Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
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29 febbraio 2004
29 febbraio 2004
Art. 2378.
(Procedimento d'impugnazione).
L'impugnazione e' proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la societa' ha sede.
Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal ((terzo comma)) dell'articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall' articolo 111 del codice di procedura civile , qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della deliberazione, non puo' pronunciare l'annullamento e provvede sul risarcimento dell'eventuale danno, ove richiesto.
Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante puo' chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della societa' convenuta, provvede sull'istanza con decreto motivato, che deve altresi' contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonche' la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.
Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la societa' dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione; puo' disporre in ogni momento che i soci opponenti prestino idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni. All'udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l'udienza.
Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del ((quarto comma)) dell'articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel ((sesto comma)) dell'articolo 2377.
((I dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese))
(Procedimento d'impugnazione).
L'impugnazione e' proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la societa' ha sede.
Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal ((terzo comma)) dell'articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall' articolo 111 del codice di procedura civile , qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della deliberazione, non puo' pronunciare l'annullamento e provvede sul risarcimento dell'eventuale danno, ove richiesto.
Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante puo' chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della societa' convenuta, provvede sull'istanza con decreto motivato, che deve altresi' contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonche' la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.
Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la societa' dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione; puo' disporre in ogni momento che i soci opponenti prestino idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni. All'udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l'udienza.
Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del ((quarto comma)) dell'articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel ((sesto comma)) dell'articolo 2377.
((I dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese))
Commentari • 244
- 1. Litisconsorzio necessariohttps://www.brocardi.it/ · 226.20232
[…] Caso emblematico è rappresentato dall'impugnativa delle deliberazioni dell'assemblea di una s.p.a. di cui all'art. 2377 del c.c. e art. 2378 del c.c.. […] Peraltro, l'art. 2378 del c.c. quinto comma, stabilisce che tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte, devono essere istruite separatamente e decise con un'unica sentenza. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Bari, sentenza 22/04/2024, n. 1975Provvedimento: […] Ritiene il Collegio che il caso del venir meno della legittimazione attiva dell'amministratore cessato non vada esaminato in relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2378 c.c., richiamato, nei limiti della compatibilità, dall'art. 2388 co. 4 c.c., ma in base al principio generale per cui la legittimazione attiva deve sussistere in capo all'attore fino alla pronuncia, di cui è espressione la predetta previsione di cui all'art. 2378 co. 2 c.c. che, quindi, si limita a ribadire detto principio. D'altronde, la Suprema Corte, proprio con riferimento al caso del venir meno in corso di causa del requisito di legittimazione di socio in capo al soggetto che abbia impugnato la delibera assembleare, in una fattispecie anteriore all'entrata in vigore del suddetto art. 2378 co. 2 c.c.Leggi di più...
- impugnazione delibera consiliare·
- annullamento delibera·
- dimissioni amministratore·
- art. 2388 c.c.·
- legittimazione attiva·
- art. 2484 c.c.·
- interesse concreto e attuale·
- scioglimento società·
- art. 100 c.p.c.