Articolo 809 del Codice civile
Articolo 781Articolo 768 bis
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19 aprile 1942
Art. 809.

(Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalita').

Le liberalita', anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonche' a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.

Questa disposizione non si applica alle liberalita' previste dal secondo comma dell'art. 770 e a quelle che a norma dell'art. 742 non sono soggette a collazione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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