Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/03/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3939 del Registro Generale Contenzioso 2018
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...], ed C.F._1 CP_1
nata a [...] il [...], C.F.: , ed ivi
[...] C.F._2
residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati a NA, in
Viale Regina Elena, n. 123, presso lo studio dell'avv. Gianluca Smiroldo (C.F.:
), pec: fax: 090 C.F._3 Email_1
2500441, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
nato a [...] il [...], C.F.: CP_2
, e residente a [...]
1300, nella qualità di erede beneficiato di (C.F.: Persona_1
), deceduto in data 10 agosto 2022, giusta atto di C.F._5
accettazione con beneficio di inventario del 17 luglio 2023, trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di NA al n. 19861 Registro generale e al n. 15995 Registro particolare, elettivamente domiciliato a San Filippo del
1
Giunta (C.F.: ) del foro di ON ZZ di OT (fax C.F._6
090.931688 - indirizzo pec e Email_2
dell'Avv. Francesco Giunta (C.F.: ) del foro di C.F._7
ON ZZ di OT (fax 090.931688 - indirizzo pec
, i quali hanno dichiarato Email_3
di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria ai predetti indirizzi pec ed al numero di fax 090931688; PARTE CONVENUTA avente per oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il
29.07.2019, e convenivano in Parte_1 Controparte_1
giudizio davanti a questo Tribunale esponendo che essi erano CP_3
figli di nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il Persona_2
20.04.2016, la quale nel 2007 aveva contratto matrimonio con
[...]
che dopo il matrimonio con l ssi non erano più riusciti ad CP_3 CP_3
avere alcun tipo di rapporto con la madre, la quale era stata probabilmente influenzata dalla personalità dell'ARNO'; che con atto depositato il 27.01.2017 essi avevano accettato con beneficio di inventario l'eredità della madre;
che l'asse ereditario era composto oltre che da diversi immobili, anche da un credito a titolo di “premio di rinvenimento” e da altri possibili crediti derivanti da un giudizio pendente nei confronti del Comune a seguito di un CP_4
esproprio, ma era gravata anche da debiti per un importo pari a circa €
175.522,74, come risultava dal verbale di inventario;
che nel corso della procedura di inventario aveva dichiarato di essere erede CP_3
universale della de cuius, in virtù di testamento olografo datato 04.11.2008 e pubblicato ai rogiti del Notaio da il 03.04.2017; che con atto Per_3 CP_4
2 del 05.08.2009 la de cuius aveva donato all' uote dell'area facente parte CP_3
di un realizzando fabbricato a;
che con atto di compravendita del CP_4
17.01.2018 l' aveva alienato alcuni immobili pervenutigli per CP_3
successione della moglie;
che il menzionato testamento olografo e la menzionata donazione violavano i diritti degli istanti quali legittimari, essendo a loro riservata la complessiva quota pari alla metà del patrimonio della madre;
che la de cuius aveva alienato diversi immobili personali, aveva percepito gli emolumenti a lei spettanti dall'ASP quale medico, aveva percepito dei canoni, così ricevendo dal 2009 al 2016 oltre 770.000,00 euro, ma sui due conti cointestati a lei ed al marito, dove erano state versate le somme riscosse a titolo di corrispettivo della vendita dei beni personali, erano stati effettuati continui prelievi, tanto che alla data della morte il saldo era pari a zero;
che tali prelievi di denaro erano stati eseguiti, per la maggior parte, dall' il quale si era CP_3
appropriato di denaro appartenente alla moglie ed era tenuto a restituirlo alla massa. Chiedevano, pertanto la riduzione delle disposizioni lesive e la divisione dei beni comuni, previo accertamento che erano cadute in successione anche le somme che l' vrebbe dovuto restituire alla massa per le ragioni sopra CP_3
indicate, con la condanna del convenuto anche alla restituzione dei frutti.
All'udienza del 31.10.2019 il Giudice Istruttore dichiarava la contumacia del convenuto, ritualmente citato e non costituito e, su richiesta di parte attrice, concedeva i termini previsti dall'art. 183/6 c.p.c..
Con ordinanza del 16.10.2020 il Giudice Istruttore disponeva C.T.U. contabile, al fine di accertare se sussistesse, sulla base della documentazione prodotta, l'asserito credito di cui la de cuius sarebbe stata titolare nei confronti del coniuge, per le somme da quest'ultimo illegittimamente prelevate dai conti cointestati con la moglie prima della morte della de cuius, nonché C.T.U. estimativa al fine di accertare la sussistenza della allegata lesione della quota di
3 riserva spettante ai legittimari attori e per predisporre un progetto di divisione della comunione derivante dalla reintegrazione di detta quota.
In data 05.12.2023 il C.T.U. dott. depositava la Persona_4
relazione di C.T.U. contabile.
Con comparsa depositata il 04.12.2023, si costituiva CP_5
quale erede con beneficio di inventario di deceduto in data CP_3
10.08.2022, contestando la fondatezza delle domande avversarie. Rilevava, in primo luogo, che non aveva alcun debito nei confronti degli CP_3
eredi di in quanto lo stesso era coniugato con quest'ultima Persona_2
in regime di comunione legale dei beni e, conseguentemente, le movimentazioni effettuate sui rapporti di conto corrente cointestati, tanto i prelievi quanto le operazioni di pagamento mediante assegni, potevano assumere rilievo solo ove fosse stato allegato e dimostrato che si era appropriato di beni CP_3
personali della o che aveva utilizzato i beni comuni per finalità Parte_1
diverse da quelle familiari, mentre nella fattispecie in esame le somme di denaro oggetto di causa non rientravano tra quelle escluse dalla comunione legale ai sensi dell'art. 179 c.c. ed avevano formato oggetto di una gestione condivisa dei beni facenti parte della comunione legale, per l'acquisto di beni e servizi entrati a far parte della comunione, come emergeva anche dal fatto che la la quale non aveva modificato le sue abitudini di spesa dopo il Parte_1
matrimonio con l aveva continuato ad effettuare operazioni sui conti CP_3
cointestati, sicché si doveva presumere che la stessa avesse consapevolezza delle operazioni poste in essere dal marito. Rilevava, poi, che il valore attribuito dagli attori ai beni relitti non era corrispondente a quello reale e ciò infirmava la fondatezza anche delle altre domande.
In data 08.04.2024 il C.T.U. ing. depositava Persona_5
relazione in ordine agli accertamenti compiuti per verificare la eventuale sussistenza di una lesione ai danni dei legittimari attori, anche sulla scorta delle
4 conclusioni rassegnate dall'altro consulente, e per procedere allo scioglimento della comunione.
All'udienza del 07.11.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., concedendo i termini di rito, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Gli attori hanno chiesto, innanzi tutto, che il convenuto CP_3
fosse condannato a restituire alla massa ereditaria delle somme di denaro che lo stesso aveva prelevato dai conti cointestati con la moglie prima che quest'ultima morisse.
Tale domanda è sostanzialmente assimilabile all'azione di petizione ereditaria, che è l'azione con la quale l'erede, ai sensi dell'art. 533 c.c., può reclamare i beni nei quali è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario
(Cass. Civ. Sez. 2, 9 febbraio 2011 n. 3181), posto che detta azione è configurabile non solo quando la domanda tenda al recupero della proprietà o di altri diritti reali, ma anche nel caso in cui l'erede intenda assicurarsi l'adempimento di crediti appartenenti al de cuius, ove si tratti di crediti derivanti dall'illegittima appropriazione di somme in realtà spettanti al de cuius (Cass. civ.
20024/2020), mentre la peculiarità della fattispecie in esame risiede nel fatto che gli attori risultano essere legittimari pretermessi, sicché il suddetto accertamento viene dagli stessi invocato per ottenere la reintegrazione della quota di riserva a loro spettante.
Il contrasto tra le parti verte in ordine alla sussistenza nell'asse ereditario del diritto di credito asserito dagli attori, tenuto conto del fatto che esso trarrebbe
5 origine dal fatto che aveva effettuato dei prelievi dal conto CP_3
cointestato con la moglie in regime di comunione dei beni.
Per la decisione della causa si deve premettere che la disciplina normativa della comunione legale tra coniugi non è riconducibile a quella della comunione ordinaria e, in particolare, è pacifico che, diversamente dalla comunione per quote, la comunione tra coniugi, anche con riferimento ai singoli beni che la compongono, non si scioglie per richiesta di una delle parti, ma esclusivamente per una delle cause previste dalla legge. Orbene, ai sensi dell'art. 191 c.c. la comunione legale cessa a seguito dello scioglimento del matrimonio che, a sua volta, ai sensi dell'art. 149 c.c., si verifica, tra l'altro, a seguito della morte di uno dei coniugi.
