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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/07/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE LAVORO
Sezione Controversie di Lavoro e Previdenza
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Maria Pia De Benedictis, all'udienza del 7.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30 R.G. dell'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Valdinievole n. 11, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Ester Ferrari Morandi che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale di Roma, via CP_1 CP_1
ES CA n. 29, rappresentato e difeso dall' Avv. Cinzia Eutizi in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato in data 5.01.2024,
contestava l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente Parte_1 esperito che si era concluso senza il riconoscimento della sussistenza dei requisiti di carattere sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L. n.18/80; conveniva pertanto in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro l'accertamento delle predette condizioni dalla data CP_1 della domanda amministrativa (22.09.2021) o da altra successiva eventualmente accertata in corso di causa. CP_ L' si è costituito in giudizio eccependo l'improponibilità del ricorso per violazione del termine perentorio previsto dall'art.445 bis c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto, essendo carenti i TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
requisiti previsti dalla legge per la concessione del beneficio richiesto e generiche le contestazioni mosse con il ricorso introduttivo del giudizio.
Disposta una nuova consulenza medico legale, all'odierna udienza il giudice ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
In via preliminare, deve rilevarsi che, disposta l'acquisizione del fascicolo di ufficio dell'ATP,
l'atto di dissenso alle risultanze della CTU ex art. 445 bis comma 4 cpc è risultato ritualmente depositato in data 7.12.2023, così come la presente opposizione regolarmente proposta nei 30 giorni successivi.
La parte ricorrente ha illustrato in maniera specifica i motivi per i quali ritiene erroneo l'accertamento compiuto dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, evidenziando, in particolare, l'omessa valutazione delle patologie “deficit cognitivo MMSE 25/30; ADL 3/6; IADL 3/8” che emergono dall'allegato certificato geriatrico del 20/10/2022 dell'Ospedale San Pietro di Roma, ove
“la ricorrente veniva riconosciuta come non autonoma in molti atti strumentali del vivere quotidiano”.
Ebbene, il medico legale nominato in questo giudizio, dopo aver sottoposto a visita la parte ricorrente ed esaminato l'intera documentazione sanitaria in atti, ha accertato che è Parte_1 affetta da un complesso di infermità tali da integrare il requisito sanitario per ottenere la prestazione richiesta (invalidità al 100% con impedimento assoluto e permanente a compiere da sola gli atti quotidiani della vita), e ciò a far data dal settembre 2022, ossia dalla “data di diagnosi dell'artrite reumatoide, fondamentale per il raggiungimento della quota indennizzabile che dà accesso al beneficio richiesto”.
Vale precisare che nella relazione depositata il 6.06.2025, il consulente ha specificato che, in merito alla decorrenza del beneficio richiesto, dalla data di presentazione della domanda amministrativa del settembre 2021, lo stato clinico, pur essendo in evoluzione peggiorativa, presentava ancora un residuo di autonomia;
tuttavia, il consulente ha ritenuto che la valutazione effettuata nella precedente fase di giudizio non sia stata congrua e che il complesso delle infermità sofferte dalla ricorrente sia tale da raggiungere un grado di invalidità del 100% [“1) Artrite reumatoide (diagnosticata a settembre
2022) in terapia farmacologica non specifica, tabellata con codice 9303, con percentuale fissa 50%, valutabile, secondo la situazione clinica, al 50%. 2) BPCO di tipo enfisematoso con deficit ventilatorio di tipo verosimilmente restrittivo di grado moderato in trattamento farmacologico, tabellata con codice
6456, con percentuale fissa del 65%, valutabile, secondo la situazione clinica, al 50%. 3)
Bronchiectasie acquisite, tabellate con codice 6404, con percentuale fissa del 35%, valutabile, secondo la situazione clinica, al 35%. 4) Rinite allergica in trattamento farmacologico in soggetto allergico
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
all'aspirina, tabellata con codice 6456, con percentuale variabile 1-10%, valutabile, secondo la situazione clinica e perché concorrente con minorazioni comprese nelle fasce superiori, al 10%. 5)
Vertigini otolitiche posizionali episodiche con cadute accidentali esitate in frattura composta delle ossa nasali (agosto 2018), frattura a decorso obliquo metadiafisaria distale del perone destro (luglio 2019) e frattura pertrocanterica con int. chir. di riduzione e osteosintesi con chiodo cervico-diafisario (luglio
2023), tabellate con codice 4106, con percentuale variabile 11-20%, valutabile, secondo la situazione clinica, al 15%. 6) Stenosi del canale vertebrale lombare con lombosciatalgia dx ricorrente, tabellata con codice 7321, con percentuale variabile 21-30%, valutabile, secondo la situazione clinica, al 25%
La valutazione complessiva, attuata per i punti 2, 3 e 4 con calcolo salomonico, perché patologie concorrenti, e l'insieme con calcolo riduzionistico, con la variazione in più del valore base per
l'incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto e sulla capacità lavorativa specifica, esprime una percentuale d'invalidità del 100%”, si veda la relazione del Dr. . Persona_1
Per quanto attiene alla data di decorrenza del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 118/80, il consulente ha preso in considerazione la valutazione multidimensionale della visita geriatrica dell'Ospedale S. Pietro FBF del 20/10/2022, “che certifica un significativo aumento del rischio di caduta in base alle risultanze della scala di Tinetti, oltre a deficit funzionali negli atti della vita quotidiana (ADL 3/6; IADL 3/8; Tinetti globale 16/28) che costringono la paziente alla necessità di assistenza continua per la sua e altrui incolumità”, peraltro “coincidente con la data diagnosi dell'artrite reumatoide, fondamentale per il raggiungimento della quota indennizzabile che dà accesso al beneficio richiesto”.
