Articolo 144 del Codice civile
Articolo 143 terArticolo 145
Versione
19 aprile 1942
>
Versione
20 settembre 1975
Art. 144.

((Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.)) ((I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente