Articolo 90 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 89Articolo 91
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Art. 90. Proposte concorrenti 1. Colui o coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il ((cinque)) per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori.
2. Ai fini del computo della percentuale del ((cinque)) per cento, non si considerano i crediti della societa' che controlla la societa' debitrice, delle societa' da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.
3. La proposta concorrente non puo' essere presentata dal debitore ((...)) ((...)) per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di un'unione civile tra persone ((...)) o dal convivente di fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto grado e da parti correlate.
4. La relazione di cui all'articolo 87, comma 3, puo' essere limitata alla fattibilita' del piano per gli aspetti che non siano gia' oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e puo' essere omessa se non ve ne sono.
5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 87, comma 3, il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare ((complessivo)) dei crediti chirografari. Tale percentuale e' ridotta al 20 per cento nel caso in cui il debitore abbia utilmente avviato la composizione negoziata ai sensi dell'articolo 13.
6. La proposta puo' prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata, un aumento di capitale della societa' con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.
7. La proposta concorrente prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi.
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)) .
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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