E' utile, poi, evidenziare che, nell'ambito della famiglia, possono determinarsi diversi tipi di comunione dei beni. La più nota e diffusa è quella chiamata “comunione legale”, che riguarda gli acquisti fatti dai coniugi insieme o separatamente in costanza di matrimonio ed opera con effetti immediati. Vi è poi la cosiddetta comunione de residuo, disciplinata dall'art. 177 comma 1 lett.
b) e c) c.c., che non opera immediatamente ma solo al momento dello scioglimento della comunione, nel senso che i beni oggetto della comunione de residuo rimangono «propri» del coniuge titolare sino al momento dello scioglimento, momento nel quale (a differenza dei beni “personali”) entreranno a far parte di una situazione di contitolarità, che costituisce il presupposto della divisione in parti uguali. In particolare, la comunione de residuo ha ad oggetto “i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione” e “i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati”.
Alla stregua di quanto sopra, si è ritenuto che il saldo attivo di un conto corrente bancario, anche se sia intestato - in regime di comunione legale dei beni
- soltanto a uno dei coniugi e nel quale siano affluiti proventi dell'attività
6 separata svolta dallo stesso (Cass. civ. 24.05.2005 n. 10896) o siano stati, comunque, depositati i risparmi della famiglia e non anche somme di pertinenza esclusiva di uno o dell'altro coniuge, costituenti suoi beni personali, fa parte della comunione de residuo ed entra a far parte della comunione dei beni, ai sensi dell'art. 177 c.c., comma 1, lett. c), se ancora sussistente al momento dello scioglimento della stessa (Cass. civ., sez. trib. 23.02.2011 n. 4393).
In passato si riteneva che costituissero oggetto della comunione de residuo non solo i proventi esistenti al momento dello scioglimento della comunione, ma anche quelli per i quali l'utilizzatore non fosse riuscito a provare che erano stati consumati per il soddisfacimento delle esigenze della famiglia.
Solo i proventi per i quali fosse stata raggiunta questa prova restavano esclusi dalla caduta in comunione de residuo (Cass. civ. 17.11.2000. n. 14897).
Pertanto, seguendo tale tesi, una volta dimostrato che uno dei coniugi aveva prelevato del denaro dal conto corrente ove erano stati depositati i risparmi della famiglia, sarebbe stato suo onere dimostrare di avere utilizzato la somma prelevata per soddisfare bisogni della famiglia o per fare investimenti in beni caduti in comunione. Tuttavia, tale orientamento è stato successivamente superato con l'affermazione di un principio opposto, quello cioè per il quale devono essere esclusi dalla comunione legale fra i coniugi i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno di essi e consumati, anche per fini esclusivamente personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione. Di conseguenza, grava sul coniuge che chiede la divisione l'onere della prova della non consumazione ovvero dell'esistenza nel patrimonio del percipiente, al momento dello scioglimento della comunione, dei proventi dell'attività separata dell'altro coniuge (Cass. civ. 18.10.2023 n. 28957). E' irrilevante, invece, esaminare come siano stati formati questi risparmi, poiché il principio informatore della divisione dei beni della comunione è quello della perfetta parità dei coniugi, anche con riferimento ai beni facenti parte della cosiddetta
7 comunione de residuo, restando escluso che uno di essi possa pretendere un'assegnazione superiore alla metà in base alla dimostrazione di avere contribuito in misura più rilevante alla costituzione del comune patrimonio. E' pacifico, infatti, che non è applicabile la disciplina della comunione ordinaria, nella quale l'eguaglianza delle quote dei partecipanti è oggetto di una presunzione semplice (art. 1101 c.c.), superabile mediante prova del contrario
(Cass. civ. 24.07.2003 n. 11467). Il patrimonio comune “di conseguenza deve essere ripartito in parti uguali al momento della divisione dei beni sia che provenga dall'attività di uno solo dei coniugi, sia che provenga dalle singole attività dei due coniugi, ancorché in misura diversa per ciascuno di essi” (Cass. civ. 22.02.1992 n. 2182).
Va, infine, osservato che anche nel regime della comunione dei beni il legislatore ha voluto lasciare a ciascun coniuge la titolarità sia dei beni acquisiti senza l'apporto, nemmeno indiretto, dell'altro, sia di quelli strumentali all'esplicazione della personalità del singolo. In particolare, ai sensi dell'art. 179
c.c., “non costituiscono oggetto di comunione”, e sono beni “personali” “a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto”.
Inoltre, non vi è dubbio che il denaro qualificabile come “bene personale” di uno
8 dei coniugi e depositato in un conto bancario, rimane in proprietà esclusiva di questo e non rientra nella comunione de residuo, dal momento che la titolarità del patrimonio non può mutare solo per il fatto che la somma di denaro
“personale” venga accantonata sotto forma di deposito bancario su un conto corrente. In base a tale principio è stato ripetutamente sottolineato che il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l'alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga dal medesimo accantonato sotto forma di deposito bancario sul proprio conto corrente (Cass. civ. 20.01.2006 n. 1197), in quanto il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né è d'altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall'art. 177, comma 1, lett. a), c.c., cioè come un'operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell'assetto patrimoniale del depositante (Cass. civ., sez. trib.
23.02.2011 n. 4393).
Gli attori hanno sostenuto che le somme a vario titolo versate sui conti correnti cointestati alla d al marito erano di esclusiva pertinenza Parte_1
della de cuius, in quanto frutto dell'alienazione di beni immobili a lei pervenuti per successione o indennità e finanziamenti a lei riconducibili, o canoni di locazione relativi a beni personali, o compensi della sua attività lavorativa, avendo la stessa riscosso a titolo di retribuzioni, nell'arco di tempo dal 2009 al
2016, la complessiva somma di € 140.550,91. Sennonché non tutte le somme sopra indicate possono considerarsi sotto il profilo giuridico come “beni personali” e, d'altronde, neppure gli attori hanno mai richiamato tale categoria giuridica di beni. Certamente non sono beni personali, infatti, le somme riscosse a titolo di retribuzione né i frutti ricavati dai beni personali che sono elencati nell'art. 177 comma 1 lett. b) e lett. c) come oggetto della comunione de residuo, mentre, sulla base di quanto esposto sopra, possono considerarsi beni personali 1) la somma di € 298.098,00 riscossa a seguito della vendita effettuata
9 alla con atto del 05.08.2009 in notar , 2) la Controparte_6 Persona_6
somma di € 36.000,00 riscossa a seguito dell'alienazione ad Controparte_7
di un terreno agricolo con atto pubblico del 30.12.2012 in notar
[...]
3) la somma di € 20.000,00 riscossa a seguito della vendita a Per_7
di un fondo rustico con atto del 18.11.2014 in notar CP_8 Per_8
, 4) la somma di € 50.000,00 riscossa a seguito della vendita a
[...]
e della quota indivisa di un Controparte_9 Controparte_10
fabbricato sito a con atto del 20.04.2010 in notar , 5) CP_4 Persona_6
la somma di € 51.216,38 riscossa in data 01.06.2012 dalla Cassa Depositi e
Prestiti a titolo di indennità di espropriazione di un terreno di sua proprietà.
Per la decisione della controversia è comunque, inutile e defatigante verificare se le somme depositate nei menzionati conti correnti cointestati alla de cuius ed al marito costituissero beni personali, circostanza che è stata negata dal convenuto, o provenissero in tutto o in parte dall'alienazione di beni personali o formassero oggetto di comunione de residuo. Infatti, in questa sede non viene in rilievo la disciplina relativa all'amministrazione dei beni personali o di quelli formanti oggetto della comunione, non dovendosi accertare la validità o meno di eventuali atti negoziali compiuti dai coniugi, né la disciplina normativa che definisce l'oggetto della comunione de residuo, in quanto è pacifico che sui predetti conti cointestati, al momento del decesso della de cuius, non vi era più depositata alcuna somma e non si pone pertanto, un problema di individuazione dei beni che ricadono in comunione ai fini della divisione, né la speciale disciplina in tema di divisione dei beni comuni a seguito dello scioglimento della comunione legale, atteso che si deve prendere atto che i beni oggetto della comunione de residuo prima dello scioglimento della comunione legale, al pari dei beni personali, non fanno parte del patrimonio comune, essendo di esclusiva pertinenza del coniuge che ne è titolare, e non vi è dubbio che, così come il coniuge che ha prodotto reddito ha la possibilità di utilizzare liberamente i
10 proventi della sua attività e quindi di consumarli, senza che l'altro coniuge abbia alcuna possibilità di impedire che il consumo avvenga per finalità estranee al mantenimento della famiglia, allo stesso modo l'altro coniuge non può liberamente utilizzare quei proventi, proprio perché la comunione de residuo fa entrare i beni in comunione solo al momento del suo scioglimento. Invero, la distinzione tra beni personali, beni proventi dell'attività personale di uno dei coniugi o comunque facenti parte della comunione de residuo e beni facenti parte della comunione immediata può essere funzionale alla verifica della operatività della disciplina delle restituzioni contemplata nell'art. 192 c.c..
