'azione recuperatoria possono estendersi anche agli altri vizi formali denunciati dalla ricorrente (ossia le censure riguardanti il difetto di motivazione dell'intimazione opposta, la nullità della stessa per omessa sottoscrizione dell'atto da parte del responsabile del procedimento;
la mancata indicazione dei criteri di computo degli interessi richiesti e delle singole aliquote su base annuale).
Pure siffatte doglianze avrebbero dovuto essere sollevate mediante il tempestivo deposito del ricorso entro il termine di 20 giorni dalla ricezione dell'atto impugnato e, comunque, la loro eventuale fondatezza non determina affetta l'insussistenza dell'obbligo contributivo.
Va dichiarata pertanto l'inammissibilità delle doglianze in parola.
V. Rimane da affrontare, a questo punto, l'eccezione di prescrizione successiva dei crediti contributivi.
Sul punto, deve notarsi che le pretese previdenziali riguardano contributi dovuti alla gestione commercianti per gli anni 2015 e 2016.
Orbene, a prescindere dalla questione della validità della notifica degli avvisi di addebito, va rilevato che il termine di prescrizione quinquennale di
5 prescrizione è stato interrotto con il messaggio pec del 23.3.2018 mediante il quale ha chiesto è stato richiesto alla il pagamento delle somme Parte_1
riportata in tutti e tre gli avvisi di addebito oggetto del giudizio;
in seguito, detto termine è stato nuovamente interrotto attraverso la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720199065713400000, riguardante gli avvisi nn.
39720160027331237000 e 39720170017092627000, la quale è stata recapitata presso domicilio dell'odierna ricorrente in data 27.9.2019, nonché mediante la notifica in 20.7.2022 dell'intimazione di pagamento n. 09720229035664637000 in relazione ai crediti di cui all'avviso di addebito n. 39720160010594267000, intimazione anch'essa consegnata al destinatario mediante posta elettronica certificata (vedi doc. 3 fascicolo . CP_4
Dunque, allorquando è stato recapitato l'atto oggetto della presente opposizione (31.3.2024), non era maturata alcuna prescrizione dei crediti previdenziali in questione.
VI. In definitiva, l'opposizione va respinta.
Ogni altra questione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono.
In applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannato alla rifusione, in favore delle parti convenute, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della controversia e con distrazione in favore del procuratore antistatario dell' . Controparte_1
PQM
- rigetta la domanda;
- condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell' e dell' CP_2 [...]
, delle spese di lite, che liquida, per ciascuna di dette Controparte_1
convenute, in euro 1312,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa (con distrazione in favore del procuratore antistatario per quel che riguarda l' ). Controparte_1
Tivoli, 4.2.2025.
Il giudice
Alessio Di Pietro
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