Articolo 120 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 125Articolo 127
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Art. 120.
(Corpo del genio ((della Marina)) ). ((37)) 1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio ((della Marina, specialita' genio navale)) : ((37)) a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ((...)) , nonche', con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento; ((37)) b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi ((...)) ; ((37)) c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;
e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare ((...)) ; ((37)) f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza ((...)) che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare; ((37)) g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare; ((37)) h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.
((1-bis. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialita' armi navali:
a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all'articolo 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera;
b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;
d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a) nonche', con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti all'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;
e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a);
f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.)) ((37)) ((1-ter. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialita' infrastrutture:
a) progettare gli immobili o le infrastrutture dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;
b) dirigere, seguire e controllare la costruzione o il mantenimento e il collaudo degli immobili e delle infrastrutture in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;
c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
d) dirigere le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare ovvero le articolazioni del settore infrastrutture in ambito interforze;
e) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare.
f) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.)) ((37)) ----------- AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che al comma 1, lettera g), del presente articolo, le parole «, agli immobili e alle infrastrutture alla Marina militare» sono soppresse".
Ha inoltre disposto(con l'art. 2, comma 1, alinea) che le presenti modifiche decorrono dal 1° gennaio 2017.
Entrata in vigore il 8 luglio 2025
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