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20 gennaio 1961
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16 agosto 2000
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Art. 14.
Il Consiglio nazionale:
a) provvede alla formazione dell'albo nazionale degli spedizionieri doganali ed al suo deposito ed aggiornamento presso il Ministero delle finanze;
b) decide sui conflitti di competenza fra, i Consigli compartimentali;
c) decide sui ricorsi ad esso preposti a norma dell'art. 12;
d) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 25 LUGLIO 2000, N. 213))
e) interviene presso le Amministrazioni centrali dello Stato per questioni inerenti la regolamentazione e l'attuazione della presente legge.
Il Consiglio nazionale:
a) provvede alla formazione dell'albo nazionale degli spedizionieri doganali ed al suo deposito ed aggiornamento presso il Ministero delle finanze;
b) decide sui conflitti di competenza fra, i Consigli compartimentali;
c) decide sui ricorsi ad esso preposti a norma dell'art. 12;
d) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 25 LUGLIO 2000, N. 213))
e) interviene presso le Amministrazioni centrali dello Stato per questioni inerenti la regolamentazione e l'attuazione della presente legge.
Commentari • 2
- 1. AGCM, parere del 12/12/1994 (rif. AS035), NUOVI COMPITI PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALIAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato · 12 dicembre 1994 · 11.104088
[…] La situazione appare ulteriormente aggravata dal fatto che risulta attualmente pendente un procedimento di infrazione, ai sensi dell'art. 169 del Trattato, col quale si contesta all'Italia la violazione degli artt. 3, lettera f), 5 e 85 del Trattato con particolare riferimento al disposto dell'art. 14 della legge n. 1612/1960 nella parte in cui attribuisce al Consiglio nazionale degli spedizionieri il potere-dovere di redigere la relativa tariffa. […]
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Giurisprudenza • 4
- 1. CGCE, n. C-35/96, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, 18/06/1998Provvedimento: […] 7 Il SD è in particolare incaricato di fissare la tariffa delle prestazioni professionali effettuate dagli spedizionieri doganali in base alle proposte dei Consigli compartimentali [art. 14, lett. d), della legge n. 1612/1960]. La tariffa è vincolante (art. 11, secondo comma, della legge n. 1612/1960). Nei confronti dei contravventori sono previste sanzioni disciplinari, che vanno dalla censura alla sospensione temporanea dall'albo in caso di recidiva e anche alla radiazione dall'albo in caso di sospensione disposta dal Consiglio compartimentale per due volte in un quinquennio (artt. 38-40 del decreto del ministro delle Finanze 10 marzo 1964, relativo a norme di applicazione della legge n. 1612/1960, GURI, Supplemento ordinario n. 102 del 24 aprile 1964).Leggi di più...
- tariffa obbligatoria·
- art. 5 Trattato CE·
- ricorso per inadempimento·
- spedizionieri doganali·
- associazione di imprese·
- imputabilità Stato membro·
- giurisdizione Corte di Giustizia·
- art. 85 Trattato CE·
- concorrenza·
- violazione diritti difesa