Infatti, con riferimento ai beni facenti parte della comunione de residuo non è applicabile né l'art. 192 comma 1 c.c. a norma del quale “ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186”, in quanto detta norma si riferisce espressamente ai beni facenti parte della comunione immediata (Cass. civ. 12.09.2003 n. 13441), né l'art. 192 comma 3
c.c., che stabilisce che “ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune”, essendo pacifico che tale norma si riferisce solamente ai beni personali di cui all'art. 179 c.c. (beni personali in senso stretto) con esclusione di quelli previsti dall'art. 177 c.c., sicché l'utilizzo delle somme facenti parte della comunione de residuo da parte di uno dei due coniugi non dà luogo a rimborso. Nondimeno, ciò finisce con il confermare che, in questa sede, la suddetta distinzione è irrilevante, poiché l'art. 192 commi 1 e 3 c.c. guarda esclusivamente alla disciplina dei rapporti di tipo patrimoniale intercorrenti tra ciascuno dei coniugi e la comunione quando occorre procedere alla divisione dei beni comuni a seguito dello scioglimento della comunione legale, avendo il legislatore precisato, al comma 4 dell'art. 192 c.c., che “i rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione”,
11 tenendo presente che, con il termine «rimborsi», sono indicate quelle obbligazioni aventi ad oggetto somme che il singolo coniuge deve rifondere
«alla comunione», cioè a dire, in buona sostanza, per metà all'altro coniuge, mentre, con l'espressione «restituzioni», vengono designate quelle obbligazioni che vedono il singolo coniuge creditore «nei confronti della comunione» (e dunque, per metà dell'altro coniuge) della rifusione di spese ed investimenti del patrimonio comune, vale a dire di spese ed investimenti dallo stesso effettuati a vantaggio della massa già sottoposta al regime legale. Di conseguenza, l'art. 192 commi 1 e 3 c.c. detta le regole per la determinazione della consistenza del patrimonio comune, al fine di apprestare un rimedio ai casi in cui alcuni dei beni facenti parte della comunione legale o, rispettivamente, del patrimonio personale, siano stati utilizzati per fini diversi da quelli ai quali sono, in linea di principio, preordinati, mentre non si riferisce ai rapporti di tipo patrimoniale intercorrenti tra un coniuge e l'altro per attività che esulano dall'amministrazione dei beni comuni, come nel caso in esame, che dovranno seguire le regole generali.
Orbene, nel caso, tutt'altro che infrequente nella pratica, che i coniugi, durante la vita coniugale, decidano, come nel caso in esame, di aprire un conto corrente cointestato, sul quale confluisca denaro di svariata provenienza (attività personale, alienazione di beni personale, ecc.), si pone il problema non solo della titolarità del denaro che ivi si trovi depositato al momento dello scioglimento della comunione legale ma anche della titolarità del denaro nel corso del rapporto e, in base alle regole generali, quando un titolo di credito è cointestato a due soggetti sorge, ai sensi dell'art. 1298 c.c., una presunzione legale che le somme portate dal titolo spettino in parti uguali a entrambi gli intestatari. La norma sopra richiamata stabilisce, infatti, che il credito solidale si divide in quote uguali, se non risulti diversamente. Si tratta, pertanto, di una presunzione juris tantum la quale può essere vinta dalla prova che il denaro
12 appartenga soltanto ad uno dei soggetti che appaiono creditori, mentre la circostanza che entrambi i soggetti abbiano pari facoltà di riscossione riguarda esclusivamente i rapporti tra ciascuno degli intestatari e la banca o ufficio postale, non incidendo in alcun modo nei rapporti interni. La cointestazione non può essere, poi, interpretata come espressione della volontà del soggetto titolare delle somme depositate sul conto di attribuire in via definitiva la metà di dette somme al cointestatario a titolo di donazione indiretta. Infatti, come sottolineato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, la cointestazione di un conto corrente con l'attribuzione agli intestatari della qualità di creditori o debitori solidali, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, ma non è prova definitiva di aver posto in essere con tale atto una donazione indiretta, anche quando sia con firma e disponibilità disgiunte (Cass. civ. 28.02.2018 n. 4682; Cass. civ. 16.01.2014 n.
809), in quanto la cointestazione può avere finalità diverse, mentre per potere configurare una donazione indiretta occorre la prova di un atto volontario e spontaneo di disposizione patrimoniale assistito dall'animus donandi consistente nell'accertamento che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità (Cass. civ. 10.04.1999 n.
3499). Pertanto, sebbene debbano ritenersi pienamente valide le donazioni effettuate tra coniugi (Cass. civ. 06.03.2008 n. 6120), la qualificazione come donazione indiretta della cointestazione al coniuge del conto corrente sul quale affluiscano denari “personali” (espressione adottata in senso non tecnico, comprendendo i beni indicati sia nell'art. 179 sia nell'art. 177, lett. c) sia nell'art. 178 c.c.) richiede l'assolvimento dello specifico onere probatorio dell'elemento dell'animus donandi.
Nella fattispecie in esame occorre, pertanto, verificare, in primo luogo, se sui due conti correnti cointestati alla de cuius ed al marito, uno intrattenuto con l'istituto di credito BNL S.p.A., acceso in data 23.11.2009 ed estinto in data
13 23.10.2012, e l'altro intrattenuto con l'istituto di credito Intesa Sanpaolo S.p.A. dal 01.01.2005 sino alla data di apertura della successione del 17.06.2016, fossero state depositate somme di pertinenza esclusiva della de cuius e se tali somme fossero state prelevate dall' CP_3
Orbene, il nominato C.T.U. dott. , nella relazione Persona_4
depositata il 05.12.2023, ha riferito, con riferimento al rapporto contrattuale intrattenuto con l'istituto di credito BNL S.p.A., che dagli estratti conto versati in atti erano “emersi accrediti per complessivi € 217.762,48 di cui € 151.216,38 riconducibili alla IG.ra , mentre per il residuo importo di € Parte_1
66.545,10 la documentazione in atti non aveva consentito di risalire al soggetto che aveva posto in essere le relative operazioni. Il C.T.U. ha, quindi, riferito, con riferimento al rapporto contrattuale intrattenuto con l'istituto di credito Intesa
Sanpaolo S.p.A., che “dagli estratti conto versati in atti sono emersi accrediti per complessivi € 534.845,31 di cui € 400.984,14 riconducibili alla IG.ra
, mentre per il residuo importo di € 133.861,17 la Parte_1
documentazione in atti non aveva consentito di risalire al soggetto che aveva posto in essere le relative operazioni. Per entrambi i conti cointestati il C.T.U. ha, infine, evidenziato che “dalla documentazione esaminata non è stato possibile attribuire alcuna operazione di accredito al IG. . CP_2 CP_3
Alla luce dei superiori elementi di conoscenza si deve ritenere che, così come sostenuto dagli attori, tutte le somme depositate sui due conti cointestati oggetto di causa fossero in realtà di pertinenza esclusiva della Parte_1
non solo perché risulta con certezza che la stessa ha depositato gran parte delle somme ivi accreditare, mentre non risulta che l abbia mai depositato CP_3
alcuna somma, ma anche per il fatto non contestato che Persona_1
durante il periodo di matrimonio con la non ha svolto alcuna Parte_1
attività professionale e non era percettore di alcun reddito o introito economico, mentre la aveva elevate risorse economiche derivanti non solo Parte_1
14 dall'alienazione di beni personali, che, in base alla documentazione prodotta le hanno procurato più di € 450.000,00, ma anche dalla sua attività lavorativa, come risulta dai cospicui emolumenti che le sono stati versati durante tutto il periodo in considerazione dall' sul conto intrattenuto con l'istituto di Parte_2
credito Intesa Sanpaolo S.p.A., sicché si deve presumere che pure le somme delle quali non è stato possibile accertare la provenienza fossero in realtà di pertinenza della Parte_1
Dagli accertamenti compiuti dal nominato C.T.U. risulta, poi, che “il convenuto ha disposto operazioni di addebito dei rapporti di conto corrente intrattenuti con il coniuge quantificabili complessivamente in € 201.435,60 di cui € 14.409,00 a valere sul conto acceso presso BNL S.p.A. ed € 187.026,60 sul conto corrente operante presso Intesa Sanpaolo S.p.A.”, sicché occorre verificare se da tali operazioni possa desumersi la sussistenza di un debito restitutorio in capo all' CP_3
A tal proposito si deve, nondimeno, osservare che, come sottolineato dal convenuto, nel caso di intromissione di un coniuge nell'amministrazione dei beni dell'altro senza il conferimento di un espresso mandato, quando detta intromissione sia conosciuta dall'altro coniuge, come nella fattispecie in esame, può ragionevolmente configurarsi il conferimento di un mandato tacito. Inoltre,
l'assoluta mancanza di contestazioni da parte della in ordine allo Parte_1
svolgimento del rapporto di mandato, protrattosi per un periodo prolungato nel tempo attraverso il compimento di ripetute attività di riscossione e pagamento, appare configurare una approvazione tacita dell'operato del mandatario, tenuto conto del fatto che l'approvazione tacita può desumersi dal comportamento concludente del mandante che appaia incompatibile con la volontà di contestare il conto (Cass. civ. 20.03.1976 n. 1011). D'altronde, la circostanza che la abbia tenuto un comportamento incompatibile con una eventuale Parte_1
volontà di contestare le operazioni di prelevamento e di pagamento compiute
15 dall i desume non solo dalla sua prolungata inerzia ma anche dal fatto CP_3
che l'ARNO' era suo marito, vale a dire un soggetto a lei legato da un profondo rapporto affettivo che ben poteva giustificare tale suo comportamento, specie in un soggetto d'animo generoso, quale era la come si desume dagli Parte_1
atti di indagine compiuti dall'autorità inquirente a seguito di una denuncia sporta dagli attori nei confronti dell' dai quali emerge che la stessa spesso CP_3
effettuava atti di liberalità anche a favore di soggetti a lei del tutto estranei. Non sembra, pertanto, possibile fare valere oggi un credito derivante dall'attività di gestione compiuta dal marito con il tacito consenso e con la tacita approvazione della de cuius, posto che la responsabilità del mandatario verso il mandante, per essersi discostato dalle istruzioni, o per aver ecceduto i limiti del mandato, viene meno qualora il comportamento del mandante medesimo integri tacita approvazione di tale operato, ai sensi dell'art 1712 secondo comma c.c..