Le suddette conclusioni vengono condivise dal giudice in quanto la relazione del CTU appare ben motivata ed immune da vizi, con conseguente accoglimento della domanda dalla suddetta data.
La circostanza che la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 sia stata accertata con decorrenza successiva rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e della visita effettuata dalla Commissione Medica, costituisce grave motivo ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n.
77/2018) per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono pertanto essere poste a carico di entrambe le parti in solido da ripartirsi nei rapporti interni nella misura del 50% a carico di parte ricorrente e del 50% a carico di . CP_1
P.Q.M.
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...] contrariis reiectis: Pt_1
a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente possiede il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla Indennità di Accompagnamento di cui all'art.1 della L. n.18/80 e successive modificazioni e integrazioni a decorrere dal settembre 2022;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone a carico delle parti, in solido tra loro, le spese di ctu, liquidate con separato decreto, per il 50% a carico di parte ricorrente e per il 50% a carico di . CP_1
Civitavecchia, il 07/07/2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Pia De Benedictis
4 di 4
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE LAVORO
Sezione Controversie di Lavoro e Previdenza
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Maria Pia De Benedictis, all'udienza del 7.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30 R.G. dell'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Valdinievole n. 11, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Ester Ferrari Morandi che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale di Roma, via CP_1 CP_1
ES CA n. 29, rappresentato e difeso dall' Avv. Cinzia Eutizi in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato in data 5.01.2024,
contestava l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente Parte_1 esperito che si era concluso senza il riconoscimento della sussistenza dei requisiti di carattere sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L. n.18/80; conveniva pertanto in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro l'accertamento delle predette condizioni dalla data CP_1 della domanda amministrativa (22.09.2021) o da altra successiva eventualmente accertata in corso di causa. CP_ L' si è costituito in giudizio eccependo l'improponibilità del ricorso per violazione del termine perentorio previsto dall'art.445 bis c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto, essendo carenti i TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
requisiti previsti dalla legge per la concessione del beneficio richiesto e generiche le contestazioni mosse con il ricorso introduttivo del giudizio.
Disposta una nuova consulenza medico legale, all'odierna udienza il giudice ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
In via preliminare, deve rilevarsi che, disposta l'acquisizione del fascicolo di ufficio dell'ATP,
l'atto di dissenso alle risultanze della CTU ex art. 445 bis comma 4 cpc è risultato ritualmente depositato in data 7.12.2023, così come la presente opposizione regolarmente proposta nei 30 giorni successivi.
La parte ricorrente ha illustrato in maniera specifica i motivi per i quali ritiene erroneo l'accertamento compiuto dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, evidenziando, in particolare, l'omessa valutazione delle patologie “deficit cognitivo MMSE 25/30; ADL 3/6; IADL 3/8” che emergono dall'allegato certificato geriatrico del 20/10/2022 dell'Ospedale San Pietro di Roma, ove
“la ricorrente veniva riconosciuta come non autonoma in molti atti strumentali del vivere quotidiano”.
