Versione
29 febbraio 2012
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19 dicembre 2012
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Art. 11. Raggiungimento dell'accordo 1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata ((almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e' stata loro comunicata)) .
(( 2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, e' necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta. )) 3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.
5. L'accordo ((cessa, di diritto, di produrre effetti)) se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti ((secondo il piano)) alle ((amministrazioni pubbliche)) e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. ((L'accordo e' altresi' revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che lo ha pronunciato.)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 , ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
(( 2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, e' necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta. )) 3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.
5. L'accordo ((cessa, di diritto, di produrre effetti)) se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti ((secondo il piano)) alle ((amministrazioni pubbliche)) e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. ((L'accordo e' altresi' revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che lo ha pronunciato.)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 , ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Commentari • 64
- 1. i creditori ipotecariDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 20 febbraio 2023 · 9.020256
[…] Rispetto al terzo acquirente, non può essere quindi applicata la conservazione dei diritti verso i coobbligati prevista dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 3 del 2012.
Leggi di più…
Giurisprudenza • 257
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 350Provvedimento: […] 1) VIOLAZIONE ART 11 e 12 LEGGE 27/01/2012, N 3: la Fondazione era stata sottoposta alla procedura per sovraindebitamento in relazione alla quale la relazione dell'Associazione_1 aveva cristallizzato i debiti ed un credito Iva pari ad € 157.816,00 al 31.12.2019-. Come noto, l'art 11 della legge 3 del 2012 statuisce al comma 1° che “I creditori fanno pervenire, …, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, …Leggi di più...
- art. 2 dpr 322/1998·
- art. 5 d.lgs. 471/1997·
- accordo di composizione della crisi·
- art. 5 comma 4 D.Lgs. 471/1997·
- art. 5 ter Dlgs 218/1997·
- art. 2697 c.c.·
- omessa dichiarazione IVA·
- sanzione IVA·
- sovraindebitamento·
- art. 7 L. 212/2000·
- art. 16 d.lgs. 472/1997·
- art. 11 L. 3/2012·
- art. 7 d.lgs. 546/1992·
- art. 12 L. 3/2012·
- art. 8 legge n. 3/2012