La condotta della on sembra, poi, configurare neppure una Parte_1
eventuale donazione indiretta, ai fini della riunione fittizia da effettuare con riferimento all'altra domanda di riduzione avanzata dagli attori, poiché se è vero che l'animus donandi potrebbe essere rinvenuto nel consenso di un coniuge al libero utilizzo del denaro di sua pertinenza depositato sul conto cointestato senza che sia necessario dimostrare l'intento di arricchimento unilaterale all'atto di ogni singolo prelevamento o pagamento compiuto dal coniuge beneficiario, quando sussista un tale proposito al momento di perfezionamento dell'accordo, nondimeno, gli elementi di conoscenza acquisiti fanno apparire verosimile che la suddetta condotta si iscriva, invece, nell'ambito dell'adempimento dell'obbligo contributivo gravante su entrambi i coniugi.
Al riguardo, va osservato che la disciplina codicistica sulla comunione legale non deroga al cosiddetto “regime primario” della famiglia e, in particolare, agli obblighi contributivi gravanti su entrambi i coniugi. Infatti, il regime fondamentale della famiglia, che coinvolge i coniugi per il solo fatto di
16 essere sposati, è il c.d. “regime primario”, vale a dire l'insieme delle regole di cui agli artt. 143 ss. c.c., in base alle quali, con il matrimonio, i coniugi sono entrambi tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo;
i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare;
a ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Elemento centrale del sistema, che si fonda sul principio costituzionale di eguaglianza, è, pertanto,
l'accordo, con il quale i coniugi stabiliscono il "tenore di vita" che intendono avere durante il matrimonio, in relazione ad una serie di parametri che riguardano i beni da loro posseduti a qualsiasi titolo (beni comuni, ereditari, donativi, personali ecc.), la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, le rendite, le elargizioni da parte di familiari in corso durante il matrimonio.
Accanto al regime “primario” vi è, poi, il regime “secondario” (comunione legale, convenzionale o separazione dei beni) adottato dai coniugi, diretto a redistribuire o meno fra di loro le fortune acquistate - congiuntamente o disgiuntamente - durante il matrimonio. La questione della ripetizione di beni o somme di danaro di pertinenza di uno dei coniugi non può, allora, essere esaminata nella angusta prospettiva della titolarità dei beni, ma va valutata alla luce del principio di pari contribuzione alla vita in comune. Sul punto si sono formati due orientamenti: un primo orientamento ammette un rimborso delle somme anticipate da un coniuge per le spese nell'interesse della famiglia in misura superiore al suo dovere di contribuzione, mentre un secondo orientamento afferma che le spese sostenute da uno dei coniugi sulla base di un accordo raggiunto in precedenza circa le modalità di ripartizione dell'onere contributivo non danno luogo a un rimborso, posto che il carattere tendenzialmente inderogabile dei diritti e doveri reciproci va coordinato con la regola dell'accordo, che affida alla comune decisione la definizione in concreto delle modalità di adempimento. Quest'ultima soluzione appare essere quella più
17 convincente, poiché i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono il risultato di decisioni concordate. Questo vale senza dubbio per i cosiddetti “accordi di indirizzo”, destinati a definire i modi e l'ampiezza dell'obbligo di contribuzione in relazione ai bisogni della famiglia, e che possono essere sia espressi che taciti, in relazione a quanto emerge dal concreto svolgimento della vita coniugale. E', invero, controverso se gli accordi di cui all'art. 144 c.c. abbiano la natura del negozio di accertamento o del negozio determinativo, entro i limiti stabiliti dall'art. 160 c.c., ma in ogni caso, la circostanza che il contributo debba essere
“proporzionale” non esclude né che i coniugi possano riservare in via alternativa all'uno o all'altro i pesi economici del ménage, a seconda delle diverse fasi della vita di coppia;
né che la proporzionalità possa essere intesa nel senso di un obbligo progressivamente crescente per il coniuge più abbiente. E' opportuno, poi, precisare che i bisogni della famiglia non si devono intendere in senso oggettivo, con ciò riferendosi alle necessità primarie che assicurano la sussistenza dei familiari e la sopravvivenza del nucleo familiare, ma in senso soggettivo o relativo, avuto riguardo cioè a tutte quelle esigenze che potrebbero apparire secondarie o voluttuarie, ma che tuttavia debbono ritenersi confacenti al tenore di vita della famiglia. D'altronde, la Suprema Corte ha sottolineato che i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 cod. civ., non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, purché siano riconducibili alla logica della solidarietà coniugale (Cass. civ. 17.09.2004 n. 18749). Per le ragioni sopra esposte, allorché l'accordo tra coniugi sia stato integralmente eseguito e solo successivamente, ad esempio a causa dell'intervenuta crisi coniugale o, come nel caso in esame, a seguito del decesso di uno dei coniugi, il coniuge "impoverito" o i suoi eredi agiscano giudizialmente per domandare il pagamento di quanto la controparte si sia
18 arricchita, si ritiene normalmente che la domanda non possa trovare accoglimento dato che l'arricchimento trova il fondamento in un accordo di indirizzo, peraltro già esaurito, attraverso il quale le parti, nella loro autonomia, hanno determinato il contenuto del dovere di contribuzione sulle stesse gravante ai sensi dell'art. 143 c.c..
Nella fattispecie in esame, allora, si deve prendere atto che l a CP_3
prelevato dai conti cointestati, nel corso del matrimonio, dal 2009 al 2016, durante un periodo di circa otto anni, la somma complessiva di € 201.435,60, che corrisponde a circa € 28.776,51 annui. Sennonché, non risulta che la somma sopra indicata sia stata utilizzata dall' er effettuare investimenti o per CP_3
accumulare risparmi ed è verosimile che sia stata spesa per assicurare allo stesso ed alla moglie un tenore di vita adeguato alle agiate condizioni CP_3
economiche della famiglia, rispetto alle quali la somma in questione risulta certamente proporzionata, anche in considerazione del fatto che la Parte_1
era una persona molto generosa e, come tale, aveva un tenore di vita certamente dispendioso. Di conseguenza, appare improprio configurare nei prelevamenti e nei pagamenti effettuati dall on il denaro della moglie una donazione CP_3
indiretta in suo favore, poiché non vi è prova dell'animus donandi ed al contrario l'atteggiamento della nei confronti del marito sembra Parte_1
iscriversi nell'ambito dell'adempimento dell'obbligo contributivo gravante su entrambi i coniugi.
Occorre, quindi, esaminare la domanda di riduzione avanzata dagli attori nei confronti del convenuto, sia con riferimento alla donazione effettuata con atto del 05.08.2009 dalla de cuius in favore dell vente ad oggetto quote CP_3
dell'area facente parte di un realizzando fabbricato a nonché un credito CP_4
pari ad € 57.162,00 nascente a carico della società a seguito Controparte_11
della vendita contenuta nell'atto sopra indicato, sia con riferimento alla disposizione contenuta nel testamento olografo datato 04.11.2008 e pubblicato
19 ai rogiti del Notaio da il 03.04.2017, con la quale la de cuius Per_3 CP_4
ha nominato il marito suo erede universale. CP_3
L'azione di riduzione è volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius che, eccedendo la quota disponibile (art. 556 c.c.), abbiano leso la quota riservata dalla legge ad alcune categorie di successibili come legittimari. L'azione di riduzione ha, come causa petendi, la qualità di erede necessario e l'avvenuta lesione della quota di legittima, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius, e come petitum la diminuzione quantitativa od anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi o di terzi nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione (Cass. civ. sez. I,
11.06.2003 n. 9424).
Essa è, pertanto, una azione di accertamento costitutivo, perché diretta ad accertare l'esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell'azione, e da tale accertamento consegue automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, ossia l'integrazione della quota a lui riservata (Cass. civ. sez. II, 26.11.1987, n. 8780).
L'azione di riduzione viene configurata come individuale, giacché ogni legittimario può agire per la sola propria quota di legittima (Cass. civ. sez. II,
12.5.1999, n. 4698; Cass. civ., 28.11.1978, n. 5611); divisibile, in quanto ciascun legittimario può agire anche contro uno solo dei beneficiari sempre limitatamente alla quota di cui si ritiene da questo leso (Cass. civ. 17.05.1980 n.
