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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 26/11/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n.978/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza nel procedimento deciso all'udienza del 26/11/2025
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv.RUTILI Pietro Augusto P.zza Matteotti 10 – SAN BENEDETTO DEL TRONTO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.BRUNI Roberta c/o Via D. Angelini 35/37 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: Controparte_2
Conclusioni: come da verbale in data 26/11/2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 06/12/2023, conveniva in giudizio Parte_1
l per chiederne la condanna alla corresponsione dell'indennizzo per le CP_1 seguenti malattie professionali (TENDINITE DEL SOVRASPINOSO SPALLA DX;
INSPESSIMENTO SUL NG;
CP_3 CP_4 Controparte_5 ; ; ;
[...] Controparte_6 Controparte_7 [...]
) contratte a causa della propria attività lavorativa di operaia, Controparte_8 svolta dal 1994 al 2021 presso la Ditta Piergiacomi Sud srl. Poiché in sede amministrativa le istanze erano state definitivamente disattese, chiedeva che la sussistenza delle denunciate tecnopatie fosse accertata in giudizio, con conseguente condanna dell ad erogare la prestazione economica prevista CP_1 per legge. L si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda. CP_1
Mutata la persona del giudice in seguito a Variazione Tabellare del Tribunale, la causa istruita mediante produzioni documentali, prova orale e Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale, all'odierna udienza, dopo la discussione, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il C.T.U. nominato, Dott. sulla scorta della documentazione in atti Persona_1
e di diretti e specifici accertamenti ha stabilito che la parte ricorrente è affetta dalle seguenti infermità: “ Tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla trattata chirurgicamente a destra. Epicondilite gomito destro, Sindrome del tunnel carpale a sinistra, Inspessimento sul flessore lungo pollice dx, Rizoartrosi destra”. Il Consulente ha formulato le seguenti considerazioni e conclusioni: “La Sig.ra ha presentato domanda di riconoscimento di malattia professionale per Pt_1 diverse patologie multifattoriali come sopra elencate. La sussistenza delle malattie denunciate al momento della presentazione della domanda amministrativa è desumibile dal diario clinico e dalla documentazione sanitaria di cui al CP_1 fascicolo. Effettuata anamnesi ed esame clinico della ricorrente ed esaminata la documentazione in atti, si ritiene di potere ammettere secondo un criterio di ragionevole probabilità un nesso quanto meno concausale tra le patologie dalla medesima denunciate a carico degli arti superiori di destra e la sindrome del tunnel carpale sinistra e il lavoro svolto per i seguenti motivi:Nel corso del presente giudizio la ricorrente ha prodotto una accurata descrizione della mansione (confermata da prove testimoniali) e documentazione fotografica dalla quale è possibile desumere una condizione di rischio da sovraccarico biomeccanico a livello dei distretti in questione per movimenti e microtraumi ripetuti, mantenimento di posture lavorative incongrue. Per l'espletamento della mansione la ricorrente è stata costretta a compiere ripetute abduzioni della spalla destra, continue pronosupinazioni del gomito destro, movimenti ripetuti ai polsi e alle mani con azioni di grip. Dalla descrizione della mansione l'interessamento funzionale della spalla sinistra invece non apparrebbe essere di particolare rilievo. Procedendo pertanto alla valutazione dei postumi delle patologie a carico degli arti superiori per le quali si propone il riconoscimento dell'origine professionale (tendinopatia di spalla destra
2 trattata chirurgicamente, epicondilite di gomito destro, sindrome del tunnel carpale a sinistra,inspessimento sul flessore lungo pollice dx, rizoartrosi destra), sulla base del quadro clinico strumentale rilevato e delle tabelle (D.M.12 luglio 2000), si CP_1 ritiene siano valutabili come di seguito: Tendinopatia di spalla destra trattata chirurgicamente: 7% con riferimento analogico alla Voce n. 224 “Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi 3%” e 1% per gli esiti cicatriziali con riferimento alla Voce n. 36 “Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche Fino a 5”. Epicondilite gomito destro: 2% con riferimento alla Voce n.232 “Esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili,apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità Fino a 5% Sindrome del tunnel carpale a sinistra: 2% con riferimento alla Voce n.163 “Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità Fino a 7%”. Inspessimento sul flessore lungo pollice dx e Rizoartrosi destra: 2% con riferimento analogico alla Voce n.259 “Esiti di frattura del primo osso metacarpale apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale Fino a 3%” I postumi delle malattie di cui sopra sono valutabili nella misura complessiva del 13% (tredici percento) di danno biologico a decorrere dal 03.07.2021 (data della verosimile stabilizzazione dei postumi postchirurgici alla spalla destra)”. Inoltre in riposta alle note critiche del CTP dell' , il Consulente ha ribadito le CP_1 proprie conclusioni. Ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni del C.T.U., sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi logici e metodologici. Essendo stata riconosciuta l'origine professionale di n.5 malattie, con la sola esclusione della tendinosi della cuffia dei rotatori alla spalla sinistra ed essendo stato accertato un danno biologico permanente nella misura complessiva del 13 % (tredici percento), sussistono le condizioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza. Le spese di CTU vengono poste integralmente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - Giudice del Lavoro, così provvede:
dichiara che a causa delle malattie professionali riconosciute nella CTU in atti, alla Sig.ra residua una inabilità lavorativa nella misura complessiva del Parte_1
13% (tredici percento), con decorrenza dal 03/07/2021. Condanna, pertanto, l' al pagamento dell'indennizzo in capitale CP_1 corrispondente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con la decorrenza di cui sopra sino al soddisfo. Condanna l alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in complessivi Euro 2.100,00 oltre 15% rimborso forfettario CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
3 pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate come da CP_1 separato decreto. Così deciso in Ascoli Piceno in data 26/11/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza nel procedimento deciso all'udienza del 26/11/2025
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv.RUTILI Pietro Augusto P.zza Matteotti 10 – SAN BENEDETTO DEL TRONTO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.BRUNI Roberta c/o Via D. Angelini 35/37 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: Controparte_2
Conclusioni: come da verbale in data 26/11/2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 06/12/2023, conveniva in giudizio Parte_1
l per chiederne la condanna alla corresponsione dell'indennizzo per le CP_1 seguenti malattie professionali (TENDINITE DEL SOVRASPINOSO SPALLA DX;
INSPESSIMENTO SUL NG;
CP_3 CP_4 Controparte_5 ; ; ;
[...] Controparte_6 Controparte_7 [...]
