Ordinanza cautelare 17 gennaio 2023
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 12/02/2026, n. 2685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2685 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02685/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14863/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14863 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- del provvedimento n. -OMISSIS- di prot. del -OMISSIS-, con il quale la Commissione competente ha dichiarato la non idoneità del ricorrente agli accertamenti psico-fisici nell'ambito del procedimento finalizzato al reclutamento di n. 4.189 allievi carabinieri effettivi, avviato con bando pubblicato nella G.U.R.I. 4^ S.S. n. 55 del 12 luglio 2022;
- dei documenti e dei verbali (non conosciuti) redatti dalla predetta Commissione sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi gli esami di laboratorio e le altre risultanze degli accertamenti psico-fisici cui è stato sottoposto l'odierno ricorrente;
- ove e per quanto occorra, del predetto bando di concorso per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri effettivi (G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022), in particolare: dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui dispone che: <<...Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n.2 e del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, i candidati, ove previsto, dovranno, altresì, rientrare entro i valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella “A” allegata al predetto d.P.R. Il suddetto requisito non sarà nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio al momento della visita medica e in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare...>>; dell'art. 10, co. 6, lett. a) e b) nella parte in cui dispone che <<...Saranno giudicati “inidonei” i candidati: a. che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella citata tabella “A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.207, laddove previsto; b. risultati affetti da: imperfezioni ed infermità che siano contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del d.P.R. 15 marzo 2010, nr.90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 3 [...] tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere...>>; dell'art. 10, co. 8, del bando di concorso nella parte in cui dispone che <<...Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali...>>;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente ivi incluse le “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in forma quadriennale” approvate con atto del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri n. 99/1-22 CC del 1° ottobre 2022 nonché ancora, ove e per quanto occorra, del d.P.R. n. 207/2015, nonché della Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare recante “Modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici” emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207 e del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”;
E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI
volte a consentire al ricorrente di essere ammesso a sostenere, in sovrannumero, le successive prove d'esame tutt'ora in itinere, come da avvisi pubblicati sul sito web www.carabinieri.it e/o di ogni misura ritenuta opportuna che consenta la partecipazione al concorso de quo;
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione del ricorrente al concorso in esame nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la dichiarazione del legale di parte ricorrente, con la quale si dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. UD LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione del 9.12.2025 con la quale il difensore del ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse del proprio assistito alla decisione e, pertanto, chiede che il Collegio dichiari l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto che, preso atto di ciò, al Collegio non resti altro che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto che, in considerazione dell’esito del gravame, sussistono giusti motivi per disporre, eccezionalmente, la compensazione integrale delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AC SI, Presidente FF
UD LO, Consigliere, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UD LO | AC SI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.