3243); e personale, in quanto diretta a procurare al legittimario l'utile corrispondente alla quota di legittima, e non un'azione reale, come risulta confermato dal fatto che si propone non contro chi al momento è titolare del
20 bene, che fu legato o donato, ma esclusivamente contro gli eredi, i legatari o i donatari (Cass. civ. sez. II, 22.3.2001, n. 4130).
L'azione di riduzione può avere, in primo luogo, ad oggetto, ai sensi dell'art. 554 c.c., le disposizioni testamentarie a titolo universale o particolare che ledano i diritti del legittimario;
l'art. 555 c.c. prevede, invece, la riduzione delle donazioni e va coordinato col disposto dell'art. 809 c.c., per cui le liberalità, anche se risultano da atti diversi dal contratto di donazione, sono soggette alle stesse norme sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari, mentre l'azione di riduzione va esclusa solamente con riferimento “alle liberalità previste dal secondo comma dell'articolo 770 e a quelle che a norma dell'articolo 742 non sono soggette a collazione”. Dal che si trae che sono soggetti a riduzione tutti i beni di cui sia stato disposto a titolo gratuito, direttamente o indirettamente (art. 737 c.c.), ancorché in modo simulato.
Va, in ogni caso osservato che gli artt. 554 e 555 c.c. non prevedono e regolano due distinte azioni, bensì un'unica azione, e cioè l'azione di riduzione, concessa ai legittimari, a tutela dei diritti che la legge ad essi riserva, qualora siano lesi da disposizioni testamentarie (arti. 554 c.c.) ovvero da donazioni (art. 555 c.c.), prevedendosi per entrambe che “sono soggette a riduzione” (Cass. sez.
2, Sentenza n. 11873 del 1993). L'unicità dell'azione trova conferma nella unitaria disciplina dettata, ai fini della trascrizione, dall'art. 2652 n. 8 cod. civ., per le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.
Nel caso in cui l'azione abbia ad oggetto disposizioni testamentarie a titolo universale, la lesione può restare integrata dalla preterizione di un legittimario, come nel caso in esame, o dall'attribuzione espressa ad un legittimario di una quota di eredità formalmente inferiore rispetto alla quota di
21 riserva ovvero dalla diretta attribuzione ad un legittimario di beni facenti parte dell'asse ereditario di valore inferiore rispetto a quello della quota di riserva.
L'art. 556 c.c. stabilisce che, al fine di accertare se un legittimario sia stato leso nei suoi diritti, occorre determinare, mediante una operazione algebrica, il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e quello della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione. Si deve, pertanto, procedere alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal relictum dei debiti contratti dal defunto, nonché di quelli sorti a causa della morte, quali le spese funerarie e di sepoltura, da valutare con riferimento alla stessa data e quelle relative al pagamento della tassa di successione (Cass. civ. 23.07.1966 n. 2023). Occorre, quindi, effettuare la riunione fittizia tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione in vita dal de cuius, indipendentemente dalla qualità di congiunto, erede o di estraneo del donatario (Cass. civ. 05.05.2022 n.
14193). Occorre tenere presente che vanno inclusi nella massa ereditaria attiva e passiva solo diritti ed obblighi aventi esistenza attuale e certa nel patrimonio del de cuius.
Nella fattispecie in esame, nondimeno, non vi è dubbio che i diritti degli attori quali legittimari sono stati lesi, essendo stati gli stessi pretermessi, benché agli stessi spettasse, quali figli che concorrono alla successione insieme al coniuge, ai sensi dell'art. 542 c.c., la quota complessiva della metà del patrimonio del defunto, mentre occorre verificare solamente le modalità con le quali effettuare la reintegra di detta quota.
Il nominato C.T.U. ing. , nella relazione Persona_5
depositata in data 08.04.2024, ha riferito che la de cuius al momento della morte era proprietaria dei seguenti beni: 1) Appartamento sito a NA, in Via San
Paolo dei Disciplinanti n. 16, censito presso il catasto dei fabbricati al foglio di
22 mappa n. 220, particella n. 40, sub. n. 8; 2) Terreno sito in , contrada CP_4
Brigandì, censito presso il catasto dei terreni al foglio di mappa n. 22, particelle nn. 632 e 710; 3) Terreno sito in , contrada San Giovanni, censito presso CP_4
il catasto dei terreni al foglio di mappa n. 6, particelle nn. 1222,1223, 1224,
1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1916, 1917, 2529, 2532; 4) Quota indivisa di 44/144 di un terreno sito nel Comune di Santa Lucia del Mela, contrada Floripotema, censito presso il catasto dei terreni al foglio di mappa n.
34, particelle nn. 16, 17, 18, 19, 22, 169, 170; foglio n. 43, particelle nn. 10, 11,
12, 14, 18, 19; 5) Quota indivisa di 1/3 di un terreno sito nel Comune di Santa
Lucia del Mela, contrada Floripotema, censito presso il catasto dei terreni al foglio di mappa n. 31, particelle nn. 236, 241 e foglio di mappa n. 34, particelle nn. 9, 15; 6) Quota indivisa di 1/3 di un'area ubicata nel Comune di NA, salita Ogliastri, in cui insistono due piccoli garage che risultano in proprietà superficiaria a censiti presso il catasto dei fabbricati al foglio Controparte_12
di mappa n. 102, particelle n. 3296 sub.1 e n. 3296 sub. 2; 7) quota indivisa, unitamente ai fratelli e di un terreno Parte_3 Persona_9
oggetto di esproprio da parte del Comune di con determinazione n. 178 CP_4
dell'11/04/2012 e n. 311 del 2/08/2012 (non ancora trascritte), ed individuato presso il catasto dei terreni al foglio di mappa n. 6, particelle nn. 1221, 1907,
1909, 1910, 1913, 1914, 1915, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1927,
1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933; 8) quota indivisa, unitamente ai fratelli e di un terreno sito in , Parte_3 Persona_9 CP_4
contrada San Giovanni, censito presso il catasto dei terreni al foglio di mappa n.
6, particelle nn. 1221.
Il nominato C.T.U. ha, quindi, riferito che l'ARNÒ, dopo la morte della de cuius, con atto di compravendita del 17/01/2018 in Notar , ha Persona_6
trasferito alle signore e alcuni Controparte_9 Controparte_10
immobili pervenutigli per successione dalla moglie, siti a e censiti CP_4
23 presso il catasto dei terreni al foglio di mappa n. 6, particelle nn. 1222,1223,
1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1916, 1917, 2529, 2532, per l'importo complessivo di vendita pari ad € 90.000,00. Tale vicenda è, tuttavia, ininfluente ai fini della riunione fittizia, poiché nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario e stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso.
Il nominato C.T.U. ha quantificato il valore dei beni sopra indicati in complessivi € 1.126.912,00, tenendo presente che la quota indivisa dei beni indicati sopra al n. 7 è stata poi espropriata, sicché per determinare il suo valore sono stati presi in considerazione gli importi liquidati a titolo di indennità di esproprio giusta sentenza n. 368/2023 C.A. NA (determinata complessivamente in € 1.075.796,00) ed a titolo di interessi legali sull'indennità di esproprio (determinati complessivamente in € 533.778,00).
Il nominato C.T.U. ha, poi, osservato che dell'attivo ereditario faceva parte anche un credito nei confronti della Sovrintendenza dei Beni Culturali ed
Ambientali derivante da un “Premio di rinvenimento” spettante alla de cuius ed ai di lei fratelli dell'importo complessivo di € 66.925,00.
Di conseguenza, la massa attiva complessiva aveva il valore di €
1.149.220,00. Parte convenuta ha sostenuto che il C.T.U. avrebbe errato nel calcolare la quota di pertinenza della de cuius dell'indennità di esproprio riconosciuta con la sentenza n. 368/2023 della Corte di Appello di NA, sottolineando che l'importo di detta indennità era stato indicato in modo difforme a pag. 27 ed a pag. 36 della relazione. E' agevole, però, osservare che non vi è alcun errore, poiché a pag. 26 il C.T.U. ha indicato l'importo della quota di detta indennità spettante alla de cuius, mentre a pag. 36 ha indicato la quantità di denaro facente parte di detta indennità che potrebbe essere attribuita
24 agli attori per reintegrare la loro quota di riserva. Parte convenuta ha, altresì, contestato il valore attribuito ai terreni, ma anche tale censura non appare condivisibile. Infatti, il nominato C.T.U. ha applicato nella valutazione degli immobili il criterio sintetico comparativo sulla base delle rilevazioni statistiche dei prezzi di vendita, cercando, altresì, di commisurare il valore attribuito ai beni alle loro concrete caratteristiche. Orbene, la suddetta indagine risulta compiuta in modo corretto e convincente e le critiche sollevate sul punto dal convenuto non colgono nel segno, poiché è evidente che si limitano ad affermare in modo sostanzialmente apodittico una valutazione diversa da quella fornita dal C.T.U., che si deve ritenere assistita da una presunzione di imparzialità. D'altronde, la contestazione dell'esattezza delle conclusioni della espletata consulenza mediante la pura e semplice contrapposizione ad essa delle diverse valutazioni non è sufficiente ad evidenziare alcun errore delle prime, ma solo la diversità dei giudizi formulati dagli esperti (Cass. civ. 28.03.2006 n. 7078).