Ebbene, il medico legale nominato in questo giudizio, dopo aver sottoposto a visita la parte ricorrente ed esaminato l'intera documentazione sanitaria in atti, ha accertato che è Parte_1 affetta da un complesso di infermità tali da integrare il requisito sanitario per ottenere la prestazione richiesta (invalidità al 100% con impedimento assoluto e permanente a compiere da sola gli atti quotidiani della vita), e ciò a far data dal settembre 2022, ossia dalla “data di diagnosi dell'artrite reumatoide, fondamentale per il raggiungimento della quota indennizzabile che dà accesso al beneficio richiesto”.
Vale precisare che nella relazione depositata il 6.06.2025, il consulente ha specificato che, in merito alla decorrenza del beneficio richiesto, dalla data di presentazione della domanda amministrativa del settembre 2021, lo stato clinico, pur essendo in evoluzione peggiorativa, presentava ancora un residuo di autonomia;
tuttavia, il consulente ha ritenuto che la valutazione effettuata nella precedente fase di giudizio non sia stata congrua e che il complesso delle infermità sofferte dalla ricorrente sia tale da raggiungere un grado di invalidità del 100% [“1) Artrite reumatoide (diagnosticata a settembre
2022) in terapia farmacologica non specifica, tabellata con codice 9303, con percentuale fissa 50%, valutabile, secondo la situazione clinica, al 50%. 2) BPCO di tipo enfisematoso con deficit ventilatorio di tipo verosimilmente restrittivo di grado moderato in trattamento farmacologico, tabellata con codice
6456, con percentuale fissa del 65%, valutabile, secondo la situazione clinica, al 50%. 3)
Bronchiectasie acquisite, tabellate con codice 6404, con percentuale fissa del 35%, valutabile, secondo la situazione clinica, al 35%. 4) Rinite allergica in trattamento farmacologico in soggetto allergico
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
all'aspirina, tabellata con codice 6456, con percentuale variabile 1-10%, valutabile, secondo la situazione clinica e perché concorrente con minorazioni comprese nelle fasce superiori, al 10%. 5)
Vertigini otolitiche posizionali episodiche con cadute accidentali esitate in frattura composta delle ossa nasali (agosto 2018), frattura a decorso obliquo metadiafisaria distale del perone destro (luglio 2019) e frattura pertrocanterica con int. chir. di riduzione e osteosintesi con chiodo cervico-diafisario (luglio
2023), tabellate con codice 4106, con percentuale variabile 11-20%, valutabile, secondo la situazione clinica, al 15%. 6) Stenosi del canale vertebrale lombare con lombosciatalgia dx ricorrente, tabellata con codice 7321, con percentuale variabile 21-30%, valutabile, secondo la situazione clinica, al 25%
La valutazione complessiva, attuata per i punti 2, 3 e 4 con calcolo salomonico, perché patologie concorrenti, e l'insieme con calcolo riduzionistico, con la variazione in più del valore base per
l'incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto e sulla capacità lavorativa specifica, esprime una percentuale d'invalidità del 100%”, si veda la relazione del Dr. . Persona_1
Per quanto attiene alla data di decorrenza del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 118/80, il consulente ha preso in considerazione la valutazione multidimensionale della visita geriatrica dell'Ospedale S. Pietro FBF del 20/10/2022, “che certifica un significativo aumento del rischio di caduta in base alle risultanze della scala di Tinetti, oltre a deficit funzionali negli atti della vita quotidiana (ADL 3/6; IADL 3/8; Tinetti globale 16/28) che costringono la paziente alla necessità di assistenza continua per la sua e altrui incolumità”, peraltro “coincidente con la data diagnosi dell'artrite reumatoide, fondamentale per il raggiungimento della quota indennizzabile che dà accesso al beneficio richiesto”.
Le suddette conclusioni vengono condivise dal giudice in quanto la relazione del CTU appare ben motivata ed immune da vizi, con conseguente accoglimento della domanda dalla suddetta data.
La circostanza che la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 sia stata accertata con decorrenza successiva rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e della visita effettuata dalla Commissione Medica, costituisce grave motivo ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n.
77/2018) per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono pertanto essere poste a carico di entrambe le parti in solido da ripartirsi nei rapporti interni nella misura del 50% a carico di parte ricorrente e del 50% a carico di . CP_1
P.Q.M.
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...] contrariis reiectis: Pt_1
a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente possiede il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla Indennità di Accompagnamento di cui all'art.1 della L. n.18/80 e successive modificazioni e integrazioni a decorrere dal settembre 2022;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone a carico delle parti, in solido tra loro, le spese di ctu, liquidate con separato decreto, per il 50% a carico di parte ricorrente e per il 50% a carico di . CP_1
Civitavecchia, il 07/07/2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Pia De Benedictis
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