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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 19/02/2026, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2612/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente DE IORIS MARIO, Relatore ZACCARDI GLAUCO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13799/2024 depositato il 19/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00153 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO AUTOTUT n. 281352 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998
- RIGETTO AUTOTUT n. 281352 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 1998
- RIGETTO AUTOTUT n. 281352 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1998
- RIGETTO AUTOTUT n. 281352 IRAP 1998
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12506/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento di diniego di autotutela con il quale l'Agenzia delle entrate in data 06.06.2024 ha respinto l'istanza dalla stessa presentata il 01.06.2017, e sollecitata il 14.07.2023, per chiede l'annullamento della cartella di pagamento n. 09702003005040721522.5.2020. A sostegno dell'impugnazione la ricorrente ha dedotto l'illegittimità di detto diniego, ed ha chiesto a questa Corte di annullarlo “e, per l'effetto, concedere lo sgravio totale” della cartella anzidetta. La amministrazione convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto in merito all'inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Secondo consolidato orientamento di legittimità (inaugurato da Sez. U, Sentenza n. 3698 del 16/02/2009, e confermato da Sez. 5, Sentenza n. 15220 del 12/09/2012), l'atto con il quale l'Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e non è quindi impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l'attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perché, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo. Di conseguenza, il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto. Ne consegue che contro il diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria (così Sez. 5, Sentenza n. 11457 del 12/05/2010, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25524 del 02/12/2014, Sez. 5, Sentenza n. 3442 del 20/02/2015). Il requisito dell'interesse di rilevanza generale alla rimozione dell'atto è stato poi successivamente specificato da ulteriori decisioni, secondo cui esso non può consistere nella mera deduzione, da parte del contribuente, dell'erronea imposizione, trattandosi di un profilo inerente in via esclusiva l'interesse privato ad evitare una tassazione superiore a quella che si assume dovuta (Sez. 5, Sentenza n. 1965 del 26/01/2018), né nella deduzione, in astratto, della violazione del diritto di ciascun cittadino ad una tassazione conforme al principio di capacità contributiva, trattandosi di un interesse astratto, coincidente con il ripristino della legalità (Sez. 5, Ordinanza n. 4937 del 20/02/2019). Nel caso di specie l'unico vizio fatto valere con il ricorso contro il diniego di autotutela è quello incentrato sull'insufficienza e contraddittorietà della sua motivazione, oltre che sulla circostanza relativa alla mancata presentazione della dichiarazione di successione in esso rilevata. Trattasi di censure che attengono alla specifica posizione della ricorrente, che non sono tali da integrare il predetto interesse di rilevanza generale alla rimozione dell'atto, e che, in ogni caso, investono censure che si sarebbero dovute proporre contro la cartella di pagamento innanzi richiamata, e contro la successiva intimazione emessa sulla base di essa. A diverse conclusioni non si può pervenire sulla base della mancanza di collaborazione tra contribuente e p.a., atteso che tale vizio in realtà è volto a censurare il fatto che l'Ufficio resistente non avesse fatto acquiescenza alle decisioni della giustizia tributaria richiamate in ricorso, le quali però, a ben vedere, riguardano atti diversi dalla cartella di pagamento anzidetta, la quale non risulta nemmeno prodotta in giudizio, sicché è impossibile verificare se vi fosse un obbligo di acquiescenza come quello dedotto dalla ricorrente. In considerazione della “natura pienamente discrezionale dell'annullamento d'ufficio", anche in ambito tributario (vedi Corte Cost., sent. 13.07.2017, n. 181), e della rilevanza dirimente da attribuirsi, in ogni caso, al fatto che è necessario che con l'istanza di autotutela si facciano valere “ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere”, deve allora ritenersi che la motivazione posta alla base del diniego manifestato all'odierna ricorrente, per quanto sintetica, non sia illegittima, dovendo la sua sufficienza essere valutata in relazione a ciò che è stato dedotto con l'istanza stessa al fine di far emergere le suddette ragioni di interesse generale. Se si esamina l'istanza di revisione in autotutela presentata dalla ricorrente si deve rilevare che le anzidette ragioni di interesse generale non sono state affatto illustrate, essendosi soltanto dedotto che la pretesa dell'amministrazione non poteva essere esercitata in ragione dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e dell'incapienza dei beni in essa presenti e ciò è insufficiente a integrare le ragioni di rilevante interesse generale alla loro rimozione, trascendente cioè quello individuale della istante-odierna ricorrente. Né l'assenza di deduzioni siffatte può essere integrata tardivamente in giudizio, con argomentazioni articolate soltanto con le memorie depositate a ridosso dell'udienza. Alla luce di tali considerazioni, la motivazione posta a fondamento del diniego impugnato, per quanto stringata ed essenziale, non può considerarsi insufficiente, ed il ricorso pertanto non può essere accolto. Per quanto concerne la regolazione delle spese giudiziali, si ritiene di doverne disporre la compensazione, in ragione del ritardo con cui è stata data risposta all'istanza di autotutela.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. spese compensate. Roma 5.12.2025 Il Relatore Mario De Ioris Il Presidente