Il nominato C.T.U. ha, poi, quantificato i debiti documentati da detrarre dalla massa attiva, pari complessivamente ad € 116.556,00.
Quanto, poi alla donazione effettuata con atto pubblico del 05/08/2009, si deve premettere che, benché l'istituto della riunione fittizia operi in maniera diversa dalla collazione, trattandosi di una operazione meramente contabile, ha in comune con essa la disciplina relativa all'oggetto ed alla valutazione dei beni in forza del rinvio contenuto nell'art. 556 c.c. alle regole dettate negli artt. da
747 a 750 c.c., sicché i beni oggetto di donazione vanno stimati, nella loro consistenza oggettiva, con riferimento al momento della donazione, e nel loro valore economico sulla base del potere d'acquisto della moneta al momento dell'apertura della successione - art. 747 c.c.. Il nominato C.T.U. ha evidenziato che le quote d'area attribuite alla de cuius e da quest'ultima Persona_2
donate al marito, insistevano sul terreno individuato al foglio Persona_1
di mappa n. 6, particella n. 410 e particella n. 1911, destinato alla realizzazione,
25 oltre che di altri immobili, di due cantine della superficie di mq 27,50 e mq
26,50 l'altra, poste al piano interrato, ed un locale commerciale delle dimensioni di mq 56, posto al piano terra;
ha, quindi, riferito che il fabbricato, posto in una posizione centrale rispetto all'abitato del Comune di , era stato da tempo CP_4
ultimato e che per calcolare il valore delle suddette liberalità aveva fatto riferimento alla consistenza descritta nell'atto di donazione, attribuendo il prezzo unitario calcolato in riferimento al momento dell'apertura della successione, così giungendo ad un importo complessivo di € 47.100,00, cui andava aggiunta la somma di denaro di € 57.162,00, costituente il credito vantato nei confronti della società donato unitamente alle Controparte_11
porzioni di area, per un importo complessivo di € 104.262,00.
Effettuando la riunione fittizia dell'ammontare del valore dei beni relitti, detratti i debiti, e del valore dei beni donati risulta, pertanto, che l'asse ereditario aveva, al momento dell'apertura della successione, il valore complessivo di €
1.136.926,00 (€ 1.149.220,00 - € 116.556,00 + € 104.262,00), sicché gli attori vanno reintegrati nella quota complessiva di € 568.463,00. Va, poi, osservato che la legge stabilisce l'ordine di riduzione delle disposizioni lesive della legittima, stabilendo all'art. 553 c.c. che, anzitutto, si procede alla riduzione delle quote legali ab intestato (nella specie inesistenti, avendo la de cuius disposto con testamento di tutti i suoi beni relitti), successivamente si procede alla riduzione delle disposizioni testamentarie ed infine alla riduzione delle donazioni “dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento” (art. 555 c.c.), nella misura in cui i beni con i quali è stato disposto con testamento non siano sufficienti a reintegrare la quota spettante ai legittimari. Di conseguenza, nel caso in esame, la reintegrazione della quota di riserva va effettuata esclusivamente con i beni dei quali la de cuius ha disposto con testamento, che avevano complessivamente il valore, come si è detto, di €
1.149.220,00 e poiché la quota spettante agli attori ha il valore di € 568.463,00,
26 corrispondente al 49,4651 %, occorre ridurre le disposizioni testamentarie attribuendo a ciascuno degli attori una quota dei beni relitti pari al 24,7325 %,
Va, invero, osservato che non possono considerarsi lesive le disposizioni testamentarie che non eccedano la quota di cui il defunto poteva disporre, comprendendosi in tale espressione anche il caso della disposizione con cui si è devoluto ad uno dei legittimari quanto gli spetta di legittima. D'altronde, se il convenuto con l'azione di riduzione è anch'egli un legittimario, non dovrà proporre alcuna domanda o eccezione, per contenere la riduzione nei limiti di quanto eventualmente sopravanzi a ciò che gli compete come legittimario, in quanto tale risultato consegue dall'applicazione delle norme di legge, senza che rilevi minimamente che la riduzione, così operata, non sia sufficiente a reintegrare la legittima dell'attore (Cass. civ. 21.02.2020 n. 4694). Nel caso in esame il convenuto ha sottolineato che al marito della de cuius spettava il diritto di abitazione sulla casa coniugale ai sensi dell'art. 540 comma 2 c.c. e poiché al fine di verificare la sussistenza di una lesione dei diritti dei legittimari occorre guardare alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione, nessun effetto aveva potuto spiegare il decesso di verificatosi CP_3
nel corso del giudizio. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. II, 15.05.2000, n. 6231; Cass. civ., sez. II,
23.05.2000, n. 6691 Cass. civ., sez. II, 06.04.2000, n. 4329), l'attribuzione dei diritti di abitazione e di uso costituisce, nella successione necessaria, una vocazione a titolo particolare, autonoma rispetto alla chiamata nell'intero o in una quota del patrimonio ereditario che, quando non si traduce in una specifica disposizione testamentaria, dà luogo ad un legato ex lege in favore del coniuge, che rientra tra “gli altri diritti nella successione” cui allude l'art. 536 c.c.; di conseguenza, trattandosi di legati di specie, il coniuge superstite può invocarne l'acquisto ipso iure, ai sensi dell'art. 649 c.c., commi 1 e 2, senza dover ricorrere all'azione di riduzione, fatta comunque salva la facoltà di rinuncia (Cass.
27 11.06.2019 n. 15667). Ci si domanda, poi, se la chiamata determini o meno a vantaggio del soggetto beneficiario, un incremento della quota di riserva già spettantegli in piena proprietà quale erede necessario. La giurisprudenza (Cass. civ. sez. II, 23.05.2000 n. 6691; Cass. civ. sez. II 6.04.2000 n. 4329; Cass. civ.
13.11.2017 n. 26741; Cass. civ. 09.02.2023 n. 4008), prendendo le mosse dalla lettera della legge, è nel senso che tali diritti costituiscono un quid pluris che modifica sia sotto il profilo qualitativo che sotto il profilo quantitativo la riserva spettante al coniuge superstite. Tale tesi muove dal rilievo che l'art. 540 comma
2 c.c., precisando che “tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”, intenderebbe realizzare un fenomeno analogo, quanto agli effetti, all'istituto della dispensa dall'onere dell'imputazione previsto dall'art. 564 comma 2 c.c., in favore del legatario che riunisca in sé anche la qualità di legittimario;
di conseguenza la porzione disponibile va determinata, a norma dell'art. 556 cod. civ., considerando il valore del "relictum" (e del "donatum", se vi sia stato) comprensivo del valore capitale della casa familiare in piena proprietà. Se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l'incapienza della disponibile. Se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli o degli altri legittimari. La configurazione dei diritti sulla casa familiare, come legato cumulabile con la quota di legittima, deve, pertanto, fare i conti con la possibilità che i diritti superino la disponibile ed in tal caso, i legati del coniuge, per la parte che eccede la disponibile, incominciano a «gravare» la legittima.
L'eccedenza, però, non va a «gravare» genericamente e indistintamente sulla porzione riservata, ma «grava», in prima battuta, sulla legittima del coniuge, che si riduce, appunto, di quanto il valore dei diritti supera la disponibile. In
28 particolare, qualora il valore dei diritti del coniuge sulla casa familiare superi la disponibile ma l'eccedenza sia comunque contenuta nella legittima del coniuge, quest'ultimo, dopo avere prelevato tali diritti secondo la regola dei legati di specie, mantiene il diritto di avere in proprietà, nella qualità di legittimario, la parte della legittima non assorbita dai diritti sulla casa familiare (Cass. civ. sez.
2 09.02.2023 n. 4008) e tale criterio di imputazione dell'eccedenza mira a salvaguardare la legittima dei figli e degli altri legittimari concorrenti con il coniuge. Nella fattispecie in esame, nondimeno, il nominato C.T.U. ha quantificato il valore del diritto di abitazione in € 177.100,00, valore che è inferiore a quello della disponibile che in questo caso è pari a ¼ del patrimonio e corrisponde, pertanto, ad € 258.166,00, sicché la circostanza che il convenuto fosse titolare del diritto di abitazione sulla casa coniugale risulta irrilevante ai fini della reintegrazione della quota di riserva spettante ai legittimari attori.
Peraltro, la sussistenza di tale diritto di abitazione è irrilevante anche ai fini della divisione dei beni, poiché nelle more del giudizio il beneficiario è deceduto, sicché il diritto di abitazione si è consolidato con il diritto di proprietà.
