Articolo 130 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 129Articolo 137
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1 maggio 2004
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10 ottobre 2023
Articolo 130
Disposizioni regolamentari precedenti 1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363 , e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.
Note all' art. 130:
- Il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 , recante il «Regolamento per gli Archivi di Stato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 1911.
- Il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 , recante il «Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 23 giugno 1912, n. 688 , per le antichita' e le belle arti», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 1913.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
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