Articolo 785 del Codice di procedura civile
Articolo 747Articolo 709 ter
Versione
21 aprile 1942
Art. 785.
(Pronuncia sulla domanda di divisione).

Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa e' disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell'articolo 187.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente