Versione
19 aprile 1942
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20 settembre 1975
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Art. 144.
((Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.)) ((I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato))
((Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.)) ((I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato))
Commentari • 471
- 1. moglieWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 187.7395
Diritto / L'articolo 144 del codice civile nella pratica Una rilettura dell'art. 144 del codice civile per evidenziarne la portata innovativa e la sua attualità alla luce delle relazioni sempre più conflittuali
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 12/10/2023, n. 13618Provvedimento: […] infatti, di una c.d. “seconda casa” - poiché in quest'ultima ipotesi non spetterebbe l'esenzione - ma di residenze diverse, il che costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordi sull'indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell'art 144 cod. civ.; non può, infatti, […] dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l'affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla “residenza familiare” dei coniugi (art. 144 cod. civ.) o sulla “residenza comune” degli uniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76).Leggi di più...
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