ON La FA
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente DE IORIS MARIO, Relatore ZACCARDI GLAUCO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13799/2024 depositato il 19/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00153 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO AUTOTUT n. 281352 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998
- RIGETTO AUTOTUT n. 281352 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 1998
- RIGETTO AUTOTUT n. 281352 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1998
- RIGETTO AUTOTUT n. 281352 IRAP 1998
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12506/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento di diniego di autotutela con il quale l'Agenzia delle entrate in data 06.06.2024 ha respinto l'istanza dalla stessa presentata il 01.06.2017, e sollecitata il 14.07.2023, per chiede l'annullamento della cartella di pagamento n. 09702003005040721522.5.2020. A sostegno dell'impugnazione la ricorrente ha dedotto l'illegittimità di detto diniego, ed ha chiesto a questa Corte di annullarlo “e, per l'effetto, concedere lo sgravio totale” della cartella anzidetta. La amministrazione convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto in merito all'inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Secondo consolidato orientamento di legittimità (inaugurato da Sez. U, Sentenza n. 3698 del 16/02/2009, e confermato da Sez. 5, Sentenza n. 15220 del 12/09/2012), l'atto con il quale l'Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e non è quindi impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l'attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perché, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo. Di conseguenza, il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto. Ne consegue che contro il diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria (così Sez. 5, Sentenza n. 11457 del 12/05/2010, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25524 del 02/12/2014, Sez. 5, Sentenza n. 3442 del 20/02/2015). Il requisito dell'interesse di rilevanza generale alla rimozione dell'atto è stato poi successivamente specificato da ulteriori decisioni, secondo cui esso non può consistere nella mera deduzione, da parte del contribuente, dell'erronea imposizione, trattandosi di un profilo inerente in via esclusiva l'interesse privato ad evitare una tassazione superiore a quella che si assume dovuta (Sez. 5, Sentenza n. 1965 del 26/01/2018), né nella deduzione, in astratto, della violazione del diritto di ciascun cittadino ad una tassazione conforme al principio di capacità contributiva, trattandosi di un interesse astratto, coincidente con il ripristino della legalità (Sez. 5, Ordinanza n. 4937 del 20/02/2019). Nel caso di specie l'unico vizio fatto valere con il ricorso contro il diniego di autotutela è quello incentrato sull'insufficienza e contraddittorietà della sua motivazione, oltre che sulla circostanza relativa alla mancata presentazione della dichiarazione di successione in esso rilevata. Trattasi di censure che attengono alla specifica posizione della ricorrente, che non sono tali da integrare il predetto interesse di rilevanza generale alla rimozione dell'atto, e che, in ogni caso, investono censure che si sarebbero dovute proporre contro la cartella di pagamento innanzi richiamata, e contro la successiva intimazione emessa sulla base di essa. A diverse conclusioni non si può pervenire sulla base della mancanza di collaborazione tra contribuente e p.a., atteso che tale vizio in realtà è volto a censurare il fatto che l'Ufficio resistente non avesse fatto acquiescenza alle decisioni della giustizia tributaria richiamate in ricorso, le quali però, a ben vedere, riguardano atti diversi dalla cartella di pagamento anzidetta, la quale non risulta nemmeno prodotta in giudizio, sicché è impossibile verificare se vi fosse un obbligo di acquiescenza come quello dedotto dalla ricorrente. In considerazione della “natura pienamente discrezionale dell'annullamento d'ufficio", anche in ambito tributario (vedi Corte Cost., sent. 13.07.2017, n. 181), e della rilevanza dirimente da attribuirsi, in ogni caso, al fatto che è necessario che con l'istanza di autotutela si facciano valere “ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere”, deve allora ritenersi che la motivazione posta alla base del diniego manifestato all'odierna ricorrente, per quanto sintetica, non sia illegittima, dovendo la sua sufficienza essere valutata in relazione a ciò che è stato dedotto con l'istanza stessa al fine di far emergere le suddette ragioni di interesse generale. Se si esamina l'istanza di revisione in autotutela presentata dalla ricorrente si deve rilevare che le anzidette ragioni di interesse generale non sono state affatto illustrate, essendosi soltanto dedotto che la pretesa dell'amministrazione non poteva essere esercitata in ragione dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e dell'incapienza dei beni in essa presenti e ciò è insufficiente a integrare le ragioni di rilevante interesse generale alla loro rimozione, trascendente cioè quello individuale della istante-odierna ricorrente. Né l'assenza di deduzioni siffatte può essere integrata tardivamente in giudizio, con argomentazioni articolate soltanto con le memorie depositate a ridosso dell'udienza. Alla luce di tali considerazioni, la motivazione posta a fondamento del diniego impugnato, per quanto stringata ed essenziale, non può considerarsi insufficiente, ed il ricorso pertanto non può essere accolto. Per quanto concerne la regolazione delle spese giudiziali, si ritiene di doverne disporre la compensazione, in ragione del ritardo con cui è stata data risposta all'istanza di autotutela.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. spese compensate. Roma 5.12.2025 Il Relatore Mario De Ioris Il Presidente
ON La FA