) contratte a causa della propria attività lavorativa di operaia, Controparte_8 svolta dal 1994 al 2021 presso la Ditta Piergiacomi Sud srl. Poiché in sede amministrativa le istanze erano state definitivamente disattese, chiedeva che la sussistenza delle denunciate tecnopatie fosse accertata in giudizio, con conseguente condanna dell ad erogare la prestazione economica prevista CP_1 per legge. L si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda. CP_1
Mutata la persona del giudice in seguito a Variazione Tabellare del Tribunale, la causa istruita mediante produzioni documentali, prova orale e Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale, all'odierna udienza, dopo la discussione, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il C.T.U. nominato, Dott. sulla scorta della documentazione in atti Persona_1
e di diretti e specifici accertamenti ha stabilito che la parte ricorrente è affetta dalle seguenti infermità: “ Tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla trattata chirurgicamente a destra. Epicondilite gomito destro, Sindrome del tunnel carpale a sinistra, Inspessimento sul flessore lungo pollice dx, Rizoartrosi destra”. Il Consulente ha formulato le seguenti considerazioni e conclusioni: “La Sig.ra ha presentato domanda di riconoscimento di malattia professionale per Pt_1 diverse patologie multifattoriali come sopra elencate. La sussistenza delle malattie denunciate al momento della presentazione della domanda amministrativa è desumibile dal diario clinico e dalla documentazione sanitaria di cui al CP_1 fascicolo. Effettuata anamnesi ed esame clinico della ricorrente ed esaminata la documentazione in atti, si ritiene di potere ammettere secondo un criterio di ragionevole probabilità un nesso quanto meno concausale tra le patologie dalla medesima denunciate a carico degli arti superiori di destra e la sindrome del tunnel carpale sinistra e il lavoro svolto per i seguenti motivi:Nel corso del presente giudizio la ricorrente ha prodotto una accurata descrizione della mansione (confermata da prove testimoniali) e documentazione fotografica dalla quale è possibile desumere una condizione di rischio da sovraccarico biomeccanico a livello dei distretti in questione per movimenti e microtraumi ripetuti, mantenimento di posture lavorative incongrue. Per l'espletamento della mansione la ricorrente è stata costretta a compiere ripetute abduzioni della spalla destra, continue pronosupinazioni del gomito destro, movimenti ripetuti ai polsi e alle mani con azioni di grip. Dalla descrizione della mansione l'interessamento funzionale della spalla sinistra invece non apparrebbe essere di particolare rilievo. Procedendo pertanto alla valutazione dei postumi delle patologie a carico degli arti superiori per le quali si propone il riconoscimento dell'origine professionale (tendinopatia di spalla destra
2 trattata chirurgicamente, epicondilite di gomito destro, sindrome del tunnel carpale a sinistra,inspessimento sul flessore lungo pollice dx, rizoartrosi destra), sulla base del quadro clinico strumentale rilevato e delle tabelle (D.M.12 luglio 2000), si CP_1 ritiene siano valutabili come di seguito: Tendinopatia di spalla destra trattata chirurgicamente: 7% con riferimento analogico alla Voce n. 224 “Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi 3%” e 1% per gli esiti cicatriziali con riferimento alla Voce n. 36 “Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche Fino a 5”. Epicondilite gomito destro: 2% con riferimento alla Voce n.232 “Esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili,apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità Fino a 5% Sindrome del tunnel carpale a sinistra: 2% con riferimento alla Voce n.163 “Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità Fino a 7%”. Inspessimento sul flessore lungo pollice dx e Rizoartrosi destra: 2% con riferimento analogico alla Voce n.259 “Esiti di frattura del primo osso metacarpale apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale Fino a 3%” I postumi delle malattie di cui sopra sono valutabili nella misura complessiva del 13% (tredici percento) di danno biologico a decorrere dal 03.07.2021 (data della verosimile stabilizzazione dei postumi postchirurgici alla spalla destra)”. Inoltre in riposta alle note critiche del CTP dell' , il Consulente ha ribadito le CP_1 proprie conclusioni. Ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni del C.T.U., sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi logici e metodologici. Essendo stata riconosciuta l'origine professionale di n.5 malattie, con la sola esclusione della tendinosi della cuffia dei rotatori alla spalla sinistra ed essendo stato accertato un danno biologico permanente nella misura complessiva del 13 % (tredici percento), sussistono le condizioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza. Le spese di CTU vengono poste integralmente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - Giudice del Lavoro, così provvede:
dichiara che a causa delle malattie professionali riconosciute nella CTU in atti, alla Sig.ra residua una inabilità lavorativa nella misura complessiva del Parte_1
13% (tredici percento), con decorrenza dal 03/07/2021. Condanna, pertanto, l' al pagamento dell'indennizzo in capitale CP_1 corrispondente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con la decorrenza di cui sopra sino al soddisfo. Condanna l alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in complessivi Euro 2.100,00 oltre 15% rimborso forfettario CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
3 pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate come da CP_1 separato decreto. Così deciso in Ascoli Piceno in data 26/11/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
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