Quanto agli effetti dell'accoglimento della domanda di riduzione della disposizione lesiva della quota di legittima, va evidenziato che essa non è nulla né annullabile, ma ove l'azione di riduzione sia esperita vittoriosamente, viene resa inefficace dalla sentenza di riduzione nella misura occorrente per consentire al legittimario l'acquisizione di un patrimonio netto, calcolato al momento dell'apertura della successione, ai sensi dell'art. 556 c.c., che soddisfi il suo diritto di legittima (Cass. 11286/02; Cass. 5323/02; Cass. 2708/92). In particolare, l'accoglimento dell'azione di riduzione fa rientrare nell'asse l'oggetto delle disposizioni lesive nella misura occorrente per consentire al legittimario l'acquisizione di un patrimonio netto, calcolato al momento dell'apertura della successione, ai sensi dell'art. 556 c.c., che soddisfi il suo diritto di legittima. Va, poi, osservato che la sentenza che dispone la riduzione è
29 dotata, entro certi limiti, di retroattività reale, ossia produce effetti anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti dal destinatario della disposizione ridotta, ma con riferimento alle alienazioni traslative, l'art. 563 c.c. stabilisce, invece, che se il donatario contro il quale è stata pronunciata la riduzione ha alienato a terzi i beni oggetto della disposizione ridotta, la sentenza di riduzione non ha effetto immediato contro gli aventi causa e, per ottenere la restituzione di detti beni, il legittimario deve proporre un'ulteriore domanda nei confronti dei terzi acquirenti. Anche se la norma citata si riferisce espressamente ai donatari, si ritiene che essa sia applicabile anche alle alienazioni fatte da eredi testamentari o da legatari (Cass. civ. sez. II, 22.03.2001 n. 4130; Cass. civ.
25.07.2017 n. 18280).
L'effetto costitutivo dell'azione di riduzione si esaurisce, in ogni caso, nel rendere inefficaci le disposizioni lesive nei confronti dei legittimari che l'abbiano chiesta, e nella misura occorrente per reintegrare la quota agli stessi riservata. Successivamente il legittimario che abbia ottenuto la sua quota di eredità, nella sua qualità di erede, può agire contro i beneficiari delle disposizioni lesive per la restituzione. In realtà la restituzione dei beni può essere domandata anche contestualmente alla domanda di riduzione, come avviene tipicamente tutte le volte in cui il legittimario agisca per ottenere l'attribuzione dei beni a lui spettanti, ma l'azione di riduzione e l'azione di restituzione vanno, comunque, nettamente distinte: la prima è un'azione di impugnativa;
la seconda una azione di condanna, che presuppone già pronunziata la riduzione.
Quando la riduzione di una disposizione testamentaria è soltanto parziale, come nel caso in esame, sui beni che ne costituivano l'oggetto si costituisce una comunione e l'azione di restituzione conseguente alla riduzione svolge una funzione divisoria. Per la divisione di tale comunione, occorre applicare le
30 norme in tema di divisione dell'eredità quando essa riguardi una disposizione testamentaria a titolo universale, mentre quando riguardi donazioni e legati (ma non è questo il caso in esame), il legislatore ha stabilito all'art. 560 c.c. delle regole particolari per l'ipotesi in cui oggetto della disposizione lesiva sia un bene immobile.
Si deve premettere che il giudizio divisorio, pur avendo natura unitaria, si compone essenzialmente di due fasi, espressamente disciplinate dal legislatore: la prima, contemplata dall'art. 785 c.p.c., tesa alla verifica del fondamento del diritto a conseguire la divisione;
la seconda, regolata dall'art. 789 c.p.c., volta all'attuazione di tale diritto.
Entrambe le fasi sono strutturate su di un'alternativa che rappresenta il profilo di specialità del giudizio di divisione rispetto al processo di cognizione generale: se non sorgono contestazioni il giudice istruttore dispone con ordinanza;
se sono sollevate contestazioni la causa è rimessa in decisione e il giudice si pronuncia mediante sentenza. A queste due fasi necessarie se ne possono, poi, aggiungere altre meramente eventuali, benché caratteristiche del processo divisorio (vendita di beni mobili o immobili, estrazione a sorte dei lotti etc.).
Al fine di accertare il fondamento del diritto alla divisione, la prima questione da risolvere è la corretta determinazione dei beni oggetto di comunione. Risolto questo problema, occorre esaminare il quo modo della divisione.
Nel caso in esame, nondimeno, è agevole osservare che i beni oggetto di divisione sono quelli relitti dalla de cuius ed indicati dal nominato C.T.U. ing.
come facenti parte dell'attivo ereditario, mentre si pone Persona_5
il problema di individuare attraverso quali modalità procedere allo scioglimento di tale comunione.
31 L'individuazione del contenuto delle quote di ciascun comunista avviene attraverso più passaggi progressivi;
infatti, una volta individuata la massa da dividere, occorre procedere alla formazione delle porzioni e, quindi, all'attribuzione o all'assegnazione dei lotti (Cass. civ. 04.03.2011 n. 5266).
Questa attività è di regola diretta dal Giudice che redige, quindi, un progetto divisionale formando tante porzioni quanti sono i condividenti in proporzione alle loro quote e sottopone il progetto divisionale alle parti fisando con decreto una udienza di discussione. Nondimeno, ove le parti al momento del deposito della relazione delle operazioni peritali manifestino il loro dissenso sulle modalità della divisione proposta dall'esperto, anche limitandosi a chiedere concordemente, come nel caso in esame, la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, diviene superflua la fissazione della udienza di discussione del progetto divisionale ed è possibile procedere alla formazione delle porzioni mediante sentenza (Cass. civ. 11.01.2010 n. 242).
Il principio basilare in materia di divisione di beni comuni è quello stabilito dall'art. 1114 c.c., il quale prevede che la divisione ha luogo “in natura, in parti corrispondenti alle rispettive quote”; tale principio è richiamato, poi, con specifico riferimento alla divisione della comunione ereditaria, dall'art. 718 c.c., che afferma il “diritto dei beni in natura”, vale a dire il diritto di ciascun comproprietario di richiedere la sua parte dei beni comuni in natura. Altro principio fondamentale è quello previsto dall'art. 727 c.c., che richiede, di regola, la formazione di porzioni qualitativamente omogenee.
Naturalmente, la divisione in natura presuppone che i beni caduti in comunione siano divisibili, dovendosi applicare, nel caso contrario, le regole stabilite nell'art. 720 c.c., a norma del quale l'immobile non divisibile deve essere preferibilmente attribuito nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, con addebito dell'eccedenza, salvo il caso in cui nessuno dei coeredi sia a ciò disposto, per il quale è stabilita la vendita all'incanto.
32 Dall'armonizzazione dei due principi sopra esposti la giurisprudenza di legittimità ha tratto la conclusione che in tema di divisione giudiziale il diritto di ciascun condividente ad una porzione di beni comuni, qualitativamente omogenea all'intero, implica la necessità di una proporzionale divisione dei beni facenti parte di un medesimo genere patrimoniale.
Quando, pertanto, della comunione facciano parte, come nel caso in esame, più immobili, bisogna verificare se gli stessi consentano, da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di un condividente in modo che la porzione dell'altro possa formarsi con i restanti immobili del compendio;
in tal caso, pertanto, non può più farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, dato il realizzarsi del soddisfacimento delle quote con la ripartizione qualitativa e quantitativa dei vari cespiti compresi nella comunione (Cass.
8.09.1994 n. 7700; Cass. 11.12.1980 n. 6387; Cass. 29 luglio 1966 n. 2117;
Cass. 16 marzo 1961 n. 590; Cass. 1 febbraio 1957 n. 372). Va, poi, osservato che il valore dei cespiti compresi nella massa da dividere va calcolato, al fine dell'assegnazione delle singole quote, con riferimento al momento della divisione stessa (Cass. civ. sez. 2 09.03.1979 n. 1481; Cass. civ. sez. II
18.03.2000 n. 3235; Cass. civ. sez. II 31.03.1990 n. 2630; Cass. n. 5679/04, n.
2335/95, n. 990/90 e n. 320/82).
Nel caso in esame il nominato C.T.U. ing. , nella Persona_5
sua relazione depositata in data 08.04.2024 ha ritenuto che il diritto dei legittimari possa essere soddisfatto attribuendo agli attori l'immobile sito a
NA in Via San Paolo dei disciplinanti (ritenendo che il valore attuale coincida con quello stimato in precedenza, considerato che l'eventuale aumento possa essere compensato dal peggioramento delle condizioni di conservazione conseguenti allo stato di abbandono), oltre ad una quota delle somme che il dovrà corrispondere agli eredi della de cuius a titolo Controparte_13
33 indennità per l'espropriazione, giusta sentenza n. 368/2023 della Corte
D'Appello di NA. Tale soluzione è stata contestata dal convenuto il quale ha evidenziato che il valore dell'immobile sito in via San Paolo dei disciplinanti era verosimilmente aumentato rispetto a quello calcolato al momento dell'apertura della successione, ma anche tale deduzione è sostanzialmente apodittica, poiché il C.T.U. ha considerato tutte le caratteristiche del bene, valutando che verosimilmente l'immobile in questione avrebbe potuto subire un aumento di valore e non una diminuzione e concludendo che, comunque, il suo valore era rimasto sostanzialmente invariato.
