Articolo 14 della Legge 22 dicembre 1960, n. 1612
Articolo 13Articolo 15
Versione
20 gennaio 1961
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Versione
16 agosto 2000
Art. 14.

Il Consiglio nazionale:
a) provvede alla formazione dell'albo nazionale degli spedizionieri doganali ed al suo deposito ed aggiornamento presso il Ministero delle finanze;
b) decide sui conflitti di competenza fra, i Consigli compartimentali;
c) decide sui ricorsi ad esso preposti a norma dell'art. 12;
d) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 25 LUGLIO 2000, N. 213))
e) interviene presso le Amministrazioni centrali dello Stato per questioni inerenti la regolamentazione e l'attuazione della presente legge.
Entrata in vigore il 16 agosto 2000
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