La soluzione proposta dal C.T.U. non appare, però, condivisibile, posto che tanto gli attori che il convenuto hanno chiesto l'attribuzione dell'immobile sito a NA in via San Paolo dei disciplinanti, che costituisce l'immobile di maggior valore dell'asse ereditario e che pacificamente non può essere diviso in natura. Infatti, appare preferibile assegnare detto immobile al condividente titolare della quota maggiore, vale a dire al convenuto, in analogia con quanto previsto dal menzionato art. 720 c.c.. E' ben vero che tale disposizione prevede una ulteriore ipotesi di assegnazione “nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione” e che gli attori hanno formulato nel corso del giudizio una richiesta di attribuzione congiunta (così raggiungendo una quota quasi uguale a quella spettante al convenuto), ma la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che l'attribuzione di un bene indivisibile ad un gruppo di comunisti le cui quote, soltanto per tale motivo, raggiungano o superano la quota singola, di cui è titolare il condividente antagonista, viola il principio del favor divisionis, perché in tal modo non si scioglie la comunione, ma la si mantiene, pur se ridotta ai contitolari della quota collettiva, mentre, in presenza di contrapposte domande di assegnazione, deve esser preferito l'aspirante titolare della maggior quota individuale (Cass. civ. sez. II, 24.02.1999 n. 1566).
Naturalmente neppure a tale criterio può attribuirsi carattere assoluto, se è vero
34 che il criterio normativo della maggior quota ha natura preferenziale e non obbligatoria, ma, in realtà, nel caso di specie, non vi sono seri motivi per derogarvi, non essendo sufficiente allegare che immobile conteso è quello nel quale gli attori erano cresciuti, posto che anche vale a dire il CP_3
dante causa di vi era vissuto per diversi anni prima con la CP_5
moglie e poi da vedovo. Va, peraltro, osservato che sul suddetto immobile vi è iscritta una ipoteca per un debito della de cuius di importo pari ad € 24.572,00 ed è pacifico che il pagamento di tale debito dovrà gravare sull'erede testamentario. E' ben vero che il legittimario pretermesso, come nel caso in esame, dopo avere esercitato vittoriosamente l'azione di riduzione (Cass. civ.
04.04.1992 n. 4140) e con il passaggio in giudicato della decisione che accoglie la relativa domanda (Cass. civ. 26.10.2017 n. 25441), diventa erede, ma ciò non significa che risponda dei debiti ereditari per la quota corrispondente, non essendo tale effetto previsto da alcuna disposizione e dovendosi al contrario rilevare che il meccanismo della riunione fittizia, prevedendo la detrazione dei debiti dall'attivo, presuppone proprio che di detti debiti non debba rispondere il legittimario pretermesso, che altrimenti vedrebbe la sua quota gravata due volte da tali passività. Ciò, allora, costituisce un ulteriore motivo per assegnare il suddetto immobile al convenuto, che è tenuto a pagare il debito a garanzia del quale è stata iscritta ipoteca giudiziaria sul bene in questione.
Inoltre, appare opportuno attribuire al convenuto anche il terreno sito in
, contrada San Giovanni, censito presso il catasto dei terreni al foglio di CP_4
mappa n. 6, particelle nn. 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229,
1230, 1231, 1916, 1917, 2529, 2532; detto terreno è stato, infatti, valutato dal
C.T.U. del valore di € 132.840,00, ma risulta che dopo l'apertura della successione è stato alienato da per un corrispettivo inferiore, CP_3
sicché, ove dovesse essere assegnato ad un altro condividente, il convenuto dovrebbe corrispondere all'assegnatario il relativo valore. Viceversa, mediante
35 l'attribuzione al convenuto si può prendere atto che il bene non fa più parte dell'asse ereditario e l'attribuzione avrà solamente un rilievo contabile.
Infine, per comporre la quota spettante al convenuto occorrerà attribuirgli una quota pari al 23,4690 % sia dell'indennità di esproprio giusta sentenza n.
368/2023 C.A. NA sia degli interessi legali sull'indennità di esproprio giusta sentenza n. 368/2023 C.A. NA.
La porzione da assegnare a può essere così Parte_1
composta: a) terreno sito in , contrada Brigandì, censito presso il catasto CP_4
dei terreni al foglio di mappa n. 22, particelle nn. 632 e 710; b) terreno sito in
, contrada San Giovanni, censito presso il catasto dei terreni al foglio di CP_4
mappa n. 6, particelle nn. 1221 per la quota di 1/3, c) quota indivisa di 1/3 di un terreno sito nel Comune di Santa Lucia del Mela, contrada Floripotema, censito presso il catasto dei terreni al foglio di mappa n. 31, particelle nn. 236, 241 e foglio di mappa n. 34, particelle nn. 9, 15; d) una quota pari al 46,7579 % sia dell'indennità di esproprio giusta sentenza n. 368/2023 C.A. NA sia degli interessi legali sull'indennità di esproprio giusta sentenza n. 368/2023 C.A.
NA.
La porzione da assegnare a può essere così Controparte_1
composta: a) quota indivisa di 44/144 di un terreno sito nel Comune di Santa
Lucia del Mela, contrada Floripotema, censito presso il catasto dei terreni al foglio di mappa n. 34, particelle nn. 16, 17, 18, 19, 22, 169, 170; foglio n. 43, particelle nn. 10, 11, 12, 14, 18, 19; b) premio di rinvenimento” da parte della
Sovrintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali;
c) una quota pari al 29,7731
% sia dell'indennità di esproprio giusta sentenza n. 368/2023 C.A. NA sia degli interessi legali sull'indennità di esproprio giusta sentenza n. 368/2023 C.A.
NA.
36 Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della soccombenza reciproca. Le spese relative alla
C.T.U. espletata dal dott. dovranno restare a carico degli Persona_4
attori, in quanto funzionali alla domanda volta alla restituzione delle somme prelevate da dai conti cointestati, sulla quale gli attori sono CP_3
rimasti soccombenti;
viceversa il convenuto va condannato alla rifusione della metà delle spese relative alla C.T.U. espletata dall'ing. , Persona_5
in quanto la relativa indagine è stata funzionale alla decisione della domanda di divisione, rispondente all'interesse di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa con atto di citazione ritualmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 29.07.2019, da e nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_3
e nella quale si è costituito, dopo il decesso di quest'ultimo, l'erede
[...]
, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, CP_5
eccezione e difesa, così provvede: 1) rigetta la domanda avanzata dagli attori volta alla condanna del convenuto alla restituzione alla massa della somma di denaro depositata sui conti cointestati allo stesso ed alla de cuius Per_2
e da lui utilizzata mediante prelievi o pagamenti;
2) accoglie l'azione di
[...]
riduzione proposta dagli attori e reintegra ciascuno degli attori nella quota pari al
24,7325 % dei beni relitti da nata a [...] il [...] Persona_2
ed ivi deceduta il 20.04.2016; 3) dispone lo scioglimento della comunione derivante dall'accoglimento dell'azione di riduzione e, per l'effetto, assegna a a) l'appartamento sito a NA, in Via San Paolo dei CP_5
Disciplinanti n. 16, censito presso il catasto dei fabbricati al foglio di mappa n.
220, particella n. 40, sub. n. 8; b) una quota pari al 23,4690 % sia dell'indennità di esproprio giusta sentenza n. 368/2023 C.A. NA sia degli interessi legali sull'indennità di esproprio giusta sentenza n. 368/2023 C.A. NA;
assegna a
37 a) terreno sito in , contrada Brigandì, censito Parte_1 CP_4
presso il catasto dei terreni al foglio di mappa n. 22, particelle nn. 632 e 710; b)
Terreno sito in , contrada San Giovanni, censito presso il catasto dei CP_4
terreni al foglio di mappa n. 6, particelle nn. 1221 per la quota di 1/3, c) quota indivisa di 1/3 di un terreno sito nel Comune di Santa Lucia del Mela, contrada
Floripotema, censito presso il catasto dei terreni al foglio di mappa n. 31, particelle nn. 236, 241 e foglio di mappa n. 34, particelle nn. 9, 15; d) una quota pari al 46,7579 % sia dell'indennità di esproprio giusta sentenza n. 368/2023
C.A. NA sia degli interessi legali sull'indennità di esproprio giusta sentenza n. 368/2023 C.A. NA;
assegna a a) quota indivisa di Controparte_1
44/144 di un terreno sito nel Comune di Santa Lucia del Mela, contrada
Floripotema, censito presso il catasto dei terreni al foglio di mappa n. 34, particelle nn. 16, 17, 18, 19, 22, 169, 170; foglio n. 43, particelle nn. 10, 11, 12,
14, 18, 19; b) premio di rinvenimento” da parte della Sovrintendenza dei Beni
Culturali ed Ambientali;
c) una quota pari al 29,7731 % sia dell'indennità di esproprio giusta sentenza n. 368/2023 C.A. NA sia degli interessi legali sull'indennità di esproprio giusta sentenza n. 368/2023 C.A. NA;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
dispone che le spese relative alla C.T.U. espletata dal dott. restino a carico Persona_4
degli attori;
condanna il convenuto alla rifusione agli attori della metà delle spese relative alla C.T.U. espletata dall'ing. . Persona_5
Così deciso in NA nella camera di consiglio della 1° sezione civile lì
07/03/2025
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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